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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790 del Ruolo Generale per l'anno 2024,
TRA
Il n. Parte_1
215/2020, cod. fisc. Sentenza n. 217/2020 del 12.5.2020, in P.IVA_1 persona del Curatore Avvocato Barbara Quadri e giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 30.4.2024 (cfr. ricorso e relativo provvedimento autorizzativo del 30.4.2024 allegati), rappresentato e difeso - come da procura alle liti in atti - dall'Avvocato Paolo Rivetta del Foro di Milano, cod. fisc. presso lo studio del quale è elettivamente C.F._1 domiciliato in (20123) Milano, Via Caminadella 2,
Attore opponente
Contro
nata HI (Russia) il 16/05/1965 e residente Controparte_1 in Ospedaletti in Via Aurelia Ponente 30, CF: e C.F._2
nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 residente in Ospedaletti in Via Aurelia Ponente 30, CF , C.F._3 rappresentati e difesi giusta delega in calce al presente atto dall'Avvocato Sabina Zeloni C.F.: , presso e nello studio della quale C.F._4 inSanremo Via Roma 54 viene eletto domicilio
Convenuti opposti
E nei confronti di
1 società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione” o “Legge 130”), capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v., iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 , con sede legale in via Vittorio Alfieri, n.1, Conegliano (TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno C.F. e P. IVA. n. , rappresentata in forza di P.IVA_2 procura speciale in data 17.12.2021 ricevuta dal Notaio Dott.
[...] di Fermo rep. 43511/19930 (All.1), registrata a Fermo il 17 Persona_1 dicembre 2021 al n. 4280 serie 1T, da con sede in Controparte_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, in persona della Dott.ssa in virtù di procura conferita dall' Amministratore CP_4
Delegato Dott. con atto Notaio Dott. di CP_5 Persona_2
Milano del 2/8/2023, rep. n. 10860 racc. n. 6173, registrato in Milano il 9/8/2023 al n. 83079 serie IT, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Giuseppe Grillo (CF: – pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo stesso in Roma Viale Giulio Cesare n. 2.;
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata ex art. 617 secondo comma cpc dal
[...]
, cui ha aderito la Parte_1 Controparte_2
a CP_6 del Giudice dell'Esecuzione del 17/10/2023 pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva 156/2019, è infondata per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente osservato che il Fallimento opponente ha eccepito l'inammissibilità della istanza di “riduzione del pignoramento”, avente sostanza di opposizione di terzo ex art. 619 cpc, avanzata dai Sig.ri Pt_2
e , sostenendo trattarsi di domanda di rivendi
[...] Controparte_1 beni già pignorati e appresi alla massa fallimentare attratta alla competenza esclusiva del G.D. al fallimento ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. da introdursi cioè in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo.
Tale eccezione non persuade in quanto, stante la natura decisoria e definitiva della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. avente la forza giuridica propria del giudicato ex art. 2909 c.c., viene in discussione nella presente sede la legittimità della espropriazione su beni oggetto di un rapporto negoziale
2 attuato dalla sentenza costitutiva, di modo che, avendo la curatela svolto atto di intervento ex art. 107, comma 6 l.fall., alla liquidazione dei beni pignorati trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (specularmente al reclamo astrattamente configurabile avverso l'atto del curatore che abbia inteso sciogliersi ex art. 72 comma 4 l.fall. dal contratto preliminare di vendita).
Il Fallimento odierno opponente sostiene che il Giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato l'art. 2652 n. 2 c.c. senza considerare che, non essendo più pendente il giudizio ex art. 2932 c.c. al momento della iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, dovrebbe operare la regola della prevalenza secondo l'anteriorità della pubblicità di tale
“acquisto” dal comune dante causa rispetto alla trascrizione della sentenza costitutiva ex art. 2643 n. 14 c.c..
Tale interpretazione non è condivisibile in quanto l'art. 2652 n. 2 c.c. non introduce alcuna distinzione, ai fini dell'opponibilità ai terzi della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. da parte dell'attore risultato vittorioso tra effetti della trascrizione composta della domanda giudiziale e della sentenza a seconda che si tratti di terzi aventi causa dal convenuto che abbiano trascritto il loro acquisto durante la pendenza del giudizio ex art. 2932 cc e terzi che, invece, abbiano trascritto il loro acquisto in data successiva alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c o al passaggio in giudicato di essa o al decorso dei trenta giorni seguenti o ad altro termine successivo.
La tesi interpretativa secondo cui una volta trascritta la domanda giudiziale e la sentenza l'effetto della retroattività della trascrizione della sentenza alla data della trascrizione della domanda giudiziale prevalga nei confronti di taluni terzi e non invece di altri terzi non trova conforto nell'art. 2652 c.c. che non risulta attribuire alcuna rilevanza “esterna”, sotto il profilo della disciplina della trascrizione, alla effettiva durata inter partes che il giudizio ex art. 2932 cc abbia concretamente avuto, né individua normativamente ex ante sino a quando operi l'effetto prenotativo ossia sino a quando gli effetti della trascrizione della sentenza retroagiscano alla data di trascrizione della domanda giudiziale (se sino al giudicato o ai trenta giorni successivi o ad altro momento) e a partire da quando, viceversa, debba aversi riguardo per la regolazione dei conflitti alla regola della anteriorità della trascrizione del titolo (sentenza) rispetto alla trascrizione dell'acquisto degli aventi causa dal convenuto, e ciò anche tenuto conto che permane ex art. 2668 bis c.c. l'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, non essendo intervenuta pronuncia di rigetto della domanda.
Dunque la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare è da considerare recessiva rispetto all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. in quanto l'art. 2652 n. 2 c.c. dispone che gli effetti della pronuncia di
3 accoglimento ex art. 2932 c.c. retroagiscono alla data di trascrizione della domanda ed è l'adempimento di tale formalità ad assumere rilievo decisivo ai fini dell'opponibilità ai terzi con riguardo alla anteriorità.
Il fatto che l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale per trovare compimento richieda la trascrizione della sentenza di accoglimento, cui è funzionale, non consente ad avviso dello scrivente di distinguere, nell'ambito della stessa norma, una regola che attribuisca rilevanza alla anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale rispetto agli acquisti dei terzi durante il giudizio e un'altra regola che attribuisca rilevanza alla anteriorità della sola trascrizione della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. rispetto agli acquisti trascritti successivamente, anche tenuto conto, come sopra detto, della efficacia della trascrizione della domanda giudiziale per la durata stabilita dall'art. 2668 bis c.c. ove non sia intervenuto il rigetto della domanda.
Se è vero che nella pubblicità con funzione prenotativa la retrodatazione risponde alla funzione cautelativa della posizione finale, va rilevato che la soluzione di eventuali conflitti alla stregua degli art. 2652 n. 2 e 2644 c.c., richiamati dall'art. 45 l.fall., avviene unitariamente con riferimento alla data della trascrizione della domanda diretta ad ottenere la sentenza costitutiva del titolo, cui retroagiscono gli effetti della sentenza in caso la stessa sia fatta valere verso i terzi mediante la trascrizione della domanda e della sentenza.
Va pertanto confermata la opponibilità al fallimento della trascrizione relativa al titolo giudiziale speso dai convenuti sigg.ri sui lotti 19 e 20 Persona_3 del compendio pignorato.
Quanto alla doglianza inerente la mancanza di prestazione di cauzione da parte dei terzi a favore dei quali è stata pronunciata la sentenza di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, si reputa la stessa infondata in quanto il opponente, contestualmente alla contestazione del Parte_1 mancato s , non ha dimostrato di essere in grado di assolvere, avendone le disponibilità finanziarie, alla cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili mediante l'estinzione dei debiti garantiti ed in quanto la presenza dei gravami (a prescindere da quanto stabilito nella ordinanza del giudice dell'esecuzione, qui censurata con riferimento al solo motivo della impercorribilità del rilascio di cauzione e in assenza di censure specifiche alle motivazioni dell'ordinanza in merito agli effetti del giudicato sul diritto dell'ipotecario ivi ritenuto condizionante l'azione, stante anche la natura adesiva della costituzione) rappresenta verosimilmente un significativo ostacolo alla alienazione a terzi da parte dei Sig.ri dei beni oggetto del programma traslativo voluto dalle parti e attuato dal giudice.
4 La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Rigetta l'opposizione;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Imperia, 30.04.2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa De Sanctis
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 790 del Ruolo Generale per l'anno 2024,
TRA
Il n. Parte_1
215/2020, cod. fisc. Sentenza n. 217/2020 del 12.5.2020, in P.IVA_1 persona del Curatore Avvocato Barbara Quadri e giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 30.4.2024 (cfr. ricorso e relativo provvedimento autorizzativo del 30.4.2024 allegati), rappresentato e difeso - come da procura alle liti in atti - dall'Avvocato Paolo Rivetta del Foro di Milano, cod. fisc. presso lo studio del quale è elettivamente C.F._1 domiciliato in (20123) Milano, Via Caminadella 2,
Attore opponente
Contro
nata HI (Russia) il 16/05/1965 e residente Controparte_1 in Ospedaletti in Via Aurelia Ponente 30, CF: e C.F._2
nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 residente in Ospedaletti in Via Aurelia Ponente 30, CF , C.F._3 rappresentati e difesi giusta delega in calce al presente atto dall'Avvocato Sabina Zeloni C.F.: , presso e nello studio della quale C.F._4 inSanremo Via Roma 54 viene eletto domicilio
Convenuti opposti
E nei confronti di
1 società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_2 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione” o “Legge 130”), capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v., iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 , con sede legale in via Vittorio Alfieri, n.1, Conegliano (TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno C.F. e P. IVA. n. , rappresentata in forza di P.IVA_2 procura speciale in data 17.12.2021 ricevuta dal Notaio Dott.
[...] di Fermo rep. 43511/19930 (All.1), registrata a Fermo il 17 Persona_1 dicembre 2021 al n. 4280 serie 1T, da con sede in Controparte_3
Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, in persona della Dott.ssa in virtù di procura conferita dall' Amministratore CP_4
Delegato Dott. con atto Notaio Dott. di CP_5 Persona_2
Milano del 2/8/2023, rep. n. 10860 racc. n. 6173, registrato in Milano il 9/8/2023 al n. 83079 serie IT, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Giuseppe Grillo (CF: – pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 lo stesso in Roma Viale Giulio Cesare n. 2.;
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione spiegata ex art. 617 secondo comma cpc dal
[...]
, cui ha aderito la Parte_1 Controparte_2
a CP_6 del Giudice dell'Esecuzione del 17/10/2023 pronunciata nell'ambito della procedura esecutiva 156/2019, è infondata per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente osservato che il Fallimento opponente ha eccepito l'inammissibilità della istanza di “riduzione del pignoramento”, avente sostanza di opposizione di terzo ex art. 619 cpc, avanzata dai Sig.ri Pt_2
e , sostenendo trattarsi di domanda di rivendi
[...] Controparte_1 beni già pignorati e appresi alla massa fallimentare attratta alla competenza esclusiva del G.D. al fallimento ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. da introdursi cioè in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo.
Tale eccezione non persuade in quanto, stante la natura decisoria e definitiva della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. avente la forza giuridica propria del giudicato ex art. 2909 c.c., viene in discussione nella presente sede la legittimità della espropriazione su beni oggetto di un rapporto negoziale
2 attuato dalla sentenza costitutiva, di modo che, avendo la curatela svolto atto di intervento ex art. 107, comma 6 l.fall., alla liquidazione dei beni pignorati trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (specularmente al reclamo astrattamente configurabile avverso l'atto del curatore che abbia inteso sciogliersi ex art. 72 comma 4 l.fall. dal contratto preliminare di vendita).
Il Fallimento odierno opponente sostiene che il Giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato l'art. 2652 n. 2 c.c. senza considerare che, non essendo più pendente il giudizio ex art. 2932 c.c. al momento della iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, dovrebbe operare la regola della prevalenza secondo l'anteriorità della pubblicità di tale
“acquisto” dal comune dante causa rispetto alla trascrizione della sentenza costitutiva ex art. 2643 n. 14 c.c..
Tale interpretazione non è condivisibile in quanto l'art. 2652 n. 2 c.c. non introduce alcuna distinzione, ai fini dell'opponibilità ai terzi della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. da parte dell'attore risultato vittorioso tra effetti della trascrizione composta della domanda giudiziale e della sentenza a seconda che si tratti di terzi aventi causa dal convenuto che abbiano trascritto il loro acquisto durante la pendenza del giudizio ex art. 2932 cc e terzi che, invece, abbiano trascritto il loro acquisto in data successiva alla pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c o al passaggio in giudicato di essa o al decorso dei trenta giorni seguenti o ad altro termine successivo.
La tesi interpretativa secondo cui una volta trascritta la domanda giudiziale e la sentenza l'effetto della retroattività della trascrizione della sentenza alla data della trascrizione della domanda giudiziale prevalga nei confronti di taluni terzi e non invece di altri terzi non trova conforto nell'art. 2652 c.c. che non risulta attribuire alcuna rilevanza “esterna”, sotto il profilo della disciplina della trascrizione, alla effettiva durata inter partes che il giudizio ex art. 2932 cc abbia concretamente avuto, né individua normativamente ex ante sino a quando operi l'effetto prenotativo ossia sino a quando gli effetti della trascrizione della sentenza retroagiscano alla data di trascrizione della domanda giudiziale (se sino al giudicato o ai trenta giorni successivi o ad altro momento) e a partire da quando, viceversa, debba aversi riguardo per la regolazione dei conflitti alla regola della anteriorità della trascrizione del titolo (sentenza) rispetto alla trascrizione dell'acquisto degli aventi causa dal convenuto, e ciò anche tenuto conto che permane ex art. 2668 bis c.c. l'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, non essendo intervenuta pronuncia di rigetto della domanda.
Dunque la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare è da considerare recessiva rispetto all'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. in quanto l'art. 2652 n. 2 c.c. dispone che gli effetti della pronuncia di
3 accoglimento ex art. 2932 c.c. retroagiscono alla data di trascrizione della domanda ed è l'adempimento di tale formalità ad assumere rilievo decisivo ai fini dell'opponibilità ai terzi con riguardo alla anteriorità.
Il fatto che l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale per trovare compimento richieda la trascrizione della sentenza di accoglimento, cui è funzionale, non consente ad avviso dello scrivente di distinguere, nell'ambito della stessa norma, una regola che attribuisca rilevanza alla anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale rispetto agli acquisti dei terzi durante il giudizio e un'altra regola che attribuisca rilevanza alla anteriorità della sola trascrizione della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. rispetto agli acquisti trascritti successivamente, anche tenuto conto, come sopra detto, della efficacia della trascrizione della domanda giudiziale per la durata stabilita dall'art. 2668 bis c.c. ove non sia intervenuto il rigetto della domanda.
Se è vero che nella pubblicità con funzione prenotativa la retrodatazione risponde alla funzione cautelativa della posizione finale, va rilevato che la soluzione di eventuali conflitti alla stregua degli art. 2652 n. 2 e 2644 c.c., richiamati dall'art. 45 l.fall., avviene unitariamente con riferimento alla data della trascrizione della domanda diretta ad ottenere la sentenza costitutiva del titolo, cui retroagiscono gli effetti della sentenza in caso la stessa sia fatta valere verso i terzi mediante la trascrizione della domanda e della sentenza.
Va pertanto confermata la opponibilità al fallimento della trascrizione relativa al titolo giudiziale speso dai convenuti sigg.ri sui lotti 19 e 20 Persona_3 del compendio pignorato.
Quanto alla doglianza inerente la mancanza di prestazione di cauzione da parte dei terzi a favore dei quali è stata pronunciata la sentenza di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, si reputa la stessa infondata in quanto il opponente, contestualmente alla contestazione del Parte_1 mancato s , non ha dimostrato di essere in grado di assolvere, avendone le disponibilità finanziarie, alla cancellazione delle ipoteche gravanti sugli immobili mediante l'estinzione dei debiti garantiti ed in quanto la presenza dei gravami (a prescindere da quanto stabilito nella ordinanza del giudice dell'esecuzione, qui censurata con riferimento al solo motivo della impercorribilità del rilascio di cauzione e in assenza di censure specifiche alle motivazioni dell'ordinanza in merito agli effetti del giudicato sul diritto dell'ipotecario ivi ritenuto condizionante l'azione, stante anche la natura adesiva della costituzione) rappresenta verosimilmente un significativo ostacolo alla alienazione a terzi da parte dei Sig.ri dei beni oggetto del programma traslativo voluto dalle parti e attuato dal giudice.
4 La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Rigetta l'opposizione;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Imperia, 30.04.2025
Il Giudice
Dott. Maria Teresa De Sanctis
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