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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/12/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 771/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Claudio n. 5, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Bruni C.F._1
( ), fax 0463/723073 e pec: presso il cui Studio C.F._2 Email_1
in Cles, Viale Degasperi n. 25, è elettivamente domiciliato giusta procura depositata telematicamente con il ricorso introduttivo
RICORRENTE/ATTORE contro nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Ilaria Deflorian, C.F. , (pec – fax 0464 C.F._4 Email_2
430318), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da mandato a margine unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE/CONVENUTA
pagina 1 di 16 con l'intervento di sede CP_2
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis rejectis:
Nel merito:
1. emettere sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
26.04.2008 in Nocera Inferiore (SA) dai signori e , con ogni Parte_1 Controparte_1
conseguente trascrizione;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, previa verifica della piena capacità e competenza della stessa ad accudire il figlio in ragione del comprovato precario stato di salute di quest'ultima;
3. in via subordinata, laddove la madre risultasse essere non totalmente idonea all'accudimento del figlio in ragione delle proprie condizioni di salute, disporsi il collocamento abitativo e la residenza del minore presso il padre, valutando nell'interesse del minore, la miglior condizione di affidamento dello stesso (condiviso o esclusivo);
4. In caso di conferma del collocamento del minore presso la madre: - confermarsi il protocollo di visite al padre secondo quanto stabilito nel corso del giudizio di separazione - revocarsi il contributo di € 500,00 mensili posto a carico del padre a titolo di contributo nel pagamento del canone di locazione e quindi porsi a carico del padre un assegno di mantenimento per complessivi € 1.700,00 (di cui in favore della madre € 1.350,00, ed in favore del figlio € 350,00);
5. In caso di collocamento del minore presso il padre: - Protocollo di visite madre - figlio secondo le modalità più rispondenti agli interessi e alle esigenze tanto della madre, quanto del figlio.
Indicativamente: A week-end alternati, comprensivi del pernottamento, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa per l'ora di cena, fissata per le ore 19.30. Per le ferie estive starà con la madre per il periodo di due Per_1
settimane (anche non consecutive) da concordarsi anticipatamente tra i genitori. Le vacanze di Pasqua
e di Natale saranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, avendo cura che le giornate di
Natale e Pasqua siano trascorse con la madre e con il padre ad anni alterni. - Revoca con decorrenza immediata dell'assegno di mantenimento attualmente dovuto da parte del signor in favore Pt_1 della signora o, in via subordinata, determinazione dello stesso in complessivi € 200,00 CP_1 pagina 2 di 16 mensili, o in quella diversa, minore, che verrà ritenuta di giustizia. - Revoca con decorrenza immediata della somma di € 500,00 mensili attualmente dovuta dal dottor alla signora per il Pt_1 CP_1 pagamento degli oneri relativi al canone di locazione di quest'ultima. - Revoca del contributo al mantenimento del figlio attualmente dovuto da parte del signor in misura di € Per_1 Pt_1
350,00 mensili;
6. In ogni caso: Obbligo in capo ai genitori di concorrere in misura del 50% ciascuno alle varie spese straordinarie necessarie per il benessere e l'educazione del figlio , come previste e Per_1
disciplinate da protocollo CNF, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. Con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione.”
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.04.2008 dai sigg.
e con ogni conseguente trascrizione, alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
1. confermare il collocamento prevalente di con la madre con cui continuerà a Persona_1
risiedere stabilmente;
2. confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
3. stabilire l'assegno divorzile a carico di ed in favore di in € Parte_1 Controparte_1
1.349,00/mensili (si tratta della somma di € 1.200,00/mensili stabilita in sentenza di separazione semplicemente rivalutata con ISTAT ad aprile 2024), da rivalutarsi annualmente come da ISTAT;
4. in ragione delle capacità reddituali del padre emerse in causa, aumentare l'assegno di mantenimento in favore di ed a carico del padre (da versarsi mensilmente a Per_1 Controparte_1 entro il 5 di ogni mese) ad € 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente come da ISTAT;
5. in ragione delle capacità reddituali di emerse in causa, riconoscere a Parte_1 CP_1
una somma mensile di € 380,00 a titolo di “contributo affitto” a far data dall'esibizione di
[...]
contratto di locazione ad uso abitativo;
6. stabilire che tutti gli aiuti pubblici, statali/regionali/provinciali e comunque di qualsiasi natura, spettino a;
Controparte_1
7. confermare che le spese straordinarie per vengano suddivise in ragione del 75% a carico Per_1
di e del 25% a carico di;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 16
8. accettare e dichiarare il diritto di di ottenere da quota parte Controparte_1 Parte_1 del TFR al momento dell'effettivo percepimento e per l'effetto condannare a Parte_1
versare a quanto di diritto;
Controparte_1
9. confermare il protocollo di visita padre-figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle
10:00 alla domenica alle 20:30 con eliminazione delle visite infrasettimanali (mai godute dal padre).
Durante le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio 1 settimana in giugno e altre due Per_1 settimane nei mesi successivi”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.08.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Cava De' Tirreni (SA) il 28 aprile 2008 deducendo: che dal matrimonio era nato in data [...] il figlio;
che in data 02.02.2018 il Tribunale di Trento aveva Per_1
pronunciato la separazione giudiziale fra i coniugi, con addebito a carico del signor Pt_1 disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, il versamento a favore della signora di un assegno mensile pari a euro 1.200,00, CP_1
unitamente al versamento della somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al canone di locazione, oltre al versamento di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del signor e del 25% a carico della signora La decisione veniva impugnata dal signor Pt_1 CP_1
e successivamente confermata con sentenza di data 04.04.2019 della Corte d'Appello Pt_1
di Trento. Da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. il ricorrente, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato:
- l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, Per_1
previa verifica della capacità della stessa di occuparsi del figlio e, in via subordinata, il collocamento del figlio presso il padre;
Per_1
pagina 4 di 16 - nel caso di collocamento presso la madre, la revoca dell'obbligo di versamento di euro
500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
la previsione dell'obbligo di versamento di euro 1.350,00 mensili in favore della resistente a titolo di assegno divorzile e del versamento di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- nel caso di collocamento del figlio presso il padre, che le visite della madre Per_1
seguano le esigenze del figlio e che indicativamente seguano il seguente schema: a week- end alternati, comprensivi del pernottamento, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa per l'ora di cena, fissata per le ore 19.30. Per le ferie estive starà con la madre per il periodo di due Per_1
settimane (anche non consecutive) da concordarsi anticipatamente tra i genitori. Le vacanze di Pasqua e di Natale saranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, avendo cura che le giornate di Natale e Pasqua siano trascorse con la madre e con il padre ad anni alterni.
- sempre nel caso di collocamento del figlio presso il padre, la revoca dell'obbligo Per_1
di versamento di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
la revoca dell'assegno nei confronti della convenuta o, in via subordinata, la determinazione dello stesso in complessivi € 200,00 mensili, oltre che la revoca dell'assegno a titolo di contributo del mantenimento del figlio;
- la suddivisione delle spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge;
1.2 La convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta in data 11.11.2022; aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha richiesto:
- confermare l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
Per_1
- confermare il protocollo di visita padre-figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10:00 alla domenica alle 20:30 con eliminazione delle visite infrasettimanali
(mai godute dal padre). Durante le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio una settimana in giugno e altre due settimane nei mesi successivi;
Per_1
- prevedere in capo al signor l'obbligo di versare a favore della signora Pt_1 CP_1 pagina 5 di 16 l'importo mensile di euro € 1.349,00 a titolo di assegno divorzile, oltre alla somma mensile di euro 380,00 quale contributo alla locazione, somma dovuta dal momento dell'esibizione di un contratto di locazione ad uso abitativo;
- prevedere in capo al signor l'obbligo di versare alla signora la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- prevedere che tutti i contributi pubblici e previdenziali legati al nucleo familiare vengano interamente percepiti dalla signora CP_1
- confermare la suddivisione delle spese straordinarie necessarie al mantenimento del figlio minore in ragione del 75% a carico di e del 25% a carico di Parte_1
; Controparte_1
- accettare e dichiarare il diritto di di ottenere dal ricorrente quota parte Controparte_1 del TFR al momento dell'effettivo percepimento e per l'effetto condannarlo a versare alla resistente quanto di diritto;
2. All'udienza presidenziale del 30.11.2022, il Presidente del Tribunale di Rovereto, rilevata la volontà delle parti di tentare una definizione consensuale delle condizioni di divorzio, rinviava all'udienza del 21.12.2022. A tale udienza, rilevata la pendenza di trattative tra le parti, il
Presidente rinviava ulteriormente all'udienza del 02.02.2023. A tale udienza, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di
Rovereto ordinava alle parti integrazioni documentali e con ordinanza del 01.03.2023 confermava le condizioni stabilite in sede di separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per l'udienza del 17.05.2023, in trattazione scritta;
3. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice fissava l'udienza dell'11.10.2023 per la prosecuzione del giudizio;
4. A tale udienza, il Giudice rigettava l'eccezione di tardività della memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c. della convenuta e fissava l'udienza del 22.11.2023 per l'ascolto del figlio minore;
5. Con ordinanza del 12.10.2023, il Giudice fissava l'udienza del 21.02.2024 per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza di pari data, vista la richiesta congiunta delle parti, rinviava all'udienza del 10.04.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di pagina 6 di 16 note scritte;
6. Con ordinanza del 08.04.2024, rilevata la pendenza di trattative tra le parti, il Giudice rinviava l'udienza del 10.04.2024 al 12.06.2024;
7. Alla predetta udienza, le parti precisavano le rispettive conclusione e il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
1. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28.04.2008 in Cava De' Tirreni (SA).
Invero, la domanda avanzata dall'attore, alla quale la convenuta ha aderito, può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. n. 2 lett. B della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
In particolare, risulta dagli atti che in data 02.02.2018 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi dal Tribunale di Trento, poi confermata con sentenza del 04.04.2019 della
Corte di Appello di Trento (il cui passaggio in giudicato può trarsi dall'annotazione del medesimo provvedimento sull'atto di matrimonio).
Può ritenersi provato alla luce di quanto argomentato dall'attore che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione la convivenza non sia più ripresa e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno;
e ciò tenuto conto del fatto che la convenuta si è associata alla domanda dell'attore.
Quanto sopra rappresentato lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
2. Affidamento del figlio minore Per_1
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1
presso la madre, previa verifica della capacità della stessa di occuparsi del figlio, attese le sue condizioni di salute e, in via subordinata, il collocamento del figlio minore presso di sé.
La resistente ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio, con collocamento pagina 7 di 16 prevalente presso di sé.
Tenuto conto delle condizioni dei genitori, per i quali non emergono dagli atti profili di inidoneità degli stessi alla cura del figlio, nonostante la conflittualità tra i due, che come segnalata dalla difesa della convenuta con istanza del 6.9.2024 non sembra esorbitare i limiti di un tollerabile disagio per il minore, e considerata la volontà del figlio , come espressa Per_1 in sede di ascolto in data 22.11.2023, si dispone l'affidamento condiviso dello stesso, con collocamento prevalente presso la madre. Si regolano le modalità di visita come segue:
- Le visite padre-figlio hanno luogo a fine settimana alterni, in cui la madre accompagnerà il figlio dal padre a Cles alle 10 del sabato mattina e il padre lo ripoterà a Rovereto la domenica alle 20.30. Dall'inizio della frequenza scolastica il padre riporterà il figlio direttamente alla scuola al lunedì mattina;
- Nella settimana successiva il padre andrà a trovare il figlio un pomeriggio per Per_1
assistere a sue attività o per attività in comune. Concorderà una tantum o di volta in volta gli orari relativi che potranno contemplare anche cena in comune;
- Le ferie estive dovranno prevedere una settimana in giugno e due altre settimane nei mesi successivi di con il padre. Per_1
3. Contributo al mantenimento del figlio
Il ricorrente ha proposto il versamento di un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , per il caso di collocamento dello stesso presso Per_1
la madre. Nella diversa ipotesi di collocamento del figlio presso di sé, ha chiesto la revoca del versamento di tale contributo.
La resistente ha richiesto il versamento, da parte del signor di un assegno mensile di Pt_1
euro 800,00 come contributo al mantenimento del figlio.
E' noto che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i parametri indicati dall'art 337 ter codice civile
(attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore).
pagina 8 di 16 Dalla lettura degli atti emerge quanto segue.
Il signor è medico ginecologo, dirigente ospedaliero presso la Struttura ospedaliera Pt_1
Valli del Noce, percependo uno stipendio mensile di circa 5.000,00 euro (cfr. docc. 9- 11- 19-
23 del ricorrente), soggetto a una trattenuta di 207,00 euro mensili riferiti a un finanziamento contratto con “Vivibanca” (cfr. docc. 9 e 10 del ricorrente) e al pignoramento del quinto (cfr. doc. 7 del ricorrente), percependo così un importo mensile netto pari a circa 4.500,00 euro.
Lo stesso è proprietario di una casa sita in Nocera Inferiore (SA) e da lui concessa in locazione, per la quale percepisce un canone mensile pari a euro 500,00 (cfr. doc. 15 del ricorrente). Il signor tuttavia, risiede a Cles ed è gravato da un canone di locazione di euro 550,00 Pt_1
mensili (cfr. doc. 3 del ricorrente). Lo stesso è altresì gravato dal versamento di una rata mensile di euro 1.200,00 riferita ad una procedura di sovraindebitamento, con piano del consumatore omologato dal Tribunale di Trento in data 13.07.2021 (cfr. doc.9 del primo ricorso).
Per l'anno 2020, il ricorrente dichiarava un reddito complessivo pari a euro 91.646,00, per l'anno 2021 un reddito complessivo pari a euro 95.774,00, per l'anno 2022 un reddito complessivo pari a euro 94.940,00 e per l'anno 2023 un reddito complessivo pari a euro
119.941,00 (cfr. doc. 15 e allegato 1) del ricorrente).
La signora è attualmente disoccupata e, a causa delle condizioni di salute della stessa CP_1
(cfr. docc. 8 e 15 della convenuta), percepisce un assegno annuale di invalidità pari a euro
3.169,29, maggiorato per gli invalidi civili assoluti di euro 111,91, per un totale di euro 273,43 mensili;
un assegno unico quota B1 figli di euro 942,00, per un totale di euro 78,50 mensili;
un assegno unico quota B3 invalidi di euro 768,00, per un totale di euro 64,00 mensili;
un assegno unico quota B 1 Straordinaria pari a euro 400,00, per un totale di euro 33,30 mensili;
un bonus pari a euro 200,00, per un totale di euro 16,60 mensili (cfr. C.U. PAT 2023 della convenuta); oltre a un reddito esente pari a euro 1.655,00, per un totale di euro 137,90 mensili (cfr. CP_3
C.U. 2023 della convenuta). CP_3
La stessa è proprietaria di una casa sita in Roma, da lei utilizzata come appoggio quando si deve recare a effettuare i trattamenti sanitari necessari al suo stato di salute. Fino al settembre 2023, risiedeva con il figlio in un'abitazione per la quale era gravata di un canone mensile di euro pagina 9 di 16 700,00 e rispetto al quale percepiva un contributo mensile pari a euro 500,00 dal signor
(cfr. sentenza di separazione prodotta con il ricorso introduttivo). Attualmente, la Pt_1 signora ha conferito mandato a un'agenzia immobiliare per il reperimento di CP_1 un'abitazione (cfr. doc. 32 della convenuta).
Infine, la signora è gravata di due esposizioni debitorie con l'Agenzia delle Entrate, CP_1
rispettivamente pari a euro 7.500,00 (con rate mensili di euro 255,17) e a euro 6.000,00 (cfr. docc. 38- 39- 41 della convenuta).
Per l'anno 2020, la resistente dichiarava un reddito complessivo pari a euro 14.400,00, per l'anno 2021 un reddito complessivo pari a euro 14.400,00, per l'anno 2022 un reddito complessivo pari a euro 14.400,00 e per l'anno 2023 un reddito complessivo pari a euro
15.474,00 (cfr. doc. 5-6-7 e “Dichiarazione dei redditi 2023” della resistente).
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto degli altri parametri di cui all'art. 337 ter c.c. , in particolare delle attuali esigenze del minori ( che devono ritenersi certamente maggiori rispetto a quelle cui si è avuto riguardo nell'anno 2018 in sede di separazione), si ritiene congruo stabilire l'assegno di mantenimento a carico del signor e a favore del figlio Pt_1 Per_1
in euro 600,00 mensili. Detto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie al mantenimento del figlio, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute dal signor nella misura del Pt_1
75% e per il restante 25% dalla signora CP_1
L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla signora collocataria del figlio minore e infraventunenne. CP_1
4. Assegno divorzile
Il ricorrente propone il versamento a favore della signora della somma di euro 1.350,00 CP_1
mensili, a titolo di assegno divorzile. Per il caso di collocamento del figlio presso di Per_1 sé, chiede invece la revoca di detto assegno o, in subordine, il versamento dell'importo di euro
200,00 mensili. In ogni caso, chiede la revoca del versamento dell'importo mensile di euro
500,00 a titolo di contributo alla locazione.
pagina 10 di 16 La convenuta chiede la condanna del ricorrente al versamento nei suoi confronti della somma mensile di euro 1.349,00 a titolo di assegno divorzile, unitamente al versamento della somma di euro 380,00 quale contributo alla locazione, da doversi a partire dalla presentazione di un nuovo contratto di locazione.
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con arresto dell'11.7.2018 n. 18287 sono intervenute ridefinendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.
Nello specifico, i giudici di legittimità, superando tanto il vecchio e consolidato orientamento riconducibile a Cass. SU 1149/1990 (giudizio di adeguatezza riferito al tenore di vita), quanto quello espresso da Cass. civ. n.11504/2017 (giudizio di adeguatezza riferito all'autosufficienza economica), hanno affermato: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva
(an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Quindi il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se, a seguito del divorzio, sussista una situazione di rilevante pagina 11 di 16 squilibrio.
Nel caso che non sia ravvisabile alcuna disparità economico-patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di agiatezza o, all'opposto, di ristrettezza economica, nessun assegno sarà dovuto (cfr. Cass. 21234/2019).
Laddove invece emerga una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e a scelte di ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà quindi accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiari, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale.
Qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa
– compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Nel caso in cui, invece non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza del già detto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui egli non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1970) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile in funzione assistenziale.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la nozione di “mezzi adeguati” va intesa né come semplice sopravvivenza, né come livello eccedente la normalità, bensì, proprio alla luce della funzione anche assistenziale dell'assegno divorzile, come sussistenza di mezzi tali da garantire al coniuge debole l'indipendenza economica e una vita dignitosa (cfr. cass.3015/2018 e cass.
21234/2019).
pagina 12 di 16 Alla luce di tali principi deve ritenersi sussistente il diritto della convenuta alla percezione dell'assegno divorzile, sia nella sua componente perequativo-compensativa, sia sotto il profilo assistenziale.
Come ricostruito, infatti, emerge dagli atti la sussistenza di un divario economico tra i coniugi.
In particolare, è pacifico (cfr. sentenza Corte d'Appello di Trento) che sino al trasferimento della famiglia in Trentino, tanto il ricorrente quanto la resistente partecipassero al ménage familiare con il proprio reddito da lavoro. Da quel momento, la signora spinta dal CP_1
marito a dimettersi, si è dedicata interamente alla famiglia e al figlio , nato poco dopo. Per_1
Lo stato di disoccupazione della signora e il conseguente divario reddituale tra le CP_1
parti- risulta ,così, riconducibile a scelte concordate tra i coniugi, per effetto delle quali la convenuta ha sopportato un sacrificio professionale, che ha ridotto la sua capacità reddituale,
(oggi praticamente azzerata sia per l'età che per le gravi condizioni di salute), con conseguente possibilità del ricorrente di dedicarsi alle proprie aspirazioni lavorative e di massimizzare le proprie capacità di guadagno.
Inoltre, giova aggiungere che, come indicato dall'articolo 5, comma 6, legge 898/1970, nel prevedere l'obbligo dell'assegno divorzile, il Tribunale deve tenere conto anche delle ragioni della decisione. Nel caso di specie risulta che la separazione è stata addebitata al signor a causa delle sue condotte violente ( cfr. sentenza separazione doc. 2 convenuta ) . Pt_1
Per queste ragioni, alla luce del contributo personale ed economico fornito dalla resistente alla conduzione familiare e degli altri criteri indicati dall'articolo 5, comma 6, legge 898/1970 ( in particolare della pronuncia di addebito della separazione in capo all'attore), si stima congruo prevedere il versamento a carico del signor e a favore della signora della Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 1.350,00, a titolo di assegno divorzile. Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Nulla è dovuto dal signor a titolo di contributo alla locazione. Pt_1
5. Versamento della quota del TFR
La convenuta ha richiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere una quota parte del TFR del ricorrente, al momento dell'effettivo percepimento e per l'effetto condannare lo stesso al versamento.
pagina 13 di 16 La domanda è inammissibile in quanto, allo stato, la convenuta è carente di legittimazione ad agire. È noto, infatti, che rispetto all'azione di mero accertamento, la legittimazione ad agire nasce da una situazione di vanto, contestazione ovvero apparenza giuridica. Nel caso di specie, tuttavia, tali condizioni non ricorrono, in quanto manca contestazione da parte dell'attore.
A ciò si aggiunga che l'articolo 12-bis legge 898/1970 prevede che: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”
Nel caso in trattazione, poiché allo stato, il signor esercita ancora la sua attività Pt_1
lavorativa presso la Struttura ospedaliera Valli del Noce, non sussistono i presupposti per addivenire alla condanna del ricorrente al versamento della quota parte del proprio TFR.
6. Spese di lite
Tenuto conto della natura del giudizio, del suo esito(con soccombenza reciproca) e del comportamento processuale delle parti, si dispone la totale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 28.04.2008 in Cava De' Tirreni Parte_1 Controparte_1
(SA);
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso del ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 14 di 16 3.1 Il signor potrà vedere il figlio a fine settimana Parte_1 Persona_1
alterni, in cui la madre accompagnerà il figlio dal padre a Cles alle 10 del sabato mattina e il padre lo ripoterà a Rovereto la domenica alle 20.30. dall'inizio della frequenza scolastica il padre riporterà il figlio direttamente alla scuola al lunedì mattina;
Nella settimana successiva il padre andrà a trovare il figlio un pomeriggio per Per_1
assistere a sue attività o per attività in comune. Concorderà una tantum o di volta in volta gli orari relativi che potranno contemplare anche cena in comune;
Le ferie estive dovranno prevedere una settimana in giugno e due altre settimane nei mesi successivi di con il padre;
Per_1
4. Il signor dovrà versare alla signora la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Detto importo Persona_1
dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
4.1 Le spese straordinarie necessarie al mantenimento del figlio, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute nella misura del 75% dal signor e del 25% dalla signora . Parte_1 Controparte_1
4.2 L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla signora collocataria del figlio minore e CP_1
infraventunenne;
5. Accoglie la domanda del signor di revoca del versamento di euro 500,00 mensili a Pt_1
titolo di contributo alla locazione;
6. Il signor dovrà versare in favore della signora una somma Parte_1 Controparte_1
mensile pari a euro 1.350,00, a titolo di assegno divorzile. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base dei parametri
ISTAT;
7. Dichiara inammissibile la domanda della signora di accertamento del suo diritto ad CP_1 ottenere una quota parte del TFR del signor al momento dell'effettivo percepimento Pt_1
e per l'effetto condannare lo stesso al versamento;
8. Spese di lite compensate.
pagina 15 di 16 Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Claudio n. 5, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Bruni C.F._1
( ), fax 0463/723073 e pec: presso il cui Studio C.F._2 Email_1
in Cles, Viale Degasperi n. 25, è elettivamente domiciliato giusta procura depositata telematicamente con il ricorso introduttivo
RICORRENTE/ATTORE contro nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Ilaria Deflorian, C.F. , (pec – fax 0464 C.F._4 Email_2
430318), presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da mandato a margine unito telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE/CONVENUTA
pagina 1 di 16 con l'intervento di sede CP_2
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis rejectis:
Nel merito:
1. emettere sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
26.04.2008 in Nocera Inferiore (SA) dai signori e , con ogni Parte_1 Controparte_1
conseguente trascrizione;
2. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre, previa verifica della piena capacità e competenza della stessa ad accudire il figlio in ragione del comprovato precario stato di salute di quest'ultima;
3. in via subordinata, laddove la madre risultasse essere non totalmente idonea all'accudimento del figlio in ragione delle proprie condizioni di salute, disporsi il collocamento abitativo e la residenza del minore presso il padre, valutando nell'interesse del minore, la miglior condizione di affidamento dello stesso (condiviso o esclusivo);
4. In caso di conferma del collocamento del minore presso la madre: - confermarsi il protocollo di visite al padre secondo quanto stabilito nel corso del giudizio di separazione - revocarsi il contributo di € 500,00 mensili posto a carico del padre a titolo di contributo nel pagamento del canone di locazione e quindi porsi a carico del padre un assegno di mantenimento per complessivi € 1.700,00 (di cui in favore della madre € 1.350,00, ed in favore del figlio € 350,00);
5. In caso di collocamento del minore presso il padre: - Protocollo di visite madre - figlio secondo le modalità più rispondenti agli interessi e alle esigenze tanto della madre, quanto del figlio.
Indicativamente: A week-end alternati, comprensivi del pernottamento, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa per l'ora di cena, fissata per le ore 19.30. Per le ferie estive starà con la madre per il periodo di due Per_1
settimane (anche non consecutive) da concordarsi anticipatamente tra i genitori. Le vacanze di Pasqua
e di Natale saranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, avendo cura che le giornate di
Natale e Pasqua siano trascorse con la madre e con il padre ad anni alterni. - Revoca con decorrenza immediata dell'assegno di mantenimento attualmente dovuto da parte del signor in favore Pt_1 della signora o, in via subordinata, determinazione dello stesso in complessivi € 200,00 CP_1 pagina 2 di 16 mensili, o in quella diversa, minore, che verrà ritenuta di giustizia. - Revoca con decorrenza immediata della somma di € 500,00 mensili attualmente dovuta dal dottor alla signora per il Pt_1 CP_1 pagamento degli oneri relativi al canone di locazione di quest'ultima. - Revoca del contributo al mantenimento del figlio attualmente dovuto da parte del signor in misura di € Per_1 Pt_1
350,00 mensili;
6. In ogni caso: Obbligo in capo ai genitori di concorrere in misura del 50% ciascuno alle varie spese straordinarie necessarie per il benessere e l'educazione del figlio , come previste e Per_1
disciplinate da protocollo CNF, da intendersi qui integralmente richiamato;
7. Con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione.”
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto pronunciare sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.04.2008 dai sigg.
e con ogni conseguente trascrizione, alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
1. confermare il collocamento prevalente di con la madre con cui continuerà a Persona_1
risiedere stabilmente;
2. confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
3. stabilire l'assegno divorzile a carico di ed in favore di in € Parte_1 Controparte_1
1.349,00/mensili (si tratta della somma di € 1.200,00/mensili stabilita in sentenza di separazione semplicemente rivalutata con ISTAT ad aprile 2024), da rivalutarsi annualmente come da ISTAT;
4. in ragione delle capacità reddituali del padre emerse in causa, aumentare l'assegno di mantenimento in favore di ed a carico del padre (da versarsi mensilmente a Per_1 Controparte_1 entro il 5 di ogni mese) ad € 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente come da ISTAT;
5. in ragione delle capacità reddituali di emerse in causa, riconoscere a Parte_1 CP_1
una somma mensile di € 380,00 a titolo di “contributo affitto” a far data dall'esibizione di
[...]
contratto di locazione ad uso abitativo;
6. stabilire che tutti gli aiuti pubblici, statali/regionali/provinciali e comunque di qualsiasi natura, spettino a;
Controparte_1
7. confermare che le spese straordinarie per vengano suddivise in ragione del 75% a carico Per_1
di e del 25% a carico di;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 16
8. accettare e dichiarare il diritto di di ottenere da quota parte Controparte_1 Parte_1 del TFR al momento dell'effettivo percepimento e per l'effetto condannare a Parte_1
versare a quanto di diritto;
Controparte_1
9. confermare il protocollo di visita padre-figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle
10:00 alla domenica alle 20:30 con eliminazione delle visite infrasettimanali (mai godute dal padre).
Durante le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio 1 settimana in giugno e altre due Per_1 settimane nei mesi successivi”.
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.08.2022 il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente in Cava De' Tirreni (SA) il 28 aprile 2008 deducendo: che dal matrimonio era nato in data [...] il figlio;
che in data 02.02.2018 il Tribunale di Trento aveva Per_1
pronunciato la separazione giudiziale fra i coniugi, con addebito a carico del signor Pt_1 disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, il versamento a favore della signora di un assegno mensile pari a euro 1.200,00, CP_1
unitamente al versamento della somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al canone di locazione, oltre al versamento di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e alla suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del signor e del 25% a carico della signora La decisione veniva impugnata dal signor Pt_1 CP_1
e successivamente confermata con sentenza di data 04.04.2019 della Corte d'Appello Pt_1
di Trento. Da tale data la convivenza fra i coniugi non era più ripresa.
1.1. il ricorrente, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato:
- l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre, Per_1
previa verifica della capacità della stessa di occuparsi del figlio e, in via subordinata, il collocamento del figlio presso il padre;
Per_1
pagina 4 di 16 - nel caso di collocamento presso la madre, la revoca dell'obbligo di versamento di euro
500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
la previsione dell'obbligo di versamento di euro 1.350,00 mensili in favore della resistente a titolo di assegno divorzile e del versamento di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- nel caso di collocamento del figlio presso il padre, che le visite della madre Per_1
seguano le esigenze del figlio e che indicativamente seguano il seguente schema: a week- end alternati, comprensivi del pernottamento, da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino a domenica sera, quando la madre riaccompagnerà il minore a casa per l'ora di cena, fissata per le ore 19.30. Per le ferie estive starà con la madre per il periodo di due Per_1
settimane (anche non consecutive) da concordarsi anticipatamente tra i genitori. Le vacanze di Pasqua e di Natale saranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, avendo cura che le giornate di Natale e Pasqua siano trascorse con la madre e con il padre ad anni alterni.
- sempre nel caso di collocamento del figlio presso il padre, la revoca dell'obbligo Per_1
di versamento di euro 500,00 mensili a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione;
la revoca dell'assegno nei confronti della convenuta o, in via subordinata, la determinazione dello stesso in complessivi € 200,00 mensili, oltre che la revoca dell'assegno a titolo di contributo del mantenimento del figlio;
- la suddivisione delle spese straordinarie necessarie al mantenimento dei figli nella misura del 50% in capo a ciascun coniuge;
1.2 La convenuta si è costituita con comparsa di costituzione e risposta in data 11.11.2022; aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha richiesto:
- confermare l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
Per_1
- confermare il protocollo di visita padre-figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 10:00 alla domenica alle 20:30 con eliminazione delle visite infrasettimanali
(mai godute dal padre). Durante le vacanze estive il padre potrà stare con il figlio una settimana in giugno e altre due settimane nei mesi successivi;
Per_1
- prevedere in capo al signor l'obbligo di versare a favore della signora Pt_1 CP_1 pagina 5 di 16 l'importo mensile di euro € 1.349,00 a titolo di assegno divorzile, oltre alla somma mensile di euro 380,00 quale contributo alla locazione, somma dovuta dal momento dell'esibizione di un contratto di locazione ad uso abitativo;
- prevedere in capo al signor l'obbligo di versare alla signora la Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 800,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- prevedere che tutti i contributi pubblici e previdenziali legati al nucleo familiare vengano interamente percepiti dalla signora CP_1
- confermare la suddivisione delle spese straordinarie necessarie al mantenimento del figlio minore in ragione del 75% a carico di e del 25% a carico di Parte_1
; Controparte_1
- accettare e dichiarare il diritto di di ottenere dal ricorrente quota parte Controparte_1 del TFR al momento dell'effettivo percepimento e per l'effetto condannarlo a versare alla resistente quanto di diritto;
2. All'udienza presidenziale del 30.11.2022, il Presidente del Tribunale di Rovereto, rilevata la volontà delle parti di tentare una definizione consensuale delle condizioni di divorzio, rinviava all'udienza del 21.12.2022. A tale udienza, rilevata la pendenza di trattative tra le parti, il
Presidente rinviava ulteriormente all'udienza del 02.02.2023. A tale udienza, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di
Rovereto ordinava alle parti integrazioni documentali e con ordinanza del 01.03.2023 confermava le condizioni stabilite in sede di separazione e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per l'udienza del 17.05.2023, in trattazione scritta;
3. Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice fissava l'udienza dell'11.10.2023 per la prosecuzione del giudizio;
4. A tale udienza, il Giudice rigettava l'eccezione di tardività della memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c. della convenuta e fissava l'udienza del 22.11.2023 per l'ascolto del figlio minore;
5. Con ordinanza del 12.10.2023, il Giudice fissava l'udienza del 21.02.2024 per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza di pari data, vista la richiesta congiunta delle parti, rinviava all'udienza del 10.04.2024 per la precisazione delle conclusioni, sostituendola con il deposito di pagina 6 di 16 note scritte;
6. Con ordinanza del 08.04.2024, rilevata la pendenza di trattative tra le parti, il Giudice rinviava l'udienza del 10.04.2024 al 12.06.2024;
7. Alla predetta udienza, le parti precisavano le rispettive conclusione e il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 190 c.p.c.
1. Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Rileva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28.04.2008 in Cava De' Tirreni (SA).
Invero, la domanda avanzata dall'attore, alla quale la convenuta ha aderito, può trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. n. 2 lett. B della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987 n.74 e dalla legge 55/2015.
In particolare, risulta dagli atti che in data 02.02.2018 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi dal Tribunale di Trento, poi confermata con sentenza del 04.04.2019 della
Corte di Appello di Trento (il cui passaggio in giudicato può trarsi dall'annotazione del medesimo provvedimento sull'atto di matrimonio).
Può ritenersi provato alla luce di quanto argomentato dall'attore che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione la convivenza non sia più ripresa e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno;
e ciò tenuto conto del fatto che la convenuta si è associata alla domanda dell'attore.
Quanto sopra rappresentato lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
2. Affidamento del figlio minore Per_1
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1
presso la madre, previa verifica della capacità della stessa di occuparsi del figlio, attese le sue condizioni di salute e, in via subordinata, il collocamento del figlio minore presso di sé.
La resistente ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso del figlio, con collocamento pagina 7 di 16 prevalente presso di sé.
Tenuto conto delle condizioni dei genitori, per i quali non emergono dagli atti profili di inidoneità degli stessi alla cura del figlio, nonostante la conflittualità tra i due, che come segnalata dalla difesa della convenuta con istanza del 6.9.2024 non sembra esorbitare i limiti di un tollerabile disagio per il minore, e considerata la volontà del figlio , come espressa Per_1 in sede di ascolto in data 22.11.2023, si dispone l'affidamento condiviso dello stesso, con collocamento prevalente presso la madre. Si regolano le modalità di visita come segue:
- Le visite padre-figlio hanno luogo a fine settimana alterni, in cui la madre accompagnerà il figlio dal padre a Cles alle 10 del sabato mattina e il padre lo ripoterà a Rovereto la domenica alle 20.30. Dall'inizio della frequenza scolastica il padre riporterà il figlio direttamente alla scuola al lunedì mattina;
- Nella settimana successiva il padre andrà a trovare il figlio un pomeriggio per Per_1
assistere a sue attività o per attività in comune. Concorderà una tantum o di volta in volta gli orari relativi che potranno contemplare anche cena in comune;
- Le ferie estive dovranno prevedere una settimana in giugno e due altre settimane nei mesi successivi di con il padre. Per_1
3. Contributo al mantenimento del figlio
Il ricorrente ha proposto il versamento di un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , per il caso di collocamento dello stesso presso Per_1
la madre. Nella diversa ipotesi di collocamento del figlio presso di sé, ha chiesto la revoca del versamento di tale contributo.
La resistente ha richiesto il versamento, da parte del signor di un assegno mensile di Pt_1
euro 800,00 come contributo al mantenimento del figlio.
E' noto che ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerando i parametri indicati dall'art 337 ter codice civile
(attuali esigenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse economiche di entrambi i genitori, valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore).
pagina 8 di 16 Dalla lettura degli atti emerge quanto segue.
Il signor è medico ginecologo, dirigente ospedaliero presso la Struttura ospedaliera Pt_1
Valli del Noce, percependo uno stipendio mensile di circa 5.000,00 euro (cfr. docc. 9- 11- 19-
23 del ricorrente), soggetto a una trattenuta di 207,00 euro mensili riferiti a un finanziamento contratto con “Vivibanca” (cfr. docc. 9 e 10 del ricorrente) e al pignoramento del quinto (cfr. doc. 7 del ricorrente), percependo così un importo mensile netto pari a circa 4.500,00 euro.
Lo stesso è proprietario di una casa sita in Nocera Inferiore (SA) e da lui concessa in locazione, per la quale percepisce un canone mensile pari a euro 500,00 (cfr. doc. 15 del ricorrente). Il signor tuttavia, risiede a Cles ed è gravato da un canone di locazione di euro 550,00 Pt_1
mensili (cfr. doc. 3 del ricorrente). Lo stesso è altresì gravato dal versamento di una rata mensile di euro 1.200,00 riferita ad una procedura di sovraindebitamento, con piano del consumatore omologato dal Tribunale di Trento in data 13.07.2021 (cfr. doc.9 del primo ricorso).
Per l'anno 2020, il ricorrente dichiarava un reddito complessivo pari a euro 91.646,00, per l'anno 2021 un reddito complessivo pari a euro 95.774,00, per l'anno 2022 un reddito complessivo pari a euro 94.940,00 e per l'anno 2023 un reddito complessivo pari a euro
119.941,00 (cfr. doc. 15 e allegato 1) del ricorrente).
La signora è attualmente disoccupata e, a causa delle condizioni di salute della stessa CP_1
(cfr. docc. 8 e 15 della convenuta), percepisce un assegno annuale di invalidità pari a euro
3.169,29, maggiorato per gli invalidi civili assoluti di euro 111,91, per un totale di euro 273,43 mensili;
un assegno unico quota B1 figli di euro 942,00, per un totale di euro 78,50 mensili;
un assegno unico quota B3 invalidi di euro 768,00, per un totale di euro 64,00 mensili;
un assegno unico quota B 1 Straordinaria pari a euro 400,00, per un totale di euro 33,30 mensili;
un bonus pari a euro 200,00, per un totale di euro 16,60 mensili (cfr. C.U. PAT 2023 della convenuta); oltre a un reddito esente pari a euro 1.655,00, per un totale di euro 137,90 mensili (cfr. CP_3
C.U. 2023 della convenuta). CP_3
La stessa è proprietaria di una casa sita in Roma, da lei utilizzata come appoggio quando si deve recare a effettuare i trattamenti sanitari necessari al suo stato di salute. Fino al settembre 2023, risiedeva con il figlio in un'abitazione per la quale era gravata di un canone mensile di euro pagina 9 di 16 700,00 e rispetto al quale percepiva un contributo mensile pari a euro 500,00 dal signor
(cfr. sentenza di separazione prodotta con il ricorso introduttivo). Attualmente, la Pt_1 signora ha conferito mandato a un'agenzia immobiliare per il reperimento di CP_1 un'abitazione (cfr. doc. 32 della convenuta).
Infine, la signora è gravata di due esposizioni debitorie con l'Agenzia delle Entrate, CP_1
rispettivamente pari a euro 7.500,00 (con rate mensili di euro 255,17) e a euro 6.000,00 (cfr. docc. 38- 39- 41 della convenuta).
Per l'anno 2020, la resistente dichiarava un reddito complessivo pari a euro 14.400,00, per l'anno 2021 un reddito complessivo pari a euro 14.400,00, per l'anno 2022 un reddito complessivo pari a euro 14.400,00 e per l'anno 2023 un reddito complessivo pari a euro
15.474,00 (cfr. doc. 5-6-7 e “Dichiarazione dei redditi 2023” della resistente).
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto degli altri parametri di cui all'art. 337 ter c.c. , in particolare delle attuali esigenze del minori ( che devono ritenersi certamente maggiori rispetto a quelle cui si è avuto riguardo nell'anno 2018 in sede di separazione), si ritiene congruo stabilire l'assegno di mantenimento a carico del signor e a favore del figlio Pt_1 Per_1
in euro 600,00 mensili. Detto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie al mantenimento del figlio, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute dal signor nella misura del Pt_1
75% e per il restante 25% dalla signora CP_1
L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla signora collocataria del figlio minore e infraventunenne. CP_1
4. Assegno divorzile
Il ricorrente propone il versamento a favore della signora della somma di euro 1.350,00 CP_1
mensili, a titolo di assegno divorzile. Per il caso di collocamento del figlio presso di Per_1 sé, chiede invece la revoca di detto assegno o, in subordine, il versamento dell'importo di euro
200,00 mensili. In ogni caso, chiede la revoca del versamento dell'importo mensile di euro
500,00 a titolo di contributo alla locazione.
pagina 10 di 16 La convenuta chiede la condanna del ricorrente al versamento nei suoi confronti della somma mensile di euro 1.349,00 a titolo di assegno divorzile, unitamente al versamento della somma di euro 380,00 quale contributo alla locazione, da doversi a partire dalla presentazione di un nuovo contratto di locazione.
Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte con arresto dell'11.7.2018 n. 18287 sono intervenute ridefinendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.
Nello specifico, i giudici di legittimità, superando tanto il vecchio e consolidato orientamento riconducibile a Cass. SU 1149/1990 (giudizio di adeguatezza riferito al tenore di vita), quanto quello espresso da Cass. civ. n.11504/2017 (giudizio di adeguatezza riferito all'autosufficienza economica), hanno affermato: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva
(an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice:
a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Quindi il giudice dovrà, in primo luogo, porre a confronto le situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge e verificare se, a seguito del divorzio, sussista una situazione di rilevante pagina 11 di 16 squilibrio.
Nel caso che non sia ravvisabile alcuna disparità economico-patrimoniale, ovvero questa non sia rilevante o sia rilevante ma entrambi i coniugi vivano in una situazione di agiatezza o, all'opposto, di ristrettezza economica, nessun assegno sarà dovuto (cfr. Cass. 21234/2019).
Laddove invece emerga una situazione di squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi, si dovrà svolgere un'ulteriore verifica per accertare se detto squilibrio sia eziologicamente riconducibile a determinazioni comuni e a scelte di ruoli endofamiliari condivisi nel corso della vita coniugale. Si dovrà quindi accertare se la sperequazione reddituale sia riconducibile a scelte concordate di vita dei coniugi per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali (e dunque reddituali) per dedicarsi alla famiglia, ovvero si sia fatto maggior carico dei compiti relativi alla vita familiari, così consentendo all'altro di realizzare le sue aspirazioni professionali, massimizzando la propria capacità reddituale.
Qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa
– compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Nel caso in cui, invece non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza del già detto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui egli non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1970) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile in funzione assistenziale.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la nozione di “mezzi adeguati” va intesa né come semplice sopravvivenza, né come livello eccedente la normalità, bensì, proprio alla luce della funzione anche assistenziale dell'assegno divorzile, come sussistenza di mezzi tali da garantire al coniuge debole l'indipendenza economica e una vita dignitosa (cfr. cass.3015/2018 e cass.
21234/2019).
pagina 12 di 16 Alla luce di tali principi deve ritenersi sussistente il diritto della convenuta alla percezione dell'assegno divorzile, sia nella sua componente perequativo-compensativa, sia sotto il profilo assistenziale.
Come ricostruito, infatti, emerge dagli atti la sussistenza di un divario economico tra i coniugi.
In particolare, è pacifico (cfr. sentenza Corte d'Appello di Trento) che sino al trasferimento della famiglia in Trentino, tanto il ricorrente quanto la resistente partecipassero al ménage familiare con il proprio reddito da lavoro. Da quel momento, la signora spinta dal CP_1
marito a dimettersi, si è dedicata interamente alla famiglia e al figlio , nato poco dopo. Per_1
Lo stato di disoccupazione della signora e il conseguente divario reddituale tra le CP_1
parti- risulta ,così, riconducibile a scelte concordate tra i coniugi, per effetto delle quali la convenuta ha sopportato un sacrificio professionale, che ha ridotto la sua capacità reddituale,
(oggi praticamente azzerata sia per l'età che per le gravi condizioni di salute), con conseguente possibilità del ricorrente di dedicarsi alle proprie aspirazioni lavorative e di massimizzare le proprie capacità di guadagno.
Inoltre, giova aggiungere che, come indicato dall'articolo 5, comma 6, legge 898/1970, nel prevedere l'obbligo dell'assegno divorzile, il Tribunale deve tenere conto anche delle ragioni della decisione. Nel caso di specie risulta che la separazione è stata addebitata al signor a causa delle sue condotte violente ( cfr. sentenza separazione doc. 2 convenuta ) . Pt_1
Per queste ragioni, alla luce del contributo personale ed economico fornito dalla resistente alla conduzione familiare e degli altri criteri indicati dall'articolo 5, comma 6, legge 898/1970 ( in particolare della pronuncia di addebito della separazione in capo all'attore), si stima congruo prevedere il versamento a carico del signor e a favore della signora della Pt_1 CP_1
somma mensile di euro 1.350,00, a titolo di assegno divorzile. Detto importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
Nulla è dovuto dal signor a titolo di contributo alla locazione. Pt_1
5. Versamento della quota del TFR
La convenuta ha richiesto l'accertamento del suo diritto ad ottenere una quota parte del TFR del ricorrente, al momento dell'effettivo percepimento e per l'effetto condannare lo stesso al versamento.
pagina 13 di 16 La domanda è inammissibile in quanto, allo stato, la convenuta è carente di legittimazione ad agire. È noto, infatti, che rispetto all'azione di mero accertamento, la legittimazione ad agire nasce da una situazione di vanto, contestazione ovvero apparenza giuridica. Nel caso di specie, tuttavia, tali condizioni non ricorrono, in quanto manca contestazione da parte dell'attore.
A ciò si aggiunga che l'articolo 12-bis legge 898/1970 prevede che: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”
Nel caso in trattazione, poiché allo stato, il signor esercita ancora la sua attività Pt_1
lavorativa presso la Struttura ospedaliera Valli del Noce, non sussistono i presupposti per addivenire alla condanna del ricorrente al versamento della quota parte del proprio TFR.
6. Spese di lite
Tenuto conto della natura del giudizio, del suo esito(con soccombenza reciproca) e del comportamento processuale delle parti, si dispone la totale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 28.04.2008 in Cava De' Tirreni Parte_1 Controparte_1
(SA);
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso del ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre;
pagina 14 di 16 3.1 Il signor potrà vedere il figlio a fine settimana Parte_1 Persona_1
alterni, in cui la madre accompagnerà il figlio dal padre a Cles alle 10 del sabato mattina e il padre lo ripoterà a Rovereto la domenica alle 20.30. dall'inizio della frequenza scolastica il padre riporterà il figlio direttamente alla scuola al lunedì mattina;
Nella settimana successiva il padre andrà a trovare il figlio un pomeriggio per Per_1
assistere a sue attività o per attività in comune. Concorderà una tantum o di volta in volta gli orari relativi che potranno contemplare anche cena in comune;
Le ferie estive dovranno prevedere una settimana in giugno e due altre settimane nei mesi successivi di con il padre;
Per_1
4. Il signor dovrà versare alla signora la somma mensile di Parte_1 Controparte_1
euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Detto importo Persona_1
dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente su base ISTAT.
4.1 Le spese straordinarie necessarie al mantenimento del figlio, regolate secondo le indicazioni contenute nel protocollo del CNF, andranno sostenute nella misura del 75% dal signor e del 25% dalla signora . Parte_1 Controparte_1
4.2 L'assegno unico universale e le altre provvidenze pubbliche legate al nucleo familiare andranno percepiti interamente dalla signora collocataria del figlio minore e CP_1
infraventunenne;
5. Accoglie la domanda del signor di revoca del versamento di euro 500,00 mensili a Pt_1
titolo di contributo alla locazione;
6. Il signor dovrà versare in favore della signora una somma Parte_1 Controparte_1
mensile pari a euro 1.350,00, a titolo di assegno divorzile. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese ed è soggetto a rivalutazione annuale sulla base dei parametri
ISTAT;
7. Dichiara inammissibile la domanda della signora di accertamento del suo diritto ad CP_1 ottenere una quota parte del TFR del signor al momento dell'effettivo percepimento Pt_1
e per l'effetto condannare lo stesso al versamento;
8. Spese di lite compensate.
pagina 15 di 16 Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 27.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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