CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1149/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17/05/2023, promossa da:
(P.IVA ), in qualità di OP P.IVA_1
incorporante di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Civale, presso il cui studio in Lecce, Via Lupiae n. 33, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Emilio Graziuso, presso il cui studio in Brindisi, Via Mazzini n. 82, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
nonché contro
1
Controparte_4
(P.IVA ), in persona dei Commissari Liquidatori, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi, presso il cui studio in Brindisi, Via Palestro n. 5, è elettivamente domiciliata;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di
Brindisi nel seguente modo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_3
ha convenuto in giudizio e Controparte_5 CP_4
e, premesso che il 4 agosto 2014, su consiglio di un
[...]
dipendente della filiale di Brindisi della , aveva CP_2
acquistato 200 azioni della corrispondendo la CP_4 somma di € 7.200,00, ha dedotto di avere una propensione al rischio molto bassa e che l'acquisto di detti titoli gli era stato prospettato come estremamente sicuro;
di essere privo di qualsivoglia esperienza finanziaria oltre che di disponibilità economiche tali da permettersi di effettuare investimenti a rischio;
di recente aveva appreso che i titoli acquistati avevano registrato perdite notevoli e che si trattava di azioni non quotate in borsa.
Ha quindi lamentato la violazione da parte della dei doveri CP_2
di buona fede, correttezza, trasparenza e diligenza, oltre che degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore. Ha inoltre eccepito: l'annullamento del contratto per conflitto di interessi
(essendo state tali azioni emesse dalla e la CP_4 CP_2
faceva parte del nonché per errore
[...] Parte_1
2 essenziale (avendo la Banca ingenerato una falsa rappresentazione della realtà) e per dolo;
la nullità degli ordini di acquisto delle azioni in quanto aventi ad oggetto titoli non contemplati nel contratto di negoziazione, per violazione della normativa di settore nonché ex art. 1418 c.c.
Tanto dedotto, l'attore ha chiesto di essere risarcito dei danni nella misura di € 7.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata ha chiesto: di dichiarare la nullità del contratto quadro di collocamento e negoziazione dei titoli e dei contratti di acquisto delle azioni con conseguente condanna delle convenute a restituire la somma di € 7.200,00; di dichiarare invalido, nullo, annullabile il contratto di acquisto dei titoli, in ogni caso con condanna delle convenute alla restituzione di detta somma;
di dichiarare risolto il contratto di acquisto dei titoli e di essere risarcito del danno subito, nella misura sempre di €
7.200,00. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
La costituitasi in giudizio, ha Controparte_2
preliminarmente chiesto di esserne estromessa eccependo il proprio difetto di legittimazione. In proposito ha allegato che con il d.l. n. 99/2017, conv. in l. n. 121/2017, erano stati disciplinati
l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, tra l'altro, di che il Controparte_4
26.6.2017 coatta Controparte_4
amministrativa e avevano concluso un OP
contratto di cessione di azienda avente ad oggetto determinate attività, passività e rapporti giuridici di , e con il CP_4
quale erano escluse alcune specifiche attività e passività; che il contenzioso giudiziale avente ad oggetto azioni ovvero obbligazioni, pendente alla data del 26.6.2017, qual è quello di specie, doveva ritenersi escluso dalla cessione a OP
(e conseguentemente anche a essendo
[...] CP_2 CP_2
la relativa partecipazione trasferita al cessionario), restando invece di competenza della Controparte_4
3 amministrativa. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. In via subordinata, in caso di accoglimento di alcuna delle domande attoree, ha chiesto di condannare il Cliente alla restituzione a di Controparte_2
tutti i titoli acquistati e, in ogni caso, di ridurre il quantum della pretesa risarcitoria in considerazione del concorso di colpa del
Cliente e di accertare l'assenza di un vincolo di solidarietà passiva tra e Il tutto con vittoria Controparte_4 Controparte_2 di spese del giudizio. 3 All'udienza del 4.10.2015 parte attrice comunicava che era stata posta in Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa successivamente alla notifica dell'atto di citazione e all'iscrizione a ruolo della causa. Il giudizio veniva pertanto interrotto per poi essere riassunto dall'attore nei confronti della sola con ricorso Controparte_2
ex art. 303 c.p.c. Il 17.4.2018 si è costituita Controparte_2
nel giudizio riassunto eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini e reiterando
l'eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Con comparsa di costituzione volontaria depositata telematicamente in pari data la Controparte_4
è intervenuta nel giudizio. Essa ha eccepito
[...]
il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
sostenendo che, – in base alle condizioni della cessione di azienda di cui al d.l. n. 99/2017, oltre che del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 concluso tra , CP_4 Parte_2
e Banca Popolare di Vicenza, e altresì dell'Atto ripetitivo del
[...]
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Controparte_6
e , – il contenzioso giudiziale avente Parte_3
ad oggetto azioni ovvero obbligazioni, pendente alla data del
26.6.2017, come quello di specie, era escluso dalla cessione all' e restava di competenza di essa interventrice. OP
Ha quindi chiesto di dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex art. 83, co. 3 del TUB e dell'art. 2 del d.l. n. 99/2017 le domande
4 attoree. In via subordinata, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle stesse e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali. La causa, istruita esclusivamente con acquisizioni documentali, all'udienza del 28.10.2020 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”
Con sentenza n. 776/2021, pubblicata il 15 maggio 2021, il
Tribunale di Brindisi rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda sollevate dalla convenuta e dalla terza interveniente;
dichiarava risolto il contratto stipulato dall'attore e dalla convenuta con atto del 4.7.2014; ordinava a la restituzione a Controparte_3 [...]
dei titoli acquistati;
condannava al CP_2 CP_2 pagamento della somma pari ad € 7.200,00, oltre interessi dalla domanda;
condannava e CP_2 [...]
, in solido, alla refusione delle Controparte_4
spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_2
(in qualità di incorporante di ,
[...] Controparte_2 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha proposto altresì appello incidentale Controparte_3
condizionato.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
L'appellante affida l'appello a cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo d'appello, proposto in via preliminare,
l'appellante lamenta “Carenza di legittimazione passiva di
[...]
” Pt_2
quale società incorporante per fusione Controparte_7
censura la sentenza per avere la stessa rigettato Controparte_2
l'eccezione preliminare della con la quale era stata eccepita, nel CP_2
5 corso del giudizio di primo grado, la carenza di legittimazione passiva della allora Controparte_2
A dire dall'appellante, unica legittimata passiva sarebbe CP_4
in virtù del disposto del decreto legge 25 giugno 2017 n. 186 (che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della il quale escluderebbe dal Controparte_4
perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della CP_4
per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la (vecchia Capogruppo) e CP_4 Parte_2
(nuova Capogruppo) ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla vecchia alla nuova Capogruppo, quale è appunto CP_2
Il motivo è infondato.
Va infatti osservato che il problema della perimetrazione delle passività e dei rapporti già facenti capo a (così Controparte_4 come all'altra banca veneta -Banca Popolare di Vicenza- posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dell'Economia del 25 giugno 2017 n. 99) esclusi dalla cessione a
[...]
(questo essendo l'ambito di ricaduta delle disposizioni OP
di legge e di contratto richiamate dalla appellante) non viene in rilievo con riferimento ai rapporti facenti capo alle società controllate dalle
Banche Venete di cui si è detto, essendo, queste ultime ( nel caso di specie: ) soggetti diversi ed autonomi rispetto alle Controparte_2
rispettive controllanti poste in liquidazione. Ed in quanto soggetti distinti, per i quali non è stata aperta né pende alcuna procedura, sono legittimati passivamente rispetto alle domande fondate sulla violazione della disciplina regolante l'attività di intermediazione finanziaria a loro riferibile.
Peraltro, non può dubitarsi del fatto che - come, del resto, correttamente messo in luce dal primo giudice- (oggi CP_2
6 incorporata in con atto di fusione per Parte_2
incorporazione del 14.05.2019, in atti) sia direttamente responsabile delle violazioni commesse in sede di commercializzazione dei titoli per cui è causa, vertendosi nella cd. fase di mercato secondario, in cui l'intermediario finanziario negozia titoli ormai in proprio possesso e, per tale ragione, risponde in proprio in caso di violazioni.
Non appare superfluo richiamare l'invito recentemente rivolto dalla
Suprema Corte (con pronuncia n. 29032/2023 del 19.10.2023, resa in una fattispecie analoga) “a tenere conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario.”
Sicché deve ritenersi, tenuto conto della lettera e della ratio delle disposizioni richiamate, che i rapporti giuridici oggetto di cessione in forza del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi con i due istituti bancari posti in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata
[...]
poiché in caso contrario verrebbe di fatto estesa la LCA CP_2
ad un soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL 99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47 Cost..
Con il secondo motivo di gravame, proposto sempre in via preliminare, l'appellante lamenta “Tardività della riassunzione ed estinzione del procedimento”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di
Brindisi ha rigettato l'eccezione relativa alla tardività di riassunzione del processo e la conseguente richiesta di estinzione dello stesso.
Secondo l'assunto di il termine per la Controparte_7
riassunzione del processo decorrerebbe, in automatico, dalla data di messa in liquidazione della allora vale a dire dal 25 CP_4
giugno 2027, e non dal provvedimento giudiziale di interruzione del processo.
Il motivo è infondato.
E' noto che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
n. 186 del 25 giugno 2017, su proposta della Banca d'Italia,
[...]
[.. è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta Parte_4
amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_8
di ”, pubblicato sulla GU n. 146 del 25
[...] Controparte_4
giugno 2017. Detto decreto, che disciplinava l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di V.B. s.p.a. CP_9
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di
Stato, è stato convertito in legge n. 121 del 31 luglio 2017. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze n. 186 del 25.6.2017 è stato pubblicato per estratto sulla G.U.
n. 177 del 31 luglio 2017. Dalla data di emanazione del decreto di cui sopra sono cessate le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca: ciò ha determinato la perdita della capacità di stare in giudizio per la Banca,
e dunque il verificarsi di un evento interruttivo rilevante ex artt. 299 e ss. c.p.c.
Con lettera di incarico della Banca d'Italia in data 25 giugno 2017 prot.
n. 0816390/17 sono stati nominati i Commissari Liquidatori, che nella stessa data si sono poi insediati ex art. 85 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB). È da ritenere che la fattispecie complessa, costituita dall'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e dal successivo insediamento dei commissari liquidatori, abbia determinato l'interruzione automatica dei processi pendenti, analogamente a quanto prevede l'art. 43, comma 3, L. Fall. L'art. 83
TUB prevede, in estrema sintesi, che dalla data di insediamento dei commissari liquidatori (e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la
8 liquidazione coatta), nei confronti della banca in l.c.a. non possa essere proseguita alcuna azione o atto di esecuzione forzata o cautelare: nel caso in esame, l'insediamento dei commissari liquidatori è avvenuto il
25 giugno 2017 (quindi lo stesso giorno della pubblicazione del D.L.
n. 99/2017 e della emissione del conseguente decreto ministeriale n.
186). Nel Testo Unico Bancario, nella sezione III intitolata
“Liquidazione coatta amministrativa”, non risulta disciplinata la fattispecie della interruzione dei procedimenti giudiziali pendenti per i quali, dunque, deve ritenersi applicabile l'art. 43, terzo comma, della
Legge Fallimentare secondo cui “l'apertura del fallimento determina
l'interruzione del processo” non essendovi ragioni che consentano di giustificare una diversità di trattamento tra fallimento (in cui l'interruzione opera in automatico) e liquidazione coatta amministrativa. Sull'effetto interruttivo automatico del processo ex art. 43 L. Fall. la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “in riferimento all'effetto interruttivo automatico conseguente all'apertura del fallimento ai sensi della legge fallimentare
(R.D. n. 267/1942), art. 43, comma 3, come novellato a dal D. Lgs. n.
5 del 2006, art. 41, il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305
c.p.c., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione;
la parte che eccepisce l'estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell'evento medesimo” (ex multis Cass. S.U. 7443/2008;
Cass. 5650/2013). L'art. 305 c.p.c. deve pertanto essere interpretato nel senso che i tre mesi previsti per la riassunzione non debbono iniziare a decorrere dall'evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell'evento interruttivo (Corte cost. n. 17/2010). Nella peculiare vicenda che ha riguardato l'evento interruttivo Controparte_4
risulta costituito dalla fattispecie complessa sopra descritta, che è
9 culminata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 31.07.2017, dell'estratto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.
186/2017. Applicando dunque i principi derivanti dalla giurisprudenza sopra citata (il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima), la conoscenza dell'evento interruttivo può farsi risalire, al più tardi, proprio al 31.07.2017. Ciò in quanto “La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli atti amministrativi e normativi provenienti dallo Stato o da altri enti centrali o periferici ad esso correlati determina certamente presunzione di conoscenza: in questi termini deve essere letto anche l'art. 80, quarto comma, TUB che prevede la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle banche”.
Dunque, nel caso di specie, l'interruzione è avvenuta automaticamente per effetto della emanazione del decreto n. 186 del
25 giugno 2017, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di
[...]
a liquidazione coatta amministrativa, analogamente a Parte_5 quanto previsto in caso di fallimento dall'art. 43, comma 3, L. Fall.
Il dies a quo per la riassunzione decorreva pertanto dal momento della effettiva conoscenza della messa in liquidazione coatta amministrativa di tale momento che deve essere ancorato alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 80 IV c. TUB - con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_4
Tale pubblicazione è avvenuta in data 31.07.2017 e dunque il termine di tre mesi per la riassunzione scadeva il 1°.12.2017.
Poiché il ricorso è stato depositato in data il 30.11.2017, la riassunzione non può che considerarsi tempestiva.
Con gli ultimi tre motivi di gravame, nel merito, l'appellante lamenta
“Errata valutazione in merito agli strumenti acquistati dal sig.
; assolvimento degli obblighi informativi;
errata CP_3
10 valutazione in merito all'inadempimento della e alla CP_2 conseguente risoluzione dell'ordine di acquisto delle azioni”
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice, affermando l'illiquidità delle azioni di e la violazione CP_4
degli obblighi informativi in capo a -nonostante la CP_2
sottoscrizione da parte del sig. della dichiarazione CP_3 ricognitiva della segnalata inadeguatezza dell'operazione- ha ritenuto fondata la domanda avversaria di risoluzione dell'ordine di investimento e di risarcimento del danno derivante dall'acquisto dei titoli oggetto di causa.
Le censure non meritano accoglimento.
A tale proposito, va ricordato che la disciplina dettata dal TUF (e dal successivo regolamento attuativo Consob n. 11522/1998) pone a carico dell'intermediario finanziario (in veste di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, ex artt. 21, lett. a), TUF, 26, lett. e), Reg. Consob n. 11522/1998 e 1176
c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, che si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio sotteso al potenziale investimento ((cfr. art. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost).
Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio.
Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli,
11 di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo ai costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass., sez.I,
25 giugno 2008, n. 17340; Cass., sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22147;
Cass. n. 5089/2016).
L'avvertimento in questione deve essere comunicato al cliente attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione, con particolare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre, non potendosi ritenere sufficiente una generica frase standard prestampata.
Le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali cofattori della decisione di questi, di non investimento, come anche di investimento.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23, comma 6, TUF dispone che nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass., Sez. I, n. 810/2016).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il Giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell' inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza
12 di tale prova, che è carico dell'intermediario fornire ( art. 23 d.lgs. n.
58/1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (Cass., Sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039; Cass.
n. 15709/2019).
In particolare, affinché possa ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, ai sensi dell'art. 29 del Reg. Consob n.
11522 del 1998, questi deve provare che, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell' inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute”
(Cass., S. U., N. 13533/2001; Cass. civ., sez I, n. 23570/2020).
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato all'equilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo- informativo delle parti in favore dell'investitore, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. civ., sez. I, n. 7905/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui fu posto in essere l'investimento oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento n. CP_10
16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della inadeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only).
13 La suddetta normativa ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza).
Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto.
La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104/2009, la ha CP_10
emanato un orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza nella distribuzione dei titoli illiquidi, in generale, e le azioni non quotate (o illiquide) e le obbligazioni convertibili subordinate, poi convertite in azioni: per la citata comunicazione sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole (non essendo quotati in un mercato regolamentato), a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita, Si tratta, quindi, di strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimento mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficace liquidabilità dell'investimento.
Ciò posto, nel caso in esame, con riferimento alla contestata erronea profilatura, deve essere preso in considerazione l'esito del questionario riferito all'odierno appellato.
14 Ebbene, le doglianze in merito avanzate risultano fondate, non potendosi ritenere, in base al quadro informativo da esso scaturente, che gli investimenti di che trattasi fossero in linea con il profilo del sig.
, in particolare con la sua esperienza e conoscenza in materia CP_3
finanziaria.
Le azioni vendute all'odierno appellato erano azioni della CP_4
Istituto di credito, al momento dell'acquisto dei titoli, non
[...]
quotato in borsa.
Gli strumenti finanziari oggetto del presente giudizio possono, dunque, ritenersi caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_10
Va detto che sugli intermediari grava un generale obbligo anche di profilatura dei singoli prodotti, atteso che ciò costituisce il presupposto logico per l'attuazione di una corretta valutazione di adeguatezza rispetto al profilo del cliente.
Nel caso di specie, tale valutazione non può che suscitare forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli ma anche a quello di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie.
Dunque, pacifica tra le parti e comunque emergente per tabulas la totale perdita del capitale investito, sarebbe stato onere dell'appellante fornire la prova di aver agito con la diligenza richiesta e di aver fornito al cliente una precisa descrizione dello specifico prodotto oggetto dell'investimento (obbligo di informazione che appare ancora più stringente, ove si consideri il conflitto di interessi in cui la banca operava: vista la coincidenza perfetta tra banca emittente e banca intermediaria) non potendosi ritenere che un tale adempimento possa
15 essere rimesso alla discrezionalità dell'intermediario neanche qualora ciò dipenda dal profilo soggettivo dell'investitore o dall'assortimento del patrimonio di questi.
Tale prova non è stata fornita, anzi è emersa una condotta della banca ab initio negligente.
Come si evince dalla documentazione in atti, la non ha fornito CP_2 alcuna informativa al sig. circa l'illiquidità dei titoli CP_3
azionari acquistati.
Nel modulo di sottoscrizione di azioni, infatti, non vi è alcuna informazione in merito al titolo (caratteristiche e rischi insiti nello stesso) né tantomeno all'adeguatezza dello stesso al profilo cliente rivestito dall'odierno appellato.
Né risulta che la abbia rilasciato al sig. , al momento CP_2 CP_3
della sottoscrizione, ulteriore documentazione attestante che il titolo rientrava nella categoria dei prodotti finanziari illiquidi.
A corroborare ciò soccorre la stessa dichiarazione della che non CP_2
considerando illiquidi i propri titoli azionari, ha implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi previsti nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009.
La mera circostanza che il sig. abbia sottoscritto la CP_3
modulistica indicante l'inadeguatezza dell'operazione e l'ordine di acquisto in regime di c.d. execution only non vale pertanto a comprovare l'assolvimento degli obblighi informativi.
Invero, la pur ammessa standardizzazione della documentazione contrattuale non esime l'intermediario dalla verifica in ordine alla specificità e alla conferenza della stessa in relazione all'operazione concreta. La modulistica sottoposta alla firma dal cliente, recante la dichiarazione di inappropriatezza, risulta al contrario del tutto generica ed inidonea a consentire alla controparte una scelta consapevole in ordine alle proprie determinazioni contrattuali, secondo quando prescritto dall'art. 27 Reg. Intermediari.
A tal proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che
“l'esonero della banca dalla responsabilità in cui essa incorre per dare esecuzione ad un ordine inadeguato non dipende dalla semplice
16 conferma scritta del cliente, rilevando, piuttosto, che il giudizio di inadeguatezza espresso dall'intermediario segua a una chiara esplicitazione delle avvertenze di cui all'art. 29, comma 3, reg. Consob
n. 11522/1998: infatti, gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” (Cass. civ., Sez. VI, 05.12.2017, n.
29001).
In tal senso, è stato rilevato che solo in presenza di un preciso riscontro quanto all'adempimento di siffatto obbligo informativo si possa ritenere che quella di voler dare corso all'operazione costituisca una scelta libera e consapevole del cliente (Cass. 6 agosto 2014, n. 17726): tale, cioè, da giustificare l'esclusione della responsabilità dell'intermediario.” (cfr. anche Cass. civ. civ., Sez. I, 03.08.2017, n.
19417; Cass. civ., Sez. I, 18.05.2017, n. 12544).
Stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alla
Banca deve in conclusione accertarsi l'inadempimento della medesima agli obblighi di comportamento imposti dalla normativa di settore non avendo la stessa consentito di compiere una scelta di investimento informata e consapevole e dunque di evitare un'operazione inadeguata rispetto ai propri obiettivi, alla propria capacità di sopportare perdite e alle proprie conoscenze. Ne consegue la responsabilità per il danno patito dall'appellato.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
Il rigetto dell'appello risulta assorbente dell'appello incidentale condizionato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di
17 tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv.
Emilio Graziuso;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante principale, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 4.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1149/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 17/05/2023, promossa da:
(P.IVA ), in qualità di OP P.IVA_1
incorporante di in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Civale, presso il cui studio in Lecce, Via Lupiae n. 33, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), Controparte_3 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall' Avv. Emilio Graziuso, presso il cui studio in Brindisi, Via Mazzini n. 82, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
nonché contro
1
Controparte_4
(P.IVA ), in persona dei Commissari Liquidatori, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi, presso il cui studio in Brindisi, Via Palestro n. 5, è elettivamente domiciliata;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di
Brindisi nel seguente modo:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_3
ha convenuto in giudizio e Controparte_5 CP_4
e, premesso che il 4 agosto 2014, su consiglio di un
[...]
dipendente della filiale di Brindisi della , aveva CP_2
acquistato 200 azioni della corrispondendo la CP_4 somma di € 7.200,00, ha dedotto di avere una propensione al rischio molto bassa e che l'acquisto di detti titoli gli era stato prospettato come estremamente sicuro;
di essere privo di qualsivoglia esperienza finanziaria oltre che di disponibilità economiche tali da permettersi di effettuare investimenti a rischio;
di recente aveva appreso che i titoli acquistati avevano registrato perdite notevoli e che si trattava di azioni non quotate in borsa.
Ha quindi lamentato la violazione da parte della dei doveri CP_2
di buona fede, correttezza, trasparenza e diligenza, oltre che degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore. Ha inoltre eccepito: l'annullamento del contratto per conflitto di interessi
(essendo state tali azioni emesse dalla e la CP_4 CP_2
faceva parte del nonché per errore
[...] Parte_1
2 essenziale (avendo la Banca ingenerato una falsa rappresentazione della realtà) e per dolo;
la nullità degli ordini di acquisto delle azioni in quanto aventi ad oggetto titoli non contemplati nel contratto di negoziazione, per violazione della normativa di settore nonché ex art. 1418 c.c.
Tanto dedotto, l'attore ha chiesto di essere risarcito dei danni nella misura di € 7.200,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata ha chiesto: di dichiarare la nullità del contratto quadro di collocamento e negoziazione dei titoli e dei contratti di acquisto delle azioni con conseguente condanna delle convenute a restituire la somma di € 7.200,00; di dichiarare invalido, nullo, annullabile il contratto di acquisto dei titoli, in ogni caso con condanna delle convenute alla restituzione di detta somma;
di dichiarare risolto il contratto di acquisto dei titoli e di essere risarcito del danno subito, nella misura sempre di €
7.200,00. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
La costituitasi in giudizio, ha Controparte_2
preliminarmente chiesto di esserne estromessa eccependo il proprio difetto di legittimazione. In proposito ha allegato che con il d.l. n. 99/2017, conv. in l. n. 121/2017, erano stati disciplinati
l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, tra l'altro, di che il Controparte_4
26.6.2017 coatta Controparte_4
amministrativa e avevano concluso un OP
contratto di cessione di azienda avente ad oggetto determinate attività, passività e rapporti giuridici di , e con il CP_4
quale erano escluse alcune specifiche attività e passività; che il contenzioso giudiziale avente ad oggetto azioni ovvero obbligazioni, pendente alla data del 26.6.2017, qual è quello di specie, doveva ritenersi escluso dalla cessione a OP
(e conseguentemente anche a essendo
[...] CP_2 CP_2
la relativa partecipazione trasferita al cessionario), restando invece di competenza della Controparte_4
3 amministrativa. Nel merito ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. In via subordinata, in caso di accoglimento di alcuna delle domande attoree, ha chiesto di condannare il Cliente alla restituzione a di Controparte_2
tutti i titoli acquistati e, in ogni caso, di ridurre il quantum della pretesa risarcitoria in considerazione del concorso di colpa del
Cliente e di accertare l'assenza di un vincolo di solidarietà passiva tra e Il tutto con vittoria Controparte_4 Controparte_2 di spese del giudizio. 3 All'udienza del 4.10.2015 parte attrice comunicava che era stata posta in Controparte_4
liquidazione coatta amministrativa successivamente alla notifica dell'atto di citazione e all'iscrizione a ruolo della causa. Il giudizio veniva pertanto interrotto per poi essere riassunto dall'attore nei confronti della sola con ricorso Controparte_2
ex art. 303 c.p.c. Il 17.4.2018 si è costituita Controparte_2
nel giudizio riassunto eccependo preliminarmente l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini e reiterando
l'eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Con comparsa di costituzione volontaria depositata telematicamente in pari data la Controparte_4
è intervenuta nel giudizio. Essa ha eccepito
[...]
il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
sostenendo che, – in base alle condizioni della cessione di azienda di cui al d.l. n. 99/2017, oltre che del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 concluso tra , CP_4 Parte_2
e Banca Popolare di Vicenza, e altresì dell'Atto ripetitivo del
[...]
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a Controparte_6
e , – il contenzioso giudiziale avente Parte_3
ad oggetto azioni ovvero obbligazioni, pendente alla data del
26.6.2017, come quello di specie, era escluso dalla cessione all' e restava di competenza di essa interventrice. OP
Ha quindi chiesto di dichiarare inammissibile e/o improcedibile ex art. 83, co. 3 del TUB e dell'art. 2 del d.l. n. 99/2017 le domande
4 attoree. In via subordinata, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle stesse e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali. La causa, istruita esclusivamente con acquisizioni documentali, all'udienza del 28.10.2020 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c”
Con sentenza n. 776/2021, pubblicata il 15 maggio 2021, il
Tribunale di Brindisi rigettava le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di improcedibilità della domanda sollevate dalla convenuta e dalla terza interveniente;
dichiarava risolto il contratto stipulato dall'attore e dalla convenuta con atto del 4.7.2014; ordinava a la restituzione a Controparte_3 [...]
dei titoli acquistati;
condannava al CP_2 CP_2 pagamento della somma pari ad € 7.200,00, oltre interessi dalla domanda;
condannava e CP_2 [...]
, in solido, alla refusione delle Controparte_4
spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_2
(in qualità di incorporante di ,
[...] Controparte_2 chiedendone l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
, che ha proposto altresì appello incidentale Controparte_3
condizionato.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
L'appellante affida l'appello a cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo d'appello, proposto in via preliminare,
l'appellante lamenta “Carenza di legittimazione passiva di
[...]
” Pt_2
quale società incorporante per fusione Controparte_7
censura la sentenza per avere la stessa rigettato Controparte_2
l'eccezione preliminare della con la quale era stata eccepita, nel CP_2
5 corso del giudizio di primo grado, la carenza di legittimazione passiva della allora Controparte_2
A dire dall'appellante, unica legittimata passiva sarebbe CP_4
in virtù del disposto del decreto legge 25 giugno 2017 n. 186 (che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della il quale escluderebbe dal Controparte_4
perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della CP_4
per eventuali violazioni della normativa di settore nella commercializzazione di tali titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la (vecchia Capogruppo) e CP_4 Parte_2
(nuova Capogruppo) ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla vecchia alla nuova Capogruppo, quale è appunto CP_2
Il motivo è infondato.
Va infatti osservato che il problema della perimetrazione delle passività e dei rapporti già facenti capo a (così Controparte_4 come all'altra banca veneta -Banca Popolare di Vicenza- posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dell'Economia del 25 giugno 2017 n. 99) esclusi dalla cessione a
[...]
(questo essendo l'ambito di ricaduta delle disposizioni OP
di legge e di contratto richiamate dalla appellante) non viene in rilievo con riferimento ai rapporti facenti capo alle società controllate dalle
Banche Venete di cui si è detto, essendo, queste ultime ( nel caso di specie: ) soggetti diversi ed autonomi rispetto alle Controparte_2
rispettive controllanti poste in liquidazione. Ed in quanto soggetti distinti, per i quali non è stata aperta né pende alcuna procedura, sono legittimati passivamente rispetto alle domande fondate sulla violazione della disciplina regolante l'attività di intermediazione finanziaria a loro riferibile.
Peraltro, non può dubitarsi del fatto che - come, del resto, correttamente messo in luce dal primo giudice- (oggi CP_2
6 incorporata in con atto di fusione per Parte_2
incorporazione del 14.05.2019, in atti) sia direttamente responsabile delle violazioni commesse in sede di commercializzazione dei titoli per cui è causa, vertendosi nella cd. fase di mercato secondario, in cui l'intermediario finanziario negozia titoli ormai in proprio possesso e, per tale ragione, risponde in proprio in caso di violazioni.
Non appare superfluo richiamare l'invito recentemente rivolto dalla
Suprema Corte (con pronuncia n. 29032/2023 del 19.10.2023, resa in una fattispecie analoga) “a tenere conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un “gruppo” societario.”
Sicché deve ritenersi, tenuto conto della lettera e della ratio delle disposizioni richiamate, che i rapporti giuridici oggetto di cessione in forza del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi con i due istituti bancari posti in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata
[...]
poiché in caso contrario verrebbe di fatto estesa la LCA CP_2
ad un soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL 99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47 Cost..
Con il secondo motivo di gravame, proposto sempre in via preliminare, l'appellante lamenta “Tardività della riassunzione ed estinzione del procedimento”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale di
Brindisi ha rigettato l'eccezione relativa alla tardività di riassunzione del processo e la conseguente richiesta di estinzione dello stesso.
Secondo l'assunto di il termine per la Controparte_7
riassunzione del processo decorrerebbe, in automatico, dalla data di messa in liquidazione della allora vale a dire dal 25 CP_4
giugno 2027, e non dal provvedimento giudiziale di interruzione del processo.
Il motivo è infondato.
E' noto che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
n. 186 del 25 giugno 2017, su proposta della Banca d'Italia,
[...]
[.. è stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta Parte_4
amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB) e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_8
di ”, pubblicato sulla GU n. 146 del 25
[...] Controparte_4
giugno 2017. Detto decreto, che disciplinava l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di V.B. s.p.a. CP_9
nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di
Stato, è stato convertito in legge n. 121 del 31 luglio 2017. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze n. 186 del 25.6.2017 è stato pubblicato per estratto sulla G.U.
n. 177 del 31 luglio 2017. Dalla data di emanazione del decreto di cui sopra sono cessate le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca: ciò ha determinato la perdita della capacità di stare in giudizio per la Banca,
e dunque il verificarsi di un evento interruttivo rilevante ex artt. 299 e ss. c.p.c.
Con lettera di incarico della Banca d'Italia in data 25 giugno 2017 prot.
n. 0816390/17 sono stati nominati i Commissari Liquidatori, che nella stessa data si sono poi insediati ex art. 85 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB). È da ritenere che la fattispecie complessa, costituita dall'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e dal successivo insediamento dei commissari liquidatori, abbia determinato l'interruzione automatica dei processi pendenti, analogamente a quanto prevede l'art. 43, comma 3, L. Fall. L'art. 83
TUB prevede, in estrema sintesi, che dalla data di insediamento dei commissari liquidatori (e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la
8 liquidazione coatta), nei confronti della banca in l.c.a. non possa essere proseguita alcuna azione o atto di esecuzione forzata o cautelare: nel caso in esame, l'insediamento dei commissari liquidatori è avvenuto il
25 giugno 2017 (quindi lo stesso giorno della pubblicazione del D.L.
n. 99/2017 e della emissione del conseguente decreto ministeriale n.
186). Nel Testo Unico Bancario, nella sezione III intitolata
“Liquidazione coatta amministrativa”, non risulta disciplinata la fattispecie della interruzione dei procedimenti giudiziali pendenti per i quali, dunque, deve ritenersi applicabile l'art. 43, terzo comma, della
Legge Fallimentare secondo cui “l'apertura del fallimento determina
l'interruzione del processo” non essendovi ragioni che consentano di giustificare una diversità di trattamento tra fallimento (in cui l'interruzione opera in automatico) e liquidazione coatta amministrativa. Sull'effetto interruttivo automatico del processo ex art. 43 L. Fall. la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “in riferimento all'effetto interruttivo automatico conseguente all'apertura del fallimento ai sensi della legge fallimentare
(R.D. n. 267/1942), art. 43, comma 3, come novellato a dal D. Lgs. n.
5 del 2006, art. 41, il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305
c.p.c., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione;
la parte che eccepisce l'estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell'evento medesimo” (ex multis Cass. S.U. 7443/2008;
Cass. 5650/2013). L'art. 305 c.p.c. deve pertanto essere interpretato nel senso che i tre mesi previsti per la riassunzione non debbono iniziare a decorrere dall'evento interruttivo, ma piuttosto dalla data in cui il soggetto interessato alla riassunzione ha avuto conoscenza dell'evento interruttivo (Corte cost. n. 17/2010). Nella peculiare vicenda che ha riguardato l'evento interruttivo Controparte_4
risulta costituito dalla fattispecie complessa sopra descritta, che è
9 culminata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 31.07.2017, dell'estratto del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n.
186/2017. Applicando dunque i principi derivanti dalla giurisprudenza sopra citata (il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima), la conoscenza dell'evento interruttivo può farsi risalire, al più tardi, proprio al 31.07.2017. Ciò in quanto “La pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli atti amministrativi e normativi provenienti dallo Stato o da altri enti centrali o periferici ad esso correlati determina certamente presunzione di conoscenza: in questi termini deve essere letto anche l'art. 80, quarto comma, TUB che prevede la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle banche”.
Dunque, nel caso di specie, l'interruzione è avvenuta automaticamente per effetto della emanazione del decreto n. 186 del
25 giugno 2017, con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di
[...]
a liquidazione coatta amministrativa, analogamente a Parte_5 quanto previsto in caso di fallimento dall'art. 43, comma 3, L. Fall.
Il dies a quo per la riassunzione decorreva pertanto dal momento della effettiva conoscenza della messa in liquidazione coatta amministrativa di tale momento che deve essere ancorato alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 80 IV c. TUB - con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_4
Tale pubblicazione è avvenuta in data 31.07.2017 e dunque il termine di tre mesi per la riassunzione scadeva il 1°.12.2017.
Poiché il ricorso è stato depositato in data il 30.11.2017, la riassunzione non può che considerarsi tempestiva.
Con gli ultimi tre motivi di gravame, nel merito, l'appellante lamenta
“Errata valutazione in merito agli strumenti acquistati dal sig.
; assolvimento degli obblighi informativi;
errata CP_3
10 valutazione in merito all'inadempimento della e alla CP_2 conseguente risoluzione dell'ordine di acquisto delle azioni”
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo Giudice, affermando l'illiquidità delle azioni di e la violazione CP_4
degli obblighi informativi in capo a -nonostante la CP_2
sottoscrizione da parte del sig. della dichiarazione CP_3 ricognitiva della segnalata inadeguatezza dell'operazione- ha ritenuto fondata la domanda avversaria di risoluzione dell'ordine di investimento e di risarcimento del danno derivante dall'acquisto dei titoli oggetto di causa.
Le censure non meritano accoglimento.
A tale proposito, va ricordato che la disciplina dettata dal TUF (e dal successivo regolamento attuativo Consob n. 11522/1998) pone a carico dell'intermediario finanziario (in veste di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato, ex artt. 21, lett. a), TUF, 26, lett. e), Reg. Consob n. 11522/1998 e 1176
c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, che si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio sotteso al potenziale investimento ((cfr. art. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost).
Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio.
Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli,
11 di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo ai costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass., sez.I,
25 giugno 2008, n. 17340; Cass., sez. I, 29 ottobre 2010, n. 22147;
Cass. n. 5089/2016).
L'avvertimento in questione deve essere comunicato al cliente attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione, con particolare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre, non potendosi ritenere sufficiente una generica frase standard prestampata.
Le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali cofattori della decisione di questi, di non investimento, come anche di investimento.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23, comma 6, TUF dispone che nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta (Cass., Sez. I, n. 810/2016).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il Giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell' inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza
12 di tale prova, che è carico dell'intermediario fornire ( art. 23 d.lgs. n.
58/1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (Cass., Sez. I, 19 ottobre 2012, n. 18039; Cass.
n. 15709/2019).
In particolare, affinché possa ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario, ai sensi dell'art. 29 del Reg. Consob n.
11522 del 1998, questi deve provare che, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell' inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute”
(Cass., S. U., N. 13533/2001; Cass. civ., sez I, n. 23570/2020).
Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato all'equilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo- informativo delle parti in favore dell'investitore, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. civ., sez. I, n. 7905/2020).
Orbene, nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui fu posto in essere l'investimento oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento n. CP_10
16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della inadeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only).
13 La suddetta normativa ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza).
Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto.
La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse.
Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104/2009, la ha CP_10
emanato un orientamento interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenza nella distribuzione dei titoli illiquidi, in generale, e le azioni non quotate (o illiquide) e le obbligazioni convertibili subordinate, poi convertite in azioni: per la citata comunicazione sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole (non essendo quotati in un mercato regolamentato), a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e vendita, Si tratta, quindi, di strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimento mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficace liquidabilità dell'investimento.
Ciò posto, nel caso in esame, con riferimento alla contestata erronea profilatura, deve essere preso in considerazione l'esito del questionario riferito all'odierno appellato.
14 Ebbene, le doglianze in merito avanzate risultano fondate, non potendosi ritenere, in base al quadro informativo da esso scaturente, che gli investimenti di che trattasi fossero in linea con il profilo del sig.
, in particolare con la sua esperienza e conoscenza in materia CP_3
finanziaria.
Le azioni vendute all'odierno appellato erano azioni della CP_4
Istituto di credito, al momento dell'acquisto dei titoli, non
[...]
quotato in borsa.
Gli strumenti finanziari oggetto del presente giudizio possono, dunque, ritenersi caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la citata comunicazione. CP_10
Va detto che sugli intermediari grava un generale obbligo anche di profilatura dei singoli prodotti, atteso che ciò costituisce il presupposto logico per l'attuazione di una corretta valutazione di adeguatezza rispetto al profilo del cliente.
Nel caso di specie, tale valutazione non può che suscitare forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli ma anche a quello di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie.
Dunque, pacifica tra le parti e comunque emergente per tabulas la totale perdita del capitale investito, sarebbe stato onere dell'appellante fornire la prova di aver agito con la diligenza richiesta e di aver fornito al cliente una precisa descrizione dello specifico prodotto oggetto dell'investimento (obbligo di informazione che appare ancora più stringente, ove si consideri il conflitto di interessi in cui la banca operava: vista la coincidenza perfetta tra banca emittente e banca intermediaria) non potendosi ritenere che un tale adempimento possa
15 essere rimesso alla discrezionalità dell'intermediario neanche qualora ciò dipenda dal profilo soggettivo dell'investitore o dall'assortimento del patrimonio di questi.
Tale prova non è stata fornita, anzi è emersa una condotta della banca ab initio negligente.
Come si evince dalla documentazione in atti, la non ha fornito CP_2 alcuna informativa al sig. circa l'illiquidità dei titoli CP_3
azionari acquistati.
Nel modulo di sottoscrizione di azioni, infatti, non vi è alcuna informazione in merito al titolo (caratteristiche e rischi insiti nello stesso) né tantomeno all'adeguatezza dello stesso al profilo cliente rivestito dall'odierno appellato.
Né risulta che la abbia rilasciato al sig. , al momento CP_2 CP_3
della sottoscrizione, ulteriore documentazione attestante che il titolo rientrava nella categoria dei prodotti finanziari illiquidi.
A corroborare ciò soccorre la stessa dichiarazione della che non CP_2
considerando illiquidi i propri titoli azionari, ha implicitamente riconosciuto di non aver rispettato i più stringenti obblighi previsti nella Comunicazione Consob n. 9019104/2009.
La mera circostanza che il sig. abbia sottoscritto la CP_3
modulistica indicante l'inadeguatezza dell'operazione e l'ordine di acquisto in regime di c.d. execution only non vale pertanto a comprovare l'assolvimento degli obblighi informativi.
Invero, la pur ammessa standardizzazione della documentazione contrattuale non esime l'intermediario dalla verifica in ordine alla specificità e alla conferenza della stessa in relazione all'operazione concreta. La modulistica sottoposta alla firma dal cliente, recante la dichiarazione di inappropriatezza, risulta al contrario del tutto generica ed inidonea a consentire alla controparte una scelta consapevole in ordine alle proprie determinazioni contrattuali, secondo quando prescritto dall'art. 27 Reg. Intermediari.
A tal proposito la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che
“l'esonero della banca dalla responsabilità in cui essa incorre per dare esecuzione ad un ordine inadeguato non dipende dalla semplice
16 conferma scritta del cliente, rilevando, piuttosto, che il giudizio di inadeguatezza espresso dall'intermediario segua a una chiara esplicitazione delle avvertenze di cui all'art. 29, comma 3, reg. Consob
n. 11522/1998: infatti, gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” (Cass. civ., Sez. VI, 05.12.2017, n.
29001).
In tal senso, è stato rilevato che solo in presenza di un preciso riscontro quanto all'adempimento di siffatto obbligo informativo si possa ritenere che quella di voler dare corso all'operazione costituisca una scelta libera e consapevole del cliente (Cass. 6 agosto 2014, n. 17726): tale, cioè, da giustificare l'esclusione della responsabilità dell'intermediario.” (cfr. anche Cass. civ. civ., Sez. I, 03.08.2017, n.
19417; Cass. civ., Sez. I, 18.05.2017, n. 12544).
Stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio spettante alla
Banca deve in conclusione accertarsi l'inadempimento della medesima agli obblighi di comportamento imposti dalla normativa di settore non avendo la stessa consentito di compiere una scelta di investimento informata e consapevole e dunque di evitare un'operazione inadeguata rispetto ai propri obiettivi, alla propria capacità di sopportare perdite e alle proprie conoscenze. Ne consegue la responsabilità per il danno patito dall'appellato.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato.
Il rigetto dell'appello risulta assorbente dell'appello incidentale condizionato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di
17 tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv.
Emilio Graziuso;
3) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante principale, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 4.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
18