Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 376/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione per le persone, i minori e le famiglie
La Corte, riunita in camera di consiglio composta dai Magistrati: dr. Fabio Laurenzi Presidente dr.ssa Manuela Scudieri Consigliere dr.ssa Maria Vicidomini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in Camera di
Consiglio all'udienza del 19.11.2024, promossa con ricorso depositato in data 14.5.2024 da:
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. Raffaele Donadio, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato PARTE ATTRICE contro
, nata il [...]a [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Lidia CP_1
Mussi, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
Oggetto: dichiarazione d'efficacia nell'Ordinamento Italiano della dichiarazione di nullità del matrimonio adottata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo in data 14.12.2023, ratificata in data 27.3.2024 con decreto del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo.
Con l'intervento del P.G. presso questa Corte d'appello che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCLUSIONI
Parte attrice
All.Ecc.ma Corte di Appello di Appello di Milano che Voglia fissare udienza di comparizione per ivi sentire pronunciare sentenza di accoglimento delle seguenti conclusioni:
A- che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità matrimoniale emessa
14/12/2023 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo – Milano, pubblicata e notificata alle parti il 27/03/2024, con esecutività della Segnatura Apostolica del 24/04/2024, con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato inter partes con rito concordatario il
13/06/2013 trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Carate Urio (CO);
1
Parte convenuta
All'Ecc.ma Corte di Appello di Milano di rigettare la domanda del ricorrente tesa ad ottenere la delibazione della sentenza -resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo di Milano nel procedimento di nm 147.2022 il 14/12/2023-27/03/2024- che ha pronunciato la nullità del matrimonio canonico celebrato tra le parti per “esclusione dell'indissolubilità nel marito”.
Con vittoria di spese
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario contratto da e , il 13.6.2013 a Cariate Urio (CO), Parte_1 CP_1 nella , il cui atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_2 stato civile del Comune di Cariate Urio al n. 2, p. II, Serie A, Anno 2013, con sentenza in data
14.12.2023 per “esclusione della indissolubilità del vincolo nell'uomo, parte attrice in causa”.
La sentenza ecclesiastica, sulla base della documentazione prodotta da non Parte_1 risulta munita del decreto di esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
2. con ricorso depositato il 15.5.2024 ha chiesto di delibare, dichiarandone e Parte_1 ordinandone l'efficacia nella Repubblica Italiana, la sentenza definitiva di nullità del matrimonio contratto il 13.6.2013 a Cariate Urio (CO), nella Parrocchia dei Santi Quirico e
, trascritto presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Cariate Urio al n. 2, p. II, CP_2
Serie A, Anno 2013.
3. si è costituita in data 10.10.2024 chiedendo di rigettare la domanda di CP_1 parte attrice, con vittoria di spese.
Parte convenuta ha rappresentato che dal tenore delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni in sede di processo ecclesiastico emerge come il avesse confidato la sua Pt_1 riserva solo alla sorella prima della celebrazione del matrimonio e successivamente al fratello e all'amico senza tuttavia mai trattare l'argomento con la moglie;
che il Per_1 non solo aveva mai esternato la sua riserva mentale alla moglie, ma non l'aveva Pt_1 neppure resa conoscibile con i suoi atteggiamenti;
che il difensore del vincolo si è opposto alla domanda di nullità del matrimonio;
che la declaratoria di esecutività può essere pronunciata dal giudice italiano solo se la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero sia stata da questo conosciuta o non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza;
che la riserva mentale del Pt_1 non era conosciuta né conoscibile per la moglie, determinando una violazione delle buona
2 fede della stessa e della di lei dignità personale;
che per le suddette ragioni la sentenza del
Tribunale ecclesiastico era da considerarsi contraria all'ordine pubblico italiano.
4. Con note depositate in data 12-14.11.2024 parte attrice e parte convenuta si sono riportate alle argomentazioni e conclusioni di cui ai rispetti atti.
5. All'udienza del 19.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la corte ha trattenuto la causa in decisione.
6. La corte, a scioglimento della riserva assunta, rilevata la mancata produzione in giudizio dell'atto integrale di matrimonio e del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della
Segnatura ha assegnato termine pari a 30 giorni a parte attrice per il deposito CP_3 della documentazione richiesta e con ciò ha rinviato all'udienza del 20.5.2025.
7. In data 13.12.2024 parte attrice ha depositato nuova istanza chiedendo – in quanto privo della documentazione presupposta richiesta dal giudice - di prorogare il termine antecedentemente assegnato di almeno ulteriori 60 gg. allo scopo di munirsi della documentazione stessa.
La corte, rilevato che:
- ai fini della delibazione nell'ordinamento italiano delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale è necessario che queste siano munite (tra l'altro) del decreto di esecutività rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, attestante che il provvedimento dichiarativo di nullità è esecutivo nell'ordinamento canonico1; ciò di cui nel caso di specie, non solo non risulta la produzione documentale, ma nemmeno se ne attesta,
o ne consta aliunde, l'esistenza al momento del deposito del ricorso introduttivo e della decisone del giudizio di delibazione.
Infatti, il decreto esecutorio della sentenza di nullità matrimoniale emesso dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale (prodotto come doc.3 di parte attrice) è atto diverso dal decreto di esecutività rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, organo che funge da ente giurisdizionale di controllo (cfr. la nota 1 in calce).
Analizzando la documentazione dimessa dalla parte ricorrente - oltre ad essere omessa la produzione dell'atto integrale di matrimonio - il predetto decreto di esecutività rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica non risulta nemmeno menzionato.
Con istanza di ulteriore rinvio del termine per il deposito della documentazione necessaria all'esame della domanda, in data 13.12.2024 ha comunicato di non essere in Parte_1 possesso della documentazione indicata dalla disposizione di cui alla cit. nota e ha fatto richiesta di ulteriore termine allo scopo di venirne in possesso. La corte, sulle conclusioni già rassegnate dalle parti come in epigrafe, sulla scorta del verbale d'udienza (19.12.2024) che disponeva il trattenimento della causa in decisione, previa revoca del successivo provvedimento interlocutorio di rinvio, ritiene di provvedere alla decisione della stessa.
Alle osservazioni sopra svolte consegue il rigetto della domanda di parte attrice per assenza dei presupposti legittimanti la proposizione e l'accoglimento della domanda in esame;
la parte ricorrente potrà riproporre la domanda di delibazione della sentenza una volta ottenuto il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, atto necessario ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica.
A ciò consegue la revoca dell'ordinanza che concedeva ulteriore termine per il deposito dei documenti mai offerti in produzione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater TUSG, a carico di parte attrice, imposizione questa di natura tributaria, regolata secondo il principio della mera soccombenza nel gravame.
P.Q.M.
La corte pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da così Parte_1 dispone:
- previa revoca del precedente provvedimento interlocutorio di rinvio, così provvedendo nel merito, respinge la domanda di delibazione nell'ordinamento italiano della sentenza canonica di nullità del matrimonio adottata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo in data 14.12.2023, ratificata in data 27.3.2024 con decreto del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Lombardo priva del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da che Parte_1 CP_1 liquida in complessivi € 2.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge;
- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TUSG a carico di parte attrice.
Si comunichi.
Milano, 13.12.2024
Il presidente
Fabio Laurenzi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'art. 8 della L. 25 marzo 1985, n. 121 espressamente statuisce “…omissis …2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”.
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