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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12408 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28550/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28550/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 settembre 2025 ad ore10:00 innanzi al Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, sono comparsi:
Per l'avv. FEDERICO CIAFFI Parte_1 Per l' avv. VALERIO MARMO Controparte_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle in atti e, dopo breve discussione orale, chiedono che la causa sia decisa. Il Giudice, differisce a fine udienza la decisione della causa da allegare al presente verbale di causa.
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 28550/2023, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del giorno 10 settembre 2025 ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federico Ciaffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Galilei n. 45, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
L' (C.F. - Controparte_2 P.VA_1
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.VA_2 dagli Avv.ti Valerio Marmo e Salvatore Sciullo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Salaria n. 280, come da procura in atti
CONVENUTO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni in atti e chiedendo congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c notificato pedissequamente al decreto di fissazione d'udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'associazione culturale
“ ” chiedendo di “accertare e dichiarare che parte convenuta produce Controparte_1 emissioni acustiche che superano la soglia di tollerabilità anche considerato il contesto su cui il club sotto sopra svolge la propria attività; per l'effetto 1. ordinare a parte convenuta la cessazione di ogni atto o comportamento che determini il superamento notturno della normale tollerabilità;
2. ordinare a parte convenuta la rimozione di ogni impianto acustico esterno vicino alle finestre dell'appartamento della signora
3. ordinare a parte convenuta di adottare ogni idonea iniziativa compresa Parte_1 una più adeguata insonorizzazione affinché non vengano più superati i limiti acustici notturni di normale tollerabilità;
4. condannare a titolo di risarcimento danni il
[...]
in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di € 4500 CP_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o a quello che il giudice riterrà giusto ed equo;
5. condannare a titolo di risarcimento danni il in persona del Controparte_1 legale rappresentante al pagamento della somma di 900 oltre interessi euro per ogni mese dalla notifica del decreto fino alla data dell'effettiva cessazione del nocumento acustico o alla somma che il giudice riterrà giusta ed equa;
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come da nota depositata.”. Ha esposto:
- di essere comproprietaria dell'appartamento sito in Viale Ostiense n. 156 con finestre che affacciano sul civico 158;
- che all'interno del civico 158 dal martedì alla domenica in orari notturni (dalle ore 21 alle ore 5 del mattino) viene svolta l'attività associativa del che Controparte_1 consiste nella distribuzione e vendita di cibi e bevande;
- che il locale è dotato di amplificatori interni ed esterni (questi ultimi posti proprio sotto le finestre dell'appartamento della signora ) attraverso i quali viene Parte_1 diffusa musica ad alto volume;
- che dalla relazione tecnica allegata, fatta redigere dalla ricorrente, gli impianti acustici interni ed esterni producono, nell'orario notturno, emissioni sonore che superano il limite massimo consentito di 3,0 dB(A) anche quando le finestre sono chiuse;
- che tali emissioni non sono conformi al limite massimo sonoro previsto dalle tabelle di riferimento del d.p.c.m. 14/11/1997 per l'area territoriale in questione, e dalla L.447/95 come evidenzia la relazione allegata;
- che già nel 2019 veniva firmata una petizione anche da altri abitanti nei civici 154, 156 e 160; pagina 3 di 7 - che a causa di tali immissioni intollerabili la ricorrente subiva ulteriori danni derivanti dalla risoluzione di un contratto di locazione con decorrenza dal 1° novembre 2022 e disdettato il 4 dicembre 2022 proprio in ragione di dei ripetuti schiamazzi notturni e delle onde sonore sistematicamente emesse oltre il limite consentito, perdendo l'introito annuo di euro 10.800;
- che tale situazione, pertanto, non consente alla ricorrente di locare nuovamente l'immobile. Si è costituta l'associazione culturale “ sotto sopra” impugnando e contestando le CP_1 domande proposte e chiedendone il rigetto. Ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione vertendo la causa in materia di dritti reali (art. 844 c.c.) e nel merito ha contestato gli assunti della ricorrente concludendo come segue: “nel rito: - dichiarare il presente giudizio improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria o, in via subordinata, della negoziazione assistita;
nel merito: - in via principale, dichiarare qualsivoglia domanda avanzata dalla Sig.ra nei Parte_1 confronti della convenuta/resistente inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e, comunque, respingerla in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della avversa domanda risarcitoria, ritenere applicabile anche l'articolo 1227 c.c. con conseguente azzeramento dei danni richiesti o quantomeno riduzione degli stessi nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge.” Alla prima udienza di comparizione, le parti sono state inviate in mediazione. Nel corso del giudizio, hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo in sede di mediazione e hanno depositato il relativo verbale. Tuttavia, a causa del mancato raggiungimento di accordo sulle spese le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Tali conclusioni sono state ribadite nelle note conclusive anticipate autorizzate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonchè nelle conclusioni precisate all'esito della discussione orale della causa.
****************** Ciò premesso, si osserva quanto segue. La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia pagina 4 di 7 accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. (cfr. ex multis Cass. n. 1089/2003; Cass. n. 5390/2000; Cass. n. 8607/2000; Cass. S.U. n. 1048/2000). Pertanto, la cessazione della materia del contendere (quale conseguenza del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite) ben può essere dichiarata quando le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una tale pronuncia dovendosi escludere, quindi, che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/ il contraddittore di interesse alla pronuncia allorché, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass. n. 8607/2000). Nella specie di causa, le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, in uno con il verbale di conciliazione positiva, dimostrano in maniera inequivoca il venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sul merito della controversia. Considerata l'attestazione della mancanza di interesse alla definizione della controversia, nulla osta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Ciò nondimeno, non avendo le parti raggiunto un accordo in sede di mediazione in merito alle spese di lite ed essendovi ancora contrasto, l'odierno giudicante è chiamato ad esprimersi per la liquidazione delle stesse secondo le regole della c.d. “soccombenza virtuale”, in base al quale lo stesso, con una valutazione prognostica, dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e, conseguentemente, regolare le spese di giudiziale (Cass. n. 20182/2018). Le spese vengono disciplinate in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e, pertanto, il Giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.), salvo che, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non ritenga di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, così come anche in caso di conciliazione, salvo patto contrario convenuto nel processo verbale di conciliazione. Considerate le allegazioni di parte attrice nonché i documenti depositati a supporto (v., in particolare la consulenza di parte) che hanno avuto un positivo riscontro nel verbale di sopralluogo congiunto tra i tecnici nominati dalle parti, si può senz'altro affermare che pagina 5 di 7 le ragioni addotte nel ricorso erano fondate. Invero, lo stesso perito nominato da parte resistente, Ing. ha dichiarato a verbale che rispetto al primo Persona_1 sopralluogo effettuato in data 18 marzo 2024 la situazione esistente nei locali della convenuta e delle sorgenti dei rumori alla data del 28 maggio 2024 era stata sostanzialmente modificata dal gestore del locale (diverso ancoraggio della cassa posizionata sul muro perimetrale adiacente la finestra della ricorrente con installazione di un supporto antivibrante, spostamento di alcuni amplificatori in aree più interne al locale, posizionamento di tappetini antivibranti e materiale fonoassorbente, etc.) riducendo l'impatto acustico e facendolo rientrare nei limiti della soglia di tollerabilità ex lege. Inoltre, è stata effettuata la prova fonometrica il cui dato riscontrato e gli accorgimenti da adottare per impedire il superamento della soglia, hanno poi costituito l'oggetto dello specifico accordo tra le parti. Tanto dimostra che al momento della proposizione del ricorso la soglia di tolleranza era stata sicuramente superata come, del resto, evidenziato dal perito nominato dalla ricorrente (si consideri indicativa anche la foto allegata alla perizia dove si osserva un amplificatore posizionato proprio immediatamente sotto la finestra dell'appartamento di proprietà della ricorrente). Quale ulteriore elemento probatorio, può dirsi eloquente la lettera di recesso del conduttore dell'immobile che giustifica la risoluzione proprio “a causa di una intollerabile rumorosità prodotta da un locale notturno sottostante allo stesso aperto fino alle 4 di notte” (cfr. doc. n. 8, all ricorrente). Pertanto, sulla base di tali valutazioni, può affermarsi che la domanda proposta ai fini della soccombenza virtuale, era senz'altro fondata. Quanto alle motivazioni addotte dal resistente in merito alla mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatorio - che avrebbe senz'altro evitato il giudizio con le inevitabili ripercussioni delle spese di lite -, se è, senz'altro, vero che la mediazione ha un indubbio effetto deflattivo del contenzioso, va però anche evidenziato che questo (anche in ipotesi di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda) non può porsi come limite alla tutela giurisdizionale dei diritti, spettando pur sempre alla parte che chiede tutela la facoltà di scelta dello strumento ritenuto più efficace. In sintesi, per le motivazioni espresse le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo (ex D.M. n. 55/2014 come integrato da D.M. n. 147/2022), tra i minimi e medi tariffari, tenuto conto della sola attività processuale espletata, della ridotta complessità e della definizione anticipata del giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna L al pagamento in favore di Controparte_2 delle spese di lite che liquida in euro 3.508,00, per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in Roma il 10 settembre 2025 ed allegata al verbale di causa.
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 28550/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 settembre 2025 ad ore10:00 innanzi al Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, sono comparsi:
Per l'avv. FEDERICO CIAFFI Parte_1 Per l' avv. VALERIO MARMO Controparte_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle in atti e, dopo breve discussione orale, chiedono che la causa sia decisa. Il Giudice, differisce a fine udienza la decisione della causa da allegare al presente verbale di causa.
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
QUINTA SEZIONE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 28550/2023, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del giorno 10 settembre 2025 ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Federico Ciaffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Galilei n. 45, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
L' (C.F. - Controparte_2 P.VA_1
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.VA_2 dagli Avv.ti Valerio Marmo e Salvatore Sciullo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Salaria n. 280, come da procura in atti
CONVENUTO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni in atti e chiedendo congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c notificato pedissequamente al decreto di fissazione d'udienza, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'associazione culturale
“ ” chiedendo di “accertare e dichiarare che parte convenuta produce Controparte_1 emissioni acustiche che superano la soglia di tollerabilità anche considerato il contesto su cui il club sotto sopra svolge la propria attività; per l'effetto 1. ordinare a parte convenuta la cessazione di ogni atto o comportamento che determini il superamento notturno della normale tollerabilità;
2. ordinare a parte convenuta la rimozione di ogni impianto acustico esterno vicino alle finestre dell'appartamento della signora
3. ordinare a parte convenuta di adottare ogni idonea iniziativa compresa Parte_1 una più adeguata insonorizzazione affinché non vengano più superati i limiti acustici notturni di normale tollerabilità;
4. condannare a titolo di risarcimento danni il
[...]
in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di € 4500 CP_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o a quello che il giudice riterrà giusto ed equo;
5. condannare a titolo di risarcimento danni il in persona del Controparte_1 legale rappresentante al pagamento della somma di 900 oltre interessi euro per ogni mese dalla notifica del decreto fino alla data dell'effettiva cessazione del nocumento acustico o alla somma che il giudice riterrà giusta ed equa;
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come da nota depositata.”. Ha esposto:
- di essere comproprietaria dell'appartamento sito in Viale Ostiense n. 156 con finestre che affacciano sul civico 158;
- che all'interno del civico 158 dal martedì alla domenica in orari notturni (dalle ore 21 alle ore 5 del mattino) viene svolta l'attività associativa del che Controparte_1 consiste nella distribuzione e vendita di cibi e bevande;
- che il locale è dotato di amplificatori interni ed esterni (questi ultimi posti proprio sotto le finestre dell'appartamento della signora ) attraverso i quali viene Parte_1 diffusa musica ad alto volume;
- che dalla relazione tecnica allegata, fatta redigere dalla ricorrente, gli impianti acustici interni ed esterni producono, nell'orario notturno, emissioni sonore che superano il limite massimo consentito di 3,0 dB(A) anche quando le finestre sono chiuse;
- che tali emissioni non sono conformi al limite massimo sonoro previsto dalle tabelle di riferimento del d.p.c.m. 14/11/1997 per l'area territoriale in questione, e dalla L.447/95 come evidenzia la relazione allegata;
- che già nel 2019 veniva firmata una petizione anche da altri abitanti nei civici 154, 156 e 160; pagina 3 di 7 - che a causa di tali immissioni intollerabili la ricorrente subiva ulteriori danni derivanti dalla risoluzione di un contratto di locazione con decorrenza dal 1° novembre 2022 e disdettato il 4 dicembre 2022 proprio in ragione di dei ripetuti schiamazzi notturni e delle onde sonore sistematicamente emesse oltre il limite consentito, perdendo l'introito annuo di euro 10.800;
- che tale situazione, pertanto, non consente alla ricorrente di locare nuovamente l'immobile. Si è costituta l'associazione culturale “ sotto sopra” impugnando e contestando le CP_1 domande proposte e chiedendone il rigetto. Ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione vertendo la causa in materia di dritti reali (art. 844 c.c.) e nel merito ha contestato gli assunti della ricorrente concludendo come segue: “nel rito: - dichiarare il presente giudizio improcedibile per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria o, in via subordinata, della negoziazione assistita;
nel merito: - in via principale, dichiarare qualsivoglia domanda avanzata dalla Sig.ra nei Parte_1 confronti della convenuta/resistente inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e, comunque, respingerla in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della avversa domanda risarcitoria, ritenere applicabile anche l'articolo 1227 c.c. con conseguente azzeramento dei danni richiesti o quantomeno riduzione degli stessi nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge.” Alla prima udienza di comparizione, le parti sono state inviate in mediazione. Nel corso del giudizio, hanno congiuntamente rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo in sede di mediazione e hanno depositato il relativo verbale. Tuttavia, a causa del mancato raggiungimento di accordo sulle spese le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Tali conclusioni sono state ribadite nelle note conclusive anticipate autorizzate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonchè nelle conclusioni precisate all'esito della discussione orale della causa.
****************** Ciò premesso, si osserva quanto segue. La cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia pagina 4 di 7 accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. (cfr. ex multis Cass. n. 1089/2003; Cass. n. 5390/2000; Cass. n. 8607/2000; Cass. S.U. n. 1048/2000). Pertanto, la cessazione della materia del contendere (quale conseguenza del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite) ben può essere dichiarata quando le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una tale pronuncia dovendosi escludere, quindi, che il giudice possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/ il contraddittore di interesse alla pronuncia allorché, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (Cass. n. 8607/2000). Nella specie di causa, le conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, in uno con il verbale di conciliazione positiva, dimostrano in maniera inequivoca il venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sul merito della controversia. Considerata l'attestazione della mancanza di interesse alla definizione della controversia, nulla osta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Ciò nondimeno, non avendo le parti raggiunto un accordo in sede di mediazione in merito alle spese di lite ed essendovi ancora contrasto, l'odierno giudicante è chiamato ad esprimersi per la liquidazione delle stesse secondo le regole della c.d. “soccombenza virtuale”, in base al quale lo stesso, con una valutazione prognostica, dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e, conseguentemente, regolare le spese di giudiziale (Cass. n. 20182/2018). Le spese vengono disciplinate in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e, pertanto, il Giudice, con la sentenza che definisce il processo, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.), salvo che, in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non ritenga di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, così come anche in caso di conciliazione, salvo patto contrario convenuto nel processo verbale di conciliazione. Considerate le allegazioni di parte attrice nonché i documenti depositati a supporto (v., in particolare la consulenza di parte) che hanno avuto un positivo riscontro nel verbale di sopralluogo congiunto tra i tecnici nominati dalle parti, si può senz'altro affermare che pagina 5 di 7 le ragioni addotte nel ricorso erano fondate. Invero, lo stesso perito nominato da parte resistente, Ing. ha dichiarato a verbale che rispetto al primo Persona_1 sopralluogo effettuato in data 18 marzo 2024 la situazione esistente nei locali della convenuta e delle sorgenti dei rumori alla data del 28 maggio 2024 era stata sostanzialmente modificata dal gestore del locale (diverso ancoraggio della cassa posizionata sul muro perimetrale adiacente la finestra della ricorrente con installazione di un supporto antivibrante, spostamento di alcuni amplificatori in aree più interne al locale, posizionamento di tappetini antivibranti e materiale fonoassorbente, etc.) riducendo l'impatto acustico e facendolo rientrare nei limiti della soglia di tollerabilità ex lege. Inoltre, è stata effettuata la prova fonometrica il cui dato riscontrato e gli accorgimenti da adottare per impedire il superamento della soglia, hanno poi costituito l'oggetto dello specifico accordo tra le parti. Tanto dimostra che al momento della proposizione del ricorso la soglia di tolleranza era stata sicuramente superata come, del resto, evidenziato dal perito nominato dalla ricorrente (si consideri indicativa anche la foto allegata alla perizia dove si osserva un amplificatore posizionato proprio immediatamente sotto la finestra dell'appartamento di proprietà della ricorrente). Quale ulteriore elemento probatorio, può dirsi eloquente la lettera di recesso del conduttore dell'immobile che giustifica la risoluzione proprio “a causa di una intollerabile rumorosità prodotta da un locale notturno sottostante allo stesso aperto fino alle 4 di notte” (cfr. doc. n. 8, all ricorrente). Pertanto, sulla base di tali valutazioni, può affermarsi che la domanda proposta ai fini della soccombenza virtuale, era senz'altro fondata. Quanto alle motivazioni addotte dal resistente in merito alla mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatorio - che avrebbe senz'altro evitato il giudizio con le inevitabili ripercussioni delle spese di lite -, se è, senz'altro, vero che la mediazione ha un indubbio effetto deflattivo del contenzioso, va però anche evidenziato che questo (anche in ipotesi di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda) non può porsi come limite alla tutela giurisdizionale dei diritti, spettando pur sempre alla parte che chiede tutela la facoltà di scelta dello strumento ritenuto più efficace. In sintesi, per le motivazioni espresse le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo (ex D.M. n. 55/2014 come integrato da D.M. n. 147/2022), tra i minimi e medi tariffari, tenuto conto della sola attività processuale espletata, della ridotta complessità e della definizione anticipata del giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna L al pagamento in favore di Controparte_2 delle spese di lite che liquida in euro 3.508,00, per compensi oltre Parte_1 spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in Roma il 10 settembre 2025 ed allegata al verbale di causa.
Il Giudice
Maria Grazia Berti
pagina 7 di 7