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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1909/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1909/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIONE Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. CENTOLA TEODOMIRO
OPPONENTE contro
C.F. ), quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
a sua volta cessionaria dei crediti di e Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
C.F. , quale cessionaria dei crediti di Parte_2 P.IVA_2 Controparte_6
(C.F. ), quale cessionaria del credito di Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_8 fusa per incorporazione nella con il patrocinio dell'avv. RIGNANESE
[...] Controparte_9
MATTEO
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (C.F. ), già quale P.IVA_4 CP_10 cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo al con il patrocinio dell'avv. CP_11
Controparte_12
(C.F. , nella qualità di procuratrice speciale di
[...] P.IVA_5 CP_13
a sua volta cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] Controparte_14
con il patrocinio dell'avv. LE FOSSE GIUSEPPE e dell'avv. SALVATORI GIORGIO MARIA
[...]
GUBER BANCA S.P.A. (C.F. ), nella qualità di procuratrice speciale di P.IVA_5 [...] cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_3 Controparte_15
[...]
OPPOSTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SABATO Controparte_16 C.F._2
RAFFAELE e dell'avv. DI SABATO ONORINO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SABATO Controparte_17 C.F._3
RAFFAELE e dell'avv. DI SABATO ONORINO CARMELO
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SABATO CP_18 C.F._4 RAFFAELE e dell'avv. DI SABATO ONORINO CARMELO
INTERVENUTI CON INTERVENTO Controparte_19
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Orbene rileva preliminarmente questo giudicante che l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. promossa dai debitori esecutati , , e nel Parte_1 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 corso della procedura esecutiva immobiliare n. 131/95 va definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra gli opponenti e le società opposte (intervenute nella procedura esecutiva) e Controparte_20 Parte_2
nelle rispettive qualità: infatti, risulta agli atti (cfr. allegati 1 e 2 seconda memoria istruttoria di
[...] parte opponente) che le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva stragiudiziale cui è seguita la rinuncia di dette società all'intervento esperito nella procedura esecutiva.
Va altresì dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra gli opponenti e quale procuratrice speciale di (cessionaria del credito Controparte_12 Parte_3 della ), rimasta contumace nella presente fase processuale, risultando agli atti Controparte_15 la sopravvenuta integrale soddisfazione del credito da essa azionato con la conseguente rinuncia di detta società all'intervento esperito nella procedura esecutiva (cfr. allegati alla comparsa conclusionale di parte opponente).
Ancora in via preliminare va dichiarata l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra gli opponenti e le società opposte (intervenute nella procedura esecutiva) ed AMCO s.p.a., nelle rispettive qualità: infatti risultano Controparte_7 allegate le rinunce agli atti del giudizio degli opponenti e le relative accettazioni delle società opposte, nelle quali si dà atto dell'accordo tra le parti anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Resta dunque da esaminare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. limitatamente alla posizione di CP_12 quale procuratrice speciale di cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_13
la quale in data 17.11.1995 ha esperito un intervento non titolato Controparte_14 nella procedura esecutiva facendo valere, in base ad un mero estratto di saldaconto, il credito relativo al conto corrente affidato n. 1009.41.
Ora, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dai , volta a contestare l'esistenza e Pt_1 l'ammontare del credito oggetto dell'intervento non titolato, è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Viene in rilievo in questa sede il problema del coordinamento fra i gravami esecutivi, in quanto il debitore sottoposto a procedura espropriativa, pur avendo vari rimedi per paralizzare iniziative illegittime dei creditori, è tuttavia tenuto ad individuare correttamente lo strumento di tutela previsto dal legislatore per dirimere i conflitti che possono presentarsi.
L'inesistenza del diritto dell'interveniente può farsi valere solo con le modalità previste dall'art. 512 c.p.c. in una precisa fase del procedimento esecutivo (in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita) e non con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
La diversità tra opposizione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione ex art. 512 c.p.c. è data infatti dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione
(art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). Così, mentre non può formare pagina 2 di 4 oggetto di controversia ex art. 512 c.p.c. la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, non può farsi ricorso all'opposizione ex art. 615 c.p.c. quando l'esecuzione debba comunque proseguire per iniziativa del creditore procedente o di quello intervenuto che, munito di titolo esecutivo, si sostituisca al pignorante e compia atti propulsivi del processo esecutivo, idonei a legittimarne l'ulteriore suo corso.
Qualora cioè non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che insorga tra debitore e creditore intervenuto circa la sussistenza del credito costituisce una controversia prevista dall'art. 512
c.p.c. da risolversi con il rimedio indicato da detta norma (cfr. Cass. 23.4.2001 n. 5961).
Con l'atto d'intervento in oggetto, l'opposto non ha interferito in alcun modo nella prosecuzione del procedimento ma si è limitato a chiedere di partecipare alla distribuzione del ricavato, sì che solo in tale fase i debitori esecutati possono avere interesse a chiedere l'esclusione o l'esatta determinazione del credito, avvalendosi della tutela ex art. 512 c.p.c.
D'altra parte, l'intervento del creditore nel processo di esecuzione è atto esecutivo prodromico al provvedimento di distribuzione: vizi formali relativi alla sua ammissibilità (per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità) possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; l'inesistenza di un credito attuale e concreto può invece essere fatta valere (soltanto) in sede di formazione del progetto di riparto.
In ogni caso l'intervento titolato ha una natura ben differente da quello non titolato.
In effetti il primo, come ormai riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU
n.61/14), consiste oltre che nella richiesta di partecipazione alla distribuzione anche in una forma di esercizio dell'azione esecutiva, tanto che come ben noto il creditore intervenuto può proporre atti d'impulso del processo esecutivo , come si ricava dall'art.500 cpc, e addirittura l'intervento può sorreggere l'esecuzione anche allorché sia stato frattanto caducato il titolo posto alla base del pignoramento, alle condizioni e nei limiti indicati alla citata decisione del giudice di legittimità. Al contrario l'intervento non titolato configura una domanda di concorso alla distribuzione, e pertanto solo nella fase della distribuzione del ricavato diventa per dir così co-protagonista del processo esecutivo, mentre in precedenza non attribuisce al suo titolare alcun potere d'impulso; ne discende l'ontologica incompatibilità tra intervento non titolato ed il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il cui fondamento è proprio la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Nel rapporto processuale tra opponente e terzi interventori e quale procuratrice speciale di CP_12
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai Controparte_13 valori medi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'opposizione nei confronti quale procuratrice speciale di Controparte_12
Controparte_13
dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale tra opponente e terzi interventori, da un lato, e le società e nelle rispettive qualità, e Controparte_20 Parte_2 Controparte_12 quale procuratrice speciale di , dall'altro; Parte_3
dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale tra opponente e terzi interventori, da un lato, e le società ed AMCO s.p.a., nelle rispettive qualità, Controparte_7 pagina 3 di 4 dall'altro; condanna opponente e terzi interventori, in solido, a rimborsare a quale Controparte_12 procuratrice speciale di le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, Controparte_13 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
compensa le spese nel rapporto processuale con le altre parti.
Foggia, 21.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1909/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGLIONE Parte_1 C.F._1 FRANCESCO e dell'avv. CENTOLA TEODOMIRO
OPPONENTE contro
C.F. ), quale procuratrice speciale di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
a sua volta cessionaria dei crediti di e Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5
C.F. , quale cessionaria dei crediti di Parte_2 P.IVA_2 Controparte_6
(C.F. ), quale cessionaria del credito di Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_8 fusa per incorporazione nella con il patrocinio dell'avv. RIGNANESE
[...] Controparte_9
MATTEO
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (C.F. ), già quale P.IVA_4 CP_10 cessionaria dei crediti originariamente maturati in capo al con il patrocinio dell'avv. CP_11
Controparte_12
(C.F. , nella qualità di procuratrice speciale di
[...] P.IVA_5 CP_13
a sua volta cessionaria del credito originariamente vantato da
[...] Controparte_14
con il patrocinio dell'avv. LE FOSSE GIUSEPPE e dell'avv. SALVATORI GIORGIO MARIA
[...]
GUBER BANCA S.P.A. (C.F. ), nella qualità di procuratrice speciale di P.IVA_5 [...] cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_3 Controparte_15
[...]
OPPOSTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SABATO Controparte_16 C.F._2
RAFFAELE e dell'avv. DI SABATO ONORINO
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SABATO Controparte_17 C.F._3
RAFFAELE e dell'avv. DI SABATO ONORINO CARMELO
pagina 1 di 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI SABATO CP_18 C.F._4 RAFFAELE e dell'avv. DI SABATO ONORINO CARMELO
INTERVENUTI CON INTERVENTO Controparte_19
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Orbene rileva preliminarmente questo giudicante che l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. promossa dai debitori esecutati , , e nel Parte_1 Controparte_16 Controparte_17 CP_18 corso della procedura esecutiva immobiliare n. 131/95 va definita con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra gli opponenti e le società opposte (intervenute nella procedura esecutiva) e Controparte_20 Parte_2
nelle rispettive qualità: infatti, risulta agli atti (cfr. allegati 1 e 2 seconda memoria istruttoria di
[...] parte opponente) che le parti hanno raggiunto un'intesa transattiva stragiudiziale cui è seguita la rinuncia di dette società all'intervento esperito nella procedura esecutiva.
Va altresì dichiarata la cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale tra gli opponenti e quale procuratrice speciale di (cessionaria del credito Controparte_12 Parte_3 della ), rimasta contumace nella presente fase processuale, risultando agli atti Controparte_15 la sopravvenuta integrale soddisfazione del credito da essa azionato con la conseguente rinuncia di detta società all'intervento esperito nella procedura esecutiva (cfr. allegati alla comparsa conclusionale di parte opponente).
Ancora in via preliminare va dichiarata l'estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra gli opponenti e le società opposte (intervenute nella procedura esecutiva) ed AMCO s.p.a., nelle rispettive qualità: infatti risultano Controparte_7 allegate le rinunce agli atti del giudizio degli opponenti e le relative accettazioni delle società opposte, nelle quali si dà atto dell'accordo tra le parti anche in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Resta dunque da esaminare l'opposizione ex art. 615 c.p.c. limitatamente alla posizione di CP_12 quale procuratrice speciale di cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_13
la quale in data 17.11.1995 ha esperito un intervento non titolato Controparte_14 nella procedura esecutiva facendo valere, in base ad un mero estratto di saldaconto, il credito relativo al conto corrente affidato n. 1009.41.
Ora, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dai , volta a contestare l'esistenza e Pt_1 l'ammontare del credito oggetto dell'intervento non titolato, è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Viene in rilievo in questa sede il problema del coordinamento fra i gravami esecutivi, in quanto il debitore sottoposto a procedura espropriativa, pur avendo vari rimedi per paralizzare iniziative illegittime dei creditori, è tuttavia tenuto ad individuare correttamente lo strumento di tutela previsto dal legislatore per dirimere i conflitti che possono presentarsi.
L'inesistenza del diritto dell'interveniente può farsi valere solo con le modalità previste dall'art. 512 c.p.c. in una precisa fase del procedimento esecutivo (in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita) e non con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
La diversità tra opposizione ex art. 615 c.p.c. ed opposizione ex art. 512 c.p.c. è data infatti dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione
(art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). Così, mentre non può formare pagina 2 di 4 oggetto di controversia ex art. 512 c.p.c. la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, non può farsi ricorso all'opposizione ex art. 615 c.p.c. quando l'esecuzione debba comunque proseguire per iniziativa del creditore procedente o di quello intervenuto che, munito di titolo esecutivo, si sostituisca al pignorante e compia atti propulsivi del processo esecutivo, idonei a legittimarne l'ulteriore suo corso.
Qualora cioè non sussista questione circa l'"an exequendum", ogni controversia che insorga tra debitore e creditore intervenuto circa la sussistenza del credito costituisce una controversia prevista dall'art. 512
c.p.c. da risolversi con il rimedio indicato da detta norma (cfr. Cass. 23.4.2001 n. 5961).
Con l'atto d'intervento in oggetto, l'opposto non ha interferito in alcun modo nella prosecuzione del procedimento ma si è limitato a chiedere di partecipare alla distribuzione del ricavato, sì che solo in tale fase i debitori esecutati possono avere interesse a chiedere l'esclusione o l'esatta determinazione del credito, avvalendosi della tutela ex art. 512 c.p.c.
D'altra parte, l'intervento del creditore nel processo di esecuzione è atto esecutivo prodromico al provvedimento di distribuzione: vizi formali relativi alla sua ammissibilità (per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità) possono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; l'inesistenza di un credito attuale e concreto può invece essere fatta valere (soltanto) in sede di formazione del progetto di riparto.
In ogni caso l'intervento titolato ha una natura ben differente da quello non titolato.
In effetti il primo, come ormai riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU
n.61/14), consiste oltre che nella richiesta di partecipazione alla distribuzione anche in una forma di esercizio dell'azione esecutiva, tanto che come ben noto il creditore intervenuto può proporre atti d'impulso del processo esecutivo , come si ricava dall'art.500 cpc, e addirittura l'intervento può sorreggere l'esecuzione anche allorché sia stato frattanto caducato il titolo posto alla base del pignoramento, alle condizioni e nei limiti indicati alla citata decisione del giudice di legittimità. Al contrario l'intervento non titolato configura una domanda di concorso alla distribuzione, e pertanto solo nella fase della distribuzione del ricavato diventa per dir così co-protagonista del processo esecutivo, mentre in precedenza non attribuisce al suo titolare alcun potere d'impulso; ne discende l'ontologica incompatibilità tra intervento non titolato ed il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, il cui fondamento è proprio la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Nel rapporto processuale tra opponente e terzi interventori e quale procuratrice speciale di CP_12
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai Controparte_13 valori medi di cui al d.m. 147/22 (valore indeterminato – complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile l'opposizione nei confronti quale procuratrice speciale di Controparte_12
Controparte_13
dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto processuale tra opponente e terzi interventori, da un lato, e le società e nelle rispettive qualità, e Controparte_20 Parte_2 Controparte_12 quale procuratrice speciale di , dall'altro; Parte_3
dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale tra opponente e terzi interventori, da un lato, e le società ed AMCO s.p.a., nelle rispettive qualità, Controparte_7 pagina 3 di 4 dall'altro; condanna opponente e terzi interventori, in solido, a rimborsare a quale Controparte_12 procuratrice speciale di le spese di lite, che si liquidano in € 5800,00 per onorari, Controparte_13 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
compensa le spese nel rapporto processuale con le altre parti.
Foggia, 21.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4