Sentenza 12 maggio 1972
Massime • 2
La cognizione delle controversie sulla misura del canone delle locazioni prorogate e riservata,per Competenza esclusiva,funzionale e inderogabile,al pretore del luogo dove e posto l'immobile e tale Competenza deroga ad ogni altro criterio di Competenza,per valore e per territorio. Detta Competenza,inoltre,non e limitata alla sola Determinazione giudiziale del canone legalmente dovuto,ma si estende anche alle statuizioni,conseguenziali a quell'accertamento,circa il pagamento delle somme dovute o circa la restituzione delle somme indebitamente pagate,sicche il giudice dell'equo canone possa provvedere,senza limiti di valore, all'integrale regolamento dei rapporti fra locatore e conduttore per tutto quanto ha riferimento con il canone locatizio. ( Conf 29'70 mass n 344648).*
La particolare Competenza del pretore a decidere le controversie relative al diritto di proroga delle locazioni di immobili urbani,il valore delle quali ecceda il limite di Competenza del conciliatore,si riferisce alle controversie riguardanti gli istituti propri del regime vincolistico ed aventi quale oggetto primario ed immediato il riconoscimento o il diniego del diritto dal conduttore alla proroga;restano,invece,escluse dalla Competenza funzionale di cui all'art 6 della legge del 1955 e soggette alle ordinarie norme di Competenza,quelle controversie che,pur potendo,in via mediata e riflessa,avere effetto sulla proroga del rapporto,non incidano tuttavia direttamente su tale diritto. Di conseguenza non rientra nella Competenza funzionale del pretore la controversia diretta ad ottenere la restituzione al conduttore di un vano,gia oggetto di locazione prorogata e poscia consegnato in adempimento di una transazione nulla. ( V 2405'70, mass n 348648; 3625'69, mass n 343837).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1972, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1972 |
Testo completo
La cognizione delle controversie sulla misura del canone delle locazioni prorogate e riservata,per Competenza esclusiva,funzionale e inderogabile,al pretore del luogo dove e posto l'immobile e tale Competenza deroga ad ogni altro criterio di Competenza,per valore e per territorio. Detta Competenza,inoltre,non e limitata alla sola Determinazione giudiziale del canone legalmente dovuto,ma si estende anche alle statuizioni,conseguenziali a quell'accertamento,circa il pagamento delle somme dovute o circa la restituzione delle somme indebitamente pagate,sicche il giudice dell'equo canone possa provvedere,senza limiti di valore, all'integrale regolamento dei rapporti fra locatore e conduttore per tutto quanto ha riferimento con il canone locatizio. ( Conf 29'70 mass n 344648).*