Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 744
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità dell'avviso di accertamento per mancanza della firma autografa

    La Corte ha ritenuto che l'avviso fosse stato predisposto e notificato coerentemente al dettato normativo (art. 3 bis CAD), riportando la dicitura che la copia analogica attestava la conservazione dell'originale firmato digitalmente presso l'amministrazione. Inoltre, ha richiamato la giurisprudenza che ammette la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile in caso di atti prodotti da sistemi informativi automatizzati.

  • Rigettato
    Violazione Statuto del Contribuente per mancata allegazione atti istruttori

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché l'ufficio aveva richiamato nel proprio provvedimento il verbale di contestazione e sequestro amministrativo e il processo verbale di constatazione, atti che riassumevano le dichiarazioni degli utilizzatori e che erano stati consegnati alla società. Tali verbali, redatti da pubblici ufficiali, sono assistiti da fede privilegiata e sono idonei a sorreggere la motivazione dell'avviso.

  • Rigettato
    Violazione artt. 2697 e 2729 c.c. per efficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'avviso trova fondamento nelle complessive risultanze della verifica, tra cui le dichiarazioni degli avventori costituiscono un elemento probatorio concorrente. I verbali attestano che gli apparecchi erano utilizzati da soggetti intenti a giocare, bloccati dall'interruzione della connessione internet, dimostrando la condotta contestata.

  • Rigettato
    Contraddittoria e illogica valutazione dei mezzi di prova - Omessa valutazione precedente verifica

    La Corte ha ritenuto che la precedente verifica non smentisse l'accertamento successivo. Nel verbale di giugno 2016 si menzionavano genericamente apparecchi con collegamento telematico, senza certezza che fossero gli stessi totem. Inoltre, il controllo di giugno era stato effettuato visivamente e senza ausilio di specifici applicativi, mentre quello di febbraio 2017 fu più approfondito.

  • Rigettato
    Omessa valutazione delle prove circa la tipologia delle apparecchiature (non videogiochi con vincite in denaro)

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, poiché le evidenze istruttorie smentiscono tale prospettazione. I terminali erano videoterminali di tipo TOTEM che consentivano, tramite connessione telematica, di effettuare giochi online su siti non autorizzati basati sul Poker. La messa a disposizione di tali apparecchiature è sanzionabile secondo l'art. 7, comma 3-quater, L. 189/12, indipendentemente dall'autorizzazione dei soggetti con cui si connette l'utente, al fine di evitare elusioni fiscali e garantire la tutela del giocatore. Gli apparecchi sequestrati sfuggivano a controlli sulla regolarità del gioco e sui requisiti tributari, non erano omologati e privi di codice identificativo, e prevedevano l'introduzione di denaro, contrariamente a quanto previsto per attività gratuite.

  • Rigettato
    Omessa valutazione delle prove circa la data di effettiva installazione degli apparecchi

    La Corte ha rinviato alle osservazioni sul quarto motivo, ribadendo che la precedente verifica non era sufficiente a smentire l'accertamento successivo. Ha inoltre evidenziato che la società ha operato in totale evasione, violando gli obblighi contabili e di dichiarazione. Il rappresentante legale non ha mai esibito documentazione sull'installazione o utilizzo degli apparecchi. Pertanto, l'organo verificatore ha esteso l'arco temporale di riferimento basandosi sul parametro normativo di un imponibile medio forfetario giornaliero, in assenza di prova contraria fornita dalla ricorrente. Il registro corrispettivi non documentava l'attività illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 744
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 744
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo