Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2566 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Enzo Parte_1
Pinna che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avvocato Cecilia Onnis, in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Nuoro, in persona del legale rappresentante, contumace;
Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: invalidità licenziamento individuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 luglio 2023 ha esposto di aver prestato attività Parte_1
di lavoro subordinato fin dal 2007 presso svariate società, meglio dettagliate in atti, per lo più con mansioni di addetta al reparto macelleria (segnatamente quale macellaio o esercente di macelleria).
Ha proseguito deducendo nell'ordine: di esser stata assunta come macellaio a tempo indeterminato dal 9 marzo 2022 presso la Freschissima s.r.l., di aver rassegnato le dimissioni su richiesta dell'azienda e di esser stata quindi riassunta dal 15 ottobre 2022 alle dipendenze della odierna convenuta, sempre con la qualifica di macellaio.
La sede di lavoro assegnatale (al pari di quanto avvenuto per il periodo di lavoro alle
1
Oristano n. 18.
Ha quindi soggiunto di esser stata invitata, la mattina del 20 ottobre 2022, a lasciare il posto di lavoro da referente della convenuta, e di esser stata licenziata per mancato Per_1
superamento del periodo di prova con nota del 29 ottobre 2022.
La successiva impugnazione del licenziamento e la istanza finalizzata ad esperire il tentativo di conciliazione dinanzi alla competente Commissione Provinciale non hanno sortito alcun effetto.
Tanto premesso ha sostenuto la invalidità del recesso disposto dalla DS Carni avendo ella svolto le mansioni cui era da ultimo adibita anche negli anni passati (peraltro sotto le direttive,
per un certo periodo, del medesimo responsabile) talchè il patto di prova deve ritenersi nullo non avendo ragion d'essere verificare le caratteristiche di un lavoratore già ampiamente e positivamente vagliate in passato.
Peraltro, ha soggiunto la ricorrente, la interruzione del rapporto di lavoro dopo soli 5 giorni di lavoro non ha consentito l'effettivo svolgimento della prova, oltre al fatto che ella ha svolto mansioni di macellaio corrispondenti al III livello contrattuale e non a quello di formale inquadramento, ossia il IV, talchè, anche per tale ragione, il patto di prova è da ritenersi affetto da nullità.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
A) in via principale: dichiarare il licenziamento intimato con lettera del 29 ottobre 2022, nullo ed inefficace per violazione di norma imperativa di legge, pretestuoso e/o ritorsivo e/o discriminatorio, e comunque illegittimo, privo di giusta causa o di giustificato motivo, in virtù di quanto esposto nel presente ricorso, e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_2
con sede in Nuoro, Via Emilia n. 1, C.F. – P.I. n. in persona del
[...] P.IVA_1
suo Legale Rappresentante pro-tempore, la reintegrazione di nel posto di Parte_1
lavoro, con condanna al risarcimento dei danni, in favore di , nella misura Parte_1
dell'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
condannarlo inoltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali di legge;
2 B) in via subordinata e gradata, salvo gravame: dichiarare il licenziamento medesimo non sorretto da giusta causa, o, in subordine e salvo gravame, da giustificato motivo, per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e, per l'effetto, annullarlo, con condanna della , Controparte_2
con sede in Nuoro, Via Emilia n. 1, C.F. – P.I. n. in persona del suo Legale P.IVA_1
Rappresentante pro-tempore, alla reintegrazione di nel posto di lavoro con Parte_1
decorrenza dalla data del licenziamento, con condanna al risarcimento dei danni, in favore dello stesso , nella misura della retribuzione globale di fatto dal giorno del Parte_1
licenziamento, sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
con condanna, inoltre, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, accertare che non ricorrono gli estremi della giusta causa e giustificato motivo di licenziamento e, per l'effetto, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la , con sede in Nuoro, Via Controparte_2
Emilia n. 1, C.F. – P.I. n. in persona del suo Legale Rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, al pagamento, in favore di , di un'indennità risarcitoria Parte_1
onnicomprensiva nella misura di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o di altra di giustizia, tenendo conto degli elementi indicati nell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, oltre rivalutazione e interessi;
C) In tutti i casi, con vittoria di spese.
La società convenuta, pur se ritualmente citata, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace.
La causa, istruita mediante libero interrogatorio della ricorrente, interrogatorio formale, prova testimoniale e documenti, è stata infine discussa dai difensori ricorrenti nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto pur nei limiti e per le motivazioni che si passa ad esporre.
2. La vicenda sottoposta alla cognizione del Tribunale riguarda una lavoratrice che, nella sostanza, deduce la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro stipulato con la
3 società convenuta e, conseguentemente, la invalidità del licenziamento intimatole per tale ragione (cfr. doc. 7 produzioni parte ricorrente).
3. A sostegno delle sue ragioni deduce di aver sempre svolto mansioni di macellaio, peraltro dal 2007 in poi sempre presso il punto vendita di via Oristano n. 18 ad LE alle dipendenze della diversa azienda cui nel tempo è stata via via affidata la gestione del reparto macelleria,
con conseguente superfluità del patto di prova stante la ultradecennale esperienza maturata in tal senso.
Tale circostanza risulta debitamente dimostrata in causa.
3.1. Per un verso la stessa ha chiarito tale aspetto nel corso del suo interrogatorio Pt_1
libero, offrendo al Tribunale un primo elemento, seppur di consistenza indiziaria, a conferma della prospettazione contenuta in ricorso.
In particolare ha chiarito che nel corso del 2020 ella, che già lavorava nel reparto in questione alle dipendenze della era stata assunta da Freschissima s.r.l. e da quest'ultima Parte_2
adibita, fin all'ottobre 2022, ai predetti compiti per poi essere (ri)assunta dal 15 ottobre 2022 dalla presso la quale ha proseguito nello svolgimento delle mansioni cui era CP_2
ordinariamente preposta fino al licenziamento (cfr. interrogatorio libero reso dalla ricorrente alla udienza del 10 novembre 2023).
3.2. Nel prosieguo della istruttoria la presenza della ricorrente presso il reparto macelleria del punto vendita per cui è causa, sempre con identiche mansioni e dunque in sostanziale continuità a prescindere dalla denominazione del datore di lavoro, ha trovato ulteriori univoci e coerenti elementi di conferma.
Il primo è costituito dal contenuto della deposizione resa da il quale ha Testimone_1
dichiarato di lavorare dal 2007 nel reparto pescheria ubicato presso il market ubicato nella
Via Oristano 18 ad LE e di aver sempre visto nell'attiguo reparto macelleria la Pt_1
quale addetta alle varie lavorazioni di macelleria (puntualmente descritte al capo 4b del ricorso) alle dipendenze delle varie ditte che si avvicendavano nella gestione del reparto.
Analoghe dichiarazioni ha reso, con riguardo al periodo che va dal 2014 al 2017, l'ex collega della ricorrente quanto al tipo di mansioni che ella ha svolo presso il punto Parte_3
vendita in questione.
4 3.3. In aggiunta a tali elementi di prova, di per sé già eloquenti in ordine alla continuità di compiti svolti dalla ricorrente durante il periodo in cui varie aziende si sono succedute nella gestione del predetto reparto, va richiamato l'esito dell'interrogatorio formale disposto in confronto del legale rappresentante della convenuta.
Il valore di tale mezzo di prova, laddove l'interrogando, come avvenuto nella specie, non si presenti né adduca a tal riguardo un legittimo impedimento, è stato più volte chiarito dalla
Suprema Corte laddove ha precisato che la disposizione dell'art. 232 cod. proc. civ. — a differenza dell'abrogato art. 218 del precedente codice di rito — non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. Cass. ord, n. 41643/2021).
Ebbene sulla scorta delle dichiarazioni rese sia dai testimoni che dalla stessa (il cui Pt_1
libero interrogatorio assume, come detto, rilevanza indiziaria sul piano probatorio) nonchè della documentazione in atti possono ritenersi dimostrate con sufficiente sicurezza le circostanze sottese ai capi di prova ammessi.
Ciò vale, in particolare, sia per la circostanza relativa alla concessione in gestione del reparto macelleria del punto vendita per cui è causa a varie aziende nel corso degli anni, incluso il passaggio da Freschissima s.r.l. alla odierna convenuta senza soluzione di continuità con le medesime mansioni, sia per quanto concerne la posizione di responsabilità in relazione a tale reparto sempre in capo ad . Per_2
Tale ultimo aspetto merita di essere evidenziato perché l'identità del referente della lavoratrice ricorrente durante le due gestioni cronologicamente strettamente tra loro collegate comprova la debita conoscenza da parte dell'azienda subentrante sia del livello di esperienza e qualificazione professionale che degli aspetti relazionali e comportamentali riferibili alla
. Pt_1
Dunque l'ulteriore verifica correlata alla previsione nel contratto di assunzione per cui è causa del patto di prova appariva, in difetto di spiegazioni alternative che la CP_2
rimanendo contumace non ha ritenuto di fornire, priva di qualsivoglia ragionevole motivazione.
5 4. Osserva il Tribunale che la Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 17371/2015) ha avuto modo di chiarire che Nel lavoro subordinato il patto di prova tutela entrambe le parti del rapporto,
che hanno interesse a verificare la convenienza del rapporto stesso, dovendo ritenersi l'invalidità del patto ove la verifica sia già avvenuta con esito positivo per le mansioni svolte dal lavoratore, per un congruo periodo, a favore dello stesso datore di lavoro ( Cass. 22
giugno i 2012 n.10440, 29 luglio 2005 n.15960, 5 maggio 2004 n.8579), o anche a favore di datore di lavoro -appaltatore, precedente titolare dello stesso contratto d'appalto, se così
stabilisca il contratto collettivo. Né rileva che, nel contratto individuale di lavoro stipulato col datore subentrato nell'appalto le stesse mansioni vengano diversamente denominate.
5. Il principio enunciato dalla Corte non riguarda direttamente la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale e nondimeno sul piano sostanziale ci si trova dinanzi ad una vicenda assimilabile a quella relativa allo svolgimento delle medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro.
Difatti nel caso di specie la non soltanto non ha mutato le mansioni che già aveva Pt_1
svolto alle dipendenze della Freschissima s.r.l. (ed ancora prima presso altri datori di lavoro affidatari della gestione del medesimo reparto) ma ha proseguito il suo lavoro senza interruzione, dopo le dimissioni seguite dalla immediata (ri)assunzione alle dipendenze della con assegnazione presso il medesimo luogo fisico di lavoro e soprattutto sempre CP_2
sotto le direttive di . Per_2
Risulta dunque integrata una condizione assimilabile, ove si abbia riguardo alla ratio sottesa all'inserimento a cura delle parti di una clausola recante il patto di prova, a quella vagliata dalla giurisprudenza sopra richiamata, posto che le circostanze di fatto poc'anzi esposte conducono univocamente ad escludere che vi fosse un ragionevole motivo che giustificasse la ripetizione del periodo di prova.
6. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, assorbente anche rispetto alle ulteriori censure avanzate in ordine alla validità del patto di prova, va quindi dichiarata la nullità dello stesso patto siccome illegittimamente apposto al contratto di assunzione del 15 ottobre 2022 in atti
(cfr. doc. 4 produzioni parte ricorrente).
7. Le conseguenze che si riconnettono a tale vizio sono state da ultimo ben chiarite, anche sul piano della ricostruzione sistematica della disciplina operante nelle varie possibili
6 fattispecie concrete, dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 20239/2023, ove si legge che:
“…….
5.5. Sul piano delle conseguenze connesse al licenziamento ad nutum intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo, è stato chiarito che la trasformazione dell'assunzione in definitiva comporta il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 l. n. 604 del 1966; in presenza di un patto di prova invalido la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla relativa disciplina limitativa dettata dalle legge n. 604 del 1966; il recesso del datore di lavoro equivale, quindi, ad un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. Per costante enunciato del giudice di legittimità, infatti, il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull'erroneo presupposto della validità della relativa clausola o in forza di errata supposizione della persistenza del periodo di prova (venuto invece a scadenza), si configura come licenziamento individuale non distinguibile da ogni altro licenziamento della stessa natura e regolato - ove intimato a carico di lavoratore fruente della tutela della stabilità del posto - dalla disciplina comune per quel che attiene ai requisiti di efficacia e di legittimità e soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza, o meno, della giusta causa o del giustificato motivo ( Cass. n. 16214 del 2016, Cass. n. 7921 del 2016, Cass. n. 21506 del 2008, Cass. n.
17045 del 2005, Cass. n. 2728 del 1994). In base a tale ricostruzione, condivisa dal Collegio, il potere esercitato dal datore di lavoro non risulta radicalmente insussistente come, viceversa, sostenuto dalla parte ricorrente, ma è soggetto alle limitazioni connesse al principio di causalità e tipicità del licenziamento, non venendo in rilievo l'an ma solo il quomodo del relativo esercizio. E poiché il recesso motivato dal mancato superamento della prova non è riconducibile ad alcune delle cause tipiche per le quali può essere intimato il licenziamento nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale è quello frutto della “conversione” dell'originario rapporto con patto di prova invalido, si pone il problema dell'inquadramento del vizio da cui è affetto il recesso.
5.6. Tale questione ha assunto concreto rilievo alla luce del mutato contesto normativo conseguente alla disciplina dettata dal d. lgs. n. 23 del 2015 – ratione temporis applicabile
7 alla fattispecie in esame ai sensi dell'art. 1 d. lgs. cit. per essere il contratto di lavoro stato stipulato il 3 agosto 2015 con decorrenza dal settembre successivo- essendo venuta meno, ai fini della individuazione della tutela applicabile, già a partire dalle modifiche all'art. 18 l. n.
300 del 1970 introdotte dalla l. n. 92 del 2012 ed, in maniera più significativa, con il d. lgs.
n. 23 del 2015, la pregressa equivalenza a tal fine dei vizi del licenziamento, la quale, in presenza dei prescritti requisiti dimensionali, aveva comportato l'applicazione in maniera uniforme della tutela cd. reale.
5.7. Nel contesto normativo risultante dalla riformulazione dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, ad opera della legge n. 92 del 2012, il licenziamento ad nutum intimato in assenza di valido patto di prova è stato ritenuto illegittimo per mancanza di “giusta causa” e di “giustificato motivo”, con applicazione della reintegrazione e della indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, st. lav. sul rilievo che “in tale ambito, tuttavia, il richiamo al mancato superamento della prova è totalmente inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo, ed il vizio è
tale da determinare l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, che è stata prevista dal IV comma del nuovo art. 18 della L. n. 300 del 1970 - come modificato dalla L.
n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - per le ipotesi più evidenti di discostamento del recesso dalle relative fattispecie legittimanti” (Cass. n 16214/2016 cit.). Invero, la novella del 2012 non richiedeva di procedere, come viceversa necessario in relazione all'articolazione di tutele prevista dal d. lgs n. 23/2015, ad ulteriore specifica qualificazione del vizio in oggetto in termini di riconducibilità alla categoria della “giusta causa”, del
“giustificato motivo soggettivo” o del “ giustificato motivo oggettivo”, perché tali ipotesi erano tutte connotate, da punto di vista sanzionatorio, dall'applicabilità della tutela reintegratoria in ipotesi di <> o della << insussistenza del fatto >>, categorie nelle quali poteva agevolmente ricondursi, senza ulteriori approfondimenti quella del recesso ad nutum intimato in assenza di valido patto di prova.
5.8. Nel sistema introdotto dal d. lgs. n. 23 del 2015, connotato, invece, dal disallineamento delle tutele apprestate per il licenziamento disciplinare e per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che ammette solo la tutela indennitaria. art. 3, comma 1 d. lgs. cit.) il tema della corretta qualificazione del vizio del recesso datoriale diviene ineludibile. E così, per i cosiddetti “nuovi assunti”: − l'art. 2 del d.lgs. cit. prevede, a prescindere dal requisito
8 dimensionale e dalla natura del datore di lavoro, una tutela reintegratoria “piena” in presenza di nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 st. lav.
ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge. La stessa tutela trova applicazione in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale o nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli artt. 4, comma
4, e 10, comma 3, della l. n. 68 del 1999; − l'art. 3, comma 2, del d.lgs. cit. prevede, nella ricorrenza del requisito dimensionale, la tutela reintegratoria “attenuata” esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento;
− l'art. 3, comma 1, del d.lgs. cit. prevede, nella ricorrenza del requisito dimensionale, la tutela indennitaria “forte” nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo ovvero, in via residuale rispetto all'ipotesi dell'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa;
− l'art. 4 del d.lgs. cit. prevede, nella ricorrenza del requisito dimensionale, la tutela indennitaria “debole” nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966
o della procedura di cui all'art. 7 st. lav. L'art. 9 del d.lgs. cit. prevede che ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi 8 e 9, St. lav., non si applica la tutela reintegratoria “attenuata” di cui all'art. 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 4, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
5.9. Tanto premesso, ritiene il Collegio che occorre innanzitutto ribadire che, anche nel vigore del d. lgs. n. 23 del 2015 - che non ha modificato sotto il profilo sostanziale l'assetto della legge n. 604 del 1966 in punto di necessaria causalità del recesso datoriale - in continuità con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (v. paragrafo 5.5.), dalla quale non vi è motivo di discostarsi, il recesso ad nutum intimato in assenza di un valido patto di prova non è radicalmente nullo per assenza del relativo potere in capo al soggetto datore di lavoro ma è un licenziamento intimato per ragioni che non sono riconducibili ad
9 alcuna di quelle in presenza delle quali la l n. 604 del 1966 consente al datore di lavoro la unilaterale risoluzione del rapporto. Tale considerazione dà conto del fatto che la concreta fattispecie non può essere ricondotta all'ambito delle nullità del recesso disciplinate dall'art. 2 d. lgs. cit.; dà conto, inoltre, della conseguente irrilevanza, al fine del decidere, della prospettata questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, formulata sotto il profilo dell'eccesso di delega con riferimento alla previsione che limita l'applicazione della tutela prefigurata dall'art. 2 cit. oltre che all'ipotesi di licenziamento discriminatorio
5.10. La verifica della tutela applicabile si incentra quindi sull'art. 3 d. lgs cit. in relazione al quale risulta decisiva la considerazione del carattere solo residuale che nell'impianto normativo del legislatore del cd. Jobs Act assume la tutela reintegratoria, come reso palese dall'incipit che apre il primo comma dell'art. 3 “ Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità …>>. Il comma 2, infatti, stabilisce la applicazione della reintegrazione solo nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. Nel disegno del legislatore del 2015, quindi, la forma di tutela comune a tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo è costituita dalla tutela indennitaria, anch'essa variamente articolata, e tale scelta non presta il fianco a dubbi di costituzionalità avendo il Giudice delle Leggi riconosciuto al legislatore, pur nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, ampio margine di discrezionalità nella previsione delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, precisando che la reintegrazione non costituisce l'unico possibile paradigma attuativo dei principi costituzionali di cui agli artt. 4 e 35 Cost. (Corte cost. n. 125 del 2022, Corte cost. n. 59 del
2021, Corte cost. n. 254 del 2020 , Corte cost. n. 194 del 2018).
5.11. Dalle complessive considerazioni che precedono scaturisce che il recesso ad nutum in oggetto, intimato in assenza di valido patto di prova, non riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 d. lgs n. 23 del 2015 nelle quali è prevista la
10 reintegrazione, resta assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria. La soluzione prefigurata appare del resto la più coerente con il principio, sotteso all'impianto normativo del d. lgs. n. 23 del 2015 in oggetto, ispirato alla tendenziale graduazione delle sanzioni in funzione della gravità del vizio del licenziamento, apparendo distonico, rispetto a tale impianto, attribuire la tutela reintegratoria per l'ipotesi in esame laddove il legislatore del 2015 ha volutamente inteso escluderla per fattispecie obiettivamente connotate da maggiore gravità come l'assenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, o come il licenziamento non proporzionato.
8. Il licenziamento intimato in confronto di deve, pertanto, essere dichiarato Parte_1
illegittimo con le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 23/2015.
Tale disposizione testualmente prevede che Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato mo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
9. Va soggiunto che avuto riguardo alla consistenza dell'organico della convenuta non troverebbe comunque applicazione, ove si recepisse un differente indirizzo interpretativo circa le conseguenze della nullità della clausola recante il patto di prova, l'art. 3 comma 2 del decreto legislativo in disamina in virtù del richiamo operato dall'art. 9 comma 1 del D.lgs. n.
23/2015.
Difatti la per quanto emerso in causa, non risulta ricompresa tra le imprese di cui CP_2
all'art. 18 commi 8 e 9 della legge n. 300/1970.
In proposito può essere valorizzato il dato contenuto nella visura camerale in atti dal quale si ricava che la convenuta non occupa almeno 60 addetti nell'intero territorio nazionale né, per quanto è stato possibile appurare, almeno 15 dipendenti nella unità produttiva di LE
(ove gestisce il reparto macelleria) ovvero nell'ambito dello stesso comune.
11 10. Deve, conseguentemente, in applicazione dell'art. 3 comma 1 del D.lgs. n. 23/2015, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro per cui è causa dalla data di efficacia del licenziamento con condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente di una somma che si stima adeguato quantificare in misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento adoperata per il calcolo del trattamento di fine rapporto (invero agevolmente ricavabile attraverso le buste paga emesse dalla datrice di lavoro).
Tale misura viene calcolata nel massimo consentito posto che il parametro della durata del rapporto di lavoro non è evidentemente valorizzabile in questo speciale caso ove si controverte della sua repentina interruzione siccome intervenuta durante il formale svolgimento del periodo di prova.
Debbono, pertanto, essere utilizzati ulteriori criteri che possono essere rinvenuti nel livello di professionalità del lavoratore ingiustamente licenziato, nella specie certamente elevato stante la pregressa pluriennale esperienza nel settore della lavorazione e vendita delle carni ed ancora nel complessivo censurabile contegno datoriale connotato nella vicenda in esame per un sostanziale disinteresse rispetto alle legittime rivendicazioni avanzate dalla Pt_1
comprovato sia dal significativo (pur se legittimo) contegno assunto rispetto alla convocazione onde sottoporsi all'interrogatorio formale sia dalle futili motivazioni alla base del recesso come ricostruite in causa.
11. Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (utilizzo dello scaglione di valore fino a 26.00,00 euro per le cause di lavoro, con applicazione di valori inferiori a quelli medi per le 4 fasi ivi previste, tenuto conto della natura contumaciale della causa e del corrispondente ridotto impegno profuso dai procuratori della ricorrente nello svolgimento dell'attività defensionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e la a Parte_1 Controparte_1
far data dal 29 ottobre 2022;
12 2. Condanna la al pagamento in favore di di un'indennità non Controparte_1 Parte_1
assoggettata a contribuzione previdenziale pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento ai fini del trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge maturati e maturandi fino al saldo effettivo;
3. Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario in ragione del
15% ed oltre Iva e Cpa ove dovute, nella misura di legge.
Così deciso in Cagliari, il giorno 2 maggio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Giorgio Murru)
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