Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor AN RA, da sé stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmela Di Filippo e Luca Campinoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
l’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza avanzata dal ricorrente e la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere all’ostensione degli atti richiesti;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.02.2025:
per l’annullamento
- del provvedimento del 27.01.2025 a firma del dirigente del Settore dipartimentale 2 Politiche Sociali, avente ad oggetto “ istanza di accesso, ai sensi dell’art.5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013, in riferimento all’intesa stipulata fra Arciconfraternita di Misericordia di Lucca e Comune di Lucca relativamente alla gestione dell’immobile posto in Lucca, loc. Antraccoli, Via dei Paladini n. 37, nella disponibilità della medesima Misericordia. – Risposta ”;
- di ogni altro atto presupposto o connesso se lesivo,
e, in ogni caso, per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti nel termine che sarà ritenuto di giustizia
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 27.11.2024, il sig. AN RA, essendo venuto a conoscenza tramite fonti di stampa della sottoscrizione tra il Comune di Lucca e l’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca di un’intesa avente ad oggetto l’utilizzo di un immobile nella disponibilità comunale quale centro di accoglienza per migranti, presentava all’Amministrazione comunale un’istanza ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per ottenere l’accesso all’intesa sottoscritta e a tutti gli atti e documenti presupposti o connessi (« a titolo esemplificativo e non esaustivo, determine dirigenziali, delibere di Giunta, provvedimenti, accordi e convenzioni »).
2. – All’istanza non veniva dato riscontro dal Comune di Lucca nei trenta giorni successivi alla sua proposizione.
3. – Con ricorso notificato il 17-24.01.2025 e depositato il 29.01.2025, il sig. RA si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale perché sia ordinato all’Amministrazione comunale di provvedere all’ostensione degli atti richiesti.
4. – In data 27.01.2025, il Comune di Lucca riscontrava l’istanza di accesso civico formulata dal sig. RA, comunicando che « al momento non esiste alcuna intesa e gli uffici stanno lavorando ad una ipotesi di convenzione con la Misericordia li Lucca per l’utilizzo della casa ai fini di accogliere nuclei familiari residenti in situazioni di emergenza abitativa. Appena avremo atti formali approvati sarà nostra cura inviarveli ».
5. – Con atto notificato il 12.02.2025 e depositato il 13.02.2025, il sig. RA ha impugnato con motivi aggiunti anche la citata nota del 27.01.2025, rilevando che l’Amministrazione avrebbe comunque illegittimamente negato l’accesso agli atti e ai documenti presupposti o connessi alla stipula dell’intesa e ai dati e alle informazioni in suo possesso relative all’accordo.
6. – Il Comune di Lucca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva memoria, ha rappresentato che né al momento della proposizione del ricorso né alla data della notifica dei motivi aggiunti erano stati ancora adottati atti formali relativi all’utilizzo dell’immobile, mentre dall’articolo del 14.11.2024 citato dal ricorrente, oltre alla fuorviante informazione circa l’avvenuta sottoscrizione dell’intesa, si evince che il Comune, in accordo con la Prefettura e la Misericordia, a seguito di incontri con la cittadinanza interessata, aveva maturato l’intenzione di utilizzare l’immobile per fronteggiare l’emergenza abitativa dei residenti, e non per l’accoglienza dei migranti.
L’Amministrazione ha altresì riferito che solo il 17.02.2025 è stata adottata la prima determinazione dirigenziale in attuazione dell’idea progettuale, che è stata trasmessa al sig. RA, insieme allo schema di convenzione con la stessa approvato, in data 28.02.2025.
Il Comune ha dunque chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere o, comunque, che le doglianze formulate da parte ricorrente avverso la nota del 27.01.2025 siano dichiarate inammissibili per mancanza di documenti ostensibili o siano rigettate perché infondate.
7. – Con memoria di replica del 24.04.2025, il sig. RA ha dichiarato che l’interesse azionato in giudizio può ritenersi soddisfatto, avendo l’Amministrazione comunale dapprima depositato in giudizio la convenzione sottoscritta dalle parti il 17.02.2025 e il 3.03.2025 e poi chiarito, con memoria del 18.04.2025, che non esiste altro documento inerente all’oggetto della controversia.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione comunale resistente al pagamento delle spese di lite, essendo la soddisfazione dell’interesse intervenuta solo dopo la proposizione del presente giudizio.
8. – Alla camera di consiglio del 8 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. – La dichiarazione della parte ricorrente secondo cui l’interesse azionato in giudizio può ritenersi soddisfatto implicherebbe, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere.
Poiché, però, una tale pronuncia, contemplata dal codice di rito tra le sentenze di merito, incide sull’oggetto del giudizio e quindi sul merito del processo, potendo essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, essa si caratterizza per il contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata, oltre che della piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6596; Id., sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191).
Dovendosi dunque accertare il merito della pretesa avanzata, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, dalla documentazione versata in giudizio e dal contenuto degli atti processuali scambiati dalle parti può evincersi che tanto alla data della presentazione dell’istanza di accesso, quanto al momento della proposizione del ricorso introduttivo, quanto infine alla data della notifica dei motivi aggiunti, nessun provvedimento o atto formale era stato ancora adottato dal Comune di Lucca in relazione all’utilizzo dell’immobile messo a disposizione dell’Amministrazione dall’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca.
La determinazione dirigenziale n. 324 del 17.02.2025, infatti, non reca menzione dell’adozione di precedenti atti amministrativi, limitandosi a dare conto dei buoni esiti delle pregresse esperienze di “B&B Social” sperimentate nella cornice della coprogettazione tra il Comune di Lucca e Fondazione Casa Lucca e a evidenziare che l’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca aveva messo a disposizione del Comune, le medesime finalità, un ulteriore immobile sito nel territorio comunale, senza ulteriori specificazioni circa la formalizzazione di tale disponibilità.
Dunque, non risulta – e la circostanza può ritenersi pacifica alla luce della piena soddisfazione dell’interesse dichiarata dal ricorrente a seguito della trasmissione della determinazione dirigenziale e della produzione della convenzione sottoscritta – che esistessero, prima della proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, ulteriori atti o documenti ai quali in ipotesi dovesse consentirsi l’accesso.
Per le ragioni suesposte, prima ancora che dichiarare la cessazione della materia del contendere, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti perché infondati.
É stato rilevato, infatti, « anche nei procedimenti d’accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l’ordine di esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per un evidente ragione di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati » (TAR Lazio, Roma, sez. IV, 11 aprile 2024, n. 7024 e precedenti ivi richiamati).
10. – Cionondimeno, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, deve osservarsi che l’Amministrazione comunale avrebbe potuto tempestivamente informare il ricorrente della inesistenza di documenti ostensibili, onde evitare la proposizione del ricorso giurisdizionale, mentre tale informazione è stata fornita solo con la nota del 27.01.2025, successiva alla instaurazione del giudizio.
In ragione di ciò, nonostante il rigetto del ricorso, il collegio ritiene di poter disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO