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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9228/22 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Grazia D'Aquino come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Marcello Raho, come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposto nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 opposto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'avviso di addebito n. 35920220001465134000, notificato a mezzo pec il
25.07.2022, emesso per il presunto mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale – Gestione Artigiani per il periodo dal 04/2020 al 12/2020.
In via preliminare eccepiva l'esistenza di vizi di forma nella notifica dell'avviso, nonché la nullità e/o inesistenza della notifica medesima in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal
Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
mentre, nel merito deduceva la mancata prova dell'esistenza del credito. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. non si costitutiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_2 introduttivo.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 la causa è 1 decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non Controparte_2 costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Sempre in via preliminare, vanno dichiarati inammissibili i motivi di opposizione relativi ai vizi di forma dell'avviso di addebito.
Ai sensi del novellato art.617 c.p.c., i suddetti vizi andavano fatti valere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di addebito, che nella specie non risulta rispettato. Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti l'avviso di addebito n. 35920220001465134000 è stato notificato a mezzo pec il 25.07.2022, mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo il 01.09.2022, ovvero oltre il termine di
20 giorni dalla notifica dell'avviso medesimo.
Sul punto giova ricordare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale: “In tema di opposizione
a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. -come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”-, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Ord. n.15116 del 17/07/2015; Cass. ord. n.14969 del 14.07.2020).
L'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito opposto, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell'Istituto previdenziale non iscritto nei pubblici registri, non sarebbe in ogni caso fondata.
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
L'art. 26 del D.P.R. n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI
PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
2 Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), ed applicabile anche alla notifica degli avvisi di addebito, prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica dell'avviso di addebito n. 35920220001465134000 in data
25.07.2022 effettuata dall'indirizzo pec “ t.”. Email_1
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024).
Ad ogni buon conto, l'invocata nullità della notifica non potrebbe essere pronunziata stante il raggiungimento dello scopo cui è destinato l'atto di cui all'art. 156 cpc.
“È consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio che la regola generale della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo (156 c.p.c.) si applica anche ad eventuali vizi di notifica della cartella di pagamento.
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del D.P.R.
n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.”(v. Cass. n. 16826/2022; Cass. n.
6417/2019; Cass. n. 27561/2018).
Quanto al merito della causa, l'avviso di addebito opposto contiene elementi sufficienti tali da far comprendere quale sia la ragione della pretesa.
Trattasi, per come si evince dall'esame del documento, della richiesta di pagamento dei contributi dovuti dall'opponente (nello specifico II, III e IV rata 2020) per lo svolgimento di attività di natura artigiana;
risulta dagli atti di causa che il ricorrente è iscritto nell'Albo delle Imprese Artigiane dal giugno 2008, non
è intervenuto alcun provvedimento di cancellazione dal medesimo e pertanto non vi sono ragioni per escludere che sia tenuto al versamento della contribuzione previdenziale dovuta (v. alleg. n.2 e 3 fascicolo resistente).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. CP_ Le spese processuali sostenute dall' liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico
3 dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna l pagamento delle spese processuali sostenute dall liquidate in € Parte_1 CP_1
900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 30.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.9228/22 R.G. tra rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Grazia D'Aquino come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso opponente ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Marcello Raho, come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposto nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 opposto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.09.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'avviso di addebito n. 35920220001465134000, notificato a mezzo pec il
25.07.2022, emesso per il presunto mancato pagamento di contributi I.V.S. fissi /percentuale entro il minimale – Gestione Artigiani per il periodo dal 04/2020 al 12/2020.
In via preliminare eccepiva l'esistenza di vizi di forma nella notifica dell'avviso, nonché la nullità e/o inesistenza della notifica medesima in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal
Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione;
mentre, nel merito deduceva la mancata prova dell'esistenza del credito. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. non si costitutiva in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_2 introduttivo.
Accolta la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 25.06.2025 la causa è 1 decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , non Controparte_2 costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso.
Sempre in via preliminare, vanno dichiarati inammissibili i motivi di opposizione relativi ai vizi di forma dell'avviso di addebito.
Ai sensi del novellato art.617 c.p.c., i suddetti vizi andavano fatti valere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di addebito, che nella specie non risulta rispettato. Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti l'avviso di addebito n. 35920220001465134000 è stato notificato a mezzo pec il 25.07.2022, mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo il 01.09.2022, ovvero oltre il termine di
20 giorni dalla notifica dell'avviso medesimo.
Sul punto giova ricordare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale: “In tema di opposizione
a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente all'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. -come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”-, va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Ord. n.15116 del 17/07/2015; Cass. ord. n.14969 del 14.07.2020).
L'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito opposto, in quanto proveniente da un indirizzo pec dell'Istituto previdenziale non iscritto nei pubblici registri, non sarebbe in ogni caso fondata.
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
L'art. 26 del D.P.R. n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI
PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
2 Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), ed applicabile anche alla notifica degli avvisi di addebito, prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica dell'avviso di addebito n. 35920220001465134000 in data
25.07.2022 effettuata dall'indirizzo pec “ t.”. Email_1
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024).
Ad ogni buon conto, l'invocata nullità della notifica non potrebbe essere pronunziata stante il raggiungimento dello scopo cui è destinato l'atto di cui all'art. 156 cpc.
“È consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione del principio che la regola generale della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo (156 c.p.c.) si applica anche ad eventuali vizi di notifica della cartella di pagamento.
La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del D.P.R.
n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.”(v. Cass. n. 16826/2022; Cass. n.
6417/2019; Cass. n. 27561/2018).
Quanto al merito della causa, l'avviso di addebito opposto contiene elementi sufficienti tali da far comprendere quale sia la ragione della pretesa.
Trattasi, per come si evince dall'esame del documento, della richiesta di pagamento dei contributi dovuti dall'opponente (nello specifico II, III e IV rata 2020) per lo svolgimento di attività di natura artigiana;
risulta dagli atti di causa che il ricorrente è iscritto nell'Albo delle Imprese Artigiane dal giugno 2008, non
è intervenuto alcun provvedimento di cancellazione dal medesimo e pertanto non vi sono ragioni per escludere che sia tenuto al versamento della contribuzione previdenziale dovuta (v. alleg. n.2 e 3 fascicolo resistente).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. CP_ Le spese processuali sostenute dall' liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico
3 dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna l pagamento delle spese processuali sostenute dall liquidate in € Parte_1 CP_1
900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 30.06.2025
Il Giudice del Lavoro
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