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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 7584/2025 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. VERTICALE CARLO, CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
pagina 1 di 3 Conclusioni di parte convenuta
Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: nel merito: dichiarare cessata la materia del contendere e comunque respingere le domande proposte dal signor Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali – salvis juribus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è la richiesta di copia del contratto di finanziamento n. 241376 concluso tra le parti. Il ricorrente ha chiesto tale documento tramite l'associazione Adifesa con PEC del 9/1/2025 (v. doc. 2 ric.). Non avendo ottenuto quanto richiesto (v. doc. 3 ric.), ha introdotto questo giudizio, invocando a fondamento della domanda gli artt. 117, 119 e 125- bis del TUB.
2. Parte convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta ha prodotto la copia del contratto di finanziamento richiesto. Di conseguenza, è cessata la materia del contendere.
3. Parte convenuta ha chiesto il rimborso delle spese. A tal fine ha evidenziato che con la richiesta stragiudiziale il ricorrente ha chiesto non solo copia del contratto, ma anche il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria. Nella replica la finanziaria ha fatto presente che non vi era stata alcuna richiesta di anticipata estinzione del finanziamento. Questa circostanza è vera, ma essa non può valere a giustificare il fatto che la convenuta non abbia consegnato copia del contratto, che pure era stata richiesta e di cui il cliente ha diritto a norma dell'art. 119 TUB.
Analogamente è ininfluente, ai fini della regolazione delle spese, che in molte altre circostanze il medesimo difensore del ricorrente abbia ottenuto decreti ingiuntivi per la consegna di copia dei documenti contrattuale.
Ciò che rileva, in questa sede, è invece il fatto che il ricorrente abbia dovuto agire in giudizio per ottenere copia di un documento di cui aveva diritto. Le spese devono quindi essere a lui rimborsate e vengono liquidate secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile, riferiti alle sole fase di studio e introduttiva, attesa la non complessità.
pagina 2 di 3 La distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente opera solo nella misura documentata di euro 43.00.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.453,00 per compensi ed euro 43,00 per spese esenti;
3) distrae il pagamento delle spese in favore del difensore di parte ricorrente.
Milano, 29 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 7584/2025 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. VERTICALE CARLO, CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte ricorrente
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società convenuta alla consegna in favore della ricorrente di copia dei documenti bancari di cui in premessa.
b) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
pagina 1 di 3 Conclusioni di parte convenuta
Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, giudicare: nel merito: dichiarare cessata la materia del contendere e comunque respingere le domande proposte dal signor Parte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali – salvis juribus.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è la richiesta di copia del contratto di finanziamento n. 241376 concluso tra le parti. Il ricorrente ha chiesto tale documento tramite l'associazione Adifesa con PEC del 9/1/2025 (v. doc. 2 ric.). Non avendo ottenuto quanto richiesto (v. doc. 3 ric.), ha introdotto questo giudizio, invocando a fondamento della domanda gli artt. 117, 119 e 125- bis del TUB.
2. Parte convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta ha prodotto la copia del contratto di finanziamento richiesto. Di conseguenza, è cessata la materia del contendere.
3. Parte convenuta ha chiesto il rimborso delle spese. A tal fine ha evidenziato che con la richiesta stragiudiziale il ricorrente ha chiesto non solo copia del contratto, ma anche il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria. Nella replica la finanziaria ha fatto presente che non vi era stata alcuna richiesta di anticipata estinzione del finanziamento. Questa circostanza è vera, ma essa non può valere a giustificare il fatto che la convenuta non abbia consegnato copia del contratto, che pure era stata richiesta e di cui il cliente ha diritto a norma dell'art. 119 TUB.
Analogamente è ininfluente, ai fini della regolazione delle spese, che in molte altre circostanze il medesimo difensore del ricorrente abbia ottenuto decreti ingiuntivi per la consegna di copia dei documenti contrattuale.
Ciò che rileva, in questa sede, è invece il fatto che il ricorrente abbia dovuto agire in giudizio per ottenere copia di un documento di cui aveva diritto. Le spese devono quindi essere a lui rimborsate e vengono liquidate secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile, riferiti alle sole fase di studio e introduttiva, attesa la non complessità.
pagina 2 di 3 La distrazione delle spese in favore del difensore del ricorrente opera solo nella misura documentata di euro 43.00.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 1.453,00 per compensi ed euro 43,00 per spese esenti;
3) distrae il pagamento delle spese in favore del difensore di parte ricorrente.
Milano, 29 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 3