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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 104/2022, avente a oggetto “appalto”, vertente tra
(C.F.: , in giudizio per mezzo Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno (C.F.: , ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Grosseto, Corso Carducci n. 26, presso lo studio degli avv.ti
LE ON e AR RO, che lo rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Grosseto, CP_2 C.F._3 via Piave n. 42, presso lo studio dell'avv. Serena Iazzetta, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso monitorio;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da in qualità di CP_1 amministratore di sostegno di avverso il decreto ingiuntivo n. 834/21 (RG: Parte_1
2296/2021) emanato dall'intestato Tribunale il 29.11.2021 in favore di per CP_2
pagina 1 di 7 l'importo di € 11.446,60, quale credito nascente dal mancato pagamento di due fatture emesse a giugno e luglio 2020 a saldo di lavori effettuati sull'impianto elettrico, sanitario e gas di due unità immobiliari ubicate a Castiglione della Pescaia. Impugnato il titolo giudiziale, l'attore ne chiedeva la revoca, in via subordinata instando per l'accertamento della somma realmente dovuta alla stregua delle opere commissionate e realizzate e, ove diverse da quelle già saldate, decurtando il costo delle opere mal eseguite, quello delle certificazioni non emesse e compensandolo con le spese sopportate per rimuovere i vizi e completare i lavori.
Nel dettaglio, il esponeva d'essere sottoposto alla misura dell'amministrazione di Pt_1 sostegno dall'anno 2012, in quanto affetto da grave infermità psicologica che gli impedirebbe la cura personale dei propri interessi;
riferiva che nel febbraio 2020, il suo precedente amministratore, avesse ricevuto dal Giudice Tutelare l'autorizzazione a CP_ contrarre un finanziamento di € 16.000,00 per commissionare al gli interventi di rifacimento dell'impianto elettrico e di riscaldamento gas metano all'interno delle due unità immobiliari, allegando tre preventivi per un totale di € 17.726,00; aggiungeva che CP_ il nonostante la percezione della somma di € 13.200,00, avesse poi arbitrariamente rielaborato alcuni preventivi, riportanti date e prezzi diversi tra loro, mai commissionati dall'amministratore o autorizzati, e sulla scorta di ciò avesse emesso per i lavori svolti quattro fatture (di cui le due allegate in monitorio) per un importo notevolmente più elevato;
eccepiva, infine, il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento ed elettrico nonché l'omesso rilascio delle rispettive dichiarazioni di conformità.
Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie ragioni, adduceva d'essersi interfacciato per le lavorazioni de quibus sempre con il sig. e la figlia, dai quali avrebbe ricevuto dapprima l'incarico Pt_1
Cont di eseguire le opere oggetto dei preventivi consegnati all' e poi indicazioni per realizzare opere extra-contratto; assumeva, pertanto, che i due lo avessero più volte rassicurato in ordine al pagamento dei lavori, finché nel giugno 2020 fu nominato un nuovo AdS del che si sarebbe sostanzialmente rifiutato di saldare le opere a causa Pt_1 della rilevata discrepanza tra il conteggio finale e i preventivi iniziali;
contestava, infine,
l'omessa consegna delle dichiarazioni di difformità degli impianti, ad eccezione di quella dell'impianto elettrico, la cui mancata elaborazione era da imputare allo stesso Pt_1 che gli avrebbe impedito di accedere agli appartamenti. pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza del 7.6.2022, il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Svanita la possibilità di trovare una composizione bonaria e acquisita copia del fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno del la causa veniva istruita con Pt_1
l'assunzione delle prove orali ammesse, per essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 9.12.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La documentazione versata in atti rivela che il sig. in qualità di ex Persona_1 amministratore di sostegno di , nel gennaio 2020 presentò istanza al Parte_1
Giudice Tutelare di Grosseto per l'autorizzazione a contrarre un finanziamento della somma di € 16.000,00 ritenuta necessaria a far eseguire all'impresa dell'odierno convenuto, in due immobili di proprietà del beneficiario situati nel Comune di Castiglione della Pescaia, interventi idraulici, giacché sprovvisti di impianto a gas, ed elettrici, in quanto dotati di impianti fatiscenti e non a norma (all. 4).
All'istanza furono allegati due preventivi: uno per l'installazione dell'impianto a gas, al prezzo di € 6.940,00 (all. 5); l'altro per gli impianti elettrici, indicante un prezzo di €
9.806,00 oltre IVA, e quindi di € 10.786,00 (all. 6).
Conseguita l'autorizzazione del GT (all. 7), la committenza versò in corso d'opera la somma di € 13.200,00 imputata alle fatture nn. 14 e 20 emesse dal Milli nel bimestre marzo-aprile 2020 (all.ti 8 e 9).
Secondo la ricostruzione attorea, pertanto, il residuo da versare al convenuto ammonterebbe ad € 4.526,00 (€ 17.726,00 - € 13.200,00), che tuttavia non sarebbe dovuto a causa dell'irregolare esecuzione dei lavori appresa nel dicembre 2020 dopo la loro chiusura, con particolare riguardo a malfunzionamenti degli impianti e all'omesso rilascio delle rispettive dichiarazioni di conformità prescritte dalla normativa di settore. Ad ogni buon conto, il lamenta d'essersi visto recapitare altre due fatture inerenti agli Pt_1 stessi lavori già saldati, ossia le nn. 26 e 31, per la somma complessiva di € 11.446,00
(all.ti 1 e 2 del ricorso monitorio), da ritenersi indebite in carenza di prova sulla diversità delle opere ivi menzionate rispetto a quelle programmate, sulla loro effettiva realizzazione nonché sul consenso e sull'autorizzazione provenienti rispettivamente dall'amministratore di sostegno e/o dal GT. pagina 3 di 7 Dai documenti depositati dal convenuto, viceversa, affiora che sino a giugno 2020 quest'ultimo abbia dialogato in maniera riservata con la sig.ra figlia Testimone_1 dell'odierno attore, scambiandosi ulteriori preventivi per realizzare opere aggiuntive: un primo per l'istallazione di un condizionatore, che tuttavia non verrà eseguita (all.ti 6 e 7 della comparsa); un secondo per lavori sugli infissi e interventi idraulici ed elettrici all'esterno degli appartamenti, per complessivi € 6.710,00 (all.ti 8 e 9).
Il ha quindi agito in monitorio per vedersi corrispondere sia l'importo di € 4.736,60, CP_2 contabilizzato nella fattura n. 31/2020 a saldo dei lavori originariamente pattuiti, sia quello di € 6.710,00 di cui alla fattura n. 26 avente a oggetto i lavori extra concordati in corso d'opera.
Ha invero riferito che il nuovo amministratore di sostegno del sig. subentrato a Pt_1 giugno 2020, dopo la trasmissione della contabilità aggiornata relativa alle opere compiute dalla ditta e dei rispettivi chiarimenti (all. 10), avrebbe mosso rilievi sul sostanziale divario tra i preventivi iniziali e le rimanenti fatture da estinguere (all. 17-19), ignorando che medio tempore il e la figlia avevano affidato opere aggiuntive. Pt_1
Ebbene, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus
Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, quantomeno in relazione alle opere originariamente negoziate fra le parti, deve ritenersi che il abbia assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex Pt_1 art. 2697, co. 1 c.c., essendo stati prodotti in giudizio i preventivi accettati dalla committenza e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultima nel saldo del compenso pattuito, globalmente pari ad € 17.936,60 (infatti, dalla semplice lettura del preventivo riferito all'impianto di riscaldamento risulta chiaro che la cifra da pagare ascendesse a complessivi € 7.150,00, ottenuti dalla sommatoria delle poste di € 4.840,00 e di €
2.100,00, questa riportata nella prima colonna e da maggiorarsi dell'IVA al 10%).
Avendo il corrisposto il minor importo di € 13.200,00, risulta quindi debitore di Pt_1 quella rimanente di € 4.736,60, contabilizzata nella fattura n. 31/2020.
pagina 4 di 7 Al riguardo, appaiono inefficaci le obiezioni sollevate dall'attore circa malfunzionamenti degli impianti occorsi alla fine del 2020 e al mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità.
In disparte la totale assenza di contestazioni avanzate dalla committenza prima del mese di gennaio 2022, attraverso la notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, nonché di documenti di spesa asseveranti operazioni successive compiute da altre ditte per ovviare alle carenze denunciate dal giova osservare come la data di ultimazione Pt_1 delle opere sembri ancorabile a molti mesi prima di dicembre 2020, e che già nel febbraio CP_ il trasmise a la documentazione funzionale alla somministrazione Parte_2 del gas e consegnò al che la sottoscrisse, la dichiarazione di conformità Pt_1 dell'impianto a gas (all.ti 26 e 27); né è stata specificamente contestata la circostanza allegata dal convenuto in comparsa di risposta riguardo all'impedimento frapposto dal a far accedere nei propri immobili il sig. (elettricista di cui Pt_1 Testimone_2
CP_ s'avvalse il per verificare il rifatto impianto elettrico al fine di rilasciarne l'annessa certificazione.
Pertanto, in carenza di valide e apprezzabili eccezioni idonee a far dubitare sulla effettiva CP_ e corretta realizzazione delle opere preventivate ad opera dell'impresa del non può negarsi il diritto di questi a vedersi saldare l'importo di € 4.736,60, quale componente del credito incorporato nel decreto ingiuntivo opposto.
Esaminando, invece, la quota creditoria ascrivile al compenso per i lavori extra-contratto commissionati in corso d'opera dalla committenza, si osserva in punto di diritto che i lavori extracontrattuali sono quelli che hanno un'individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa, e occorre discernere se tali lavori siano dovuti all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. ex multis Cass. n. 40122/2021).
Nella fattispecie, le voci elencate nel preventivo di cui al doc. 8 del convenuto integrano senz'altro opere extra-contrattuali e la loro effettiva esecuzione trova conferma nelle dichiarazioni rese non solo da tutti i testi escussi, inclusa la sig.ra (figlia Parte_3
pagina 5 di 7 dell'odierno attore), ma anche da in sede di interrogatorio formale assunto Parte_1 con l'assistenza dall'amministratore di sostegno.
Dalle prove testimoniali non è emerso in modo netto che il abbia espressamente Pt_1 richiesto l'esecuzione di lavori extra-contrattuali, ma neanche che ne abbia negato un'autorizzazione ad eseguirli.
Anzi, è comprovato che il frequentasse il cantiere, e quindi non poteva ignorare la Pt_1 realizzazione di opere distinte da quelle programmate ab origine, tant'è che lui stesso sapeva che il convenuto agisse continuamente di propria iniziativa, ricevendo istruzioni Cont dalla figlia, la quale ha tuttavia riferito d'aver messo in contatto il con l' e di CP_2 essere la mera portavoce del padre, vero soggetto committente dei lavori eseguiti.
Ora, appare inverosimile che la ditta appaltatrice abbia realizzato di sua unilaterale iniziativa lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di un incarico ricevuto dal committente e accettato, non avendo ragione specifica per operare in tal senso, pertanto deve ritenersi che le opere extra siano state richieste dal committente stesso, sfruttando il canale comunicativo della figlia.
Alla luce di tali considerazioni, e in difetto di censure mosse ai singoli corrispettivi riportati nel preventivo già trasmesso alla figlia dell'attore nel 2020 (ad esempio confutandone la congruità rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato), non può CP_ che affermarsi il diritto del al compenso per le lavorazioni nuove richieste.
Né può essere condivisa l'eccepita insussistenza di un'autorizzazione dell'amministratore di sostegno o del Giudice Tutelare all'esecuzione delle opere in esame per infirmare l'accordo raggiunto inter partes.
Infatti, ai sensi dell'art. 412, co. 2 c.c., gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno sarebbero in ipotesi suscettibili di annullamento su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi e aventi causa, ma tale iniziativa nel caso concreto non è stata intrapresa da alcuno di tali soggetti, di guisa che l'accordo avente a oggetto la realizzazione di opere esulanti dall'originario preventivo deve ritenersi valido ed efficace.
Conclusivamente l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo impugnato dev'essere confermato e dichiarato esecutivo in forza dell'art. 653 c.p.c..
È appena il caso di rilevare, per converso, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto nelle note conclusive riguardo a una presunta carenza di legittimazione pagina 6 di 7 dell'amministrazione di sostegno del a impugnare in via autonoma il decreto Pt_1 ingiuntivo rivolto contro l'amministrato per essere munito del solo potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione e non quelli di straordinaria amministrazione, rispetto ai quali avrebbe dovuto assistere il beneficiario.
Benvero, l'attività posta in essere dall'amministratore di sostegno - tenuto conto dell'oggettiva utilità alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio dell'amministrato, del valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto del credito azionato in monitorio in relazione al valore totale del patrimonio medesimo e del margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto - non poteva che rientrare nell'ordinaria amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 834/21 (RG:
2296/2021) emanato dall'intestato Tribunale il 29.11.2021, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida in € 64,42 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
RI TT
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RI TT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 104/2022, avente a oggetto “appalto”, vertente tra
(C.F.: , in giudizio per mezzo Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno (C.F.: , ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Grosseto, Corso Carducci n. 26, presso lo studio degli avv.ti
LE ON e AR RO, che lo rappresentano e difendono in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTORE - OPPONENTE
contro
:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Grosseto, CP_2 C.F._3 via Piave n. 42, presso lo studio dell'avv. Serena Iazzetta, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce al ricorso monitorio;
CONVENUTO - OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del contendere è l'opposizione proposta da in qualità di CP_1 amministratore di sostegno di avverso il decreto ingiuntivo n. 834/21 (RG: Parte_1
2296/2021) emanato dall'intestato Tribunale il 29.11.2021 in favore di per CP_2
pagina 1 di 7 l'importo di € 11.446,60, quale credito nascente dal mancato pagamento di due fatture emesse a giugno e luglio 2020 a saldo di lavori effettuati sull'impianto elettrico, sanitario e gas di due unità immobiliari ubicate a Castiglione della Pescaia. Impugnato il titolo giudiziale, l'attore ne chiedeva la revoca, in via subordinata instando per l'accertamento della somma realmente dovuta alla stregua delle opere commissionate e realizzate e, ove diverse da quelle già saldate, decurtando il costo delle opere mal eseguite, quello delle certificazioni non emesse e compensandolo con le spese sopportate per rimuovere i vizi e completare i lavori.
Nel dettaglio, il esponeva d'essere sottoposto alla misura dell'amministrazione di Pt_1 sostegno dall'anno 2012, in quanto affetto da grave infermità psicologica che gli impedirebbe la cura personale dei propri interessi;
riferiva che nel febbraio 2020, il suo precedente amministratore, avesse ricevuto dal Giudice Tutelare l'autorizzazione a CP_ contrarre un finanziamento di € 16.000,00 per commissionare al gli interventi di rifacimento dell'impianto elettrico e di riscaldamento gas metano all'interno delle due unità immobiliari, allegando tre preventivi per un totale di € 17.726,00; aggiungeva che CP_ il nonostante la percezione della somma di € 13.200,00, avesse poi arbitrariamente rielaborato alcuni preventivi, riportanti date e prezzi diversi tra loro, mai commissionati dall'amministratore o autorizzati, e sulla scorta di ciò avesse emesso per i lavori svolti quattro fatture (di cui le due allegate in monitorio) per un importo notevolmente più elevato;
eccepiva, infine, il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento ed elettrico nonché l'omesso rilascio delle rispettive dichiarazioni di conformità.
Si costituiva in giudizio per chiedere il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie ragioni, adduceva d'essersi interfacciato per le lavorazioni de quibus sempre con il sig. e la figlia, dai quali avrebbe ricevuto dapprima l'incarico Pt_1
Cont di eseguire le opere oggetto dei preventivi consegnati all' e poi indicazioni per realizzare opere extra-contratto; assumeva, pertanto, che i due lo avessero più volte rassicurato in ordine al pagamento dei lavori, finché nel giugno 2020 fu nominato un nuovo AdS del che si sarebbe sostanzialmente rifiutato di saldare le opere a causa Pt_1 della rilevata discrepanza tra il conteggio finale e i preventivi iniziali;
contestava, infine,
l'omessa consegna delle dichiarazioni di difformità degli impianti, ad eccezione di quella dell'impianto elettrico, la cui mancata elaborazione era da imputare allo stesso Pt_1 che gli avrebbe impedito di accedere agli appartamenti. pagina 2 di 7 All'esito dell'udienza del 7.6.2022, il Giudice negava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
Svanita la possibilità di trovare una composizione bonaria e acquisita copia del fascicolo relativo all'amministrazione di sostegno del la causa veniva istruita con Pt_1
l'assunzione delle prove orali ammesse, per essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza cartolare del 9.12.2025, dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che l'opposizione è infondata e va respinta.
La documentazione versata in atti rivela che il sig. in qualità di ex Persona_1 amministratore di sostegno di , nel gennaio 2020 presentò istanza al Parte_1
Giudice Tutelare di Grosseto per l'autorizzazione a contrarre un finanziamento della somma di € 16.000,00 ritenuta necessaria a far eseguire all'impresa dell'odierno convenuto, in due immobili di proprietà del beneficiario situati nel Comune di Castiglione della Pescaia, interventi idraulici, giacché sprovvisti di impianto a gas, ed elettrici, in quanto dotati di impianti fatiscenti e non a norma (all. 4).
All'istanza furono allegati due preventivi: uno per l'installazione dell'impianto a gas, al prezzo di € 6.940,00 (all. 5); l'altro per gli impianti elettrici, indicante un prezzo di €
9.806,00 oltre IVA, e quindi di € 10.786,00 (all. 6).
Conseguita l'autorizzazione del GT (all. 7), la committenza versò in corso d'opera la somma di € 13.200,00 imputata alle fatture nn. 14 e 20 emesse dal Milli nel bimestre marzo-aprile 2020 (all.ti 8 e 9).
Secondo la ricostruzione attorea, pertanto, il residuo da versare al convenuto ammonterebbe ad € 4.526,00 (€ 17.726,00 - € 13.200,00), che tuttavia non sarebbe dovuto a causa dell'irregolare esecuzione dei lavori appresa nel dicembre 2020 dopo la loro chiusura, con particolare riguardo a malfunzionamenti degli impianti e all'omesso rilascio delle rispettive dichiarazioni di conformità prescritte dalla normativa di settore. Ad ogni buon conto, il lamenta d'essersi visto recapitare altre due fatture inerenti agli Pt_1 stessi lavori già saldati, ossia le nn. 26 e 31, per la somma complessiva di € 11.446,00
(all.ti 1 e 2 del ricorso monitorio), da ritenersi indebite in carenza di prova sulla diversità delle opere ivi menzionate rispetto a quelle programmate, sulla loro effettiva realizzazione nonché sul consenso e sull'autorizzazione provenienti rispettivamente dall'amministratore di sostegno e/o dal GT. pagina 3 di 7 Dai documenti depositati dal convenuto, viceversa, affiora che sino a giugno 2020 quest'ultimo abbia dialogato in maniera riservata con la sig.ra figlia Testimone_1 dell'odierno attore, scambiandosi ulteriori preventivi per realizzare opere aggiuntive: un primo per l'istallazione di un condizionatore, che tuttavia non verrà eseguita (all.ti 6 e 7 della comparsa); un secondo per lavori sugli infissi e interventi idraulici ed elettrici all'esterno degli appartamenti, per complessivi € 6.710,00 (all.ti 8 e 9).
Il ha quindi agito in monitorio per vedersi corrispondere sia l'importo di € 4.736,60, CP_2 contabilizzato nella fattura n. 31/2020 a saldo dei lavori originariamente pattuiti, sia quello di € 6.710,00 di cui alla fattura n. 26 avente a oggetto i lavori extra concordati in corso d'opera.
Ha invero riferito che il nuovo amministratore di sostegno del sig. subentrato a Pt_1 giugno 2020, dopo la trasmissione della contabilità aggiornata relativa alle opere compiute dalla ditta e dei rispettivi chiarimenti (all. 10), avrebbe mosso rilievi sul sostanziale divario tra i preventivi iniziali e le rimanenti fatture da estinguere (all. 17-19), ignorando che medio tempore il e la figlia avevano affidato opere aggiuntive. Pt_1
Ebbene, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione
(art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus
Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, quantomeno in relazione alle opere originariamente negoziate fra le parti, deve ritenersi che il abbia assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex Pt_1 art. 2697, co. 1 c.c., essendo stati prodotti in giudizio i preventivi accettati dalla committenza e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultima nel saldo del compenso pattuito, globalmente pari ad € 17.936,60 (infatti, dalla semplice lettura del preventivo riferito all'impianto di riscaldamento risulta chiaro che la cifra da pagare ascendesse a complessivi € 7.150,00, ottenuti dalla sommatoria delle poste di € 4.840,00 e di €
2.100,00, questa riportata nella prima colonna e da maggiorarsi dell'IVA al 10%).
Avendo il corrisposto il minor importo di € 13.200,00, risulta quindi debitore di Pt_1 quella rimanente di € 4.736,60, contabilizzata nella fattura n. 31/2020.
pagina 4 di 7 Al riguardo, appaiono inefficaci le obiezioni sollevate dall'attore circa malfunzionamenti degli impianti occorsi alla fine del 2020 e al mancato rilascio delle dichiarazioni di conformità.
In disparte la totale assenza di contestazioni avanzate dalla committenza prima del mese di gennaio 2022, attraverso la notifica dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, nonché di documenti di spesa asseveranti operazioni successive compiute da altre ditte per ovviare alle carenze denunciate dal giova osservare come la data di ultimazione Pt_1 delle opere sembri ancorabile a molti mesi prima di dicembre 2020, e che già nel febbraio CP_ il trasmise a la documentazione funzionale alla somministrazione Parte_2 del gas e consegnò al che la sottoscrisse, la dichiarazione di conformità Pt_1 dell'impianto a gas (all.ti 26 e 27); né è stata specificamente contestata la circostanza allegata dal convenuto in comparsa di risposta riguardo all'impedimento frapposto dal a far accedere nei propri immobili il sig. (elettricista di cui Pt_1 Testimone_2
CP_ s'avvalse il per verificare il rifatto impianto elettrico al fine di rilasciarne l'annessa certificazione.
Pertanto, in carenza di valide e apprezzabili eccezioni idonee a far dubitare sulla effettiva CP_ e corretta realizzazione delle opere preventivate ad opera dell'impresa del non può negarsi il diritto di questi a vedersi saldare l'importo di € 4.736,60, quale componente del credito incorporato nel decreto ingiuntivo opposto.
Esaminando, invece, la quota creditoria ascrivile al compenso per i lavori extra-contratto commissionati in corso d'opera dalla committenza, si osserva in punto di diritto che i lavori extracontrattuali sono quelli che hanno un'individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur ad essa connessi, ovvero ne integrano una variazione quantitativa o qualitativa, e occorre discernere se tali lavori siano dovuti all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. ex multis Cass. n. 40122/2021).
Nella fattispecie, le voci elencate nel preventivo di cui al doc. 8 del convenuto integrano senz'altro opere extra-contrattuali e la loro effettiva esecuzione trova conferma nelle dichiarazioni rese non solo da tutti i testi escussi, inclusa la sig.ra (figlia Parte_3
pagina 5 di 7 dell'odierno attore), ma anche da in sede di interrogatorio formale assunto Parte_1 con l'assistenza dall'amministratore di sostegno.
Dalle prove testimoniali non è emerso in modo netto che il abbia espressamente Pt_1 richiesto l'esecuzione di lavori extra-contrattuali, ma neanche che ne abbia negato un'autorizzazione ad eseguirli.
Anzi, è comprovato che il frequentasse il cantiere, e quindi non poteva ignorare la Pt_1 realizzazione di opere distinte da quelle programmate ab origine, tant'è che lui stesso sapeva che il convenuto agisse continuamente di propria iniziativa, ricevendo istruzioni Cont dalla figlia, la quale ha tuttavia riferito d'aver messo in contatto il con l' e di CP_2 essere la mera portavoce del padre, vero soggetto committente dei lavori eseguiti.
Ora, appare inverosimile che la ditta appaltatrice abbia realizzato di sua unilaterale iniziativa lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di un incarico ricevuto dal committente e accettato, non avendo ragione specifica per operare in tal senso, pertanto deve ritenersi che le opere extra siano state richieste dal committente stesso, sfruttando il canale comunicativo della figlia.
Alla luce di tali considerazioni, e in difetto di censure mosse ai singoli corrispettivi riportati nel preventivo già trasmesso alla figlia dell'attore nel 2020 (ad esempio confutandone la congruità rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato), non può CP_ che affermarsi il diritto del al compenso per le lavorazioni nuove richieste.
Né può essere condivisa l'eccepita insussistenza di un'autorizzazione dell'amministratore di sostegno o del Giudice Tutelare all'esecuzione delle opere in esame per infirmare l'accordo raggiunto inter partes.
Infatti, ai sensi dell'art. 412, co. 2 c.c., gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno sarebbero in ipotesi suscettibili di annullamento su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi e aventi causa, ma tale iniziativa nel caso concreto non è stata intrapresa da alcuno di tali soggetti, di guisa che l'accordo avente a oggetto la realizzazione di opere esulanti dall'originario preventivo deve ritenersi valido ed efficace.
Conclusivamente l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo impugnato dev'essere confermato e dichiarato esecutivo in forza dell'art. 653 c.p.c..
È appena il caso di rilevare, per converso, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal convenuto nelle note conclusive riguardo a una presunta carenza di legittimazione pagina 6 di 7 dell'amministrazione di sostegno del a impugnare in via autonoma il decreto Pt_1 ingiuntivo rivolto contro l'amministrato per essere munito del solo potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione e non quelli di straordinaria amministrazione, rispetto ai quali avrebbe dovuto assistere il beneficiario.
Benvero, l'attività posta in essere dall'amministratore di sostegno - tenuto conto dell'oggettiva utilità alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio dell'amministrato, del valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto del credito azionato in monitorio in relazione al valore totale del patrimonio medesimo e del margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto - non poteva che rientrare nell'ordinaria amministrazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istruttoria, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 834/21 (RG:
2296/2021) emanato dall'intestato Tribunale il 29.11.2021, dichiarandolo esecutivo;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida in € 64,42 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 9 dicembre 2025.
Il Giudice
RI TT
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