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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2319/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mattia Simone ROSSETTI EL Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio;
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege EL Pubblico Ministero in persona EL Procuratore ELla
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra i coniugi
[...]
, celebrato il 25/05/2012 e trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio EL Comune di OV EL RD (VR) (atto n. 2 -
parte II - serie B - anno 2012), ordinando al competente Ufficiale ELlo Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I figli minori e sono affidati in maniera condivisa Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori , che eserciteranno Parte_3 Parte_2
la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda l'istruzione e il sistema educativo, ELle loro inclinazioni, capacità e aspirazioni.
3) La residenza dei figli minori e coinciderà con Persona_1 Persona_2
quella ELla madre Parte_3
4) Per quanto attiene il collocamento dei figli minori e Persona_1 Per_2
i genitori concordano espressamente che gli stessi avranno
[...]
permanenza alternata con cadenza settimanale presso le rispettive residenze.
5) I genitori potranno in ogni caso vedere i figli ogni qual volta sia concordato.
6) Per quanto attiene alle spese accessorie relative ai figli secondo le linee guida indicate presso questo Tribunale - le parti si impegnano a verificare il dare /
avere a far data la sottoscrizione EL presente ricorso -, terrà Parte_2
a proprio carico il 70% e terrà a proprio carico il 30%, in Parte_3
particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure
dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal
2 medico di base o dallo specialista ed erogati dal S.S.N.; d) ticket sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dal pediatra di base o dallo
specialista, anche se non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure
termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., ovvero
previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti
pubblici; b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno,
comprensivo anche ELla dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva
rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc / tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per
mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto
scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite
scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi
di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo
estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
3 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività
sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per
iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi-studio in Italia e all'estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento ELla patente
di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e
assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Le parti dichiarano che non è previsto il versamento di alcun assegno divorzile.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito EL ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento ELla separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni EL divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento ELla domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione ELl'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
4 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo EL vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento EL
deposito EL ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione
ELl'affidamento ELla prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali EL divorzio con riferimento alla posizione ELla prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione ELle parti può essere condivisa.
La comune volontà ELle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse ELla
medesima.
Tenuto conto ELla condivisa regolamentazione ELl'affidamento, EL
collocamento e ELle visite EL genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa EL Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe ELla presente decisione;
5 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica ELla presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 31/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
6
N. 2319/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
18/02/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mattia Simone ROSSETTI EL Foro di
Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio;
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege EL Pubblico Ministero in persona EL Procuratore ELla
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra i coniugi
[...]
, celebrato il 25/05/2012 e trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio EL Comune di OV EL RD (VR) (atto n. 2 -
parte II - serie B - anno 2012), ordinando al competente Ufficiale ELlo Stato
Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I figli minori e sono affidati in maniera condivisa Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori , che eserciteranno Parte_3 Parte_2
la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stessi relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto, per quanto riguarda l'istruzione e il sistema educativo, ELle loro inclinazioni, capacità e aspirazioni.
3) La residenza dei figli minori e coinciderà con Persona_1 Persona_2
quella ELla madre Parte_3
4) Per quanto attiene il collocamento dei figli minori e Persona_1 Per_2
i genitori concordano espressamente che gli stessi avranno
[...]
permanenza alternata con cadenza settimanale presso le rispettive residenze.
5) I genitori potranno in ogni caso vedere i figli ogni qual volta sia concordato.
6) Per quanto attiene alle spese accessorie relative ai figli secondo le linee guida indicate presso questo Tribunale - le parti si impegnano a verificare il dare /
avere a far data la sottoscrizione EL presente ricorso -, terrà Parte_2
a proprio carico il 70% e terrà a proprio carico il 30%, in Parte_3
particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure
dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal
2 medico di base o dallo specialista ed erogati dal S.S.N.; d) ticket sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dal pediatra di base o dallo
specialista, anche se non coperti dal S.S.N.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure
termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., ovvero
previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti
pubblici; b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno,
comprensivo anche ELla dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva
rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc / tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per
mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto
scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite
scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi
di specializzazione, master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e)
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo
estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti
territoriali);
3 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività
sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per
iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura,
teatro, boy-scout) e) baby-sitter; f) viaggi-studio in Italia e all'estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento ELla patente
di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e
assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Le parti dichiarano che non è previsto il versamento di alcun assegno divorzile.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito EL ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento ELla separazione la convivenza non è più
ripresa.
I coniugi concordano le condizioni EL divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento ELla domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione ELl'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
4 I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo EL vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento EL
deposito EL ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione
ELl'affidamento ELla prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali EL divorzio con riferimento alla posizione ELla prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione ELle parti può essere condivisa.
La comune volontà ELle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse ELla
medesima.
Tenuto conto ELla condivisa regolamentazione ELl'affidamento, EL
collocamento e ELle visite EL genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa EL Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe ELla presente decisione;
5 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica ELla presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 31/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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