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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4553 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da
, nata a [...] il [...], CF. ) residente in [...] Parte_1 C.F._1
nella via Dettori n°11, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Rossini n.58/A, presso lo studio dell' Avv. Marisa Carrus, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Campiglia Marittima elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Valentina
Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio proposta da con il Parte_1
ricorso depositato il 15.07.2024 è fondata e deve pertanto essere accolta.
E' infatti risultato provato che i coniugi, alla data del deposito del ricorso introduttivo 15.07.2024,
erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale consensuale (3.05.2023), sono trascorsi termini di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
e deve ritenersi, in assenza di contestazioni ed eccezioni sul punto, come previsto dalla legge, che la convivenza non sia mai ripresa.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e dalla L.
6.5.2015 n.55 per pronunciare il divorzio tra le parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione. Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Uta il 7.06.2014, tra , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Uta anno 2014 atto n. 5, parte I, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 4553 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da
, nata a [...] il [...], CF. ) residente in [...] Parte_1 C.F._1
nella via Dettori n°11, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Rossini n.58/A, presso lo studio dell' Avv. Marisa Carrus, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Campiglia Marittima elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Valentina
Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza
del 12.6.2025 ore 9,30 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Dispone la comparizione personale delle parti e della dott.ssa Valentina Porcu dei Servizi Sociali di Uta
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito alle parti e ai Servizi sociali di Uta.
Deve darsi atto che all'udienza del 10.03.2025 ha partecipato la dott.ssa Eleonora Mulas.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4553 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da
, nata a [...] il [...], CF. ) residente in [...] Parte_1 C.F._1
nella via Dettori n°11, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Rossini n.58/A, presso lo studio dell' Avv. Marisa Carrus, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Campiglia Marittima elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Valentina
Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio proposta da con il Parte_1
ricorso depositato il 15.07.2024 è fondata e deve pertanto essere accolta.
E' infatti risultato provato che i coniugi, alla data del deposito del ricorso introduttivo 15.07.2024,
erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale consensuale (3.05.2023), sono trascorsi termini di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
e deve ritenersi, in assenza di contestazioni ed eccezioni sul punto, come previsto dalla legge, che la convivenza non sia mai ripresa.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e dalla L.
6.5.2015 n.55 per pronunciare il divorzio tra le parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione. Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Uta il 7.06.2014, tra , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], trascritto nel CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Uta anno 2014 atto n. 5, parte I, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 4553 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da
, nata a [...] il [...], CF. ) residente in [...] Parte_1 C.F._1
nella via Dettori n°11, elettivamente domiciliata in Cagliari nella via Rossini n.58/A, presso lo studio dell' Avv. Marisa Carrus, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Campiglia Marittima elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.to Valentina
Ferro, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo e rinvia per i provvedimenti conseguenti all'udienza
del 12.6.2025 ore 9,30 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Dispone la comparizione personale delle parti e della dott.ssa Valentina Porcu dei Servizi Sociali di Uta
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito alle parti e ai Servizi sociali di Uta.
Deve darsi atto che all'udienza del 10.03.2025 ha partecipato la dott.ssa Eleonora Mulas.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti