TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 28/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10340/2023 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. MASSIMO SASSANELLI;
Parte_1
RICORRENTE contro rapp. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti PIETRO BOCCARDI e RONCONI GIOVANNI;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/09/2023, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir:” 1) ove occorra previa declaratoria di nullità e di illegittimità e/o disapplicazione, per contrarietà al diritto dell'Unione Europea ed alle suddette discipline, di ogni ed eventuale contraria previsione derivante da contratti collettivi nazionali
e/o aziendali, accertare il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali goduti una retribuzione, inclusiva dei seguenti compensi: a) indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del
21.5.1981 art.5 A;
b) indennità di disponibilità prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 9.6.1998; c) indennità ore scorta prevista dagli accordi aziendali del 3.2.1998 e 9.6.1998; d) indennità aziendale prevista dall'accordo aziendale del 23.7.2009;
e) indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15° ora prevista dall'accordo aziendale del 3.2.1998; f) indennità di diaria e trasferta previste dagli artt.20 e 21 del CCNL 23.7.1976; 2) per l'effetto, accertato
l'inadempimento della resistente al pagamento dell'esatta retribuzione dovuta per i periodi di ferie annuali goduti dal ricorrente per i titoli ed i motivi in narrativa, condannare la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle relative differenze retributive dal 20.7.2007
a tutt'oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti. 3) condannare la
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la società resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, il giudicante decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di prescrizione, trattandosi di rapporto di natura privata per il quale il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. inizia a decorrere esclusivamente dalla cessazione dello stesso (sul punto si veda Cass., 06.09.2022, n. 26246). Come ribadito dalla giurisprudenza di merito sul punto, la prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla c.d. legge Fornero. Il testo attualmente vigente, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento
(primo, quarto e settimo comma), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (quinto e sesto comma). Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. Le novità introdotte dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, infatti, hanno comportato per le ipotesi di licenziamento illegittimo il passaggio da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria ad un'applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. La tutela reintegratoria, per effetto degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015, ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso. La Corte, a tal ragione, stabilisce pertanto che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, cioè le differenze retributive successive al 18.7.2007.
In buona sostanza, la possibilità per parte ricorrente di rivendicare le domandate differenze retributive dal 20.7.2007 al 17.7.2012, superando il preliminare ostacolo dell'intervenuta prescrizione.
Dunque, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l'art. 18 Stat. Lav., come novellato dalla l. n. 92/2012 (cfr. Corte d'Appello di Milano, n. 719 del 2021; n.
376 del 2019).
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e
2, c.c. e art. 10, d.lgs. n. 66 del 2003 il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunziare;
analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali ed a ferie annuali retribuite, per le quali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, ogni Stato può attivarsi e assume le misure necessarie affinché possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno (secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali).
Stante l'indicato contesto normativo, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che
“l'espressione (di cui all'art. 7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr.
Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE
Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350). La Corte di Giustizia (15.09.2011, C-
155/10, Williams c. BA) è nuovamente intervenuta in materia, rimarcando che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. In tale contesto, come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Infatti, tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (cfr., sentenza Parviainen, cit., punto 63). Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi (si pensi ad una retribuzione strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati alla tipologia ed alla natura di mansioni svolte ed al tempo impiegato per il loro svolgimento), per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
Viceversa, gli elementi della retribuzione complessiva diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore
(come le spese connesse al tempo che un lavoratore è costretto a trascorrere fuori sede), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Ciò precisato, occorre aggiungere che, oltre agli elementi precedentemente descritti, anche quelli correlati allo status personale e professionale del lavoratore devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite
(il caso, sul quale si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, era quello di una responsabile di cabina in una compagnia aerea assegnata temporaneamente, a causa della gravidanza, ad un posto a terra, alla quale è stato riconosciuto nel corso dell'assegnazione il diritto al mantenimento di elementi della retribuzione o integrazioni collegati al suo status professionale;
pertanto, le integrazioni collegate a qualità di superiore gerarchico, anzianità e qualifiche professionali devono essere mantenute – cfr. sentenza 01.07.2010, causa C-471/08, . Per_1
Pertanto, come ribadito da CGUE, 22.05.2014, C-539/12 (accertato il diritto di un lavoratore a veder computato nella retribuzione “feriale” non solo lo stipendio base ma anche l'importo delle provvigioni fissate con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore), gli elementi retributivi correlati a status personale e professionale, qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifiche professionali vanno riconosciuti anche nel periodo feriale.
La giurisprudenza europea riportata è stata recepita anche a livello nazionale da Cass. civ., sez. lav., 17.05.2019, n. 13425: costituisce compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità o nesso intrinseco (cfr. CGUE, 15 settembre 2011, e Per_2
a., C – 155/10, cit., punto 26) tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
12.11.2018, n. 28937; Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez. lav., 17.10.2001,
n. 12683).
Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto (CGUE 15.09.2011) secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento dello stipendio di base ma anche, da un lato, agli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni incombenti in forza del contratto di lavoro e compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti quelli collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
È evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con quella ordinaria, si ingenererebbe una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. Come precedentemente evidenziato, la Corte di Giustizia ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7,
n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che la retribuzione, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta"; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo.
L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia ultra- partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (cfr. Cass. n. 22401/20).
Ciò posto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, ossia quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato (al punto da divenire tutt'uno con la stessa e non semplicemente una particolare e cangiante modalità logistica, temporale o di altra natura della prestazione lavorativa); b) deve compensare uno specifico “disagio” (“dare incomodo”) derivante dall'espletamento di dette mansioni;
c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana si sofferma su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini,
Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103, comma 6, c.c., che esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione sulla computabilità di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Pertanto, occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore, cioè deve trattarsi di voci retributive percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore.
L'importo di tali voci deve essere congruo o comunque apprezzabile, così che il rinunciarvi potrebbe avere un effetto dissuasivo delle ferie (cfr.
CGUE 22.05.2014). Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensino specifici disagi derivanti da esse oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ad avviso del Giudicante deve pervenirsi ad un giudizio positivo con riferimento alle voci indicate in ricorso.
Le indennità di diarie e trasferte, di cui agli artt. 20/A e 21/A del
C.C.N.L. del 23.07.1976, esse spettano al personale di macchina per servizio fuori residenza, rappresentando una peculiare ed abituale forma di collaborazione richiesta e compensata in modo non occasionale, anche se l'importo delle suddette non sempre risulta essere strettamente costante
(cfr. Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, n. 4364 del 10.12.2019). Al riguardo, parte resistente sostiene che, stante la natura indennitaria e di rimborso spese della indennità di trasferta e di diaria ridotta, le anzidette voci debbano essere escluse dalla base di calcolo della retribuzione feriale.
Sul punto, come chiarito dalla Corte d'Appello di Bari con la recentissima sentenza n. 188/2025, in atti, “il fatto che l'indennità di diaria ridotta prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nell' ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per
l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all delle mansioni e sia correlato allo>
"status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Inoltre, la “franchigia” delle sei ore continuative, a parere della Corte,
è indicativa più che dell'assenza di spese (come opina parte appellante), della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare poi che a norma dell'art. 21 comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art. 20”.
6.1 Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del DPR n. 917/1986, afferendo la diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola); senza contare che la conseguenziale pretesa dell'appellante di “considerare soltanto la quota parte della trasferta che supera l'importo di € 46,48 al giorno” (vecchie L. 90.000) non risulta in ogni caso qui rilevante, trovandoci al cospetto di una sentenza di condanna generica di talchè siffatte obiezioni possono, se del caso, trovare ingresso solo in sede di giudizio quantificatorio
(considerazione, questa, che si presta ad assorbire anche le ulteriori censure – v. sopra – che attingono pretesi vizi contabili, come ad esempio quello relativo al numero di giornate “coperte dalla garanzia retributiva” atteso che il primo giudice si è limitato a riportare, sul punto, che la garanzia retributiva equivale a 28 giorni nel senso che “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” senza dunque specificare alcun principio vincolante - sotto il profilo contabile – quanto al numero “minimo” delle giornate di ferie da retribuire secondo i parametri fissati dalla Corte di Giustizia).
6.2 Tanto premesso, va richiamato sul punto l'orientamento di Cass. n.
17253 del 2018 la quale, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della
"trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 18479 del 2014; Cass. n. 27826 del 2009; Cass.
n. 3278 del 2004).
Per cui, “nella specie, come può, peraltro, evincersi dai dati riportati nei prospetti di calcolo allegati al ricorso, cha attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, ai ricorrenti è abitualmente richiesto di prestare la propria attività al di fuori della residenza di servizio o presso altri depositi o rimesse (o, comunque, secondo le condizioni che danno diritto all'indennità di diaria ridotta o di trasferta), sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di Cassazione dappresso richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile”.
Su questa scia si colloca anche: - Cass. n. 6294/2022 la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla S.C.) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”; - Cass. n. 24594 del 2018 la quale ha precisato come, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa,
d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011/2024 (nonché Cass. nn. 11760 e
13321 del 2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di CP_1 che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) che, in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass. n. 13425 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
6.3 Altra cosa è poi la distinta indennità di pernottazione, richiamata (v. sopra dalla società appellante) prevista dal punto 3 dell'art. 21 citato in favore del personale di cui ai precedenti punti, “quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5” la quale compete nelle misure previste al punto 11 dell'art. 20 e che qui non è stata affatto rivendicata a riprova del fatto che non risulta che l' istante abbia sostenuto particolari voci di spesa in occasione delle trasferte svolte in correlazione con le sopra citate specifiche mansioni di operatori di esercizio (id est personale viaggiante).
6.4 Da notare infine che l'azienda, nella specie, in modo sintomatico, non ha affatto allegato in cosa sarebbero consistite le “spese” in tesi rimborsate tramite l'indennità in questione, precisazione che sarebbe stata doverosa ove si consideri che dalle buste paga in atti emerge che il lavoratore oltre all'indennità in parola si è visto retribuire in busta, come voce a parte, un'apposita voce a titolo di “tickets pasto”/indennità di mensa (di cui all'Accordo aziendale del 3.2.1998). In ogni caso ed a tutto voler concedere, non si tratta, per tutto quanto sopra esposto, come è pacifico tra le parti, di emolumenti diretti a coprire “spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. punti 24 e ss. della sopra citata sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del
15.9.2011)”.
Alla luce di quanto anzidetto, le indennità di diarie e trasferta spettano in misura piena. Tuttavia, le anzidette indennità risultano percepite da novembre 2007 (si vedano buste paga in atti).
Quanto all'indennità giornaliera di presenza, “di cui al punto 5, lett. a) dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, come evidenziato dalla Corte, è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52/giorno) ed
è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa, dunque, costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo” (cfr. Corte d'appello di Bari n.
188/2025). Tuttavia, in ordine a tale indennità è pacifico, in quanto non specificamente contestato, nonché documentalmente provato, che il ricorrente nulla ha percepito sino a tutto il 2013; conseguentemente, tale indennità risulta maturata dal 2014.
Per quanto concerne le ulteriori indennità domandante, come altresì recentemente osservato dalla Corte d'Appello di Bari, l' indennità ore di scorta “(detta anche indennità “aggiuntiva”), prevista dall'accordo aziendale del 3.2.1998 punto 5.3 (come incrementata al punto 7 del successivo accordo del 9.6.1998) è un'indennità aggiuntiva computata “per ore di condotta o di scorta o di guida” (al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti) in relazione alle qualifiche di macchinista, capotreno, conducente, agente di movimento e conducente di linea. Tale indennità, pure indicata come compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, di cui agli artt. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del
13 dicembre 2019 si configura quale “compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora”, mentre “per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora”; il che lascia intendere che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni
(di guida) finalizzate al trasporto passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio, e risultano quindi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame”(cfr.
CdA Bari n. 153/2025); Tuttavia, anche l'indennità di ore di scorta risulta percepita da novembre 2007 (si vedano buste paga in atti).
L'indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15°, “prevista dall'accordo del 1° agosto 1997, la quale viene corrisposta nell'ipotesi di lavoro oltre
l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni di “operatore di esercizio” svolte dall'odierno appellato, in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Non v'è dubbio, quindi, che anche tale voce sia correlata al maggiore disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta” (cfr.
CdA Bari cit.); l'indennità fuori nastro risulta maturata da maggio 2008
(cfr. buste paga in atti). L'indennità aziendale, “prevista dall'Accordo
23.7.2009 specificamente prevista per il personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (in relazione alla “disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”)” (cfr. CdA cit.); tale indennità, invece, risulta Pt_1 maturata da novembre 2014 sino a febbraio 2021 (si v. buste paga in atti).
Conseguentemente, tale indennità spetterà da novembre 2014 a febbraio
2021. Quanto, invece, all'indennità di disponibilità, nel caso in esame, è pacificamente corrisposta alle qualifiche di macchinista, capotreno quando il lavoratore risulta impegnato in attività non di condotta (di riserva, disponibilità o di manovra); dunque, questa indennità è sostanzialmente riconosciuta al personale di macchina “che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore
“degli agenti interessati alla disponibilità”, ed “[…]ha il solo fine di compensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile a svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio”
(cfr. CdA cit.). Tuttavia, tale indennità risulta maturata da marzo 2008 sino a dicembre 2020 (cfr. buste paga in atti); conseguentemente, tale indennità spetterà limitatamente al periodo dal da marzo 2008 sino a dicembre 2020.
Appare ininfluente la doglianza relativa alla ridefinizione della contrattazione di secondo livello, operata dalle parti sociali con l'accordo del 2020 (cfr. doc. 27 fascicolo resistente), atteso che l'anzidetto accordo costituisce una disciplina completa ed esaustiva del secondo livello contrattuale di FSE, sostituendo la precedente. Dunque, le indennità di ore di scorta e di disponibilità continuano ad essere disciplinate agli artt. 4 e 9 del summenzionato accordo.
Ad ogni buon conto, non può ignorarsi che il verbale di accordo nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri del 10.05.2022 (fascicolo parte resistente, cfr. doc. 36), il quale, con una disciplina del tutto innovativa sul punto, ha riconosciuto in favore dei lavoratori una c.d.
“indennità retribuzione ferie”, a decorrere dalla mensilità di luglio
2022, “del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie[…] Detta indennità, sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfetizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni”. Alla luce dell'anzidetto accordo nazionale, il suddetto accertamento e la suddetta condanna devono essere temporalmente limitati sino al giorno 30.06.2022.
Ciò posto, come è evidente, le indennità di diarie e trasferte,
l'indennità giornaliera di presenza, l'indennità ore di scorta,
l'indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15°, l'indennità aziendale nonché
l'indennità di disponibilità sono intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita e palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dal loro espletamento.
Ebbene, dalla documentazione in atti e in particolare dai dati riportati nelle buste paga allegate al ricorso, si evince che tali indennità siano normalmente ed intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni proprie della qualifica svolta dal ricorrente. Le indennità risultano corrisposte in maniera continuativa, sebbene in misura variabile nel corso dell'anno, sì da assumere le caratteristiche di una componente non occasionale e predeterminata, che integra stabilmente la retribuzione.
Peraltro, l'eventuale mancata percezione delle indennità in alcuni periodi
– considerato l'ampio periodo dedotto in giudizio – non può ritenersi sufficiente a scalfire il diritto del ricorrente, in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio e al riconoscimento della retribuzione comprensiva delle indennità connesse alle mansioni svolte e percepite periodicamente. Al più, la mancata percezione delle indennità in alcuni periodi andrebbe ad incidere sulla quantificazione, determinando una riduzione della media delle differenze retributive domandate dal ricorrente che ne chiede l'inclusione nella retribuzione feriale.
Pertanto, nel caso di specie, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai periodi di ferie usufruiti per le voci analiticamente sopra indicate (diarie e trasferte,
l'indennità giornaliera di presenza, l'indennità ore di scorta,
l'indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15°, l'indennità aziendale nonché
l'indennità di disponibilità).
Orbene, la società resistente non avendo fornito la prova del pagamento delle suddette spettanze, va condannata alla corresponsione delle differenze retributive rinvenienti a titolo di diarie e trasferte e di indennità ore di scorta, maturate da novembre 2007 sino a 30.06.2022, indennità di disponibilità, maturata da marzo 2008 sino a dicembre 2020,
l'indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15°, maturata da maggio 2008 sino al
30.06.2022, indennità giornaliera di presenza, maturata dal 2014 sino al
30.06.2022, nonché a titolo di indennità aziendale, maturata da novembre
2014 sino a febbraio 2021; il tutto oltre accessori come per legge.
Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è innanzitutto corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile riconoscimento giudiziale delle CP_2 pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali. Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale
(Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216). Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 24 giorni (nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia lavorato per sei giorni la settimana), proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario”
(sentenza CGUE 11 novembre 2015, C-155/10, punto 32) e Persona_3
“per convertire le quattro settimane di ferie annuali retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva
2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro” (Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01).
Con riguardo ai criteri di quantificazione per le suindicate indennità, si rammenta che il calcolo va effettuato secondo i parametri indicati dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze della CGE del
22.05.2014 e del 15.09.2011, le quali espressamente affermano che il computo deve essere operato “sulla base di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”. Pertanto, appare corretto calcolare le suindicate voci sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Per quanto concerne le spese di lite, in ragione accoglimento parziale del ricorso, appare equo compensare una metà delle spese di lite, ponendo la restante metà a carico della resistente soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso nei limiti indicati e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva dei compensi a titolo di diarie e trasferte, l'indennità giornaliera di presenza, l'indennità ore di scorta,
l'indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15°, l'indennità aziendale nonché
l'indennità di disponibilità; sempre per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive a titolo di: diarie e trasferte e di indennità ore di scorta, maturate da novembre 2007 sino a 30.06.2022, indennità di disponibilità, maturata da marzo 2008 sino a dicembre 2020, l'indennità fuori nastro 12° 13° 14° 15°, maturata da maggio 2008 sino al 30.06.2022, indennità giornaliera di presenza, maturata dal 2014 sino al 30.06.2022, nonché a titolo di indennità aziendale, maturata da novembre 2014 sino a febbraio 2021; il tutto oltre accessori come per legge;
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, metà già liquidata in € 500,00 oltre oneri di legge.
Bari, 28.03.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)