Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01593/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2025, proposto da
IA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvio Motta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Economia, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1793 in data 5 giugno 2025, con cui è stato ordinato alle Amministrazioni intimate di pronunciarsi sulla istanza di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 entro trenta giorni;
in via subordinata per l’annullamento:
a) della nota dell’Assessorato Regionale dell’Economia n. 27778 del 13 giugno 2025; b) ove occorra, della nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 9953 del 24 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Economia e di Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IN NS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1793 in data 5 giugno 2025, con cui è stato ha ordinato alle Amministrazioni intimate di pronunciarsi sulla istanza di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 entro trenta giorni.
In via subordinata la ricorrente ha chiesto l’annullamento: a) della nota dell’Assessorato Regionale dell’Economia n. 27778 del 13 giugno 2025; b) ove occorra, della nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 9953 del 24 giugno 2025.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) il Tribunale, con sentenza n. 1793 del 5 giugno 2025, ha accolto il ricorso proposto dalla odierna ricorrente avverso il silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza sopra indicata; b) le Amministrazioni hanno, quindi, affermato che i terreni di cui si tratta erano già stati acquisiti nell’ambito del progetto speciale n. 2022/2 per la realizzazione di un etilenodotto e hanno fatto riferimento alle indennità già liquidate e ad atti di collaudo e di trascrizione con riserva; c) in realtà non è mai stato adottato un decreto di esproprio, né è stato stipulato un accordo di cessione dei beni; d) si deduce, quindi, la violazione del giudicato per omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, nonché la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 per l’omessa conclusione del procedimento; e) l’assunto secondo cui la proprietà delle aree sarebbe pubblica è privo di supporto documentale; f) le note impugnate sono prive di adeguata motivazione, non essendo stato indicato il presunto titolo di acquisto.
Con memoria in data 1 ottobre 2025 le Amministrazioni intimate hanno svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) si eccepisce il difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, in quanto tale legittimazione appartiene ai singoli Assessorati competenti per materia e non alla Regione nel suo insieme; b) si eccepisce altresì il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente per difetto di competenza in ordine alla materia oggetto della presente controversia; c) è stato adottato un esplicito provvedimento di riscontro sull’istanza della ricorrente (nota n. 27778 del 13 giugno 2025); d) il dante causa della ricorrente ha percepito l’indennità definitiva di esproprio e la circostanza risulta incompatibile con la tesi del mancato completamento del procedimento ablatorio; e) si richiama la documentazione versata in atti, osservando cha l’assenza di voltura catastale è irrilevante ai fini della titolarità del diritto; f) i proprietari hanno convenuto la cessione bonaria ex art. 12 della legge n. 865/1971, per la quale è sufficiente la forma della scrittura privata ai sensi dell’art. 1350 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 2446/1988 e n. 1730/1999).
Con memoria in data 7 ottobre 2025 la ricorrente ha ribadito le proprie difese.
Con memoria in data 10 ottobre 2025 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha precisato, in particolare, quanto segue: a) la Regione Sicilia è stata parte del giudizio definito con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, sicché la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata; b) la tesi della cessione volontaria è priva di prova documentale, non risultando alcun negozio traslativo sottoscritto dalle parti, ma solo atti eterogenei (collaudo, delibere commissariali, elenchi ditte liquidate, quietanze di pagamento), i quali attestano pagamenti di indennità di occupazione o di espropriazione senza dimostrare il perfezionamento della cessione o l’adozione di un decreto di esproprio; c) la documentazione in alcuni passaggi rinvia a un futuro e mai intervenuto decreto ablatorio e conferma, quindi, l’assenza di un titolo traslativo; d) la mera pattuizione o accettazione dell’indennità non produce effetti traslativi, occorrendo un atto negoziale scritto conforme alle prescrizioni di legge in alternativa al decreto di esproprio; e) il rinvio all’art. 12 della legge n. 865/1971, peraltro abrogato, non consente di degradare il requisito della forma scritta ad substantiam del negozio di cessione (sul punto, cfr. Cons. Stato, n. 4812/2010; n. 4022/2009; n. 6245/2004; n. 6244/2004; Cass. Civ., n. 621/2007; n. 17840/2002; ord. n. 19295/2021).
Con sentenza n. 3004 in data 27 ottobre 2025, il Collegio ha ritenuto infondata la domanda di ottemperanza, in quanto: “ a) la sentenza di cui è stata chiesta l’esecuzione ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione; b) l’Amministrazione ha infine provveduto con n. 27778 del 13 giugno 2025 (in epoca anteriore alla notifica dell’odierno ricorso); c) poiché è venuto meno il contestato silenzio-inadempimento, la sentenza n. 1793 in data 5 giugno 2025 non può considerarsi non ottemperata ”, e ha rimesso la causa sul ruolo ordinario per l’esame della domanda impugnatoria formulata in via subordinata (con cui è stato chiesto l’annullamento della nota dell’Assessorato Regionale dell’Economia n. 27778 del 13 giugno 2025 e, ove occorra, della nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 9953 del 24 giugno 2025).
Con memoria in data 9 febbraio 2026 la ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) si contesta l’eccepito difetto di legittimazione passiva della Regione Siciliana, in quanto l’azione è stata proposta per l’ottemperanza ad una sentenza emessa in un giudizio nel quale la Regione era parte; b) non esiste alcun provvedimento o atto volontario idoneo a trasferire la proprietà del terreno già intestato al dante causa; c) la ricorrente dispone di un titolo certo (è stato prodotto l’atto di acquisto dal dante causa: compravendita n. 14924 del 13 agosto 1975, relativa alla particella 191, oltre a visure storiche, documentazione dei frazionamenti e atti successori che individuano la ricorrente quale successore universale), mentre l’Amministrazione non ha prodotto alcun atto che possa giustificare la sua affermata proprietà dell’area; d) in particolare, l’Amministrazione ha depositato la nota n. 27778 del 13 giugno 2025, un certificato di collaudo, la delibera n. 8981 del 12 giugno 1986, la delibera n. 2209 in data 15 febbraio 1989, un elenco delle ditte liquidate, nonché quietanze relative alla liquidazione dell’indennità definitiva di esproprio in favore del dante causa e un’ispezione ipotecaria, ma non ha prodotto alcun atto di cessione volontaria avente a oggetto il terreno in questione; e) la mera accettazione dell’indennità non equivale ad un atto di cessione volontaria, per la quale è necessaria la forma scritta ad substantiam (Cass. Civ., Sez. I, n. 621/2007 e n. 17840/2002); f) è quindi intervenuta l’elusione del giudicato e in via subordinata si ribadisce l’illegittimità della nota n. 27778 del 13 giugno 2025 e, ove occorra, della nota n. 9953 in data 24 giugno 2025.
Alla pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Sulla base degli atti e dei documenti di causa si può affermare che: a) vi è prova che i fatti controversi si inseriscono nell’ambito di una procedura espropriativa; b) non risulta provata l’emanazione di un decreto di esproprio; c) risulta, tuttavia, che il dante causa della ricorrente ha concordato con l’Amministrazione procedente la liquidazione dell’indennità definitiva di esproprio ed ha percepito le relative somme, sottoscrivendo l’accordo “ per accettazione, fornendo ogni garanzia di legge circa pretese di terzi, confermando che con il saldo di detti indennizzi niente altro sarà dovuto per qualsivoglia titolo ”; d) dall’atto di liquidazione e accettazione in esame risulta che l’indennità è stata liquidata al dante causa quale “coldiretto” e in espressa applicazione dell’art. 17 della legge n. 865/1971.
Il menzionato art. 17 stabiliva che “ Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo ”.
L’art. 12 della legge n. 865/1971, a sua volta, prevedeva che “ Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell’avviso di cui al quarto comma dell’art. 11, ha diritto di convenire con l’espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell’indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17 ”.
La normativa sopra richiamata, vigente ratione temporis , prevedeva, dunque, la possibilità per il proprietario espropriando di convenire con l’espropriante la cessione volontaria del bene e nel caso – come nella specie – in cui l’area da espropriare fosse coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di stipula della cessione volontaria, determinava il “prezzo di cessione” in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.
In una fattispecie del tutto analoga alla presente, la giurisprudenza ha ritenuto provata la cessione volontaria, appunto argomentando dal dato che l’indennità era stata convenuta a norma dell’art. 17 citato, il quale presuppone la cessione volontaria del bene (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4810).
Si riportano, di seguito, i passaggi salienti della menzionata sentenza: “ Il punto controverso al riguardo è se quell’atto abbia avuto ex sé effetto traslativo del suolo agricolo oggetto della procedura espropriativa, come sostiene la Provincia appellata, ovvero si sia trattato soltanto di un atto volto a definire l’impegno di quest’ultima a corrispondere all’appellante le indennità ad esso spettanti, sia come proprietario del suolo agricolo che come coltivatore diretto.
Per quanto qui interessa detto atto s’intitola “verbale di accordo amichevole sull’ammontare delle indennità di occupazione e di espropriazione”; contiene un esplicito, specifico ed appropriato riferimento all’espropriazione e all’occupazione d’urgenza in corso del suolo agricolo dell’appellante; liquida a quest’ultimo le seguenti indennità;
a) l’indennità provvisoria di espropriazione spettante al proprietario del suolo ex art.16 legge 22-10-1971 n.865;
b) l’indennità di espropriazione “concordata” spettante ex art.17 legge 22-10-1971 n.865 al proprietario del suolo agricolo che è anche coltivatore diretto;
c) l’indennità d’occupazione d’urgenza “concordata” spettante ex art.20 , 3° comma, legge già citata.
Certifica, infine, l’atto scritto in esame la corresponsione di un acconto dell’80% delle somme come sopra dovute e contiene la sottoscrizione dell’appellante e del legale rappresentante della Provincia di Foggia.
Alla stregua di quanto precede il Collegio ritiene che l’atto in questione debba essere qualificato come cessione volontaria del suolo ex artt.12 e 17 legge n.865/1971, idoneo a determinare il trasferimento del bene che ne è oggetto in capo all’Amministrazione espropriante.
Al riguardo la Sezione non ritiene vi siano motivi per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia.
Vale a dire;
1) “Il negozio di cessione volontaria, concluso …… nell'ambito di un procedimento espropriativo, si deve ritenere soggetto, al pari di ogni contratto stipulato dalle Pubbliche amministrazioni, all'osservanza di tutti gli adempimenti richiesti dall'evidenza pubblica primo fra tutti il requisito della forma scritta ad substantiam, che ne costituisce elemento essenziale avente funzione costitutiva e non dichiarativa” (Cass. Civ. Sez.I , 15 gennaio 2007 n. 621 ) e dunque non occorre l’atto pubblico ( T.a.r. Campania, Napoli, Sez.Unica, 10 luglio 2002, n.4015).
2) “Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione dell'indennità provvisoria è un sub procedimento che precede la traslazione del bene, che può avvenire nella forma della cessione volontaria ovvero, in assenza, in quella del decreto di esproprio”( T.A.R. Sicilia, Catania Sez. Unica, 11 agosto 2004 n. 2096 )
3) “In materia di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria costituisce un negozio traslativo, inserito nel procedimento espropriativo, avente struttura, forma e contenuto disciplinati dalle norme di diritto privato, sicché la stessa si perfeziona solo con il consenso delle parti in ordine all'immediato trasferimento dell'immobile all'espropriante” (Cass. Civ Sez .I^ 13 dicembre 2002 -17840)
4) “L'indennità prevista dall'art. 17 primo comma L. 22 ottobre 1971 n. 865 in tema di espropriazione per pubblica utilità spetta soltanto in quanto si faccia luogo alla cessione volontaria del bene.” (T.S.A.P. 16 gennaio 1995 n. 3).
Da quanto sopra si evince quindi che l’intestazione dell’atto in questione come “Accordo amichevole sull’ammontare dell’indennità di occupazione e di espropriazione”, ovvero la locuzione “indennità provvisoria di espropriazione” recata nel suo art.1, non ne pregiudica l’effetto traslativo poiché le dette indennità, e segnatamente quella prevista dall’art. 17 della legge n.865/1971, sono state accettate dall’avente diritto.
In tal senso, a conferma di quanto si va affermando, non è certamente secondario rilevare che nel documento in questione è fatto esplicito riferimento alla facoltà dell’Ente espropriante di curare “la registrazione e la trascrizione e la voltura catastale” del “decreto d’occupazione definitiva di cui all’art.30 della legge 2359”, così postulando chiaramente l’effetto traslativo derivante dal pagamento “della somma concordata”, effettuato, come nel caso in esame, con la contestuale assunzione di responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi.
Ed, infine, pare non inutile segnalare il carattere ricognitivo del richiamato orientamento giurisprudenziale rinvenibile nel punto 3 dell’art.45 del d.P.R. N.327/2001, che in tema di cessione volontaria precisa; “L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato”.
Alla stregua della riportata giurisprudenza non resta che concludere nel senso che l’atto scritto riportato in precedenza è un atto traslativo del suolo agricolo che ne è oggetto al quale non doveva seguire alcun decreto di espropriazione ”.
Anche nel caso di specie, del tutto sovrapponibile a quello esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza sopra citata, il Collegio ritiene provata la cessione volontaria sulla base dei seguenti elementi: a) l’accordo tra le parti si inserisce in un procedimento espropriativo e riveste forma scritta; b) lo stipulante ha prestato garanzia in merito all’assenza di diritti di terzi sul bene (“ fornendo ogni garanzia di legge circa pretese di terzi ”); c) lo stesso, inoltre, ha rinunciato a far valere pretese a “qualsivoglia titolo”; d) l’indennità è stata convenuta quale coltivatore diretto, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 865/1971, il quale si applica “ nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, primo comma ” e determina, appunto, il “ prezzo di cessione ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2010, n. 4810, cit.); e) va anche richiamato Cons. Stato, Sez. II, 6 febbraio 2020, n. 941, che ha ritenuto di attribuire valenza traslativa della proprietà ad un accordo di cessione convenuto ai sensi dell’art. 12 della legge n. 865/1971 “ indipendentemente dalla mancata sopravvenienza del decreto prefettizio ex art. 30 dell’allora vigente legge 25 giugno 1865, n. 2359, parificato nel caso di specie a mera ratifica formale di quanto già intrinsecamente definito ”.
Per quanto precede il ricorso va respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità dell’accertamento in fatto sotteso alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CH, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
IN NS, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IN NS | LE CH |
IL SEGRETARIO