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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4178/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4178/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Righini Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Piva Controparte_1
e Stefano Piva del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, depositando note scritte autorizzate il 2 dicembre 2024, hanno precisato le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario alle condizioni già concordate in sede di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 30 novembre 2023 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 il 12 luglio 2003 con e che dall'unione coniugale sono nati (rispettivamente, il 10 Controparte_1 gennaio 2006 e il 14 gennaio 2009) i figli e . Per_1 Per_2
Allegava, ancora, una sopravvenuta crisi matrimoniale culminata in contegni disinteressati, indifferenti e svalutanti da parte del marito.
Deducendo, dunque, l'intollerabilità della loro convivenza ed esponendo circostanze indicative delle rispettive risorse economiche, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva emettersi sentenza dichiarativa della separazione personale, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di e , con la loro collocazione preferenziale presso sé medesima, prevedersi congrui tempi Per_1 Per_2 di visita paterni e porsi a carico dello stesso un contributo monetario destinato al Controparte_1 mantenimento della prole pari all'importo mensile di Euro 300,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di versare un assegno di mantenimento, ex art. 156 comma 1 c.c., dell'ammontare mensile pari ad Euro 335,00, sempre rivalutabile secondo indici Istat.
La stessa ricorrente proponeva altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio (rectius, di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario) a condizioni sostanzialmente analoghe.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con atto scritto depositato il 6 marzo 2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione e pure a quelle riguardanti l'affidamento Controparte_1
e i tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori, tuttavia chiedendo il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il mantenimento del coniuge e indicando un contributo economico di poco inferiore (Euro 250,00 al mese per ciascun figlio) da destinare al mantenimento ordinario della prole.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi il 9 aprile 2024 le parti, comparse personalmente con i rispettivi difensori, confermavano non esservi possibilità di conciliazione.
Alla successiva udienza del 23 aprile 2024 le stesse parti documentavano l'accordo raggiunto su ogni questione controversa e precisavano congiuntamente le conclusioni in termini conformi.
Con sentenza n. 674/2024, pubblicata il 30 aprile 2024 (e passata poi in giudicato), questo Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi, prendendo atto delle concordate condizioni di separazione di cui allo scritto depositato il 23 aprile 2024.
Indi il procedimento ha avuto prosecuzione innanzi al giudice delegato e, con il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe in relazione alla domanda di divorzio.
La causa è stata infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Richiamata la sentenza (passata in giudicato) di questo Tribunale n. 674/2024, pubblicata il 30 aprile 2024, con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi, e considerato che le parti, depositando note scritte autorizzate il 2 dicembre 2024, si sono riportate alle condizioni concordate insistendo per l'accoglimento della comune domanda di divorzio, ritiene il Collegio doversi provvedere in conformità di siffatte conclusioni.
Ricorre infatti una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi.
Per converso, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare.
Ancora, deve farsi integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito a tutte le ulteriori condizioni condivise, così comprese quelle concernenti l'affidamento, la collocazione e le frequentazioni genitoriali della figlia minorenne e quelle riguardanti le Per_2 contribuzioni convenute per il mantenimento della prole e in favore di , in quanto Parte_1 coniuge economicamente in condizioni di debolezza.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie e dell'esito del giudizio vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Bardolino (VR), il 12 luglio 2003, trascritto nei Controparte_1 Parte_1
Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 24, parte II, serie A, anno 2003.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e formalizzato nell'atto scritto depositato il 23 aprile 2024.
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4178/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Righini Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Piva Controparte_1
e Stefano Piva del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, depositando note scritte autorizzate il 2 dicembre 2024, hanno precisato le conclusioni chiedendo emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario alle condizioni già concordate in sede di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 30 novembre 2023 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 il 12 luglio 2003 con e che dall'unione coniugale sono nati (rispettivamente, il 10 Controparte_1 gennaio 2006 e il 14 gennaio 2009) i figli e . Per_1 Per_2
Allegava, ancora, una sopravvenuta crisi matrimoniale culminata in contegni disinteressati, indifferenti e svalutanti da parte del marito.
Deducendo, dunque, l'intollerabilità della loro convivenza ed esponendo circostanze indicative delle rispettive risorse economiche, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva emettersi sentenza dichiarativa della separazione personale, disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori di e , con la loro collocazione preferenziale presso sé medesima, prevedersi congrui tempi Per_1 Per_2 di visita paterni e porsi a carico dello stesso un contributo monetario destinato al Controparte_1 mantenimento della prole pari all'importo mensile di Euro 300,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di versare un assegno di mantenimento, ex art. 156 comma 1 c.c., dell'ammontare mensile pari ad Euro 335,00, sempre rivalutabile secondo indici Istat.
La stessa ricorrente proponeva altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio (rectius, di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario) a condizioni sostanzialmente analoghe.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con atto scritto depositato il 6 marzo 2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione e pure a quelle riguardanti l'affidamento Controparte_1
e i tempi di permanenza dei figli con entrambi i genitori, tuttavia chiedendo il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il mantenimento del coniuge e indicando un contributo economico di poco inferiore (Euro 250,00 al mese per ciascun figlio) da destinare al mantenimento ordinario della prole.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi il 9 aprile 2024 le parti, comparse personalmente con i rispettivi difensori, confermavano non esservi possibilità di conciliazione.
Alla successiva udienza del 23 aprile 2024 le stesse parti documentavano l'accordo raggiunto su ogni questione controversa e precisavano congiuntamente le conclusioni in termini conformi.
Con sentenza n. 674/2024, pubblicata il 30 aprile 2024 (e passata poi in giudicato), questo Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi, prendendo atto delle concordate condizioni di separazione di cui allo scritto depositato il 23 aprile 2024.
Indi il procedimento ha avuto prosecuzione innanzi al giudice delegato e, con il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe in relazione alla domanda di divorzio.
La causa è stata infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Richiamata la sentenza (passata in giudicato) di questo Tribunale n. 674/2024, pubblicata il 30 aprile 2024, con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi, e considerato che le parti, depositando note scritte autorizzate il 2 dicembre 2024, si sono riportate alle condizioni concordate insistendo per l'accoglimento della comune domanda di divorzio, ritiene il Collegio doversi provvedere in conformità di siffatte conclusioni.
Ricorre infatti una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi.
Per converso, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare.
Ancora, deve farsi integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito a tutte le ulteriori condizioni condivise, così comprese quelle concernenti l'affidamento, la collocazione e le frequentazioni genitoriali della figlia minorenne e quelle riguardanti le Per_2 contribuzioni convenute per il mantenimento della prole e in favore di , in quanto Parte_1 coniuge economicamente in condizioni di debolezza.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie e dell'esito del giudizio vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Bardolino (VR), il 12 luglio 2003, trascritto nei Controparte_1 Parte_1
Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 24, parte II, serie A, anno 2003.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e formalizzato nell'atto scritto depositato il 23 aprile 2024.
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto