Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2567 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
nei comuni di Fragneto Monforte e Fragneto l'Abate, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Ferrara, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Circello alla via San Vito n. 4, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Prozzo ed elettivamente Controparte_1
domiciliato unitamente allo stesso in Benevento alla via Pietro Nenni n. 13, giusta mandato in atti;
OPPOSTO
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2
dall'avv Salvatore De Lucia e Biagio Supino ed elettivamente domiciliato unitamente ad essi in Benevento alla via delle Poste n. 1, giusta mandato in atti;
TERZO PIGNORATO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- il nei comuni Parte_2
inter partes del 17.06.2013, terza pignorata Controparte_2
Assumeva -a sostegno della domanda- che l'ordinanza impugnata doveva considerarsi incompatibile con altra precedente emessa dal medesimo G.E. in data 25.01.2028 con cui era stata rigettata l'istanza di sospensione della procedura avanzata dall'esecutato ma sul rilievo per il quale le doglianze da questi proposte ed, in particolare in merito al fatto che il Parte_1
dovesse essere considerato quale ente pubblico non economico con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 159 del D.lgs 267/2000, dovevano essere affrontate nell'istaurando futuro giudizio di merito avente ad oggetto la opposizione avanzata. Allegava, quindi,
l'opponente il comportamento contraddittorio del G.E. il quale, in un primo momento aveva ritenuto che le eccezioni proposte dall'esecutato andassero valutate nel giudizio di merito e di poi, invece, aveva emesso ordinanza di assegnazione qualificando il consorzio ente pubblico economico, dunque esercitando un potere di qualificazione che prima aveva escluso di poter esercitare. Spiegava, quindi, tutte le ragioni per le quali detta qualificazione risultava, comunque, errata.
Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente, eccepiva la Controparte_1
inammissibilità della opposizione nella parte in cui erano stati proposti motivi nuovi e diversi rispetto a quelli prospettati al G.E. nell'ambito della opposta procedura e nel merito insisteva nel rigetto della proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto. Si costituiva anche terzo pignorato e litisconsorte necessario la quale allegava di aver Controparte_2
proceduto correttamente al vincolo delle somme ed alla dichiarazione di quantità come richiesto, con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità in merito alla vicenda.
Acquisita documentazione, la causa all'udienza del 05.03.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con rinunzia alla concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
In via preliminare va rilevato che tra le parti è intervenuta sentenza n. 740/2024 passata in giudicato con la quale il giudice unico presso il Tribunale di Benevento ha rigettato la opposizione all'esecuzione proposta dal affermando che allo stesso doveva essere Parte_1
riconosciuta la qualifica di ente che gestisce attività avente rilevanza economica ed imprenditoriale quale la gestione del servizio idrico, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 159 dlgs 267/2000.
Tale sentenza non può non condizionare l'esito del presente giudizio con la conseguenza che, a prescindere da ogni considerazione circa la novità dei motivi di cui alla presente opposizione concernenti la natura giuridica del , comunque deve ritenersi Parte_1
giuridicamente acclarato che lo stesso gestisce attività avente rilevanza economica, senza possibilità in questa sede di riesaminare la questione, stante il principio della efficacia del giudicato.
L'opponente assume, altresì, che vi sarebbe contrasto tra la ordinanza impugnata e quanto statuito dal G.E. con il provvedimento del 25.01.2028. orbene tale motivo di doglianza è destituito di fondamento. Ed invero con la ordinanza del 25.01.2028 il G.E. ha rigettato la istanza di sospensione, dunque la procedura esecutiva doveva proseguire e culminare con la pronuncia della ordinanza di assegnazione. Se il G.E. ha deciso di non sospendere è perché evidentemente non ha ritenuto la opposizione assistita da idoneo fumus, dunque era conseguenziale a ciò la pronuncia della ordinanza di assegnazione, laddove effettivamente, avesse ritenuto di dover soprassedere sulla qualifica o meno di ente pubblico economico del
, trattandosi di questione da rimettere al giudizio di merito, avrebbe dovuto Parte_1
sospendere la procedura, provvedimento che non è stato, invece, pronunciato di tal chè la procedura è regolarmente proseguita e la ordinanza di assegnazione non può considerarsi viziata.
Si impone per quanto detto il rigetto della proposta opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in ragione delle attività effettivamente espletate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione condanna il nei comuni di Fragneto Monforte e Fragneto Parte_1
l'Abate al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 6700,00 Parte_3
per onorari, oltre iva c.pa. e rimborso spese generali.
Condanna il nei comuni di Fragneto Monforte e Fragneto Parte_1
l'Abate al pagamento in favore delle delle spese di lite liquidate in € Controparte_2
3100,00 oltre iva e c.p.a. e rimborso spese generali
Così deciso in Benevento, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola
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