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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/09/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 174/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
C.F.: ), elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI,
[...] C.F._2
N. 7/2, SANTA MARGHERITA LIGURE, presso lo studio dell'Avv. ALESSIA FOPPIANO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._3
CORSO LIMA, N. 23, CHIAVARI, presso lo studio degli Avv.ti ETTORE CHITI e MATILDE CHITI che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante in riassunzione: “Contrariis reiectis, si chiede che la Corte d'Appello adita voglia: in accoglimento della domanda attrice ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
1 A) Pronunciare sentenza parziale sui seguenti capi di domanda:
1) in principalità dichiarare la nullità e inefficacia del contratto oggetto dell'atto Not. Santoro 22.10.98 per difetto di alea;
2) in subordine dichiarare risolto e/o pronunciare la risoluzione del negozio oggetto dell'atto
[...]
22.10.98 per fatto e colpa di Pt_2 Controparte_1
3) in ulteriore subordine dichiarare la simulazione del contratto oggetto dell'atto Not. Santoro 22.10.98, per avere le parti dissimulatamente concluso e voluto in tesi l'atto di donazione e, in ipotesi, il negozio misto con donazione dalla madre al figlio Controparte_2 CP_1
[...]
4) accertare quali beni mobili, somme, valori e titoli sono caduti nella successione di Persona_2
5) dichiarare aperta la successione legittima di alla quale sono succeduti in Controparte_2 parti uguali i figli e Persona_1 CP_1
6) e per l'effetto, attribuire a , deceduta in data 03.02.25 e quindi alla di lei Persona_1 figlia unica erede , la metà dei beni immobili oggetto dell'atto 22.10.98 Parte_1 Parte_2
e la metà dei beni mobili di cui al superiore capo di domanda n. 4);
7) nell'ipotesi di cui al superiore capo di domanda n. 3), occorrendo, disporre la riduzione della donazione (in tesi) e/o del negozio misto con donazione in (ipotesi) dissimulatamene voluti da
[...] a favore di e delle donazioni dei beni di cui al superiore capo 4) con Per_2 Persona_3 conseguente attribuzione a deceduta in data 03.02.25 e quindi alla di lei figlia Persona_4 unica erede , della quota di 1/3 dei beni immobili e mobili ceduti in vita con Parte_1 donazione e/o con negozio misto con donazione dalla de cuius al figlio;
B) In ipotesi di accoglimento della superiore domanda con sentenza parziale, disporre la prosecuzione dell'istruttoria del giudizio relativamente al seguente capo di domanda, mediante ammissione di CTU divisionale 1(tenuto conto che è già in atti la CTU 30.06.09 Geom. Crovo descrittiva ed estimativa dei bei immobili – stimati alla data della morte e alla data della domanda
- e la CTU 05.09.09 del Dott. relativa ai conti correnti e titoli nella disponibilità Persona_5 della de cuius alla data della morte) :
8) disporre la divisione dei beni immobili e mobili caduti nella successione attribuendo a
[...] deceduta in data 03.02.25 e quindi alla di lei figlia unica erede la quota di Per_4 Parte_1
½ degli stessi nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) e di 1/3 degli stessi nell'ipotesi di cui al n. 7) e disponendo altresì l'assegnazione degli immobili alla conchiudente con ordine al Conservatore di provvedere agli adempimenti di legge.
9) Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle delle disposte ed acquisite CTU, d'appello, di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge.”;
Per la parte appellata in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i fatti ed i titoli di cui in premessa, in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ex art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma II n. 4 c.p.c.; nel merito, (i) previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o
2 inutilizzabilità della CTU del Dott. ai fini della decisione, disporre la rinnovazione della Pt_1
Consulenza Tecnica ove ritenuto necessario, (ii) con conseguente rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente, (iii) ovvero utilizzare ai fini della risoluzione della controversia i parametri oggettivi, indicati dal CTP Dott. , vale a dire, per la Per_6 capitalizzazione delle rendite dei beni immobili trasferiti, la rendita catastale degli immobili oggetto del contratto di vitalizio, mentre per la capitalizzazione delle prestazioni del vitaliziante la retribuzione da Contratto Collettivo di una badante (iv) rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, maggiorati di rimborso forfetario al 15%, CPA ed IVA, tutti ex Lege”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30/11/2005, conveniva in giudizio, nanti Persona_1 il Tribunale di Chiavari, deducendo che: Controparte_1
- con atto notarile del 22/10/1998, n. 22108/2730 Rep., cedeva al figlio Controparte_2 la proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Lavagna: Controparte_1
a) locale ad uso negozio distinto col civ. 46 di Via Dante confinante: a nord muro perimetrale verso
Via Dante, ad est muro perimetrale verso Via Roma, ad Ovest vano scala civ. n. 44; in catasto: fg.
16, mapp. n. 116/1, p.t. Ctg. C71, cl 7, mq 21, RCL 1.470.000;
b) appartamento facente parte della casa di civile abitazione distinta dal civ. 44 di Via Dante interno
1, sito al piano primo, composto da 3 camere, ingresso, disimpegno, cucina, bagno, loggetta antistante la cucina, con annesso piccolo ripostiglio sottoscala, confinante: a Nord Via Dante, ad Est vano scala e proprietà eredi , a sud proprietà eredi;
in Catasto: fg 16, mapp. n. Persona_7 Per_8
115/2, p.1, Ctg. A/4, cl 4, V.5,5, RCL 770.000;
- come corrispettivo di tale cessione era stato previsto l'obbligo, a carico di di Controparte_3 mantenere ed assistere vita natural durante la madre;
- in data 24/10/2004, era deceduta ab intestato, apparendo nullatenente, sia Controparte_2 quanto a beni immobili, sia quanto a beni mobili;
- la de cuius, in vita, aveva goduto della pensione di reversibilità ed aveva sempre abitato CP_4 autonomamente l'appartamento segnato con il civico n. 44/1 di Via Dante in Lavagna, ad eccezione di alcuni mesi prima del decesso trascorsi presso la R.S.A. di Chiavari.
Pertanto, chiedeva:
3 1) in via principale, dichiararsi la nullità e inefficacia del contratto per difetto di causa;
2) in subordine, dichiararsi la simulazione di tale contratto, per avere le parti dissimulatamente concluso e voluto in tesi l'atto di donazione e, in ipotesi, il negozio misto con donazione dalla madre al figlio Controparte_2 Controparte_1
3) in ulteriore subordine dichiararsi risolto e/o pronunciare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di Controparte_1
4) accertarsi quali beni mobili, somme, valori e titoli fossero caduti nella successione di CP_2
[...]
5) dichiararsi aperta la successione legittima di alla quale erano succeduti in Controparte_2 parti uguali i figli e Persona_1 Controparte_1
6) e per l'effetto, nelle ipotesi di cui ai superiori capi di domanda nn. 1) e 3), attribuire all'attrice la metà dei beni immobili oggetto dell'atto notarile e la metà dei beni di cui al superiore capo di domanda n. 4);
7) nell'ipotesi di cui al superiore capo di domanda n. 2), disporre la riduzione della donazione in tesi e/o del negozio misto con donazione in ipotesi, dissimulatamene volute da a Controparte_2 favore di e delle donazioni dei beni di cui al superiore capo 4) e la conseguente Controparte_1 attribuzione a della quota di 1/3 dei beni immobili e mobili donati in vita con Persona_1 donazione e/o con negozio misto con donazione dalla de cuius al figlio;
8) disporre la divisione dei beni immobili e mobili caduti nella successione attribuendo alla conchiudente la quota di ½ degli stessi nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 3) e di 1/3 degli stessi nell'ipotesi di cui al n. 2) e disponendo altresì l'assegnazione dei medesimi alla conchiudente con ordine ai conservatori di provvedere adempimenti di legge, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando le avverse domande e, Controparte_1 deducendo, in particolare, che:
- il contratto, da qualificarsi come contratto di mantenimento, non poteva considerarsi nullo, in quanto sussisteva l'alea connessa alla durata della vita del vitaliziato, siccome Controparte_2 pur avendo 79 anni all'epoca della stipulazione del negozio, godeva di buona salute;
4 - non era fondata la domanda di accertamento della simulazione del contratto di mantenimento volta a far emergere una donazione dissimulata, ovvero un negozio misto con donazione, in quanto il contratto concretamente stipulato non era caratterizzato da spirito di liberalità, siccome CP_1
a fronte della cessione degli immobili, si era impegnato ad assistere e mantenere la
[...] madre materialmente e spiritualmente;
- nemmeno era fondata la domanda di risoluzione di tale contratto per inadempimento, in quanto aveva sempre assistito la madre anche nel suo ultimo periodo di vita. Controparte_1
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con vittoria delle spese di lite.
3. Il Tribunale istruiva la causa mediante l'assunzione di prove orali, l'ordine ex art. 210 c.p.c. alla banca di esibizione in giudizio dei documenti relativi alle somme a qualsiasi titolo depositate da sia a nome proprio che con nominativo congiunto, dal gennaio 1998 al Controparte_2
24/10/2004, e licenziamento di C.T.U. tecnica e contabile.
4. Con sentenza n. 97 del 15/02/2011, il Tribunale di Chiavari rigettava le domande proposte da compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Persona_1
In particolare, in primo luogo, escludeva la sussistenza dei profili di nullità del contratto in ragione di un giudizio di tipo prognostico-preventivo in relazione alla possibilità di vita della vitaliziata al momento della conclusione del contratto e assumendo come parametro di riferimento le statistiche di sopravvivenza e lo stato di salute al momento della stipulazione del negozio, in rapporto al valore dei beni ceduti, affermando che la morte della non costituiva un evento la cui CP_2 verificazione potesse essere ipotizzata come a breve termine, considerato il buono stato di salute della de cuius al tempo dell'accordo.
Inoltre, escludeva il carattere simulato del negozio, rilevando come l'attrice avesse dedotto, quale unico elemento a sostegno della simulazione, la sproporzione tra le prestazioni, insussistente in quanto le prestazioni del contratto di mantenimento non avevano una natura esclusivamente e strettamente economica. A ciò doveva aggiungersi che le dichiarazioni testimoniali avevano confermato che il aveva effettivamente adempiuto al contratto di mantenimento, CP_1 prendendosi cura della madre fino alla fine della sua vita.
Secondo il Tribunale, tale ultima circostanza escludeva, altresì, la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
5 Infine, con riferimento ai beni mobili della de cuius, rilevava il difetto di prova circa l'appropriazione da parte del di somme dal conto corrente e conto titoli intestati alla CP_1 madre, ritenendo inammissibili le istanze di esibizione formulate al riguardo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni da parte dell'attrice, perché finalizzate ad ottenere documenti che la parte avrebbe potuto autonomamente e tempestivamente ottenere in qualità di erede della titolare del conto corrente. Inoltre, il Tribunale riteneva inammissibili per tardività le prove orali dedotte da parte attrice per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
5. In data 2/12/2011, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando Persona_1 quattro motivi di impugnazione.
5.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la nullità del contratto di mantenimento per mancanza di alea, deducendo che il vitaliziante non aveva mai dovuto corrispondere nulla alla madre che era autosufficiente beneficiando di redditi e risparmi congrui per il proprio mantenimento;
che la madre aveva 79 anni al momento della stipula del contratto, età avanzata, considerata l'età media calcolata in anni 83 e che era deceduta a 85 anni. Controparte_2
5.2 Con il secondo motivo di censura, lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso la natura simulata del contratto di mantenimento, ovvero la sua qualificabilità alla stregua di un negozio misto con donazione, in quanto era evidente la sproporzione tra il valore dei beni attribuiti al vitaliziante e la prestazione resa a favore della vitaliziata.
5.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censurava la decisione di prime cure nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di un inadempimento contrattuale, in quanto il si CP_1 era limitato a pernottare presso la madre ed a procurare i pasti quotidiani, provvedendo al ricovero della medesima dal 26/08/2004 al 24/10/2004 presso la R.S.A. di Chiavari.
5.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto carente la prova circa la sussistenza e la consistenza dei beni mobili di proprietà della de cuius di cui si era appropriato il omettendo, così, la CP_1 pronuncia sulla successione legittima della CP_2
6. Si costituiva nel giudizio di appello proponendo appello incidentale Controparte_1 limitatamente al capo della decisione sulle spese di lite e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.
6 7. Con sentenza n. 1283 del 12/10/2017, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e condannava al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Persona_1
La Corte d'Appello riteneva:
- sussistente l'alea caratterizzante il contratto di mantenimento, in quanto, al momento della conclusione del negozio, la aveva 79 anni e godeva di buona salute e non vi erano CP_2 elementi che inducessero a presagire la di lei morte in breve tempo, avvenuta, peraltro, oltre la previsione di durata della vita media;
- parimenti infondati i motivi di appello inerenti alla simulazione del contratto, ovvero alla sua qualificabilità come negozio misto con donazione, e alla risoluzione per inadempimento del vitaliziante, in quanto, considerato che la prestazione del doveva ritenersi svincolata da CP_1 una esatta quantificazione economica essendo connotata da elementi (quali l'affetto, la presenza costante, la compagnia, l'ascolto, la quotidianità), non riconducibili a parametri matematici, non sussisteva la lamentata sproporzione tra le prestazioni dedotte nell'accordo, risultando peraltro la prova che il aveva assistito la madre in modo costante fino alla fine della sua vita;
CP_1
- l'appellante non aveva assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza di beni mobili nel patrimonio della de cuius.
8. proponeva ricorso in cassazione avverso detta sentenza, formulando cinque Persona_1 motivi di impugnazione.
8.1 Con i primi due motivi di ricorso, denunciava l'omesso esame di fatti decisivi, sia con riferimento al rigetto della domanda di accertamento della nullità del negozio per carenza dell'alea, sia riguardo alla domanda di accertamento della simulazione, ovvero della sussistenza di una donazione indiretta o di un negozio misto con donazione. Secondo la ricorrente, dai fatti di causa emergeva l'animus donandi della de cuius nei confronti del figlio nonché la Controparte_1 natura simulata del contratto atipico di mantenimento. Inoltre, lamentava che la Corte d'Appello aveva omesso di raffrontare l'entità della prestazione vitalizia (peraltro, ristretta essenzialmente al periodo 26/06-26/08/2004, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali) con il valore dei beni (e dei frutti degli stessi) di cui la cessione ha costituito il corrispettivo, nonché l'ammontare dei redditi di cui aveva goduto in vita la vitaliziata.
7 8.3 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 25 della Carta di
Nizza e degli artt. 1325, 1418 e 1872 c.c.., lamentando che la Corte d'Appello, dopo aver omesso totalmente la valutazione di tutti i fatti certi interconnessi di cui al primo motivo di ricorso, aveva erroneamente accertato la sussistenza dell'alea, valutata esclusivamente in previsione della possibile sopravvivenza della beneficiaria, nonostante l'alea del contratto dovesse ritenersi inesistente.
8.4 Con il quarto motivo di ricorso, denunciava la violazione degli artt. 769, Persona_1
1414, 1415 e 1417 c.c., lamentando che le parti del contratto di mantenimento avevano voluto, tramite tale negozio, realizzare un atto di liberalità (ossia, una donazione indiretta, ovvero un negozio misto con donazione), considerato, in particolare, il valore complessivo degli immobili ceduti e il valore delle prestazioni di cura e assistenza effettivamente rese dal CP_1
8.5 Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 2946 c.c. con riferimento al ritenuto difetto di prova sulla sussistenza e consistenza di beni mobili appartenuti alla de cuius e dei quali si era appropriato il omettendo così la CP_1 pronuncia sulla apertura della successione legittima e sulla determinazione della massa ereditaria e sull'attribuzione della quota di spettanza dell'appellante.
9. Si costituiva nel giudizio di legittimità depositando controricorso con il Controparte_1 quale chiedeva il rigetto del ricorso avversario. In particolare, rilevava la Persona_9 tardività e inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda avversaria volta all'accertamento della sproporzione tra le prestazioni del contratto di mantenimento, in quanto formulata per la prima volta in appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360 bis, nn. 1 e 2
c.p.c.
10. Con sentenza n. 32439 del 22/11/2023, la Suprema Corte di cassazione accoglieva i primi quattro motivi di ricorso, dichiarando inammissibile il quinto e rinviando la causa alla Corte
d'Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
In via preliminare, il Giudice di legittimità rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, nn. 1 e 2 c.p.c. formulata dal in quanto le censure svolte dalla ricorrente CP_1 erano, in realtà, volte a lamentare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ovvero intese a dimostrare prioritariamente vizi di sussunzione e di motivazione, e comunque non manifestamente infondate in relazione ai principi regolatori del processo.
8 Nell'accogliere i primi quattro motivi di ricorso, la Suprema Corte di cassazione affermava che la prestazione dovuta dal vitaliziante nel contratto di mantenimento atipico è, in ogni caso, suscettibile di una valutazione economica, con conseguente necessità di comparare il valore di tale prestazione con quello degli immobili ceduti e, pertanto, formulava il seguente principio di diritto: “il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.”.
11. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 7/02/2024, riassumeva il Persona_1 giudizio nanti questa Corte d'Appello, insistendo nell'accoglimento delle proprie domande alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione.
12. Si costituiva nel giudizio di rinvio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie. Nello specifico, eccepiva la nullità ex artt. 163, c. 3, n. 4 e 164, c. 4 c.p.c. dell'atto di citazione in riassunzione avversario, in quanto carente dell'esposizione dei fatti sui quali era basata la lamentata sproporzione tra la capitalizzazione della rendita reale dei beni trasferiti e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante;
insisteva nella tardività della domanda relativa alla sproporzione tra le prestazioni del contratto di mantenimento, in quanto formulata da controparte per la prima volta in appello;
riteneva, nel merito, infondate le domande avversarie, in quanto il raffronto tra la capitalizzazione delle prestazioni compiute dal vitaliziante e la capitalizzazione della rendita reale dei beni immobili ceduti conduceva, in realtà, ad una sproporzione economica in sfavore del CP_1
13. In data 24/04/2025, si costituiva in giudizio in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
nel frattempo deceduta, insistendo nelle difese e conclusioni formulate da quest'ultima.
[...]
14. La Corte licenziava C.T.U. per la determinazione della capitalizzazione delle prestazioni dovute in ragione del contratto del 22/10/1998, al fine di accertare l'an e il quantum della sproporzione tra le stesse.
9 15. All'udienza del 15/05/2025, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
16. La Corte ritiene di poter decidere, con sentenza non definitiva, i motivi di appello inerenti alle domande sulla validità e natura del contratto oggetto di causa, essendo necessario rimettere la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulle domande riguardanti la successione di e la divisione dell'eredità, ravvisando, per esse, la necessità di licenziare C.T.U. Controparte_2
17. Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni formulate da di nullità Controparte_1 della citazione in riassunzione e della domanda inerente all'accertamento della sproporzione tra le prestazioni contrattuali di controparte.
17.1 Invero, la lettura dell'atto di citazione in riassunzione consente di comprendere quali siano i fatti dedotti dall'attrice in riassunzione a sostegno delle proprie domande, non ravvisandosi gli estremi per la nullità prevista dall'art. 164, c. 4 c.p.c., comminata dalla norma per il solo di caso di mancanza dell'esposizione dei fatti di causa.
17.2 Inoltre, l'eccezione di tardività della domanda proposta da (quale erede di Parte_1 [...]
deve essere rigettata alla luce della sentenza della Suprema Corte di cassazione che Persona_1 ha rigettato tale eccezione, pronunciandosi poi sul merito di tale domanda, disponendo, sul punto il rinvio della causa a questa Corte. Infatti, tale eccezione era stata riproposta nel giudizio di legittimità dal anche sotto il profilo di un'inammissibilità ex art. 360 bis, nn. 1 e 2 c.p.c. CP_1 del ricorso per cassazione proposto da che la Suprema Corte di Cassazione Persona_1 ha rigettato, non ritenendo sussistere ostacoli di tipo processuale all'esame della domanda in questione: “Sono infondate le eccezioni pregiudiziali di “inammissibilità del ricorso” sollevate dal controricorrente ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 e 2 c.p.c., sia perché lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1,
c.p.c. va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, sia perché le censure non contrastano una soluzione di questioni di diritto conforme ad un persistente orientamento di legittimità (essendo, come meglio si vedrà nel prosieguo, piuttosto rivolte a lamentare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ovvero intese a dimostrare prioritariamente vizi di sussunzione e di motivazione), sia perché le stesse non sono manifestamente infondate in relazione ai principi regolatori del processo.” (pagg. 3 e 4 della sentenza di Cassazione).
18. Tanto premesso, l'appello è meritevole di parziale accoglimento, per le seguenti ragioni.
10 19. Il primo motivo di appello è fondato.
19.1 La C.T.U. disposta nel presente giudizio di rinvio ha elaborato quattro diverse ipotesi di confronto della capitalizzazione delle rendite dei beni immobili trasferiti dalla con la CP_2 capitalizzazione delle prestazioni dovute dal vitaliziante sulla base di quattro scaglioni CP_1 percentuali di maggiorazione del trattamento pensionistico minimo medio. Nello specifico, il
C.T.U. ha concluso che:
“a) la determinazione del valore della capitalizzazione delle rendite dei beni trasferiti è pari ad €
237.311,07 sulla base delle assunzioni effettuate;
b) il valore delle prestazioni dovute dal vitaliziante descritte in contratto, con riferimento all'età, alle condizioni di salute, all'aspettativa di vita ed alle condizioni economiche in funzione dell'ipotesi assunta è pari ad € 65.716,96, sulla base del trattamento pensionistico minimo del 1998 maggiorato del 50%.
Infine, per rappresentare il quadro di sintesi (anche delle diverse ipotesi scrutinate) è possibile determinare la correlazione (incidenza) tra i diversi importi di segno opposto, secondo le modalità sottoriportate, riproponendo – per completezza – la generalità delle ipotesi analizzate:
(pag. 16 della C.T.U.).
19.2 Nelle proprie memorie conclusionali, contesta le risultanze della C.T.U., Controparte_1 lamentando, in particolare, che:
11 - la Corte d'Appello non avrebbe potuto licenziare C.T.U., né il consulente avrebbe potuto utilizzare le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, in ragione del tenore del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione;
- per la stima della capitalizzazione delle rendite degli immobili trasferiti dalla il C.T.U. CP_2 avrebbe dovuto fare riferimento alla rendita catastale dei due immobili, quale parametro oggettivo, come osservato dal proprio c.t.p.;
- per la stima del valore delle prestazioni dovute dal vitaliziante, il C.T.U. avrebbe dovuto fare riferimento ai minimi retributivi previsti per la professione di badante dal relativo C.C.N.L., affermando che, sulla base di tale parametro, il valore delle prestazioni dovute alla vitaliziata ammontavano a complessivi € 68.484,00.
Tali critiche non sono condivisibili per le seguenti ragioni.
In primo luogo, ben poteva questa Corte licenziare C.T.U. al fine di verificare il rapporto di valore tra la capitalizzazione delle rendite reali degli immobili trasferiti e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante, essendo tale accertamento di natura tecnica e necessario all'applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione.
Al riguardo, si osserva che il C.T.U. ha svolto il lavoro peritale in aderenza al quesito posto dalla
Corte, il quale ricalca pedissequamente il principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
Inoltre, il C.T.U. ha correttamente utilizzato la documentazione prodotta in giudizio, la quale, a fronte del rinvio operato dalla Suprema Corte di cassazione a questa Corte, ben poteva essere utilizzata per la redazione della consulenza. Invero, con riferimento al compendio istruttorio della lite, la sentenza di cassazione ha rigettato solamente il quinto motivo di ricorso per cassazione proposto da volto a denunciare la violazione dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. Persona_1
2946 c.c. con riferimento al ritenuto difetto di prova sulla sussistenza e consistenza di beni mobili appartenuti alla de cuius e dei quali si era, secondo la tesi dell'attrice, appropriato il CP_1
Tale rigetto non impedisce la valutazione, da parte di questa Corte, del materiale probatorio già acquisito nei precedenti gradi di giudizio al fine di applicare il principio di diritto.
12 Quanto alle critiche mosse dal alla C.T.U. da ultimo nelle sue memorie conclusionali con CP_1 riguardo al criterio di calcolo, si rileva che la C.T.U. si era già misurata con esse, rispondendo compiutamente, come segue, alle osservazioni del c.t.p.:
- quanto alla redditività degli immobili “il C.T.U. ritiene di non condividere l'impostazione suggerita dal C.T.P. in considerazione della circostanza che la rendita catastale non appare significativa per rappresentare le potenzialità scaturenti dall'impiego di uno o più beni immobili;
ciò risulta dimostrato anche dall'entità complessiva (€ 13.236) determinata al fine di rappresentare il valore della capitalizzazione.” (pag. 3 dell'allegato B alla C.T.U.). Sul punto, si ritiene che l'impostazione del C.T.U., che ha fatto riferimento ai canoni di locazione, al c.d. “Decreto Tassi” e alla speranza di vita calcolata sulla base dei parametri I.S.T.A.T., sia coerente e rispondente al quesito peritale, con il quale si chiedeva di calcolare il valore complessivo della capitalizzazione della rendita dei due immobili;
- quanto al valore della prestazione del “il C.T.U. conferma la giustezza della CP_1 determinazione eseguita, evidenziando che il C.T.P. assume un diverso approccio che – nondimeno
– non conduce a valutazioni, soprattutto in alcune ipotesi, distanti rispetto a quelle riportate nella pre-relazione trasmessa” (pag. 3 dell'allegato B alla C.T.U.). In proposito, si rileva che il valore calcolato dal c.t.p. del pari ad € 68.484,00, non appare sensibilmente diverso dal valore CP_1 individuato dal C.T.U. sulla base del trattamento pensionistico minimo del 1998 maggiorato del
50%, pari ad € 65.716,96, dovendosi ritenere trascurabile una differenza di € 2.767,04 tra le due ipotesi di calcolo, al fine di applicare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione.
19.3 Tanto considerato, dalle risultanze della C.T.U. può evincersi una sproporzione originaria delle prestazioni pattuite nel contratto di vitalizio atipico. Invero, in tutte e quattro le ipotesi di calcolo elaborate dal C.T.U., sopra riportate, emerge una sproporzione tra il valore complessivo della capitalizzazione della rendita degli immobili trasferiti dalla vitaliziata e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche complessivamente dovute dal vitaliziante, ove la prima risulta sempre superiore alla seconda quantomeno del 200%.
La palese e rilevante sproporzione fra le prestazioni dedotte nel contratto di mantenimento al tempo della sua stipulazione, oltre alla speranza di vita media calcolata sulla base dei dati I.S.T.A.T. considerati dalla C.T.U. per una persona di età e condizioni di salute pari a quelle della CP_2 conducono a ritenere non sussistente il requisito costitutivo dell'alea giuridica del contratto, sotto il
13 duplice profilo dell'incertezza sulla durata e sulla consistenza della prestazione assistenziale, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente nullità del contratto del 22/10/1998 per mancanza di alea.
20. L'accoglimento del primo motivo di appello riguardante la nullità del contratto comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di appello, siccome inerenti alle domande subordinate di accertamento della natura simulata (ovvero di negozio misto con donazione) del contratto e di risoluzione dello stesso per inadempimento.
21. Il quarto motivo di appello non può trovare accoglimento, in quanto la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il corrispondente quinto motivo di ricorso per cassazione avente ad oggetto il rigetto, da parte della Corte d'Appello, delle istanze istruttorie finalizzate all'accertamento dell'esistenza di beni mobili di proprietà di di cui si sarebbe Controparte_2 appropriato con conseguente passaggio in giudicato di tale statuizione. Controparte_1
Va peraltro evidenziato che nel giudizio di primo grado è stata espletata CTU proprio volta all'accertamento delle rimanenze sul conto corrente e conto titoli intestati alla de cuius ed alla destinazione dei prelievi che tali conti hanno azzerato, che tuttavia ha avuto esito negativo in mancanza della documentazione bancaria, seppure richiesta dal CTU, per decorrenza ultradecennale.
22. Tanto considerato, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del contratto di vitalizio atipico consente l'esame delle domande subordinate volte alla dichiarazione di apertura della successione di e al conseguente accertamento della consistenza del Controparte_2 patrimonio ereditario, al fine di pervenire alla divisione, mediante il licenziamento di C.T.U., previa rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
23. La decisione sul regolamento delle spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) accoglie il primo motivo di appello proposto da nella qualità di erede di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto a rogito notaio del Persona_1 Pt_2
22/10/1998, Rep. n. 22108/2730,
2) conseguentemente dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di appello;
14 3) rigetta il quarto motivo di appello;
4) dichiara aperta la successione legittima morendo dismessa da Controparte_2
5) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza per all'accertamento dei beni caduti in successione e alla divisione degli stessi;
6) spese al definitivo.
Genova, 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 174/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
C.F.: ), elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI,
[...] C.F._2
N. 7/2, SANTA MARGHERITA LIGURE, presso lo studio dell'Avv. ALESSIA FOPPIANO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._3
CORSO LIMA, N. 23, CHIAVARI, presso lo studio degli Avv.ti ETTORE CHITI e MATILDE CHITI che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante in riassunzione: “Contrariis reiectis, si chiede che la Corte d'Appello adita voglia: in accoglimento della domanda attrice ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte:
1 A) Pronunciare sentenza parziale sui seguenti capi di domanda:
1) in principalità dichiarare la nullità e inefficacia del contratto oggetto dell'atto Not. Santoro 22.10.98 per difetto di alea;
2) in subordine dichiarare risolto e/o pronunciare la risoluzione del negozio oggetto dell'atto
[...]
22.10.98 per fatto e colpa di Pt_2 Controparte_1
3) in ulteriore subordine dichiarare la simulazione del contratto oggetto dell'atto Not. Santoro 22.10.98, per avere le parti dissimulatamente concluso e voluto in tesi l'atto di donazione e, in ipotesi, il negozio misto con donazione dalla madre al figlio Controparte_2 CP_1
[...]
4) accertare quali beni mobili, somme, valori e titoli sono caduti nella successione di Persona_2
5) dichiarare aperta la successione legittima di alla quale sono succeduti in Controparte_2 parti uguali i figli e Persona_1 CP_1
6) e per l'effetto, attribuire a , deceduta in data 03.02.25 e quindi alla di lei Persona_1 figlia unica erede , la metà dei beni immobili oggetto dell'atto 22.10.98 Parte_1 Parte_2
e la metà dei beni mobili di cui al superiore capo di domanda n. 4);
7) nell'ipotesi di cui al superiore capo di domanda n. 3), occorrendo, disporre la riduzione della donazione (in tesi) e/o del negozio misto con donazione in (ipotesi) dissimulatamene voluti da
[...] a favore di e delle donazioni dei beni di cui al superiore capo 4) con Per_2 Persona_3 conseguente attribuzione a deceduta in data 03.02.25 e quindi alla di lei figlia Persona_4 unica erede , della quota di 1/3 dei beni immobili e mobili ceduti in vita con Parte_1 donazione e/o con negozio misto con donazione dalla de cuius al figlio;
B) In ipotesi di accoglimento della superiore domanda con sentenza parziale, disporre la prosecuzione dell'istruttoria del giudizio relativamente al seguente capo di domanda, mediante ammissione di CTU divisionale 1(tenuto conto che è già in atti la CTU 30.06.09 Geom. Crovo descrittiva ed estimativa dei bei immobili – stimati alla data della morte e alla data della domanda
- e la CTU 05.09.09 del Dott. relativa ai conti correnti e titoli nella disponibilità Persona_5 della de cuius alla data della morte) :
8) disporre la divisione dei beni immobili e mobili caduti nella successione attribuendo a
[...] deceduta in data 03.02.25 e quindi alla di lei figlia unica erede la quota di Per_4 Parte_1
½ degli stessi nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) e di 1/3 degli stessi nell'ipotesi di cui al n. 7) e disponendo altresì l'assegnazione degli immobili alla conchiudente con ordine al Conservatore di provvedere agli adempimenti di legge.
9) Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle delle disposte ed acquisite CTU, d'appello, di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge.”;
Per la parte appellata in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i fatti ed i titoli di cui in premessa, in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ex art. 164 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma II n. 4 c.p.c.; nel merito, (i) previa declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o
2 inutilizzabilità della CTU del Dott. ai fini della decisione, disporre la rinnovazione della Pt_1
Consulenza Tecnica ove ritenuto necessario, (ii) con conseguente rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente, (iii) ovvero utilizzare ai fini della risoluzione della controversia i parametri oggettivi, indicati dal CTP Dott. , vale a dire, per la Per_6 capitalizzazione delle rendite dei beni immobili trasferiti, la rendita catastale degli immobili oggetto del contratto di vitalizio, mentre per la capitalizzazione delle prestazioni del vitaliziante la retribuzione da Contratto Collettivo di una badante (iv) rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, maggiorati di rimborso forfetario al 15%, CPA ed IVA, tutti ex Lege”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 30/11/2005, conveniva in giudizio, nanti Persona_1 il Tribunale di Chiavari, deducendo che: Controparte_1
- con atto notarile del 22/10/1998, n. 22108/2730 Rep., cedeva al figlio Controparte_2 la proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Lavagna: Controparte_1
a) locale ad uso negozio distinto col civ. 46 di Via Dante confinante: a nord muro perimetrale verso
Via Dante, ad est muro perimetrale verso Via Roma, ad Ovest vano scala civ. n. 44; in catasto: fg.
16, mapp. n. 116/1, p.t. Ctg. C71, cl 7, mq 21, RCL 1.470.000;
b) appartamento facente parte della casa di civile abitazione distinta dal civ. 44 di Via Dante interno
1, sito al piano primo, composto da 3 camere, ingresso, disimpegno, cucina, bagno, loggetta antistante la cucina, con annesso piccolo ripostiglio sottoscala, confinante: a Nord Via Dante, ad Est vano scala e proprietà eredi , a sud proprietà eredi;
in Catasto: fg 16, mapp. n. Persona_7 Per_8
115/2, p.1, Ctg. A/4, cl 4, V.5,5, RCL 770.000;
- come corrispettivo di tale cessione era stato previsto l'obbligo, a carico di di Controparte_3 mantenere ed assistere vita natural durante la madre;
- in data 24/10/2004, era deceduta ab intestato, apparendo nullatenente, sia Controparte_2 quanto a beni immobili, sia quanto a beni mobili;
- la de cuius, in vita, aveva goduto della pensione di reversibilità ed aveva sempre abitato CP_4 autonomamente l'appartamento segnato con il civico n. 44/1 di Via Dante in Lavagna, ad eccezione di alcuni mesi prima del decesso trascorsi presso la R.S.A. di Chiavari.
Pertanto, chiedeva:
3 1) in via principale, dichiararsi la nullità e inefficacia del contratto per difetto di causa;
2) in subordine, dichiararsi la simulazione di tale contratto, per avere le parti dissimulatamente concluso e voluto in tesi l'atto di donazione e, in ipotesi, il negozio misto con donazione dalla madre al figlio Controparte_2 Controparte_1
3) in ulteriore subordine dichiararsi risolto e/o pronunciare la risoluzione del contratto per fatto e colpa di Controparte_1
4) accertarsi quali beni mobili, somme, valori e titoli fossero caduti nella successione di CP_2
[...]
5) dichiararsi aperta la successione legittima di alla quale erano succeduti in Controparte_2 parti uguali i figli e Persona_1 Controparte_1
6) e per l'effetto, nelle ipotesi di cui ai superiori capi di domanda nn. 1) e 3), attribuire all'attrice la metà dei beni immobili oggetto dell'atto notarile e la metà dei beni di cui al superiore capo di domanda n. 4);
7) nell'ipotesi di cui al superiore capo di domanda n. 2), disporre la riduzione della donazione in tesi e/o del negozio misto con donazione in ipotesi, dissimulatamene volute da a Controparte_2 favore di e delle donazioni dei beni di cui al superiore capo 4) e la conseguente Controparte_1 attribuzione a della quota di 1/3 dei beni immobili e mobili donati in vita con Persona_1 donazione e/o con negozio misto con donazione dalla de cuius al figlio;
8) disporre la divisione dei beni immobili e mobili caduti nella successione attribuendo alla conchiudente la quota di ½ degli stessi nelle ipotesi di cui ai nn. 1) e 3) e di 1/3 degli stessi nell'ipotesi di cui al n. 2) e disponendo altresì l'assegnazione dei medesimi alla conchiudente con ordine ai conservatori di provvedere adempimenti di legge, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado contestando le avverse domande e, Controparte_1 deducendo, in particolare, che:
- il contratto, da qualificarsi come contratto di mantenimento, non poteva considerarsi nullo, in quanto sussisteva l'alea connessa alla durata della vita del vitaliziato, siccome Controparte_2 pur avendo 79 anni all'epoca della stipulazione del negozio, godeva di buona salute;
4 - non era fondata la domanda di accertamento della simulazione del contratto di mantenimento volta a far emergere una donazione dissimulata, ovvero un negozio misto con donazione, in quanto il contratto concretamente stipulato non era caratterizzato da spirito di liberalità, siccome CP_1
a fronte della cessione degli immobili, si era impegnato ad assistere e mantenere la
[...] madre materialmente e spiritualmente;
- nemmeno era fondata la domanda di risoluzione di tale contratto per inadempimento, in quanto aveva sempre assistito la madre anche nel suo ultimo periodo di vita. Controparte_1
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, con vittoria delle spese di lite.
3. Il Tribunale istruiva la causa mediante l'assunzione di prove orali, l'ordine ex art. 210 c.p.c. alla banca di esibizione in giudizio dei documenti relativi alle somme a qualsiasi titolo depositate da sia a nome proprio che con nominativo congiunto, dal gennaio 1998 al Controparte_2
24/10/2004, e licenziamento di C.T.U. tecnica e contabile.
4. Con sentenza n. 97 del 15/02/2011, il Tribunale di Chiavari rigettava le domande proposte da compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Persona_1
In particolare, in primo luogo, escludeva la sussistenza dei profili di nullità del contratto in ragione di un giudizio di tipo prognostico-preventivo in relazione alla possibilità di vita della vitaliziata al momento della conclusione del contratto e assumendo come parametro di riferimento le statistiche di sopravvivenza e lo stato di salute al momento della stipulazione del negozio, in rapporto al valore dei beni ceduti, affermando che la morte della non costituiva un evento la cui CP_2 verificazione potesse essere ipotizzata come a breve termine, considerato il buono stato di salute della de cuius al tempo dell'accordo.
Inoltre, escludeva il carattere simulato del negozio, rilevando come l'attrice avesse dedotto, quale unico elemento a sostegno della simulazione, la sproporzione tra le prestazioni, insussistente in quanto le prestazioni del contratto di mantenimento non avevano una natura esclusivamente e strettamente economica. A ciò doveva aggiungersi che le dichiarazioni testimoniali avevano confermato che il aveva effettivamente adempiuto al contratto di mantenimento, CP_1 prendendosi cura della madre fino alla fine della sua vita.
Secondo il Tribunale, tale ultima circostanza escludeva, altresì, la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
5 Infine, con riferimento ai beni mobili della de cuius, rilevava il difetto di prova circa l'appropriazione da parte del di somme dal conto corrente e conto titoli intestati alla CP_1 madre, ritenendo inammissibili le istanze di esibizione formulate al riguardo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni da parte dell'attrice, perché finalizzate ad ottenere documenti che la parte avrebbe potuto autonomamente e tempestivamente ottenere in qualità di erede della titolare del conto corrente. Inoltre, il Tribunale riteneva inammissibili per tardività le prove orali dedotte da parte attrice per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
5. In data 2/12/2011, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando Persona_1 quattro motivi di impugnazione.
5.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la nullità del contratto di mantenimento per mancanza di alea, deducendo che il vitaliziante non aveva mai dovuto corrispondere nulla alla madre che era autosufficiente beneficiando di redditi e risparmi congrui per il proprio mantenimento;
che la madre aveva 79 anni al momento della stipula del contratto, età avanzata, considerata l'età media calcolata in anni 83 e che era deceduta a 85 anni. Controparte_2
5.2 Con il secondo motivo di censura, lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso la natura simulata del contratto di mantenimento, ovvero la sua qualificabilità alla stregua di un negozio misto con donazione, in quanto era evidente la sproporzione tra il valore dei beni attribuiti al vitaliziante e la prestazione resa a favore della vitaliziata.
5.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censurava la decisione di prime cure nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di un inadempimento contrattuale, in quanto il si CP_1 era limitato a pernottare presso la madre ed a procurare i pasti quotidiani, provvedendo al ricovero della medesima dal 26/08/2004 al 24/10/2004 presso la R.S.A. di Chiavari.
5.4 Con il quarto motivo di gravame, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto carente la prova circa la sussistenza e la consistenza dei beni mobili di proprietà della de cuius di cui si era appropriato il omettendo, così, la CP_1 pronuncia sulla successione legittima della CP_2
6. Si costituiva nel giudizio di appello proponendo appello incidentale Controparte_1 limitatamente al capo della decisione sulle spese di lite e chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.
6 7. Con sentenza n. 1283 del 12/10/2017, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e condannava al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio. Persona_1
La Corte d'Appello riteneva:
- sussistente l'alea caratterizzante il contratto di mantenimento, in quanto, al momento della conclusione del negozio, la aveva 79 anni e godeva di buona salute e non vi erano CP_2 elementi che inducessero a presagire la di lei morte in breve tempo, avvenuta, peraltro, oltre la previsione di durata della vita media;
- parimenti infondati i motivi di appello inerenti alla simulazione del contratto, ovvero alla sua qualificabilità come negozio misto con donazione, e alla risoluzione per inadempimento del vitaliziante, in quanto, considerato che la prestazione del doveva ritenersi svincolata da CP_1 una esatta quantificazione economica essendo connotata da elementi (quali l'affetto, la presenza costante, la compagnia, l'ascolto, la quotidianità), non riconducibili a parametri matematici, non sussisteva la lamentata sproporzione tra le prestazioni dedotte nell'accordo, risultando peraltro la prova che il aveva assistito la madre in modo costante fino alla fine della sua vita;
CP_1
- l'appellante non aveva assolto al proprio onere probatorio circa l'esistenza di beni mobili nel patrimonio della de cuius.
8. proponeva ricorso in cassazione avverso detta sentenza, formulando cinque Persona_1 motivi di impugnazione.
8.1 Con i primi due motivi di ricorso, denunciava l'omesso esame di fatti decisivi, sia con riferimento al rigetto della domanda di accertamento della nullità del negozio per carenza dell'alea, sia riguardo alla domanda di accertamento della simulazione, ovvero della sussistenza di una donazione indiretta o di un negozio misto con donazione. Secondo la ricorrente, dai fatti di causa emergeva l'animus donandi della de cuius nei confronti del figlio nonché la Controparte_1 natura simulata del contratto atipico di mantenimento. Inoltre, lamentava che la Corte d'Appello aveva omesso di raffrontare l'entità della prestazione vitalizia (peraltro, ristretta essenzialmente al periodo 26/06-26/08/2004, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali) con il valore dei beni (e dei frutti degli stessi) di cui la cessione ha costituito il corrispettivo, nonché l'ammontare dei redditi di cui aveva goduto in vita la vitaliziata.
7 8.3 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 25 della Carta di
Nizza e degli artt. 1325, 1418 e 1872 c.c.., lamentando che la Corte d'Appello, dopo aver omesso totalmente la valutazione di tutti i fatti certi interconnessi di cui al primo motivo di ricorso, aveva erroneamente accertato la sussistenza dell'alea, valutata esclusivamente in previsione della possibile sopravvivenza della beneficiaria, nonostante l'alea del contratto dovesse ritenersi inesistente.
8.4 Con il quarto motivo di ricorso, denunciava la violazione degli artt. 769, Persona_1
1414, 1415 e 1417 c.c., lamentando che le parti del contratto di mantenimento avevano voluto, tramite tale negozio, realizzare un atto di liberalità (ossia, una donazione indiretta, ovvero un negozio misto con donazione), considerato, in particolare, il valore complessivo degli immobili ceduti e il valore delle prestazioni di cura e assistenza effettivamente rese dal CP_1
8.5 Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denunciava la violazione dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. 2946 c.c. con riferimento al ritenuto difetto di prova sulla sussistenza e consistenza di beni mobili appartenuti alla de cuius e dei quali si era appropriato il omettendo così la CP_1 pronuncia sulla apertura della successione legittima e sulla determinazione della massa ereditaria e sull'attribuzione della quota di spettanza dell'appellante.
9. Si costituiva nel giudizio di legittimità depositando controricorso con il Controparte_1 quale chiedeva il rigetto del ricorso avversario. In particolare, rilevava la Persona_9 tardività e inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda avversaria volta all'accertamento della sproporzione tra le prestazioni del contratto di mantenimento, in quanto formulata per la prima volta in appello, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360 bis, nn. 1 e 2
c.p.c.
10. Con sentenza n. 32439 del 22/11/2023, la Suprema Corte di cassazione accoglieva i primi quattro motivi di ricorso, dichiarando inammissibile il quinto e rinviando la causa alla Corte
d'Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
In via preliminare, il Giudice di legittimità rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, nn. 1 e 2 c.p.c. formulata dal in quanto le censure svolte dalla ricorrente CP_1 erano, in realtà, volte a lamentare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ovvero intese a dimostrare prioritariamente vizi di sussunzione e di motivazione, e comunque non manifestamente infondate in relazione ai principi regolatori del processo.
8 Nell'accogliere i primi quattro motivi di ricorso, la Suprema Corte di cassazione affermava che la prestazione dovuta dal vitaliziante nel contratto di mantenimento atipico è, in ogni caso, suscettibile di una valutazione economica, con conseguente necessità di comparare il valore di tale prestazione con quello degli immobili ceduti e, pertanto, formulava il seguente principio di diritto: “il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.”.
11. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 7/02/2024, riassumeva il Persona_1 giudizio nanti questa Corte d'Appello, insistendo nell'accoglimento delle proprie domande alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione.
12. Si costituiva nel giudizio di rinvio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie. Nello specifico, eccepiva la nullità ex artt. 163, c. 3, n. 4 e 164, c. 4 c.p.c. dell'atto di citazione in riassunzione avversario, in quanto carente dell'esposizione dei fatti sui quali era basata la lamentata sproporzione tra la capitalizzazione della rendita reale dei beni trasferiti e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante;
insisteva nella tardività della domanda relativa alla sproporzione tra le prestazioni del contratto di mantenimento, in quanto formulata da controparte per la prima volta in appello;
riteneva, nel merito, infondate le domande avversarie, in quanto il raffronto tra la capitalizzazione delle prestazioni compiute dal vitaliziante e la capitalizzazione della rendita reale dei beni immobili ceduti conduceva, in realtà, ad una sproporzione economica in sfavore del CP_1
13. In data 24/04/2025, si costituiva in giudizio in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
nel frattempo deceduta, insistendo nelle difese e conclusioni formulate da quest'ultima.
[...]
14. La Corte licenziava C.T.U. per la determinazione della capitalizzazione delle prestazioni dovute in ragione del contratto del 22/10/1998, al fine di accertare l'an e il quantum della sproporzione tra le stesse.
9 15. All'udienza del 15/05/2025, le parti precisavano le conclusioni come indicate in epigrafe e la causa era trattenuta in decisione, con concessione dei termini rispettivamente di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
16. La Corte ritiene di poter decidere, con sentenza non definitiva, i motivi di appello inerenti alle domande sulla validità e natura del contratto oggetto di causa, essendo necessario rimettere la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulle domande riguardanti la successione di e la divisione dell'eredità, ravvisando, per esse, la necessità di licenziare C.T.U. Controparte_2
17. Preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni formulate da di nullità Controparte_1 della citazione in riassunzione e della domanda inerente all'accertamento della sproporzione tra le prestazioni contrattuali di controparte.
17.1 Invero, la lettura dell'atto di citazione in riassunzione consente di comprendere quali siano i fatti dedotti dall'attrice in riassunzione a sostegno delle proprie domande, non ravvisandosi gli estremi per la nullità prevista dall'art. 164, c. 4 c.p.c., comminata dalla norma per il solo di caso di mancanza dell'esposizione dei fatti di causa.
17.2 Inoltre, l'eccezione di tardività della domanda proposta da (quale erede di Parte_1 [...]
deve essere rigettata alla luce della sentenza della Suprema Corte di cassazione che Persona_1 ha rigettato tale eccezione, pronunciandosi poi sul merito di tale domanda, disponendo, sul punto il rinvio della causa a questa Corte. Infatti, tale eccezione era stata riproposta nel giudizio di legittimità dal anche sotto il profilo di un'inammissibilità ex art. 360 bis, nn. 1 e 2 c.p.c. CP_1 del ricorso per cassazione proposto da che la Suprema Corte di Cassazione Persona_1 ha rigettato, non ritenendo sussistere ostacoli di tipo processuale all'esame della domanda in questione: “Sono infondate le eccezioni pregiudiziali di “inammissibilità del ricorso” sollevate dal controricorrente ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 e 2 c.p.c., sia perché lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1,
c.p.c. va svolto relativamente ad ogni singolo motivo, sia perché le censure non contrastano una soluzione di questioni di diritto conforme ad un persistente orientamento di legittimità (essendo, come meglio si vedrà nel prosieguo, piuttosto rivolte a lamentare un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ovvero intese a dimostrare prioritariamente vizi di sussunzione e di motivazione), sia perché le stesse non sono manifestamente infondate in relazione ai principi regolatori del processo.” (pagg. 3 e 4 della sentenza di Cassazione).
18. Tanto premesso, l'appello è meritevole di parziale accoglimento, per le seguenti ragioni.
10 19. Il primo motivo di appello è fondato.
19.1 La C.T.U. disposta nel presente giudizio di rinvio ha elaborato quattro diverse ipotesi di confronto della capitalizzazione delle rendite dei beni immobili trasferiti dalla con la CP_2 capitalizzazione delle prestazioni dovute dal vitaliziante sulla base di quattro scaglioni CP_1 percentuali di maggiorazione del trattamento pensionistico minimo medio. Nello specifico, il
C.T.U. ha concluso che:
“a) la determinazione del valore della capitalizzazione delle rendite dei beni trasferiti è pari ad €
237.311,07 sulla base delle assunzioni effettuate;
b) il valore delle prestazioni dovute dal vitaliziante descritte in contratto, con riferimento all'età, alle condizioni di salute, all'aspettativa di vita ed alle condizioni economiche in funzione dell'ipotesi assunta è pari ad € 65.716,96, sulla base del trattamento pensionistico minimo del 1998 maggiorato del 50%.
Infine, per rappresentare il quadro di sintesi (anche delle diverse ipotesi scrutinate) è possibile determinare la correlazione (incidenza) tra i diversi importi di segno opposto, secondo le modalità sottoriportate, riproponendo – per completezza – la generalità delle ipotesi analizzate:
(pag. 16 della C.T.U.).
19.2 Nelle proprie memorie conclusionali, contesta le risultanze della C.T.U., Controparte_1 lamentando, in particolare, che:
11 - la Corte d'Appello non avrebbe potuto licenziare C.T.U., né il consulente avrebbe potuto utilizzare le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, in ragione del tenore del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione;
- per la stima della capitalizzazione delle rendite degli immobili trasferiti dalla il C.T.U. CP_2 avrebbe dovuto fare riferimento alla rendita catastale dei due immobili, quale parametro oggettivo, come osservato dal proprio c.t.p.;
- per la stima del valore delle prestazioni dovute dal vitaliziante, il C.T.U. avrebbe dovuto fare riferimento ai minimi retributivi previsti per la professione di badante dal relativo C.C.N.L., affermando che, sulla base di tale parametro, il valore delle prestazioni dovute alla vitaliziata ammontavano a complessivi € 68.484,00.
Tali critiche non sono condivisibili per le seguenti ragioni.
In primo luogo, ben poteva questa Corte licenziare C.T.U. al fine di verificare il rapporto di valore tra la capitalizzazione delle rendite reali degli immobili trasferiti e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante, essendo tale accertamento di natura tecnica e necessario all'applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione.
Al riguardo, si osserva che il C.T.U. ha svolto il lavoro peritale in aderenza al quesito posto dalla
Corte, il quale ricalca pedissequamente il principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
Inoltre, il C.T.U. ha correttamente utilizzato la documentazione prodotta in giudizio, la quale, a fronte del rinvio operato dalla Suprema Corte di cassazione a questa Corte, ben poteva essere utilizzata per la redazione della consulenza. Invero, con riferimento al compendio istruttorio della lite, la sentenza di cassazione ha rigettato solamente il quinto motivo di ricorso per cassazione proposto da volto a denunciare la violazione dell'art. 210 c.p.c. e dell'art. Persona_1
2946 c.c. con riferimento al ritenuto difetto di prova sulla sussistenza e consistenza di beni mobili appartenuti alla de cuius e dei quali si era, secondo la tesi dell'attrice, appropriato il CP_1
Tale rigetto non impedisce la valutazione, da parte di questa Corte, del materiale probatorio già acquisito nei precedenti gradi di giudizio al fine di applicare il principio di diritto.
12 Quanto alle critiche mosse dal alla C.T.U. da ultimo nelle sue memorie conclusionali con CP_1 riguardo al criterio di calcolo, si rileva che la C.T.U. si era già misurata con esse, rispondendo compiutamente, come segue, alle osservazioni del c.t.p.:
- quanto alla redditività degli immobili “il C.T.U. ritiene di non condividere l'impostazione suggerita dal C.T.P. in considerazione della circostanza che la rendita catastale non appare significativa per rappresentare le potenzialità scaturenti dall'impiego di uno o più beni immobili;
ciò risulta dimostrato anche dall'entità complessiva (€ 13.236) determinata al fine di rappresentare il valore della capitalizzazione.” (pag. 3 dell'allegato B alla C.T.U.). Sul punto, si ritiene che l'impostazione del C.T.U., che ha fatto riferimento ai canoni di locazione, al c.d. “Decreto Tassi” e alla speranza di vita calcolata sulla base dei parametri I.S.T.A.T., sia coerente e rispondente al quesito peritale, con il quale si chiedeva di calcolare il valore complessivo della capitalizzazione della rendita dei due immobili;
- quanto al valore della prestazione del “il C.T.U. conferma la giustezza della CP_1 determinazione eseguita, evidenziando che il C.T.P. assume un diverso approccio che – nondimeno
– non conduce a valutazioni, soprattutto in alcune ipotesi, distanti rispetto a quelle riportate nella pre-relazione trasmessa” (pag. 3 dell'allegato B alla C.T.U.). In proposito, si rileva che il valore calcolato dal c.t.p. del pari ad € 68.484,00, non appare sensibilmente diverso dal valore CP_1 individuato dal C.T.U. sulla base del trattamento pensionistico minimo del 1998 maggiorato del
50%, pari ad € 65.716,96, dovendosi ritenere trascurabile una differenza di € 2.767,04 tra le due ipotesi di calcolo, al fine di applicare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di cassazione.
19.3 Tanto considerato, dalle risultanze della C.T.U. può evincersi una sproporzione originaria delle prestazioni pattuite nel contratto di vitalizio atipico. Invero, in tutte e quattro le ipotesi di calcolo elaborate dal C.T.U., sopra riportate, emerge una sproporzione tra il valore complessivo della capitalizzazione della rendita degli immobili trasferiti dalla vitaliziata e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche complessivamente dovute dal vitaliziante, ove la prima risulta sempre superiore alla seconda quantomeno del 200%.
La palese e rilevante sproporzione fra le prestazioni dedotte nel contratto di mantenimento al tempo della sua stipulazione, oltre alla speranza di vita media calcolata sulla base dei dati I.S.T.A.T. considerati dalla C.T.U. per una persona di età e condizioni di salute pari a quelle della CP_2 conducono a ritenere non sussistente il requisito costitutivo dell'alea giuridica del contratto, sotto il
13 duplice profilo dell'incertezza sulla durata e sulla consistenza della prestazione assistenziale, in aderenza ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente nullità del contratto del 22/10/1998 per mancanza di alea.
20. L'accoglimento del primo motivo di appello riguardante la nullità del contratto comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo di appello, siccome inerenti alle domande subordinate di accertamento della natura simulata (ovvero di negozio misto con donazione) del contratto e di risoluzione dello stesso per inadempimento.
21. Il quarto motivo di appello non può trovare accoglimento, in quanto la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il corrispondente quinto motivo di ricorso per cassazione avente ad oggetto il rigetto, da parte della Corte d'Appello, delle istanze istruttorie finalizzate all'accertamento dell'esistenza di beni mobili di proprietà di di cui si sarebbe Controparte_2 appropriato con conseguente passaggio in giudicato di tale statuizione. Controparte_1
Va peraltro evidenziato che nel giudizio di primo grado è stata espletata CTU proprio volta all'accertamento delle rimanenze sul conto corrente e conto titoli intestati alla de cuius ed alla destinazione dei prelievi che tali conti hanno azzerato, che tuttavia ha avuto esito negativo in mancanza della documentazione bancaria, seppure richiesta dal CTU, per decorrenza ultradecennale.
22. Tanto considerato, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità del contratto di vitalizio atipico consente l'esame delle domande subordinate volte alla dichiarazione di apertura della successione di e al conseguente accertamento della consistenza del Controparte_2 patrimonio ereditario, al fine di pervenire alla divisione, mediante il licenziamento di C.T.U., previa rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
23. La decisione sul regolamento delle spese di lite di tutti i gradi e le fasi del giudizio è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) accoglie il primo motivo di appello proposto da nella qualità di erede di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara la nullità del contratto a rogito notaio del Persona_1 Pt_2
22/10/1998, Rep. n. 22108/2730,
2) conseguentemente dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di appello;
14 3) rigetta il quarto motivo di appello;
4) dichiara aperta la successione legittima morendo dismessa da Controparte_2
5) dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza per all'accertamento dei beni caduti in successione e alla divisione degli stessi;
6) spese al definitivo.
Genova, 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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