Art. 7. (Decorrenza benefici)
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' lo aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' lo aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.