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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/02/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1270/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AN FO, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1361/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA-1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18587/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027704289000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027704289000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027704289000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180047043254000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200100271564000 SPESE GIUDIZIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210026176023000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento degli appelli princiopale e incidentale
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.18587/2024, depositata il 17-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 s.r.l. avverso ile cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.071/2024/90277042/89/000 in riferimento alle cartelle esattoriali nn.071/2018/00470432/54/000,
071/2020/01002715/64/000 e 071/2021/00261760/23/000, aventi a oggetto IRES e IVA 2015, nonché IRAP
2016,per l'importo complessivo di € 1.342.856,14, lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente maturazione dei termini di decadenza dalla pretesa tributaria e prescrizione dei crediti.
La Corte provinciale aveva quindi osservato che non essendo stata fornita la prova della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, lo stesso doveva essere annullato. Aveva condannato la parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 7.000,00, oltre accessori;
aveva compensato le spese con Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza aveva proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando le relate di notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata e rappresentando che non si era costituita nel giudizio di primo grado per ragioni indipendenti dalla sua volontà (le richieste rivolte alla segreteria della
Corte per conoscere se controparte si era costituita erano rimaste senza esito). Aveva concluso perché, previa rimessione in termini per produrre le relate di notifica, la Corte volesse confermare l'atto impugnato;
in subordine aveva chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.58 co.3 D.L.546/92 nella parte in cui non consentiva di depositare in appello documenti relativi alla notifica nel caso in cui il mancato deposito nel corso del giudizio di primo grado fosse stato determinato da causa non imputabile alla parte;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate proponendo appello incidentale nei termini proposti dall'appellante principale;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la società ricorrente chiedendo il rigetto dei gravami, siccome infondati;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore, antistatario.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che i gravami principali e incidentali sono privo di fondamento e devono essere respinti.
L'art.58 co.3 D.L.vo 546/92 -nel testo applicabile ratione temporis- è assolutamente chiaro nello stabilire che nel giudizio appello “Non è mai consentito il deposito [delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti], delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
La Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale della disposizione con la sentenza n.36/2025 -per la parte che interessa- l'aveva dichiarata manifestamente infondata.
Il Giudice delle leggi aveva evidenziato che la disposizione in esame aveva la finalità di evitare che nelle controversie in cui si faceva questione della esistenza o della validità delle notifiche il giudizio di appello venisse instaurato al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure.
Inoltre, aveva chiarito che il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottraeva alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche là dove non escludeva dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte avesse dimostrato di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Premesso che nella disciplina generale dei nova istruttori in appello la causa non imputabile coincide con un fatto estraneo alla sfera di controllo della parte che rende impossibile la tempestiva deduzione della prova in prime cure;
in tale nozione rientra anche il caso di ignoranza incolpevole della esistenza della prova o quello in cui la stessa prova sia venuta ad esistenza in un momento successivo al maturare delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado;
nelle suddette evenienze, ai fini della restituzione in termini, la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza richiesto nel caso concreto (Corte di cassazione, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30324).
Quindi, rispetto alla notificazione degli atti tributari non è configurabile, sul piano logico, né l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui sia in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione. Ciò in quanto l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste -e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti- prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere.
Diverso è, invece, il caso in cui l'impossibilità di produrre in primo grado la documentazione attestante la notificazione dell'atto impugnato derivi dalla sua distruzione o perdita per fatto estraneo alla sfera di controllo dell'amministrazione, venendo, in tale evenienza, in considerazione la diversa facoltà, da esercitarsi pur sempre entro i termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado, di ricostruire il documento smarrito o distrutto attraverso altri mezzi di prova. Nel presente giudizio l'appellante principale ha rappresentato una diversa situazione di presunta impossibilità: il comportamento della segreteria della Corte di primo grado che avrebbe risposto in maniera imprecisa (o non congruente) alla richiesta di accesso agli atti.
La prospettazione è priva di fondamento.
A prescindere dalla considerazione che le richieste di accesso agli atti del 23-7-2024 e del 9-9-2024 erano state respinte per “istanza o documentazione non corretta” (quella del 10-2-2025 non rileva, siccome successiva alla sentenza di primo grado), deve osservarsi che il termine per la costituzione in giudizio del resistente decorre dalla notifica del ricorso (art.23 D.L.vo 546/92) e non dalla costituzione del ricorrente per cui la conoscenza di quest'ultima evenienza non era necessaria per controdedurre.
In conclusione, non essendo stata data in primo grado la prova della notifica delle cartelle prodromiche all'atto impugnato ed essendo inammissibile la produzione di dette notifiche, per la prima volta, in sede di gravame, la sentenza impugnata va confermata, con rigetto di entrambi gli appelli degli Uffici (quello incidentale di Agenzia delle Entrate, erroneamente, dà per scontato la ammissibilità del deposito delle notifiche in sede di gravame).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appelloprincipale ed appello incidentale e conferma la sentenza impugnata. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore della società che liquida in euro 7.000,00 oltre accessori con attribuzione
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AN FO, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1361/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA-1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18587/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027704289000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027704289000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249027704289000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180047043254000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200100271564000 SPESE GIUDIZIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210026176023000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento degli appelli princiopale e incidentale
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.18587/2024, depositata il 17-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 s.r.l. avverso ile cartelle di pagamento indicate in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.071/2024/90277042/89/000 in riferimento alle cartelle esattoriali nn.071/2018/00470432/54/000,
071/2020/01002715/64/000 e 071/2021/00261760/23/000, aventi a oggetto IRES e IVA 2015, nonché IRAP
2016,per l'importo complessivo di € 1.342.856,14, lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente maturazione dei termini di decadenza dalla pretesa tributaria e prescrizione dei crediti.
La Corte provinciale aveva quindi osservato che non essendo stata fornita la prova della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'atto impugnato, lo stesso doveva essere annullato. Aveva condannato la parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 7.000,00, oltre accessori;
aveva compensato le spese con Agenzia delle Entrate.
Avverso la sentenza aveva proposto appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando le relate di notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione impugnata e rappresentando che non si era costituita nel giudizio di primo grado per ragioni indipendenti dalla sua volontà (le richieste rivolte alla segreteria della
Corte per conoscere se controparte si era costituita erano rimaste senza esito). Aveva concluso perché, previa rimessione in termini per produrre le relate di notifica, la Corte volesse confermare l'atto impugnato;
in subordine aveva chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art.58 co.3 D.L.546/92 nella parte in cui non consentiva di depositare in appello documenti relativi alla notifica nel caso in cui il mancato deposito nel corso del giudizio di primo grado fosse stato determinato da causa non imputabile alla parte;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si era costituita la parte appellata Agenzia delle Entrate proponendo appello incidentale nei termini proposti dall'appellante principale;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la società ricorrente chiedendo il rigetto dei gravami, siccome infondati;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore, antistatario.
Parte appellante aveva depositato memorie illustrative.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che i gravami principali e incidentali sono privo di fondamento e devono essere respinti.
L'art.58 co.3 D.L.vo 546/92 -nel testo applicabile ratione temporis- è assolutamente chiaro nello stabilire che nel giudizio appello “Non è mai consentito il deposito [delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti], delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”.
La Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale della disposizione con la sentenza n.36/2025 -per la parte che interessa- l'aveva dichiarata manifestamente infondata.
Il Giudice delle leggi aveva evidenziato che la disposizione in esame aveva la finalità di evitare che nelle controversie in cui si faceva questione della esistenza o della validità delle notifiche il giudizio di appello venisse instaurato al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure.
Inoltre, aveva chiarito che il divieto di produzione delle notifiche in appello si sottraeva alle censure di irragionevolezza e di violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., anche là dove non escludeva dal proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte avesse dimostrato di non aver potuto depositare il documento nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Premesso che nella disciplina generale dei nova istruttori in appello la causa non imputabile coincide con un fatto estraneo alla sfera di controllo della parte che rende impossibile la tempestiva deduzione della prova in prime cure;
in tale nozione rientra anche il caso di ignoranza incolpevole della esistenza della prova o quello in cui la stessa prova sia venuta ad esistenza in un momento successivo al maturare delle preclusioni istruttorie del giudizio di primo grado;
nelle suddette evenienze, ai fini della restituzione in termini, la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza richiesto nel caso concreto (Corte di cassazione, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30324).
Quindi, rispetto alla notificazione degli atti tributari non è configurabile, sul piano logico, né l'ipotesi in cui il documento venga ad esistenza successivamente allo spirare dei termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado in cui sia in contestazione l'atto notificato, né quella in cui l'amministrazione venga a conoscenza della sua esistenza solo dopo che sia maturata detta preclusione. Ciò in quanto l'atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste -e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall'amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti- prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere.
Diverso è, invece, il caso in cui l'impossibilità di produrre in primo grado la documentazione attestante la notificazione dell'atto impugnato derivi dalla sua distruzione o perdita per fatto estraneo alla sfera di controllo dell'amministrazione, venendo, in tale evenienza, in considerazione la diversa facoltà, da esercitarsi pur sempre entro i termini per le deduzioni istruttorie del giudizio di primo grado, di ricostruire il documento smarrito o distrutto attraverso altri mezzi di prova. Nel presente giudizio l'appellante principale ha rappresentato una diversa situazione di presunta impossibilità: il comportamento della segreteria della Corte di primo grado che avrebbe risposto in maniera imprecisa (o non congruente) alla richiesta di accesso agli atti.
La prospettazione è priva di fondamento.
A prescindere dalla considerazione che le richieste di accesso agli atti del 23-7-2024 e del 9-9-2024 erano state respinte per “istanza o documentazione non corretta” (quella del 10-2-2025 non rileva, siccome successiva alla sentenza di primo grado), deve osservarsi che il termine per la costituzione in giudizio del resistente decorre dalla notifica del ricorso (art.23 D.L.vo 546/92) e non dalla costituzione del ricorrente per cui la conoscenza di quest'ultima evenienza non era necessaria per controdedurre.
In conclusione, non essendo stata data in primo grado la prova della notifica delle cartelle prodromiche all'atto impugnato ed essendo inammissibile la produzione di dette notifiche, per la prima volta, in sede di gravame, la sentenza impugnata va confermata, con rigetto di entrambi gli appelli degli Uffici (quello incidentale di Agenzia delle Entrate, erroneamente, dà per scontato la ammissibilità del deposito delle notifiche in sede di gravame).
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta appelloprincipale ed appello incidentale e conferma la sentenza impugnata. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore della società che liquida in euro 7.000,00 oltre accessori con attribuzione