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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/12/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 117/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 117/2025
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10:00 innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per 'avv. POLETTI SIMONA, CP_1 Parte_1
in sostituzione dell'avv. ZONCA ANDREA e dell'avv. COTA ROBERTO;
per l'avv. GUIDETTI MARTA, in Controparte_2
sostituzione dell'avv. CASA' ANDREA e l'avv. NC EF ALDO
BERNARDINO;
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Poletti si richiama al contenuto degli atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Guidetti si richiama a quanto dedotto in atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate. Insiste per la condanna in punto spese e ai sensi dell'art. 96 c. 3
c.p.c., alla luce del comportamento processuale avversario, che ha reiterato le opposizioni rispetto al debito non contestato.
L'avv. Poletti evidenzia che vi sono alcuni aspetti di contestazione rispetto al canone per i motivi dedotti e si oppone alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza mediante pubblica lettura.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato, tramite lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 117/2025 promossa da:
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZONCA ANDREA e dell'avv. COTA ROBERTO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CASA' ANDREA e dell'avv.
NC EF e domicilio eletto presso lo studio dei difensori
PARTE RESISTENTE
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare NON CONCEDERE la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova
scritta, nonché ricorrendo gravi motivi ostativi alla provvisoria esecutività. NEL MERITO In via
principale ACCERTARE e DICHIARARE che il D.I. n. 884/2024 opposto è stato richiesto ed ottenuto
illegittimamente; di conseguenza REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNARE quindi
parte attrice alla rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA. In
subordine ACCERTARE e DICHIARARE le esatte somme dovute da in favore di CP_1 Pt_1
disapplicando gli interessi convenzionali. CP_2 Controparte_2
REVOCARE comunque il D.I. opposto;
CONDANNARE quindi parte attrice alla rifusione di tutte le
spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA. IN VIA ISTRUTTORIA Si producono
procura alle liti oltre ai documenti citati. Ammettere prova per e sui fatti di cui Parte_2 Pt_3
in narrativa e sui capitoli che verranno indicati nel prosieguo. Si indicano come testimoni, con riserva
di indicarne altri come per legge: Dott. presso . Persona_1 Controparte_3
Conclusioni di parte resistente
- In via preliminare, disporre la conversione del rito ordinario in rito locatizio per le ragioni di cui in
narrativa; - Sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al d.i. del Tribunale di
Novara n. 884/2024 qui opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., essendo pienamente
sussistenti i presupposti ivi previsti, per le ragioni di cui in narrativa;
- In via preliminare subordinata,
concedere la provvisoria esecutività al d.i. del Tribunale di Novara n. 884/2024 qui opposto
limitatamente alle somme non contestate da Policlinico di Monza – Casa di cura privata S.p.A.; - In via
pagina 3 di 6 preliminare, rigettare l'opposizione di in quanto inammissibile, per le ragioni Controparte_3
esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il d.i. n. 884/2024 del Tribunale di Novara;
- Nel
merito, rigettare integralmente l'opposizione presentata da Policlinico di Monza – Casa di cura privata
S.p.A. in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
confermare il d.i. n. 884/2024 del Tribunale di Novara;
- In ogni caso, condannare Policlinico di Monza
– Casa di Cura Privata S.p.A. al pagamento della somma di Euro 686.001,31, oltre interessi nella
misura contrattuale;
- In ogni caso, condannare Policlinico di Monza – Casa di Cura Privata S.p.A. al
pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per i
motivi di cui in narrativa;
- In ogni caso, condannare Policlinico di Monza – Casa di Cura Privata
S.p.A. all'integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'opposizione spiegata dal avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 884/2024, ottenuto da per la somma Controparte_2
di € 686.001.31, a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in
Novara, via Bottini n. 3.
Il , a fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'insufficienza delle fatture, prodotte CP_1
in fase monitoria, a costituire prova del credito azionato ed ha, altresì, lamentato l'assenza di messa in mora per il pagamento del dovuto, come previsto all'art. 7 del contratto di locazione,
omissione da cui discende l'impossibilità di pretendere il pagamento degli interessi nella misura convenzionale del 10% annuo. Inoltre, l'attrice ha sostenuto l'indebita applicazione pagina 4 di 6 dell'adeguamento ISTAT nella misura del 100% e non del 75%, come previsto dall'art. 32
della legge 392/1978.
si è costituita in giudizio, contestando Controparte_2
l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Mutato il rito da ordinario a locatizio, la causa è stata istruita in via documentale e viene decisa con la presente sentenza.
***
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La creditrice ha correttamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando il titolo contrattuale ed allegando l'inadempimento avversario.
Nessuna contestazione specifica è stata svolta, dalla controparte, circa la quantificazione degli importi oggetto delle fatture azionate, salvo quanto si dirà in merito all'adeguamento ISTAT.
La debitrice, dal canto proprio, non ha fornito prova dell'esatto adempimento, né ha provato la sussistenza di altro fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
Quanto lamentato in ordine all'assenza di messa in mora è infondato, avendo la controparte dimostrato di aver richiesto il pagamento con comunicazioni successive alla scadenza contrattualmente prevista per l'adempimento (doc. 5 fascicolo monitorio).
In ordine all'erroneità dell'applicazione dell'adeguamento ISTAT nella misura del 100%, si osserva come l'art. 79 della legge 392/1978, così come modificato dal D.L. 133/2014, convertito in legge 164/2014, preveda la facoltà delle parti di concordare contrattualmente termini derogatori rispetto a quelli previsti dalla legge medesima, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, per cui sia stato pattuito un canone annuo superiore a € 250.000,00, presupposti che, nel caso di specie, ricorrono. La pattuizione,
pertanto, è del tutto legittima.
pagina 5 di 6 Infine, merita accoglimento la domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. svolta dalla creditrice opposta,
alla luce del carattere strumentale e dilatorio dell'opposizione, non suffragata da valide argomentazioni giuridiche ed altresì contraria alle evidenze documentali. La liquidazione è
effettuata in dispositivo in via equitativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e della limitatezza delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 7.831,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 3.915,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Novara, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 117/2025
Oggi 4 dicembre 2025 ad ore 10:00 innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per 'avv. POLETTI SIMONA, CP_1 Parte_1
in sostituzione dell'avv. ZONCA ANDREA e dell'avv. COTA ROBERTO;
per l'avv. GUIDETTI MARTA, in Controparte_2
sostituzione dell'avv. CASA' ANDREA e l'avv. NC EF ALDO
BERNARDINO;
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Poletti si richiama al contenuto degli atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Guidetti si richiama a quanto dedotto in atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate. Insiste per la condanna in punto spese e ai sensi dell'art. 96 c. 3
c.p.c., alla luce del comportamento processuale avversario, che ha reiterato le opposizioni rispetto al debito non contestato.
L'avv. Poletti evidenzia che vi sono alcuni aspetti di contestazione rispetto al canone per i motivi dedotti e si oppone alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza mediante pubblica lettura.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato, tramite lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 117/2025 promossa da:
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZONCA ANDREA e dell'avv. COTA ROBERTO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CASA' ANDREA e dell'avv.
NC EF e domicilio eletto presso lo studio dei difensori
PARTE RESISTENTE
pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare NON CONCEDERE la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova
scritta, nonché ricorrendo gravi motivi ostativi alla provvisoria esecutività. NEL MERITO In via
principale ACCERTARE e DICHIARARE che il D.I. n. 884/2024 opposto è stato richiesto ed ottenuto
illegittimamente; di conseguenza REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNARE quindi
parte attrice alla rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA. In
subordine ACCERTARE e DICHIARARE le esatte somme dovute da in favore di CP_1 Pt_1
disapplicando gli interessi convenzionali. CP_2 Controparte_2
REVOCARE comunque il D.I. opposto;
CONDANNARE quindi parte attrice alla rifusione di tutte le
spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA. IN VIA ISTRUTTORIA Si producono
procura alle liti oltre ai documenti citati. Ammettere prova per e sui fatti di cui Parte_2 Pt_3
in narrativa e sui capitoli che verranno indicati nel prosieguo. Si indicano come testimoni, con riserva
di indicarne altri come per legge: Dott. presso . Persona_1 Controparte_3
Conclusioni di parte resistente
- In via preliminare, disporre la conversione del rito ordinario in rito locatizio per le ragioni di cui in
narrativa; - Sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività al d.i. del Tribunale di
Novara n. 884/2024 qui opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., essendo pienamente
sussistenti i presupposti ivi previsti, per le ragioni di cui in narrativa;
- In via preliminare subordinata,
concedere la provvisoria esecutività al d.i. del Tribunale di Novara n. 884/2024 qui opposto
limitatamente alle somme non contestate da Policlinico di Monza – Casa di cura privata S.p.A.; - In via
pagina 3 di 6 preliminare, rigettare l'opposizione di in quanto inammissibile, per le ragioni Controparte_3
esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il d.i. n. 884/2024 del Tribunale di Novara;
- Nel
merito, rigettare integralmente l'opposizione presentata da Policlinico di Monza – Casa di cura privata
S.p.A. in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
confermare il d.i. n. 884/2024 del Tribunale di Novara;
- In ogni caso, condannare Policlinico di Monza
– Casa di Cura Privata S.p.A. al pagamento della somma di Euro 686.001,31, oltre interessi nella
misura contrattuale;
- In ogni caso, condannare Policlinico di Monza – Casa di Cura Privata S.p.A. al
pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per i
motivi di cui in narrativa;
- In ogni caso, condannare Policlinico di Monza – Casa di Cura Privata
S.p.A. all'integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Oggetto del giudizio è l'opposizione spiegata dal avverso il decreto Controparte_3
ingiuntivo n. 884/2024, ottenuto da per la somma Controparte_2
di € 686.001.31, a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in
Novara, via Bottini n. 3.
Il , a fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'insufficienza delle fatture, prodotte CP_1
in fase monitoria, a costituire prova del credito azionato ed ha, altresì, lamentato l'assenza di messa in mora per il pagamento del dovuto, come previsto all'art. 7 del contratto di locazione,
omissione da cui discende l'impossibilità di pretendere il pagamento degli interessi nella misura convenzionale del 10% annuo. Inoltre, l'attrice ha sostenuto l'indebita applicazione pagina 4 di 6 dell'adeguamento ISTAT nella misura del 100% e non del 75%, come previsto dall'art. 32
della legge 392/1978.
si è costituita in giudizio, contestando Controparte_2
l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto.
Mutato il rito da ordinario a locatizio, la causa è stata istruita in via documentale e viene decisa con la presente sentenza.
***
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
La creditrice ha correttamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando il titolo contrattuale ed allegando l'inadempimento avversario.
Nessuna contestazione specifica è stata svolta, dalla controparte, circa la quantificazione degli importi oggetto delle fatture azionate, salvo quanto si dirà in merito all'adeguamento ISTAT.
La debitrice, dal canto proprio, non ha fornito prova dell'esatto adempimento, né ha provato la sussistenza di altro fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
Quanto lamentato in ordine all'assenza di messa in mora è infondato, avendo la controparte dimostrato di aver richiesto il pagamento con comunicazioni successive alla scadenza contrattualmente prevista per l'adempimento (doc. 5 fascicolo monitorio).
In ordine all'erroneità dell'applicazione dell'adeguamento ISTAT nella misura del 100%, si osserva come l'art. 79 della legge 392/1978, così come modificato dal D.L. 133/2014, convertito in legge 164/2014, preveda la facoltà delle parti di concordare contrattualmente termini derogatori rispetto a quelli previsti dalla legge medesima, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, per cui sia stato pattuito un canone annuo superiore a € 250.000,00, presupposti che, nel caso di specie, ricorrono. La pattuizione,
pertanto, è del tutto legittima.
pagina 5 di 6 Infine, merita accoglimento la domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. svolta dalla creditrice opposta,
alla luce del carattere strumentale e dilatorio dell'opposizione, non suffragata da valide argomentazioni giuridiche ed altresì contraria alle evidenze documentali. La liquidazione è
effettuata in dispositivo in via equitativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e della limitatezza delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 7.831,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 3.915,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Novara, 4 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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