Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01024/2025REG.PROV.COLL.
N. 00606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2025, proposto da
VA TA, rappresentata e difesa dall'Avvocato Lucio Concetto Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltagirone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Marco Meduri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Noemi Accomando, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto n. 234 del 5 dicembre 2024 del Presidente della Regione Siciliana che ha accolto il ricorso straordinario formulato dalla ricorrente in aderenza al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, a Sezioni Riunite, n. 251/2024 reso nell’adunanza del 31 ottobre 2024 e, dunque, per la dichiarazione di nullità della determina del Comune di Caltagirone n. 1086 del 6 dicembre 2024 e per il risarcimento dei danni ex art. 112 co. 3 c.p.a. e al pagamento di una penalità ex art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caltagirone;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. VE CO e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante – premesso di essere dipendente con la qualifica di assistente sociale e di prestare servizio presso i servizi sociali del Comune di Caltagirone in virtù di contratto a tempo determinato inizialmente a 24 ore e, per l’anno 2025 a 33 ore (ai sensi dell’art. 12 della l.r. 8/2017 in quanto proveniente da ex IPAB con conseguente ‘ricontrattualizzazione’ del rapporto di lavoro) – espone di aver partecipato al concorso interno “ per la stabilizzazione del personale precario di cat. C e D del Comune di Caltagirone di cui all’art. 20 del d.l.vo 75 del 2017 come recepito dalla l.r. 8 del 2018 e dalla l.r. 1 del 2019 e relative circolari ministeriali e regionali ” indetto con avviso pubblico dell’1 ottobre 2019. Precisa di essere risultata vincitrice della selezione classificandosi al terzo posto (di tre) e, tuttavia, di non essere stata immessa in servizio a tempo indeterminato in dichiarata attesa che il Comune di Caltagirone ricevesse ulteriori fondi.
Premette, ulteriormente, per quanto qui d’interesse che l’Ente effettuava le variazioni di bilancio necessarie alla assunzione delle n. 2 assistenti sociali ma le destinava a due nuovi pubblici concorsi anziché a completare l’assunzione dell’assistente sociale (tramite scorrimento della graduatoria), sicché la stessa proponeva ricorso al Presidente della Regione Siciliana, che, con decreto n. 234 del 5 dicembre 2024 (di cui ora chiede l’ottemperanza), lo accoglieva in aderenza al parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, a Sezioni Riunite, n. 251/2024.
Con siffatto parere, questo Consiglio affermava che: “ l’amministrazione debba sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto, fra l’altro, delle ragioni per le quali non intende accedere alla modalità di reclutamento che la legge preveda come alternativa”. Pertanto, esprimeva parere che il ricorso dovesse essere accolto e, per l’effetto, dovessero essere “annullati – in parte qua – i provvedimenti gravati, laddove nell’indicare il fabbisogno non tengono in considerazione la posizione della ricorrente, determinando di procedere unicamente tramite concorso ai fini della copertura delle posizioni individuate ”.
Ciò precisato, l’istante espone che il giorno successivo a quello di emissione dell’anzidetto decreto l’Amministrazione, con determina n. 1086 del 6 dicembre 2024, indiceva un nuovo concorso pubblico per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di assistente sociale, Area dei Funzionari dell’Elevata Qualificazione ( ex categoria D) del CCNL – Comparto Enti Locali, motivando in ragione della scadenza della graduatoria nella quale era inserita la ricorrente medesima e dell’assenza delle relative professionalità.
Avverso gli atti comunali, l’istante promuoveva separato ricorso, sul quale si pronunziava il TAR dichiarando l’incompetenza funzionale sulla (ritenuta) domanda di nullità in favore di questo CGARS e rigettava le ulteriori domande. Avverso tale ultima sentenza, l’istante ha proposto appello, ancora sub iudice (n. 554/2025 r.g.).
Con il presente ricorso, invece, la ricorrente precisa che intende agire per l’ottemperanza del decreto n. 234/2024, deducendo che la determina del Comune di Caltagirone n. 1086 del 6 dicembre 2024 di indizione del nuovo concorso abbia violato o, in subordine, eluso il giudicato, non avendo l’Amministrazione spiegato le ragioni per le quali abbia ritenuto di optare per l’emanazione di un bando pubblico aperto piuttosto che per una delle opzioni volte a valorizzare l’esperienza professionale. Afferma, ancora che la sopravvenuta scadenza di una graduatoria per la stabilizzazione non avrebbe fatto venire meno l’obbligo di adempiere a quanto stabilito nel parere sopra citato. Richiama, ulteriormente, l’art. 4 comma 3 lett. a) del d.l. n. 101/2013, laddove prevede che “ le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca ”, ai fini dell'avvio di nuove procedure concorsuali, debbano procedere alla “ verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate ”.
Pertanto, censura la nuova indizione assumendo che la violazione del giudicato sussiste ove il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già contestati.
Propone, altresì, domanda di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a., per il caso di mancata esecuzione in forma specifica, nella misura nella misura di euro 176.920, o nella somma maggiore o minore ritenuta dal CGA. Richiede la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a.
Si è costituito il Comune per resistere, eccependo la mancata notifica del titolo ai fini della ammissibilità del ricorso di ottemperanza. Per il resto resiste contro deducendo la discrezionalità nella scelta di bandire un nuovo concorso dopo la scadenza della graduatoria.
Con memoria la ricorrente precisa che nonostante la diffida, l’Amministrazione è andata avanti nel concorso, mancando solo la pubblicazione della graduatoria, derivando la nullità degli atti per nullità dell’indizione. Sull’eccezione sollevata da parte resistente contro deduce che, a seguito della notifica all’Amministrazione del decreto presidenziale, avvenuta in data 20 giugno 2025, l’Amministrazione ha continuato ad essere inottemperante e che, in ogni caso il termine di 120 giorni richiamato dall’Amministrazione non si applicherebbe nella fattispecie all’esame in cui il ricorso è stato proposto per ottenere la declaratoria di nullità di atti emessi in elusione-violazione del giudicato amministrativo e non per il pagamento di somme di denaro.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Osserva il Collegio, in via preliminare, che l’eccezione sollevata da parte resistente non è pertinente; infatti, il termine di 120 gg. per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva, di cui all'art. 14, co. 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, che decorre (e necessariamente ne richiede il presupposto) dalla notifica del titolo esecutivo, concerne i provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro. Il presupposto di ammissibilità del ricorso è costituito, invece, dall’esistenza di un giudicato (nella specie il decreto presidenziale definitivo).
III – In via ulteriormente preliminare, rileva il Collegio che esulano dal presente giudizio le valutazioni inerenti il separato appello come descritto nella premessa in fatto.
IV - Il ricorso è fondato.
V – Con il parere n. 251/2024 questo Consiglio ha ricordato il principio secondo cui “ l’amministrazione debba sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto, fra l’altro, delle ragioni per le quali non intende accedere alla modalità di reclutamento che la legge preveda come alternativa e considerando le ragioni dei soggetti interessati a quest’ultima e del sacrificio loro imposto ”.
Infatti, in tema di reclutamento sono enucleabili due successive fasi: la prima si incentra sulla determinazione relativa all’ an della copertura del posto vacante e ha contenuto ampiamente discrezionale, essendo riconducibile a una scelta organizzativa di esclusiva pertinenza dell’Ente; la seconda attiene al quomodo dell’assunzione (attraverso l’alternativo ricorso all’istituto della mobilità, all’utilizzo di graduatoria ancora vigenti o all’indizione di un concorso pubblico), laddove i margini di discrezionalità diminuiscono.
Infatti, come ricordato dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 3140/2025 “ con riferimento al divieto imposto dall’art. 91, comma 4, del TUEL, l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 del Consiglio di Stato, richiamata, da ultimo, dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 4013 del 2020, ha precisato che: “Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul se della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso… d) Nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso ”.”
VI – Nella specie che occupa, il provvedimento di cui si deduce la nullità ripropone le deliberazioni della Giunta municipale annullate in parte qua in esito al ricorso straordinario con il decreto di cui si chiede l’ottemperanza, proprio in ordine al “ quomodo dell’assunzione”.
In particolare, questo Consiglio esprimeva il parere che il ricorso dovesse essere accolto e per l’effetto, dovessero essere annullati i provvedimenti gravati “ laddove nell’indicare il fabbisogno non tengono in considerazione la posizione della ricorrente, determinanado di procedere uniocamente tramite concorso ai fini della copertura delle posizioni idnividuate, fatti salvi gli ulteriori provvedimento che l’amministrazione dovrà assumere ”.
Orbene, il nuovo provvedimento di indizione si pone palesemente in elusione del giudicato formatosi sull’ottemperanda decisione, non avendo in nessun modo preso in considerazione la professionalità della ricorrente già presente nell’Amministrazione in forza di contratti a tempo determinato e che aveva superato favorevolmente la procedura di stabilizzazione.
Né può valere l’affermata scadenza della graduatoria, in quanto l’annullamento deli atti impugnati in sede di ricorso straordinario non può che far regredire la situazione al momento preesistente, con la conseguenza che gli ulteriori atti dell’Amministrazione debbano conformarsi al contenuto del giudicato al fine di garantire l’effettività della tutela.
VII – Ne discende che in esecuzione del decreto n. 234 del 5 dicembre 2024 del Presidente della Regione Siciliana che ha accolto il ricorso straordinario formulato dalla ricorrente in aderenza al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, a Sezioni Riunite, n. 251/2024 reso nell’adunanza del 31 ottobre 2024, deve essere dichiarata la nullità della determina del Comune di Caltagirone n. 1086 del 6 dicembre 2024, nella parte in cui non tiene in considerazione la posizione della ricorrente.
Deve, dunque, ordinarsi al Comune di disporre gli atti necessari alla completa esecuzione del decreto n. 234/2024, nei sensi sopra indicati, nel termine di 60 gg. dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
VIII – Si nomina sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, decorso il termine predetto, Commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega ad un dirigente dallo stesso Ufficio, affinché – su richiesta della parte – previa verifica della persistente inottemperanza da parte del Comune, provveda entro l’ulteriore termine di 60 giorni, in sostituzione dell’Amministrazione inottemperante.
IX – Ritiene il Collegio che, allo stato, vista la disponibilità del posto per cui la ricorrente è risultata vincitrice, non sussiste, allo stato, il presupposto per disporre il risarcimento dei danni ex art. 112 co. 3 c.p.a., richiesto in via subordinata.
X – Neppure si rinvengono le condizioni per prevedere la penalità ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) del c.p.a.;
XI – In ragione della soccombenza il Comune di Caltagirone è condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, come specificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in accoglimento del ricorso come indicato in epigrafe, ordina al Comune di disporre gli atti necessari alla completa esecuzione del decreto n. 234/2024, nei sensi e nei termini precisati in motivazione. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, Commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega ad un dirigente dallo stesso Ufficio, affinché – su richiesta della parte – previa verifica della persistente inottemperanza da parte del Comune, provveda entro l’ulteriore termine di 60 giorni, in sostituzione dell’Amministrazione inottemperante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento di euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) a favore della parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO NO, Presidente
VE CO, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VE CO | RO NO |
IL SEGRETARIO