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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3994 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2150 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1
GENNARO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. SERAFINO FRANCESCO e l'Avv. ROVELLI STEFANO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA SODERINI,
24 20146 MILANO
(C.F ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA parte CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano VIA M. E G. SAVARE', 1 20122
- RESISTENTE -
Oggetto: ricostruzione carriera
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 20/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
e , chiedendo Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, sulla scorta del CCNL Comparto Scuola, il diritto della parte ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse, ai fini giuridici, anche l'anno 2013; 2. per l'effetto, sulla scorta del CCNL Comparto Scuola, ordinare al convenuto l'emissione di Controparte_3 nuovo decreto di ricostruzione della carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, di cui allegato n. 6, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 28/34 anni sia avvenuto l'01 settembre 2023 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, Con ma precedente da quella applicata dal;
3. accertare, dichiarare e condannare il , in persona del Controparte_3
sulla scorta del CCNL Comparto Scuola, a corrispondere alla CP_4 parte ricorrente tutte le differenze stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera che tiene in considerazione il riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013, pari alla somma di € 3.094,25, di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso CP_ l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale”.
2. Si sono costituiti ritualmente in giudizio
[...]
, eccependo l'infondatezza in fatto e Controparte_5 in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va respinto.
2. In primo luogo, deve rilevarsi come il procuratore di parte ricorrente abbia rinunciato all'azione. Come noto “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (ex multis Cassazione civile sez. III,
2 14/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23749). Del resto, si è anche affermato condivisibilmente che la rinuncia all'azione non richieda alcuna accettazione “perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte: la rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte” (Corte appello Salerno sez.
II, 16/11/2022, n.1512).
3. Stante l'assenza di una procura speciale in capo al difensore per tale specifico atto, pare comunque opportuna una disamina del merito della controversia.
4. Come risulta dalla documentazione di causa, la ricorrente è una docente di ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000.
5. Con l'odierno giudizio, la ricorrente rivendica il proprio diritto a computare l'anno 2013 ai fini giuridici ed economici, con conseguente adeguamento della posizione stipendiale e condanna alle differenze retributive e contributive conseguenti.
6. Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziato il
Supremo Collegio. In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che
3 significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D. Lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta
4 limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
7. Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
8. Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio
2025, n. 13619).
9. Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010
e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
10. Alla luce dei principi appena richiamati, non può che concludersi per l'infondatezza della pretesa attorea: domanda volta a ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità 2013 che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
11. Quanto alla richiesta di riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, l'azione risulta carente di interesse posto che nelle conclusioni attoree non vi è alcuna richiesta specifica (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) per conseguire un bene utile della vita attuale e concreto in ragione di una simile declaratoria. Infatti, il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso,
5 ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 cpc, avendo chiarito la Corte di cassazione che "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto"
(cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n.
17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass.
Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
12. Sicché, si deve dichiarare la carenza di interesse per la domanda relativa al riconoscimento degli effetti giuridici dell'anno 2013 e, nel resto, occorre rigettare il ricorso.
13. Rilevato che l'odierno ricorso è stato proposto prima della pronuncia della Corte di Cassazione, in un momento in cui il panorama giurisprudenziale appariva ancora incerto, sussistono equi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
6 2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 25/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. DEL GAUDIO Parte_1 C.F._1
GENNARO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. SERAFINO FRANCESCO e l'Avv. ROVELLI STEFANO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA SODERINI,
24 20146 MILANO
(C.F ) con l'Avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA parte CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano VIA M. E G. SAVARE', 1 20122
- RESISTENTE -
Oggetto: ricostruzione carriera
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 20/02/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
e , chiedendo Controparte_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, sulla scorta del CCNL Comparto Scuola, il diritto della parte ricorrente a una nuova ricostruzione integrale della carriera che includesse, ai fini giuridici, anche l'anno 2013; 2. per l'effetto, sulla scorta del CCNL Comparto Scuola, ordinare al convenuto l'emissione di Controparte_3 nuovo decreto di ricostruzione della carriera e/o di definizione della progressione stipendiale sulla scorta di quanto contenuto nell'elaborato prodotto dalla ricorrente in giudizio, di cui allegato n. 6, in cui è stato puntualizzato come lo scatto stipendiale 28/34 anni sia avvenuto l'01 settembre 2023 ovvero da data diversa che dovesse sollevarsi in giudizio, Con ma precedente da quella applicata dal;
3. accertare, dichiarare e condannare il , in persona del Controparte_3
sulla scorta del CCNL Comparto Scuola, a corrispondere alla CP_4 parte ricorrente tutte le differenze stipendiali, conseguenti alla predetta ricostruzione di carriera che tiene in considerazione il riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013, pari alla somma di € 3.094,25, di cui agli allegati conteggi ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, nonché regolarizzazione contributiva presso CP_ l' anch'essa nei limiti della prescrizione quinquennale”.
2. Si sono costituiti ritualmente in giudizio
[...]
, eccependo l'infondatezza in fatto e Controparte_5 in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va respinto.
2. In primo luogo, deve rilevarsi come il procuratore di parte ricorrente abbia rinunciato all'azione. Come noto “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (ex multis Cassazione civile sez. III,
2 14/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23749). Del resto, si è anche affermato condivisibilmente che la rinuncia all'azione non richieda alcuna accettazione “perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte: la rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte” (Corte appello Salerno sez.
II, 16/11/2022, n.1512).
3. Stante l'assenza di una procura speciale in capo al difensore per tale specifico atto, pare comunque opportuna una disamina del merito della controversia.
4. Come risulta dalla documentazione di causa, la ricorrente è una docente di ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2000.
5. Con l'odierno giudizio, la ricorrente rivendica il proprio diritto a computare l'anno 2013 ai fini giuridici ed economici, con conseguente adeguamento della posizione stipendiale e condanna alle differenze retributive e contributive conseguenti.
6. Sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziato il
Supremo Collegio. In particolare, il Giudice di Legittimità ha affermato che “…la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che
3 significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”. La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D. Lgs. n.
165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta
4 limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619)
7. Dunque, “in altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2025, n. 13619).
8. Sicché, “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio
2025, n. 13619).
9. Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal D.L. 78/2010
e prorogato, poi, fino al 2013 dal D.P.R. 122/2013.
10. Alla luce dei principi appena richiamati, non può che concludersi per l'infondatezza della pretesa attorea: domanda volta a ottenere una progressione di carriera che presuppone il riconoscimento, ai fini dell'anzianità, anche dell'annualità 2013 che la giurisprudenza di legittimità ha invece escluso possa essere utilmente invocata.
11. Quanto alla richiesta di riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici, l'azione risulta carente di interesse posto che nelle conclusioni attoree non vi è alcuna richiesta specifica (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) per conseguire un bene utile della vita attuale e concreto in ragione di una simile declaratoria. Infatti, il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso,
5 ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 cpc, avendo chiarito la Corte di cassazione che "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto"
(cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n.
17971 del 02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass.
Sentenza n. 17877 del 22/08/2007).
12. Sicché, si deve dichiarare la carenza di interesse per la domanda relativa al riconoscimento degli effetti giuridici dell'anno 2013 e, nel resto, occorre rigettare il ricorso.
13. Rilevato che l'odierno ricorso è stato proposto prima della pronuncia della Corte di Cassazione, in un momento in cui il panorama giurisprudenziale appariva ancora incerto, sussistono equi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in giudizio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
6 2) compensa le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 25/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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