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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 429/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 429/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 12 marzo 2025
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto
(C.F. ), con il Controparte_1 CodiceFiscale_1
(art. 615, I° comma patrocinio dell'avv. Giuseppe Belotti del foro di Bergamo (PEC
c.p.c.)
e con domicilio eletto Email_1
cod.: 100001 all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
1 C.F. – Gruppo IVA ) , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona della mandataria
[...]
on socio unico (già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. giusta procura autenticata nella firma per
[...] P.IVA_3
rogito notaio dott. di Pordenone rep. n. 293285 – racc. Persona_1
n. 28260), a sua volta in persona della mandataria CP_5
(C.F. – Gruppo IVA giusta procura
[...] P.IVA_4 P.IVA_2
speciale rogito notaio dott. di Pordenone rep. n. 293287 Persona_1
– racc. n. 28262 prodotta sub doc. 1 con il patrocinio dell'avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino del foro di Milano (PEC
e con domicilio eletto Email_2
all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti ragito notaio dott. di Roma rep. n. 622 – racc. n. 310 depositato sub Persona_2
doc. 3
APPELLATA
e contro
(C.F. , in Controparte_6 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore,
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
497/2021 pubblicata in data 20 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
2 “IN VIA PRINCIPALE:
Nei confronti della società con socio unico e sede in Controparte_2
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale
rappresentante protempore (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. Gruppo IVA , e P.IVA_6 P.IVA_2
per essa con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. CP_7
e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. Gruppo P.IVA_4
IVA , quale mandataria con rappresentanza, di P.IVA_2 [...]
con unico socio, (già Controparte_3
) con sede in Conegliano (TV), Via Controparte_8
Alfieri n. 1, capitale sociale euro 71.817.500,00 interamente versato,
numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso
R.E.A. n. TV372945, giusta procura speciale (doc. 1) per P.IVA_3
Notaio di Pordenone in data 21.09.2016 Rep. n. 293287 Persona_1
Racc. n. 28262, registrata a Pordenone in data 23.09.2016 al n. 9915 serie
1T (precisandosi che la società , Controparte_8
con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al
Registro Imprese di Treviso n. R.E.A. n. TV- 279905, si è P.IVA_7
fusa per incorporazione nella società
[...]
, giusta atto del Notaio di Controparte_3 Persona_3
Conegliano in data 26 ottobre 2020 rep. n. 54597/30824, registrato a
Treviso il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T), quest'ultima, a propria volta,
3 mandataria con rappresentanza di giusta procura Controparte_2
autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio di Persona_1
Pordenone del 21.09.2016 (Rep. n. 293285 - Racc. n. 28260, registrato a
Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie IT (Doc 2), rappresentata e
difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. n.
- Indirizzo PEC: C.F._2
– fax 0248011624), giusta Email_2
procura alle liti conferita per atto del 06.02.2017, a ministero del Dr.
, Notaio in Roma, Rep. 622 – Racc. 310, registrato a Persona_2
Roma 4 il 10.02.2017 al n. 4523 serie IT (Doc. 3), ed elettivamente
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Danilo Cotronei in Bergamo, Via
Garibali n. 14:
- Accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del credito oggetto
del decreto ingiuntivo n. 1747/2007, Ordine e 4418/2007 Ruolo emesso da
Tribunale di Brescia in data 21 marzo 2007 e per l'effetto dichiarare che
l'odierno appellante nulla deve alle società ut supra identificate, in forza
del titolo azionato in quanto il credito è estinto per prescrizione decennale
per tutti gli ulteriori motivi dedotti in narrativa;
conseguentemente
dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'invalidità del precetto notificato
in data 22 dicembre 2018; - condannare parte appellata al pagamento
delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Nei confronti della società , come Controparte_6
sopra compiutamente identificata:
4 Accertata e dichiarata l'estinzione per prescrizione del credito oggetto del
decreto ingiuntivo n. 1747/2007, Ordine e 4418/2007 Ruolo emesso da
Tribunale di Brescia in data 21 marzo 2007 e l'invalidità del precetto
notificato in data 2 dicembre 2018, condannare la società appellata al
pagamento delle spese legali inerenti il primo grado di giudizio e, in caso
di costituzione avanti codesta Ill.ma Corte, al pagamento delle spese per
entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata Controparte_2
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e reietta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
- Per i motivi in atto, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
Nel merito
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello
proposti dal signor confermando la sentenza n. 497/2021 resa dal CP_1
Tribunale di Bergamo in data 14.03.2021, depositata in data 20.03.2021,
oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
5 - respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante,
per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Controparte_1
proposto, innanzi al Tribunale di Brescia, opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 22 dicembre 2018 con il quale gli era stato intimato di pagare alla società la Controparte_6
somma complessiva di € 72.714,39 oltre interessi di mora dal 17 febbraio
2007 chiedendo che, in via preliminare, fosse sospesa l'esecutorietà del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto e che, nel merito,
ne fosse dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o l'invalidità in ragione dell'intervenuta estinzione per prescrizione del credito azionato. A
sostegno dell'opposizione il sig. ha allegato che il credito traeva CP_1
origine dal decreto ingiuntivo n. 1747/2007 notificatogli in data 3 e 13
aprile 2007; che avverso tale decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione dai suoi condebitori solidali;
che egli non aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo;
che, pertanto, il credito portato dal decreto ingiuntivo era estinto nei suoi confronti per
6 prescrizione decennale.
Si è costituita la società quale Controparte_6
mandataria della società che ha contestato la Controparte_9
fondatezza dell'opposizione evidenziando come, per errore materiale, nel giudizio di opposizione promosso dai condebitori solidali dell'odierno opponente fosse stata emessa ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. anche nei confronti del sig. e come sia il decreto ingiuntivo che l'ordinanza CP_1
ex art. 186-ter c.p.c. fossero stati dichiarati definitivamente esecutivi solo in data 6-8 novembre 2018 con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza in data 30 agosto 2019 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo sotteso all'atto di precetto ed è
stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio si è costituita ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
quale cessionaria del credito posto a fondamento dell'atto di CP_2
precetto opposto che ha aderito alle difese svolte dall'opposta costituita.
All'udienza del 29 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 497/2021 il Tribunale di Bergamo ha respinto l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese in favore dell'opposta e della terza intervenuta sulla base del rilievo che l'efficacia di cosa giudicata da cui decorre il termine prescrizionale deve essere individuato nella data di pronuncia del decreto di esecutorietà di cui all'art. 7 647 c.p.c., nel caso di specie emesso in data 6 novembre 2018 con conseguente tempestività dell'esercizio dell'azione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. Controparte_1
articolando un unico motivo di gravame e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Si è costituita la società resistendo al gravame avversario. Controparte_2
La società quale mandataria della Controparte_6
società pur ritualmente notificata, non si è Controparte_9
costituita rimanendo contumace.
Con ordinanza in data 22 settembre 2021 l'istanza ex art. 283 c.p.c. è stata respinta.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 12 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che l'eccezione di inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata costituita nella comparsa di costituzione risulta superata dal fatto che questa Corte non ha fissato la cd. “udienza filtro” ed in ogni caso deve essere disattesa in quanto l'appello non può considerarsi manifestamente infondato, per le ragioni che seguono, ovvero inammissibile, essendo state
8 sufficientemente specificate le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, tanto è vero che la causa è stata trattenuta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni con concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata costituita nella comparsa di costituzione in quanto nell'atto di citazione in appello risultano dettagliatamente individuate le ragioni per le quali il sig. ritiene di non condividere la decisione del Giudice di CP_1
primo grado: in particolare l'appellante ha evidenziato che l'affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale il dies a quo del decorso del termine prescrizionale deve essere individuato nella data di emissione del provvedimento ex art. 647 c.p.c. comporta, sostanzialmente, la rimessione all'esclusiva volontà del titolare dell'azione del potere di sospendere indefinitamente il decorso del termine prescrizionale rimanendo semplicemente inerte;
ha altresì evidenziato come la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione non fosse pertinente essendo relativa ad ipotesi di opponibilità
al fallimento. Si osserva, in ogni caso, come l'appellata abbia integralmente inteso le ragioni poste a fondamento dell'appello tanto che si è diffusamente difesa.
Nel merito, con l'unico motivo di gravame il sig. censura la CP_1
sentenza impugnata sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e,
comunque, manifesta illogicità della motivazione in quanto fondata sul
9 presupposto che il decreto ingiuntivo non opposto non integri ipotesi di giudicato: in particolare l'appellante ha evidenziato a) come le argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado comportassero,
necessariamente, l'affermazione del principio di imprescrittibilità del titolo esecutivo notificato del quale non sia stata chiesta la dichiarazione di esecutorietà e b) come la giurisprudenza richiamata nella sentenza gravata fosse relativa alla sola opponibilità al fallimento.
La censura, pur potendo essere condivisa sotto entrambi i profili, non si rivela idonea a modificare il decisum del Giudice di primo grado per i motivi di seguito esplicitati: si osserva che risulta pacificamente (cfr. atto di appello pag. 3) oltre che provato per documenti (cfr. doc. 3 di parte appellata) che il decreto ingiuntivo, che costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale è stato notificato all'appellante l'atto di precetto opposto,
sia costituito dal decreto ingiuntivo n. 1747/2007 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 21 marzo 2007 nei confronti dell'appellante e di altri condebitori solidali, notificato agli ingiunti in data compresa fra il 3 ed il
13 aprile 2007 (cfr. atto di appello pag. 3); del pari risulta pacificamente
(cfr. atto di appello pag. 3) che provato per documenti (cfr. doc. 3 di parte appellata) che avverso tale decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione da tutti gli ingiunti ad eccezione dell'odierno appellante;
risulta ancora provato per documenti che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato definito in data 18 dicembre 2008 con sentenza
ex art. 281-sexies c.p.c. necessariamente pubblicata in pari data (cfr. doc. emarginati induce a ritenere che il dies a quo per il computo del decorso della prescrizione decennale dell'actio iudicati debba essere individuato nel 18 giugno 2009 con la conseguenza che l'atto di precetto, in quanto pacificamente notificato all'odierno in data 22 dicembre 2008 risulta tempestivamente azionato.
In senso contrario non vale obiettare che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'odierno appellante nell'aprile 2007 e che egli non ha proposto opposizione: invero il Supremo Collegio ha, univocamente,
chiarito che “La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità
dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va
completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione
contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria
e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione
permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto
estraneo al giudizio” (cfr. Cass. 8208/25 ed in precedenza in senso conforme Cass. 1406/11 e Cass. 8136/01).
L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone di ritenere che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda monitoria azionata dalla dante causa dell'odierna appellata abbia avuto effetto interruttivo permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito l'opposizione e che tale effetto interruttivo sia esteso anche all'odierno appellante in quanto condebitore solidale in forza dell'art. 1310 c.c.
Si rileva, peraltro, non può assumere alcun rilievo nel presente giudizio la
11 documentazione prodotta da parte appellata in quanto tardivamente prodotta ed assorbita dalle ragioni sopra esposte.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e che la sentenza impugnata deve essere confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), nei rapporti fra l'appellante e la appellata costituita seguono la soccombenza del primo e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22– in complessivi € 8.469,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 3.470,00 per la fase decisionale (valore medio). Non
risultano documentate spese vive di parte appellata costituita con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Neppure vi è luogo a pronunciare in ordine alle spese di lite nei rapporti fra l'appellante e la società in ragione Controparte_6
della mancata costituzione di quest'ultima.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico
12 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 497/2021 pubblicata in data 20 marzo 2021;
2) condanna l'appellante alla rifusione alla società appellata costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 8.649,00 oltre rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA, come per legge;
3) nulla sulle spese nei rapporti fra l'appellante e la società appellata
Controparte_6
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025
Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 di parte appellata). La valutazione integrata degli elementi sopra
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 429/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 429/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 21 aprile 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 12 marzo 2025
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto
(C.F. ), con il Controparte_1 CodiceFiscale_1
(art. 615, I° comma patrocinio dell'avv. Giuseppe Belotti del foro di Bergamo (PEC
c.p.c.)
e con domicilio eletto Email_1
cod.: 100001 all'indirizzo telematico del difensore, giusta mandato depositato unitamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
1 C.F. – Gruppo IVA ) , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona della mandataria
[...]
on socio unico (già Controparte_3 Controparte_4
(C.F. giusta procura autenticata nella firma per
[...] P.IVA_3
rogito notaio dott. di Pordenone rep. n. 293285 – racc. Persona_1
n. 28260), a sua volta in persona della mandataria CP_5
(C.F. – Gruppo IVA giusta procura
[...] P.IVA_4 P.IVA_2
speciale rogito notaio dott. di Pordenone rep. n. 293287 Persona_1
– racc. n. 28262 prodotta sub doc. 1 con il patrocinio dell'avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino del foro di Milano (PEC
e con domicilio eletto Email_2
all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti ragito notaio dott. di Roma rep. n. 622 – racc. n. 310 depositato sub Persona_2
doc. 3
APPELLATA
e contro
(C.F. , in Controparte_6 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore,
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
497/2021 pubblicata in data 20 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
2 “IN VIA PRINCIPALE:
Nei confronti della società con socio unico e sede in Controparte_2
Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale
rappresentante protempore (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno n. Gruppo IVA , e P.IVA_6 P.IVA_2
per essa con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. CP_7
e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. Gruppo P.IVA_4
IVA , quale mandataria con rappresentanza, di P.IVA_2 [...]
con unico socio, (già Controparte_3
) con sede in Conegliano (TV), Via Controparte_8
Alfieri n. 1, capitale sociale euro 71.817.500,00 interamente versato,
numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso
R.E.A. n. TV372945, giusta procura speciale (doc. 1) per P.IVA_3
Notaio di Pordenone in data 21.09.2016 Rep. n. 293287 Persona_1
Racc. n. 28262, registrata a Pordenone in data 23.09.2016 al n. 9915 serie
1T (precisandosi che la società , Controparte_8
con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al
Registro Imprese di Treviso n. R.E.A. n. TV- 279905, si è P.IVA_7
fusa per incorporazione nella società
[...]
, giusta atto del Notaio di Controparte_3 Persona_3
Conegliano in data 26 ottobre 2020 rep. n. 54597/30824, registrato a
Treviso il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T), quest'ultima, a propria volta,
3 mandataria con rappresentanza di giusta procura Controparte_2
autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio di Persona_1
Pordenone del 21.09.2016 (Rep. n. 293285 - Racc. n. 28260, registrato a
Pordenone il 23.09.2016 al n. 9916 serie IT (Doc 2), rappresentata e
difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. n.
- Indirizzo PEC: C.F._2
– fax 0248011624), giusta Email_2
procura alle liti conferita per atto del 06.02.2017, a ministero del Dr.
, Notaio in Roma, Rep. 622 – Racc. 310, registrato a Persona_2
Roma 4 il 10.02.2017 al n. 4523 serie IT (Doc. 3), ed elettivamente
domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Danilo Cotronei in Bergamo, Via
Garibali n. 14:
- Accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del credito oggetto
del decreto ingiuntivo n. 1747/2007, Ordine e 4418/2007 Ruolo emesso da
Tribunale di Brescia in data 21 marzo 2007 e per l'effetto dichiarare che
l'odierno appellante nulla deve alle società ut supra identificate, in forza
del titolo azionato in quanto il credito è estinto per prescrizione decennale
per tutti gli ulteriori motivi dedotti in narrativa;
conseguentemente
dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'invalidità del precetto notificato
in data 22 dicembre 2018; - condannare parte appellata al pagamento
delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Nei confronti della società , come Controparte_6
sopra compiutamente identificata:
4 Accertata e dichiarata l'estinzione per prescrizione del credito oggetto del
decreto ingiuntivo n. 1747/2007, Ordine e 4418/2007 Ruolo emesso da
Tribunale di Brescia in data 21 marzo 2007 e l'invalidità del precetto
notificato in data 2 dicembre 2018, condannare la società appellata al
pagamento delle spese legali inerenti il primo grado di giudizio e, in caso
di costituzione avanti codesta Ill.ma Corte, al pagamento delle spese per
entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata Controparte_2
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa e reietta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare
- Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
- Per i motivi in atto, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
Nel merito
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello
proposti dal signor confermando la sentenza n. 497/2021 resa dal CP_1
Tribunale di Bergamo in data 14.03.2021, depositata in data 20.03.2021,
oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
5 - respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante,
per i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
In ogni caso
Con vittoria di compensi e di spese.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha Controparte_1
proposto, innanzi al Tribunale di Brescia, opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 22 dicembre 2018 con il quale gli era stato intimato di pagare alla società la Controparte_6
somma complessiva di € 72.714,39 oltre interessi di mora dal 17 febbraio
2007 chiedendo che, in via preliminare, fosse sospesa l'esecutorietà del titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto e che, nel merito,
ne fosse dichiarata l'inefficacia e/o la nullità e/o l'invalidità in ragione dell'intervenuta estinzione per prescrizione del credito azionato. A
sostegno dell'opposizione il sig. ha allegato che il credito traeva CP_1
origine dal decreto ingiuntivo n. 1747/2007 notificatogli in data 3 e 13
aprile 2007; che avverso tale decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione dai suoi condebitori solidali;
che egli non aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo;
che, pertanto, il credito portato dal decreto ingiuntivo era estinto nei suoi confronti per
6 prescrizione decennale.
Si è costituita la società quale Controparte_6
mandataria della società che ha contestato la Controparte_9
fondatezza dell'opposizione evidenziando come, per errore materiale, nel giudizio di opposizione promosso dai condebitori solidali dell'odierno opponente fosse stata emessa ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. anche nei confronti del sig. e come sia il decreto ingiuntivo che l'ordinanza CP_1
ex art. 186-ter c.p.c. fossero stati dichiarati definitivamente esecutivi solo in data 6-8 novembre 2018 con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Con ordinanza in data 30 agosto 2019 è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo sotteso all'atto di precetto ed è
stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio si è costituita ex art. 111 c.p.c. la società
[...]
quale cessionaria del credito posto a fondamento dell'atto di CP_2
precetto opposto che ha aderito alle difese svolte dall'opposta costituita.
All'udienza del 29 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 497/2021 il Tribunale di Bergamo ha respinto l'opposizione e condannato l'opponente alla rifusione delle spese in favore dell'opposta e della terza intervenuta sulla base del rilievo che l'efficacia di cosa giudicata da cui decorre il termine prescrizionale deve essere individuato nella data di pronuncia del decreto di esecutorietà di cui all'art. 7 647 c.p.c., nel caso di specie emesso in data 6 novembre 2018 con conseguente tempestività dell'esercizio dell'azione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. Controparte_1
articolando un unico motivo di gravame e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c.
Si è costituita la società resistendo al gravame avversario. Controparte_2
La società quale mandataria della Controparte_6
società pur ritualmente notificata, non si è Controparte_9
costituita rimanendo contumace.
Con ordinanza in data 22 settembre 2021 l'istanza ex art. 283 c.p.c. è stata respinta.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 12 marzo 2025 le parti hanno precisato le conclusioni, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che l'eccezione di inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalla parte appellata costituita nella comparsa di costituzione risulta superata dal fatto che questa Corte non ha fissato la cd. “udienza filtro” ed in ogni caso deve essere disattesa in quanto l'appello non può considerarsi manifestamente infondato, per le ragioni che seguono, ovvero inammissibile, essendo state
8 sufficientemente specificate le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione, tanto è vero che la causa è stata trattenuta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni con concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Ancora in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata costituita nella comparsa di costituzione in quanto nell'atto di citazione in appello risultano dettagliatamente individuate le ragioni per le quali il sig. ritiene di non condividere la decisione del Giudice di CP_1
primo grado: in particolare l'appellante ha evidenziato che l'affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale il dies a quo del decorso del termine prescrizionale deve essere individuato nella data di emissione del provvedimento ex art. 647 c.p.c. comporta, sostanzialmente, la rimessione all'esclusiva volontà del titolare dell'azione del potere di sospendere indefinitamente il decorso del termine prescrizionale rimanendo semplicemente inerte;
ha altresì evidenziato come la giurisprudenza di legittimità richiamata dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione non fosse pertinente essendo relativa ad ipotesi di opponibilità
al fallimento. Si osserva, in ogni caso, come l'appellata abbia integralmente inteso le ragioni poste a fondamento dell'appello tanto che si è diffusamente difesa.
Nel merito, con l'unico motivo di gravame il sig. censura la CP_1
sentenza impugnata sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e,
comunque, manifesta illogicità della motivazione in quanto fondata sul
9 presupposto che il decreto ingiuntivo non opposto non integri ipotesi di giudicato: in particolare l'appellante ha evidenziato a) come le argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado comportassero,
necessariamente, l'affermazione del principio di imprescrittibilità del titolo esecutivo notificato del quale non sia stata chiesta la dichiarazione di esecutorietà e b) come la giurisprudenza richiamata nella sentenza gravata fosse relativa alla sola opponibilità al fallimento.
La censura, pur potendo essere condivisa sotto entrambi i profili, non si rivela idonea a modificare il decisum del Giudice di primo grado per i motivi di seguito esplicitati: si osserva che risulta pacificamente (cfr. atto di appello pag. 3) oltre che provato per documenti (cfr. doc. 3 di parte appellata) che il decreto ingiuntivo, che costituisce il titolo esecutivo sulla base del quale è stato notificato all'appellante l'atto di precetto opposto,
sia costituito dal decreto ingiuntivo n. 1747/2007 emesso dal Tribunale di
Brescia in data 21 marzo 2007 nei confronti dell'appellante e di altri condebitori solidali, notificato agli ingiunti in data compresa fra il 3 ed il
13 aprile 2007 (cfr. atto di appello pag. 3); del pari risulta pacificamente
(cfr. atto di appello pag. 3) che provato per documenti (cfr. doc. 3 di parte appellata) che avverso tale decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione da tutti gli ingiunti ad eccezione dell'odierno appellante;
risulta ancora provato per documenti che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato definito in data 18 dicembre 2008 con sentenza
ex art. 281-sexies c.p.c. necessariamente pubblicata in pari data (cfr. doc. emarginati induce a ritenere che il dies a quo per il computo del decorso della prescrizione decennale dell'actio iudicati debba essere individuato nel 18 giugno 2009 con la conseguenza che l'atto di precetto, in quanto pacificamente notificato all'odierno in data 22 dicembre 2008 risulta tempestivamente azionato.
In senso contrario non vale obiettare che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'odierno appellante nell'aprile 2007 e che egli non ha proposto opposizione: invero il Supremo Collegio ha, univocamente,
chiarito che “La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità
dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va
completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione
contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria
e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione
permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto
estraneo al giudizio” (cfr. Cass. 8208/25 ed in precedenza in senso conforme Cass. 1406/11 e Cass. 8136/01).
L'applicazione del richiamato principio di diritto alla presente fattispecie impone di ritenere che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda monitoria azionata dalla dante causa dell'odierna appellata abbia avuto effetto interruttivo permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito l'opposizione e che tale effetto interruttivo sia esteso anche all'odierno appellante in quanto condebitore solidale in forza dell'art. 1310 c.c.
Si rileva, peraltro, non può assumere alcun rilievo nel presente giudizio la
11 documentazione prodotta da parte appellata in quanto tardivamente prodotta ed assorbita dalle ragioni sopra esposte.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e che la sentenza impugnata deve essere confermata con la motivazione che precede.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), nei rapporti fra l'appellante e la appellata costituita seguono la soccombenza del primo e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22– in complessivi € 8.469,00
oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.058,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.418,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 1.523,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 3.470,00 per la fase decisionale (valore medio). Non
risultano documentate spese vive di parte appellata costituita con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Neppure vi è luogo a pronunciare in ordine alle spese di lite nei rapporti fra l'appellante e la società in ragione Controparte_6
della mancata costituzione di quest'ultima.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico
12 dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 497/2021 pubblicata in data 20 marzo 2021;
2) condanna l'appellante alla rifusione alla società appellata costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 8.649,00 oltre rimborso spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA, come per legge;
3) nulla sulle spese nei rapporti fra l'appellante e la società appellata
Controparte_6
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025
Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Giuseppe Magnoli
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3 di parte appellata). La valutazione integrata degli elementi sopra
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