Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 26/11/2025, n. 21293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21293 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7920 del 2025, proposto da
International School Of Languages S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5752A762D, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Russo, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della IF, Ministero della IF Centro Responsabilita' Amm Va Marina Militare Mariugcra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della IF Marina Militare Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa della Marina Militare, non costituito in giudizio;
nei confronti
di Istituto Tecnico Orion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato DO Colella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione
dell'atto dispositivo n. 49 del 12 giugno 2025, avente ad oggetto la stipula di un accordo quadro, della durata di quattro anni, per l'affidamento del servizio per l'erogazione corsi di formazione linguistica a favore del personale militare della Marina Militare, compreso quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, a favore della ditta Istituto Tecnico Orion S.r.l., comunicata con nota dell'Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa del 12 giugno 2025; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, per quanto occorrer possa: (i) l'atto del 29 gennaio 2025 con il quale è stato deliberato di avviare la gara; (ii) il Bando di gara; (iii) il Disciplinare di gara; (iv) gli Allegati al Disciplinare di gara e, in particolare, l'Allegato 3 recante “Criteri di aggiudicazione” e l'Allegato 1 recante “Disciplinare tecnico”; (v) tutti i verbali con cui la Commissione ha provveduto alla valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria; nonché, per il risarcimento in forma specifica con domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato e, ove questo non fosse possibile, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della IF e di Istituto Tecnico Orion S.r.l. e di Ministero della IF Centro Responsabilita' Amm Va Marina Militare Mariugcra;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 5, CPA;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. DO De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 La Marina Militare, con bando pubblicato sulla GUUE il 4 febbraio 2025, ha avviato una procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 CIG B5752A762D per stipulare un accordo quadro quadriennale riguardante corsi di formazione linguistica destinati al proprio personale militare, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica e 30 per quella economica.
1.1 Alla procedura hanno partecipato due operatori: l'odierna ricorrente International School Of Languages s.r.l. (di seguito anche ISL ovvero Inlingua AP, come anche qualificatasi in quanto appartenente al network Inlingua) e l'aggiudicataria, Istituto Tecnico Orion s.r.l. (di seguito anche Orion o TO).
1.2 All'esito della valutazione delle offerte (con PV n. 45/2025 per l'Offerta Tecnica e PV n. 49/2025 per l'Offerta Economica), la Commissione ha formulato una proposta di aggiudicazione in favore di Orion S.r.l. con un punteggio totale di 91,962 (70 punti tecnici e 21,962 economici). ISL S.r.l. si è classificata seconda con 89,12 punti totali (59,12 tecnici e 30 economici), risultando uno scarto di 2,84 punti tra i due concorrenti.
1.3 Verificato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al vincitore (PV n. 63/2025) si perveniva all’atto Dispositivo n. 49 del 12 giugno 2025 di aggiudicazione della gara.
1.4 In data 9 luglio 2025 ISL notificava ricorso al TAR Lazio per l’annullamento, previa sospensiva, dell’aggiudica e degli atti di gara, con domanda di subentro o, in subordine, risarcimento dei danni.
1.5 Il ricorso era affidato ad un primo composito motivo rubricato “I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 98, 100 e 108 del d.lgs. n. 36 del 2023. Violazione della lex specialis di gara e, in particolare, dell’Allegato 3 del Disciplinare recante i «criteri di aggiudicazione». Violazione del principio della par condicio e di imparzialità. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta” e, solo in via subordinata, ad un secondo, rubricato “II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 108 del d.lgs. n. 36 del 2023. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. DiSPrità di trattamento e violazione del principio della par condicio. Difetto assoluto di motivazione.”
1.6 Con il primo motivo si censurava l’aggiudicazione per violazione della lex specialis e della par condicio, deducendosi eccesso di potere e difetto di istruttoria per il malgoverno, sotto più profili, dell’attribuzione dei punteggi tecnici previsti dai Criteri 6 e 9 del Disciplinare.
1.7 Esponeva anzitutto il ricorrente (par. I.2.1 del motivo) che il Criterio 6 prevedeva l’attribuzione del punteggio ai concorrenti sulla base degli anni di esperienza maturata nella formazione linguistica resa a favore di Enti del Comparto IF e Sicurezza, con possibilità di computo delle singole annualità solo a fronte della dimostrazione di un monte ore annuo minimo di 7.500 ore erogate da comprovare documentalmente.
1.8 Il vincitore TO dichiarava 21 anni di esperienza (2004–2024) conseguendo il massimo del punteggio (previsto per chi superasse i 20 anni) ma – secondo il ricorrente (par. I.2.2) – risultavano privi di idonea documentazione dieci anni (2006–2011 e 2014–2017) attestati non con l’allegazione dei relativi contratti ma da una dichiarazione sostitutiva (cui si aggiungeva un’indicazione generica sul monte ore annuo), mentre NL dichiarava un’esperienza di 12 anni (1999–2002 e 2017–2024), comprovando integralmente attraverso i contratti solo il periodo più recente e non quello 1999–2002 per il quale produceva dichiarazione sostitutiva non essendo in grado di reperire i relativi documenti, attaccando anzi la ragionevolezza della relativa clausola del bando che pretendeva documentazione ormai ultraventennale.
1.9 Contestava parte ricorrente (par. I.2.3) che la Commissione di gara, nonostante l’assenza di prove documentali su dieci annualità e la genericità delle indicazioni sulle ore da parte di TO, gli avesse riconosciuto integralmente l’esperienza di 21 anni attribuendo il massimo del punteggio (12 punti), mentre aveva computato a NL soltanto 8 anni di esperienza non riconoscendo il periodo 1999-2002.
1.10 Ciò integrava anche diSPrità di trattamento (par. I.2.4) poiché situazioni analoghe erano valutate in modo opposto dovendosi o escludere per entrambi i concorrenti gli anni non documentati attraverso i contratti (con riduzione per TO da 12 a 9 punti) ovvero riconoscerli a entrambi sulla base della sola dichiarazione (con aumento per la ricorrente da 6 a 9 punti), in entrambi i casi con una riallocazione di 3 punti a favore di NL, decisivi per ribaltare l’esito della gara colmando lo scarto di 2,84 punti.
1.11 Contestava poi parte ricorrente ulteriori e autonomi vizi (par. I.3.1) in relazione all’esperienza rivendicata per gli anni 2004, 2005 e 2012 da TO, per i quali, pur essendo prodotta documentazione, le ore effettivamente comprovate risultavano ampiamente inferiori alla soglia minima di 7.500 ore (2004: max 1.700 ore + documento privo di indicazione oraria; 2005: 1.800 ore; 2012: 5.335 ore totali). Nonostante la contraddizione tra la prova documentale fornita e la dichiarazione resa («superiore a 7.500 ore») la Commissione riconosceva comunque le annualità ignorando anche il correlato grave illecito professionale ex art. 98 co. 3 lett. b) D.Lgs. 36/2023 per dichiarazioni fuorvianti.
1.12 NL censurava altresì (par. I.4) di aver ricevuto un punto in meno (7 e non 8) di quelli spettanti relativamente al Criterio 9 («Disponibilità, nel proprio organico, di personale docente madrelingua contrattualizzato che l’operatore economico si impegna ad impiegare in ambito di esecuzione dell’appalto» – max 10 punti) avendo la Commissione ritenuto, quanto alla docente madrelingua SD VE, che le sue esperienze presso LE S.p.A. e DA S.p.A. non fossero classificabili come riconducibili ad enti del “Comparto IF e Sicurezza”, ma del settore privato, in palese contrasto con la natura strategica e istituzionale delle suddette società.
1.13 Con il secondo motivo, articolato in via subordinata al mancato accoglimento del primo, si contestava l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione perché condizionato in modo decisivo dall’applicazione del Criterio 9 della lex specialis – dedicato alla «Disponibilità, nel proprio organico, di personale docente madrelingua contrattualizzato che l’operatore economico si impegna ad impiegare in ambito di esecuzione dell’appalto» (max 10 punti) – criterio intrinsecamente illogico, irragionevole e inidoneo ad assicurare l’individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo prescritto dall’art. 108 D.Lgs. 36/2023 in quanto attribuiva punteggio esclusivamente per i docenti che, alla data di pubblicazione del bando (4.2.2025), fossero legati all’operatore da rapporto di lavoro subordinato da almeno 12 mesi continuativi e avessero maturato negli ultimi 10 anni esperienza di almeno 12 mesi (anche non continuativi) presso Enti del Comparto IF e Sicurezza.
Tale previsione era censurata sotto un duplice profilo.
1.13.1 In primo luogo, perché condizionava il riconoscimento del punteggio alla natura subordinata del rapporto di lavoro con il docente, senza che esistesse alcuna correlazione logica o funzionale tra la tipologia contrattuale e la qualità dell’insegnamento o l’esperienza didattica maturata. La qualità della formazione linguistica era indipendente dal fatto che il docente fosse assunto a tempo indeterminato, con co.co.co., partita IVA o altra forma flessibile; premiare unicamente la subordinazione integrava un requisito arbitrario e privo di razionale collegamento con l’oggetto dell’appalto.
1.13.2 In secondo luogo, il criterio richiedeva che i 12 mesi continuativi di subordinazione fossero già decorsi alla data di pubblicazione del bando anziché – secondo la consolidata prassi delle procedure competitive – alla data di presentazione dell’offerta. Tale scelta “fotografava” artificiosamente una situazione organizzativa preesistente all’indizione della gara, rendendo il requisito intangibile e impedendo ai concorrenti di adeguarvisi legittimamente nel lasso temporale intercorrente tra pubblicazione del bando e scadenza delle offerte. Ne derivava un effetto restrittivo della concorrenza e un vantaggio ingiustificato in favore dell’operatore che, casualmente o per conoscenza preventiva dei contenuti della lex specialis, già possedesse alla data di pubblicazione del 4.2.2025 un organico strutturato in tal modo. L’effetto distorsivo era plasticamente dimostrato dai punteggi attribuiti: RI S.r.l., già in possesso del requisito alla data di pubblicazione del bando, conseguiva il massimo (10 punti); la ricorrente NL AP, pur disponendo di docenti madrelingua altrettanto qualificati ma legati da forme contrattuali diverse o da rapporti di durata inferiore alla data del 4.2.2025, otteneva soltanto 7 punti. Anche in tal caso i 3 punti di differenza sul solo Criterio 9 concorrevano in modo decisivo a determinare l’esito della gara .Il criterio, così formulato, violava l’art. 108 D.Lgs. 36/2023 perché non individuava il miglior rapporto qualità/prezzo, ma premiava una situazione pregressa e non la qualità effettiva del servizio futuro; integrava altresì diSPrità di trattamento e vulnus alla par condicio, cristallizzando un vantaggio strutturale non giustificato da esigenze qualitative. Per tali ragioni, il vizio era così grave da comportare l’annullamento in via autonoma e subordinata della clausola della lex specialis, del conseguente provvedimento di aggiudicazione e della gara stessa.
1.14 Si costituiva l’Amministrazione resistendo al ricorso ed all’istanza cautelare.
Deduceva l’Avvocatura l’infondatezza dei rilievi del ricorso poiché RI aveva prodotto autocertificazione ex DPR 445/2000, con puntuale elencazione dei rapporti contrattuali maturati dal 2004 al 2024 con Enti del Comparto IF e Sicurezza, corredata dalle copie dei contratti stipulati non in forma pubblica amministrativa e, quanto ai contratti invece stipulati in forma pubblica amministrativa direttamente con la Marina Militare — e soggetti all’obbligo di conservazione permanente da parte di quest’ultima — corredata da riferimenti circostanziati che avevano consentito alla Commissione la diretta consultazione degli originali. Legittimamente quindi la dichiarazione di RI era stata assunta dalla Stazione Appaltante come idonea “documentazione equivalente” ex art. 43 DPR 445/2000 e come stabilito dalla lex specialis per il criterio 6. Viceversa, la dichiarazione presentata da ISL s.r.l. per le annualità 1999-2002, priva di specificazione, riferimenti verificabili e documentazione probatoria, non aveva permesso alcun riscontro istruttorio, giustificando la valutazione negativa dell’offerta tecnica della ricorrente. Parimenti infondate risultavano le censure sulla pretesa insufficienza della documentazione RI per gli anni 2004, 2005 e 2012, poiché la verifica degli atti custoditi dalla Marina aveva confermato, per ciascuna annualità, un monte ore ampiamente superiore alle 7.500 ore richieste.
Inammissibile risultava inoltre la doglianza con cui la ricorrente lamentava l’irragionevolezza del criterio 6 nella parte in cui richiedesse documentazione risalente oltre vent’anni, trattandosi di previsione della lex specialis mai impugnata, oltre che non obbligatoria e compatibile con la possibilità di produrre documentazione equivalente; circostanza avvalorata dal fatto che la stessa ricorrente, in altra recente gara bandita dall’Esercito, aveva fornito documentazione ultratrentennale senza sollevare analoghe obiezioni. Con riguardo alla mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio previsto dal criterio 9 per la docente SD, si rilevava che l’affermazione secondo cui LE S.p.A. e DA S.p.A. rientrassero tra gli Enti del Comparto IF e Sicurezza era priva di fondamento normativo, trattandosi di società per azioni di diritto privato, partecipate da soggetti privati anche stranieri, e non riconducibili al perimetro degli enti delineati dal Codice dell’ordinamento militare, con conseguente correttezza della valutazione della Commissione.
Quanto alla doglianza del motivo II concernente la previsione che richiedeva docenti contrattualizzati da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del bando, non solo essa era inammissibile poiché rivolta contro la lex specialis non tempestivamente impugnata, ma era comunque infondata: trattavasi infatti di criterio premiale, già ritenuto legittimo dalla giurisprudenza in analoga vicenda riguardante la stessa ricorrente, espressivo dell’ampia discrezionalità amministrativa nella definizione dei parametri tecnici, volto ad assicurare stabilità occupazionale e continuità nell’erogazione del servizio; inoltre, la scelta della data di pubblicazione del bando come riferimento temporale non contrastava con alcuna norma ed era coerente con l’obiettivo di accertare la pregressa solidità organizzativa degli operatori economici.
1.15 Si costituiva anche il soggetto vincitore resistendo al ricorso ed all’istanza cautelare.
RI deduceva la correttezza dell'attribuzione dei 12 punti e del minor punteggio riconosciuto a NL AP relativamente agli anni 1999-2002.Legittimamente la Commissione aveva ritenuto l'autocertificazione di RI S.r.l. – recante in modo analitico anno e numero dei contratti stipulati con la Marina Militare – come idonea documentazione equivalente che aveva consentito alla Stazione Appaltante di reperire d'ufficio ex Art. 43 D.P.R. 445/2000 la documentazione originale, soggetta a obbligo di custodia perpetua ex Art. 100 R.D. 827/1924) .Al contrario, NL AP si era limitata a una dichiarazione generica per gli anni 1999-2002 (indicando contratti non meglio precisati con "Stato Maggiore della IF", "oltre 8000 ore"), non corredata da documentazione probatoria né da elementi analitici utili alla verifica d'ufficio. Le due offerte erano quindi sostanzialmente diverse, escludendo la lamentata diSPrità di trattamento. Inammissibile era poi l'eccezione di irragionevolezza del requisito esperienziale ultra-ventennale in quanto risalente alla lex specialis, che non era stata tempestivamente impugnata. Giusta era anche la mancata assegnazione di un punto per la docente SD VE (esperienza presso LE S.p.A. e DA S.p.A.): le due società per azioni erano Operatori Economici di diritto commerciale, e non Enti del Comparto IF e Sicurezza, La censura era in ogni caso inammissibile perché spostando un solo punto sarebbe stata irrilevante in ogni caso non superando la prova di resistenza (stante la differenza in graduatoria di 2,84 punti). Quanto al motivo II la censura sull'illogicità della formulazione del Criterio 9 – che premiava la subordinazione del docente e richiedeva 12 mesi di contratto alla data di pubblicazione del bando – era anzitutto inammissibile perché tardivamente formulata rispetto alla data di pubblicazione del bando, dal quale era già conoscibile. In ogni caso era infondata come già riconosciuto in un giudizio tra le medesime parti dal TAR Lazio (Sent. n. 6312/2022) e confermato dal Consiglio di Stato (Sent. n. 7111/2023). La scelta di premiare il rapporto di lavoro subordinato (e non co.co.co. o lavoro autonomo) era espressione della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed era finalizzata a promuovere l’uso da parte delle imprese di strumenti contrattuali di lavoro che garantissero maggiore continuità e stabilità nell'erogazione dei corsi, assicurando determinati standard di protezione sociale e solidità aziendale. Anche la scelta di fissare il requisito dei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del bando era legittima espressione di tale discrezionalità tecnica, che premiava la stabilità organizzativa dell’impresa preesistente alla gara e non “costruita” in funzione della stessa.
1.16 Alla camera di consiglio del 30 luglio 2025 fissata per l’esame cautelare i difensori di parte ricorrente dichiaravano di rinunciare all'istanza cautelare ed era fissata l’udienza del 12 novembre 2025 per la trattazione del merito, in vista della quale ricorrente e resistente depositavano memoria e la controinteressata una replica.
1.17 Deduceva in memoria la ricorrente che l’autocertificazione di RI non poteva ritenersi “documentazione equivalente” a contratti o dichiarazioni degli Enti appaltanti ai sensi della lex specialis, perché non rientrante negli artt. 46-47 DPR 445/2000 e avente mera attitudine probatoria provvisoria, sempre soggetta a verifica doverosa. Diversamente le posizioni delle due concorrenti erano da ritenersi identiche: entrambe le dichiarazioni indicavano rapporti pregressi con la IF (RI con Marina; NL con Stato Maggiore IF – progetto Euroformazione). La dichiarazione di NL era verificabile d’ufficio come quella di RI; la Commissione avrebbe dovuto attivare verifiche o soccorso per entrambi o per nessuno. Quanto al Criterio 9 insisteva nell’assunto che andassero ritenuti enti strategici del Comparto IF e Sicurezza sia LE S.p.A. (che si caratterizzava per golden power, controllo MEF 30,204%, limiti statutari agli azionisti privati) che DA (che si caratterizzava per la partecipazione al 25% da parte di LE S.p.A.)
1.18 All’udienza fissata la causa era discussa nel merito, indi assunta in decisione.
DIRITTO
2. Il Collegio si pronuncia ex art. 120, comma 5, CPA in forma semplificata e nei seguenti termini.
2.1 Va in limine scrutinato il Motivo I nelle plurime censure in esso articolate.
2.1.1 La International School Of Languages s.r.l. ha in primis lamentato, rispetto all’applicazione del criterio 6 del Disciplinare di gara, che la vincitrice Orion TO s.r.l. abbia ottenuto il riconoscimento di 10 annualità (2006-2011 e 2014-2017) di esperienza nell’erogazione di formazione linguistica ad enti del comparto IF pur senza aver allegato i relativi contratti ovvero le attestazioni degli Enti appaltanti, bensì sulla base di una dichiarazione in autocertificazione recante solo indicazione dei dati dei suddetti contratti.
La censura supera la prova di resistenza ed è quindi ammissibile. Infatti comportando il riconoscimento ad TO non più di 21 anni bensi 11 di esperienza, determinerebbe l’abbassamento di 3 punti (da 12 a 9 ) nella classifica determinanti nella graduatoria finale, il criterio 6 infatti premiava “Esperienza - maturata anche non consecutivamente -nell’erogazione di corsi di formazione linguistica per la lingua inglese in ambito rapporti contrattuali diretti con Enti del Comparto IF e Sicurezza: - meno di 1 anno= 0 punti - da 1 a 4 anni = 3 punti - da 5 a 10 anni = 6 punti; - da 11 a 20 anni = 9 punti; - oltre 20 anni = 12 punti”.
Contestualmente, sempre a proposito dello stesso criterio 6, la ricorrente ne ha contestato il malgoverno -oltre a lamentare diSPrità di trattamento- a causa della mancata attribuzione di 3 punti per il mancato riconoscimento dell’esperienza formativa per 4 annualità con lo Stato Maggiore della IF dal 1999-2002. Dette 4 annualità, anch’esse prive di supporto contrattuale o certificativo degli enti appaltanti (che ISL riferisce di non avere più nei propri archivi, gravando anzi ulteriormente la disciplina di gara per la richiesta di produrre documentazione ultraventennale), erano state però oggetto di una dichiarazione di valore equipollente a quella accolta per l’avversaria.
Anche questa censura è ammissibile superando la prova di resistenza in quanto determinerebbe, come visto, il riconoscimento di più di 10 anni di esperienza ad ISL con passaggio dalla fascia di 6 punti a quella di 9.
Nondimeno le censure sono infondate.
Emerge in atti che la vincitrice ha documentato la propria esperienza per il periodo contestato (2006-2011 e 2014-2017) con una dichiarazione asseverata ex D.P.R. 445/2000 così articolata:
per il periodo 2006-2011 “2006 Superiore a 7500 ore - - DE VA LI (contratto n. 3653 del 19/04/2006) 2007 Superiore a 7500 ore - DE VA LI (contratto n. 3690 del 09/03/2007) 2008 Superiore a 7500 ore - CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M. MA (contratto n. 010 del 05/03/2008) 2009 Superiore a 7500 ore - CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M. MA (contratto n. 31 del 30/03/2009) 2010 Superiore a 7500 ore - CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M. MA (contratto n. 39 del 09/12/2009) 2011 Superiore a 7500 ore - CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M. MA (contratto n. 69 del 24/06/2011)”;
per il periodo 2014-2017 “2014 Superiore a 7500 ore - CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M. MA (contratto n. 99 del 28/08/2013) 2015 Superiore a 7500 ore - CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M. MA (contratto n. 117 del 25/11/2014) 2016 Superiore a 7500 ore - CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M. MA (contratto n. 124 del 07/11/2015) 2017 Superiore a 7500 ore - CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA M.M. MA (contratto n. 130 del 19/10/2016)”.
La ricorrente ha documentato la propria esperienza per il periodo contestato (1999-2002) con dichiarazione non asseverata del legale rappresentante così articolata in tabella:
“Stato Maggiore della IF – Corsi Euroformazione IF, progetto Missile e a fianco, nella colonna MONTE ORE COMPLESSIVO PER SINGOLA ANNUALITA’ (PER LA LINGUA INGLESE), “1999 Oltre 8.000 - 2000 Oltre 8.000 - 2001 Oltre 8.000 2002 Oltre 8.000”.
Ciò detto si rileva in primis che legittimamente la dichiarazione del vincitore in ordine all’esperienza pregressa, tanto più ove asseverata, è stata accettata come elemento di prova del requisito equivalente all’allegazione dei contratti.
Tale conclusione, senza scomodare il principio di risultato, scaturisce dalla previsione della lex specialis su “MEZZI DI COMPROVA - Dichiarazione del Legale Rappresentante che specifichi l’esperienza maturata dall’O.E. nell’erogazione di corsi di formazione linguistica per la lingua inglese in ambito rapporti contrattuali diretti con Enti del Comparto IF e Sicurezza. Allegare apposita documentazione probatoria (Contratti sottoscritti /Dichiarazioni da parte di Enti del Comparto IF e Sicurezza e relativo periodo). La Stazione appaltante accetta anche documentazione equivalente riservandosi la possibilità di richiedere eventuali integrazioni documentali.” e, non ultimo, dall’assetto legislativo generale dell’azione amministrativa che stabilisce all’art. 18, comma 2, L n. 241/1990, che «i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente o sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti» e, in particolare, dall’art. 43, co. 1, DPR 445/2000 che specifica «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio […] tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti […]».
Vista la dichiarazione in autocertificazione riguardo il periodo 2006-2011 e 2014-2017 risulta che la vincitrice abbia assolto l’onere richiesto dalla normativa suddetta, indicando in maniera puntuale gli estremi di raccolta di tutti i contratti (in forma pubblica amministrativa) intercorsi già con la stessa Stazione appaltante e comprovanti la sua esperienza, evidenziando così anche alla Marina Militare che si trattava di documentazione effettivamente in suo possesso, di cui aveva l’obbligo istituzionale ”notarile” della conservazione.
Giustamente quindi la Stazione Appaltante ha verificato motu proprio, compulsando i propri archivi, la veridicità della dichiarazione.
Lo stesso non può dirsi per la dichiarazione resa dalla ricorrente di cui, al di là del dato non dirimente della sua asseverazione, emerge la genericità della formula “Stato Maggiore della IF – Corsi Euroformazione IF, progetto Missile” ma soprattutto la stessa ammissione da parte di ISL sull’assenza nei propri archivi della relativa documentazione, il che avrebbe reso inutile anche un eventuale soccorso istruttorio.
Non poteva ragionevolmente farsi carico alla Marina Militare di un obbligo di attivarsi nella ricerca negli archivi dello Stato Maggiore della IF degli asseriti contratti 1999-2002 di cui la stessa ricorrente non aveva più traccia ed aveva fornito elementi vaghi, privi della specificità richiesta dal citato art. 43, co. 1, DPR 445/2000, fermo restando che nell’ambito della ampia, variegata e compartimentata organizzazione degli enti facenti capo al Ministero della difesa sarebbe superficiale ritenere l’appaltante Marina Militare “stessa amministrazione” rispetto allo Stato Maggiore della difesa (non quindi quello della Marina (SMM) ma quello di vertice interforze (SMD) presieduto dal Capo di Stato Maggiore della IF).
Ed è da aggiungere che la ricorrente non ha avviato dopo il bando durante la gara, né in corso di giudizio, iniziative di accesso agli atti presso lo Stato Maggiore o formulato istanze istruttorie specifiche, né ha prodotto neanche in corso di giudizio principi di prova su tali contratti.
Va pertanto affermato che legittimamente la Stazione Appaltante ha ritenuto non comprovata l’esperienza di ISL per le annualità 1999-2002 e che non vi è stata diSPrità di trattamento.
Sul piano fattuale, del resto, dalle risultanze del giudizio emerge che mentre è incontestata l’effettiva esistenza dei contratti dichiarati da TO per il decennio 2006-2011/2014-2017, altrettanto non può dirsi per quelli dichiarati dalla ricorrente.
2.1.2 La International School Of Languages s.r.l. ha poi lamentato, sempre riguardo al criterio 6 ed all’esperienza pregressa con enti della IF di TO, che per le annualità 2004, 2005 e 2012 in realtà la vincitrice avrebbe comprovato un numero di ore annue inferiore alla soglia minima di 7500 stabilita dalla lex specialis.
L’obiezione supera anche in questo caso la prova di resistenza comportando in ipotesi il riconoscimento ad TO non più di 21 anni di esperienza bensì, anche nel peggiore degli esiti per la ricorrente, di 20, con sottrazione di dei 3 punti decisivi acquisiti grazie al superamento dei 20 anni.
La censura è comunque infondata.
Anche in questo caso è infatti emerso che la Stazione Appaltante, integrando d’ufficio la documentazione prodotta ha accertato l’espletamento di un numero di ore di formazione superiore al minimo richiesto (2004: 18.987; 2005: 10.839; 2012: 18.335).
Il comportamento dell’Amministrazione, alla luce delle considerazioni del punto precedente, risulta legittimo in quanto anche qui attivato, nell’ambito dei doveri rivenienti dal quadro normativo e dalla lex specialis, a partire dalle dichiarazioni puntuali e circostanziate fornite dalla vincitrice sui contratti relativi, che riguardavano poi, nella quasi totalità, appalti della Marina e delle Capitanerie di Porto.
Anche in questo caso il dato accertato dalla Stazione Appaltante non è stato contestato ed è quindi fattualmente acquisito alle risultanze del giudizio il possesso della vincitrice dei requisiti esperienziali richiesti anche per le annualità 2004, 2005 e 2012 ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo ricevuto per il Criterio 6.
2.1.3 NL (supra sub 1.12) ha censurato altresì di aver ricevuto un punto in meno (7 e non 8) di quelli spettanti relativamente al Criterio 9 ( “avere maturato negli ultimi 10 anni esperienze di insegnamento di almeno 12 mesi – anche non continuativi – in corsi di formazione linguistica a favore degli Enti del Comparto IF e Sicurezza”) con riguardo alla mancanza nel curriculum di una propria docente di esperienza formativa verso enti del “Comparto IF e Sicurezza”, nonostante avesse lavorato in commesse con LE SP e DA SP.
La censura è inammissibile non superando la prova di resistenza. Aggiungere un punto alla classifica della ricorrente non cambierebbe gli esiti della gara dato lo scarto di 2,84 punti.
Nemmeno è configurabile un interesse ad incrementare il vantaggio in caso di accoglimento di questo ricorso per altri profili, non essendoci un ricorso incidentale che abbia contestato i punteggi attribuiti ad ISL rendendo utile il reperimento di ulteriori punti-
2.2 Venendo quindi alle censure formulate contro clausole del bando si rileva quanto segue.
2.2.1 Sulla la doglianza con cui la ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza del criterio 6 del Disciplinare nella parte in cui richiedeva documentazione risalente ad oltre vent’anni per comprovare la relativa esperienza, va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività da parte dell’Avvocatura.
Invero detta clausola non può ritenersi tra quelle immediatamente escludenti -e quindi ad immediata e certa lesività- della lex specialis, disciplinando infatti la comprova di un criterio di punteggio, trattasi di clausola che non impedisce la partecipazione, la cui lesività è meramente eventuale al momento della pubblicazione del bando e si concretizza solo all’esito della gara se decisiva nella determinazione della graduatoria.
Ciò detto la censura è infondata.
Posto che la scelta dell’Amministrazione di premiare l’esperienza ultraventannale è esercizio non irragionevole dell’ampia discrezionalità spettante, non è criticabile la sottostante pretesa di adeguata dimostrazione, con documenti dell’epoca o equipollenti, della circostanza.
2.2.2 In via subordinata nel motivo II è stato poi censurato il Criterio 9 del Disciplinare relativo alla «Disponibilità, nel proprio organico, di personale docente madrelingua contrattualizzato che l’operatore economico si impegna ad impiegare in ambito di esecuzione dell’appalto», con assegnazione fino a 10 punti laddove condizionati dal fatto che «il citato personale deve essere dipendente in forza di un rapporto di lavoro subordinato, contrattualizzato da almeno 12 mesi continuativi (in una delle forme previste dal vigente quadro normativo) alla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea» .
Va anche qui superata l’eccezione di tardività dell’Avvocatura, per le stesse ragioni testé esposte al punto precedente.
La censura è comunque infondata.
Invero costituisce espressione legittima della discrezionalità amministrativa, priva di profili di manifesta illogicità o discriminazione, la scelta della Stazione Appaltante di premiare la presenza nell’organico dell’Operatore Economico di docenti stabilmente inseriti attraverso rapporti contrattuali di lavoro subordinato costituiti almeno dodici mesi prima della data di pubblicazione del bando.
La questione ha già visto una pronuncia della Sezione nel senso che <<E’ del tutto ragionevole che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la Stazione Appaltante abbia ritenuto di attribuire un punteggio rilevante per l’aggiudicazione della gara, soltanto ad imprese che posseggano una certa stabilità aziendale garantita attraverso l’assunzione dei propri dipendenti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato…Per tutto quanto precede non si ravvisano elementi di illogicità nella scelta di dare maggior apprezzamento, nell’assegnazione del punteggio tecnico, ad aspetti qualitativi della prestazione connessi (anche) alla sussistenza di un maggior numero di rapporti di lavoro subordinato con l’azienda partecipante alla procedura selettiva>> (v.si TAR Lazio, Sez. 1 bis, n. 6312 del 18.05.2022), con successiva conferma di Palazzo Spada quanto al punto che <<le difese dell’Amministrazione hanno adeguatamente chiarito le ragioni di interesse pubblico sottese alla riserva del punteggio premiale alle imprese che si approvvigionano di personale docente mediante contratti a tempo determinato/indeterminato, che risultano anche di immediata percezione, e che consistono nel raggiungimento di determinati standard di protezione sociale e del lavoro assicurati dalla stabilità occupazionale, nonché nella maggiore continuità e stabilità nell’erogazione dei corsi e nella somministrazione dei test. In ultimo, ferma evidentemente la libertà dell’imprenditore di dotarsi dei rapporti contrattuali ritenuti più idonei al perseguimento degli obiettivi dell’impresa, vale anche in tema di individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, scelta che nelle procedura di gara rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è come noto connotata da ampia discrezionalità (da ultimo, Cons. Stato, V, 5 gennaio 2023, n. 211), il rilievo formulato dalla Sezione in riferimento ai contenuti inderogabili dell'offerta, e cioè che la causa della gara pubblica consiste nell’approvvigionare, mediante il più conveniente dei possibili contratti, l’amministrazione delle opere, dei beni o dei servizi di cui effettivamente necessita nell’interesse generale, e non nel mero mettere a disposizione delle imprese interessate un’occasione di lavoro da modulare sulle loro preferenze organizzative (Cons. Stato, V, 27 ottobre 2022, n. 9249; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022, n. 1486; 20 aprile 2020, n. 2486)>> (v.si. Cons. di Stato, Sez. V, 20.07.2023, n. 7111).
Ugualmente ragionevole risulta poi il riferimento ad un periodo anteriore alla data di pubblicazione del bando come momento di cristallizzazione delle caratteristiche aziendali da valutarsi, in quanto idoneo ad evitare comportamenti opportunistici successivi di rimodellazione di breve periodo dell’organizzazione imprenditoriale in funzione delle condizioni premiali da intercettare.
3 Conclusivamente il ricorso va respinto in ogni domanda e in tutti i motivi, salvo quello (v.si supra sub 2.1.3) di cui al par. I.4 del ricorso che va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
--lo respinge in ogni domanda ed in tutti i motivi, salvo quello di cui al par. I.4 del ricorso che è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, per l’effetto sono confermati gli atti impugnati;
--condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore di entrambe le controparti costituite, resistente e controinteressata, nella misura di complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuna, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché IVA e gli altri accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
DO De AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO De AR | AN NN |
IL SEGRETARIO