Articolo 34 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 agosto 1974
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Versione
30 novembre 1977
Art. 34. Esame e parere della commissione

La commissione esamina la documentazione presentata dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra, altri documenti e raccoglie d'ufficio tutte le informazioni che reputi necessarie ai fini del parere che deve emettere a norma del terzo comma dell'articolo 32.
Il parere della commissione concerne l'effettiva esistenza delle esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei mezzi di trasporto indicati rispetto alle esigenze stesse. Quando il richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo alla natura e all'entita' dell'attivita' principale di cui il trasporto deve essere attivita' accessoria o complementare.
Le deliberazioni della commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.

((3a)) --------------- AGGIORNAMENTO (3a)
Il Decreto 31 ottobre 1977 (in G.U. 15/11/1977, n. 311) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 , e fino alla costituzione in ogni singola provincia della speciale commissione, di cui all'art. 33 della suindicata legge, i compiti della commissione stessa, previsti dagli articoli 32, comma terzo, e 34 della legge 6 giugno 1974 n. 298 , sono svolti dalla commissione consultiva provinciale per l'autotrasporto di' cose, istituita col decreto ministeriale 29 settembre 1968".
Entrata in vigore il 30 novembre 1977