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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 235/2022
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. DI Parte_1
ODOARDO AMEDEO
APPELLANTE E
, assistito Controparte_1
e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 302/21 in data 7 febbraio 2022 del
Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Avezzano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 234 emessa dall' il 5.11.2020, nei confronti di Parte_2 [...]
, con la quale veniva richiesto il Parte_3 pagamento della somma complessiva di € 37.725,00, a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni asseritamente accertate e spese di notifica;
condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di primo grado è pervenuto a tale statuizione in ragione della tardività del ricorso, perché depositato in data 12 dicembre 2020, oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto per l'opposizione, essendo stata l'ordinanza notificata alla in Parte_3 data 11.11.2020 ed al in data 10.11.2020, non rivestendo alcun Parte_3 rilievo la circostanza che soltanto in data 13.11.2020 il riceveva la Raccomandata n. Parte_3
62888252134-2, contenente la comunicazione di avvenuta notifica incombente non Pt_4 più necessario a decorrere dall'1.1.2018, per effetto dell'art. 1, comma 461, legge n.
205/2017, e comunque applicabile ai soli atti giudiziari (v. Corte Cost., ord. 3.1.2020, n. 2).
Avverso la suindicata sentenza hanno proposto appello gli opponenti in primo grado, chiedendone la riforma e concludendo negli stessi termini indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito in giudizio l' contestando ogni avverso motivo di Parte_2 gravame, chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato l'erronea individuazione da parte del primo giudice della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, intervenuta il 13 novembre 2020 e non il 10 novembre 2020, come può evincersi dalla Comunicazione di
Avvenuta Notifica datata 13 novembre 2020.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Diversamente da quanto indicato nella sentenza appellata, l'art. 1 commi 813 e 814 della l.n.
145/2018, modificando nuovamente la L. n. 890/1982, ha reintrodotto la Comunicazione di
Avvenuta notifica (CAN) ovvero la raccomandata informativa con la quale si avvisa il destinatario dell'avvenuta notifica a mani di un familiare, di un addetto o del portiere, dopo che per l'anno 2018 l'obbligo dell'operatore postale di inviare detta comunicazione era stato soppresso.
Dispone in particolare l'art. 12 della L.n. 890/1982 che “le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso”. Nel caso in esame, in calce all'ordinanza ingiunzione è indicata nel 5 novembre 2020 la data di spedizione della raccomandata contenente l'atto avente n. Prot. 16311. Nell'avviso di ricevimento relativo a detta raccomandata AG n. 787709196278 risulta che in data 10 novembre 2020 la stessa è stata consegnata nelle mani di familiare convivente moglie e che è stata spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. 62888252134-2.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “in tema di comunicazione a mezzo raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (Cass. n. 23194/2024).
pag. 2/5 Ne consegue che non avendo l'amministrazione dato prova della ricevuta di spedizione, con indicazione del destinatario e del suo indirizzo, l'unica data da prendere in considerazione ai fini della tempestività o meno dell'opposizione è quella in cui la medesima raccomandata è risultata essere stata consegnata e cioè il 13 novembre 2020, data riportata nella marcatura temporale prodotta dal palmare in uso al messo notificatore, mediante procedimento digitale, accompagnata dall'indicazione dell'orario 17:55:14.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuta assorbita ogni diversa questione, deve ritenersi tempestivo il ricorso di primo grado, perché depositato in data 12 dicembre 2020 e quindi entro il termine di 30 giorni previsto per l'opposizione.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti, hanno lamentato la violazione dell'art. 14
L.n. 689/1981, essendo l'accertamento iniziato in data 22 settembre 2017 e concluso in data
14 novembre 2018, per poi essere notificato l'avviso unico di accertamento il 30 novembre
2018.
Il motivo non è fondato
Come emerge dal verbale di accertamento, l'attività di controllo diretta a riscontrare l'osservanza delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, ha interessato una pluralità di posizioni lavorative e diverse sedi di lavoro, con coinvolgimento di altra società
(Orticola Marche soc.coop), il che ha determinato una inevitabile dilatazione dei tempi di indagine. Inoltre l'accertamento nel suo complesso non si esaurisce nella generica acquisizione di elementi e di dati ispettivi, ma passa attraverso quella necessaria ed ulteriore attività di valutazione degli stessi e di confronto tra il materiale testimoniale e la documentazione acquisita, onde pervenire all'esito alla piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi delle violazioni necessarie a configurare la fattispecie sanzionatoria.
L'assunzione delle dichiarazioni dei lavoratori e l'acquisizione della produzione documentale da parte della società hanno fatto emergere fatti nuovi rendendo necessario lo svolgimento dell'attività di controllo nei confronti della società quale Controparte_2 appaltatrice, con l'esame della documentazione e risulta documentalmente che l'assunzione delle ultime dichiarazioni dei lavoratori interessati è intervenuta per in data Persona_1
17/10/2018 e in data 9/11/2018. Il termine per la notifica degli estremi della violazione previsto dall'art.14 c. 2 L.689/81 non si computa dal mero avvio dell'attività accertativa, ma dal suo completamento (Cass. Civ., SS.UU. n. 28210/2019), dunque, considerato che gli accertamenti sono stati definiti il 14/11/2018 ed il verbale è stato notificato in data
28/11/2018, il termine previsto ex lege è stato osservato.
Del pari infondata è la ulteriore doglianza circa la mancata indicazione del periodo interessato dalla violazione, agevolmente ricavabile dal prospetto riepilogativo del verbale, in cui per ogni lavoratore sono indicati i mesi ed i giorni interessati dalla violazione. Il periodo pag. 3/5 contestato trova poi compiuta descrizione nell'ordinanza d'ingiunzione, nella quale in relazione all'appalto illecito lo stesso è individuato nel lasso temporale compreso dal 23 maggio al 30 settembre 2017.
Con gli ulteriori motivi di gravame gli appellanti, ribadito che l'onere probatorio in ordine alle violazioni poste a fondamento dell'ordinanza ingiunzione grava unicamente sull'amministrazione procedente, hanno evidenziato la genuinità del contratto di appalto ai sensi dell'art. 29 del D.LGS 276/2003, con la , che ha mantenuto Controparte_2 nei confronti dei lavoratori, suoi dipendenti, un potere dispositivo, organizzativo e di controllo, in un contesto lavorativo in cui l'attività si risolveva prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro di raccolta degli ortaggi. (Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
23615 del 27 ottobre 2020).
Il motivo è fondato.
Nel corso dell'ampia istruttoria orale svolta nel presente grado, sono stati sentiti come testi i lavoratori utilizzati nell'appalto, i quali hanno riferito di aver lavorato, nel periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione, per la tra il 2017 e il 2018, raccogliendo ortaggi Controparte_2 nei campi e ricevendo le direttive sul lavoro da svolgere da che era un Persona_1 dipendente di e coordinava il lavoro da svolgere durante la giornata di tutti i Controparte_2 raccoglitori, comunicando la mattina per telefono dove andare, dove caricare e scaricare e che cosa raccogliere. La raccolta degli ortaggi avveniva a mano, si trattava di cime di rapa,
e Gli ortaggi venivano poi sistemati nelle cassette e trasportati in Parte_5 Parte_6 magazzino, da un addetto che utilizzava un furgone e un trattore messo a disposizione dallo stesso I testi hanno precisato che era a dare indicazioni e direttive, a Per_1 Persona_1 fornire le attrezzature necessarie, a portare nei campi i raccoglitori e a riportarli a casa ed anche a pagarli per il lavoro svolto, essendo il referente per la . Controparte_2
In forza del contratto di appalto, come si legge nello stesso, la , Controparte_2 appaltatrice, si impegnava a raccogliere gli ortaggi, su indicazione della società appaltante
, ricevendo un corrispettivo al kilogrammo o per collo. Parte_1 Testimone_1 socio della , ha riferito di aver avuto contatti esclusivamente Parte_1 con responsabile della Cooperativa, il quale organizzava la raccolta e si Persona_1 occupava di ogni attività necessaria, dopo aver ricevuto l'indicazione del terreno su cui raccogliere gli ortaggi.
, commercialista della ma anche della Testimone_2 Parte_7 CP_2
ha specificato che, come si evince dal bilancio, quest'ultima ha in dotazione una serie
[...] di attrezzature.
In definitiva dunque, essendosi limitata la società appaltante alla sola Parte_1 indicazione dei terrenti e delle caratteristiche del prodotto da raccogliere, trattandosi nella specie di diverse tipologie di ortaggi, dei quali valutare la giusta maturazione, deve escludersi che la stessa abbia svolto alcun intervento direttamente dispositivo e di controllo sui pag. 4/5 dipendenti dell'appaltatore del servizio, la cui attività è consistita prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro di raccolta manuale, gestito ed organizzato unicamente dal responsabile della . Controparte_2
L'accertamento della genuinità dell'appalto intercorso tra la società committente e la società appaltatrice fa venir meno la responsabilità degli odierni appellanti anche con riguardo alla irregolare assunzione del lavoratore la cui presenza sul campo agricolo intento a Persona_2 svolgere attività lavorativa è stata accertata de visu dagli ispettori, in assenza di regolare contratto di lavoro, essendo ragionevole ritenere che costui, al pari degli altri lavoratori presenti, fosse impiegato nel medesimo appalto, tanto più che, subito dopo l'accesso ispettivo, la stessa ha provveduto a regolarizzarne la posizione, né comunque Controparte_2 risultando provato che egli invece era l'unico addetto alla raccolta, dipendente della
[...]
. Parte_1
In definitiva pertanto l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata, con conseguente condanna dell'amministrazione, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 234/2020 dell' Parte_2
emessa il 5.11.2020;
[...]
- Condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida, per compensi professionali in € 3.290 per il primo grado e in € 4.996 per il secondo, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 235/2022
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Massimo De Cesare Consigliere all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nella causa in grado di appello
TRA
assistito e difeso dall'Avv. DI Parte_1
ODOARDO AMEDEO
APPELLANTE E
, assistito Controparte_1
e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 302/21 in data 7 febbraio 2022 del
Tribunale di Avezzano in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del lavoro di Avezzano ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 234 emessa dall' il 5.11.2020, nei confronti di Parte_2 [...]
, con la quale veniva richiesto il Parte_3 pagamento della somma complessiva di € 37.725,00, a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni asseritamente accertate e spese di notifica;
condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di primo grado è pervenuto a tale statuizione in ragione della tardività del ricorso, perché depositato in data 12 dicembre 2020, oltre la scadenza del termine di 30 giorni previsto per l'opposizione, essendo stata l'ordinanza notificata alla in Parte_3 data 11.11.2020 ed al in data 10.11.2020, non rivestendo alcun Parte_3 rilievo la circostanza che soltanto in data 13.11.2020 il riceveva la Raccomandata n. Parte_3
62888252134-2, contenente la comunicazione di avvenuta notifica incombente non Pt_4 più necessario a decorrere dall'1.1.2018, per effetto dell'art. 1, comma 461, legge n.
205/2017, e comunque applicabile ai soli atti giudiziari (v. Corte Cost., ord. 3.1.2020, n. 2).
Avverso la suindicata sentenza hanno proposto appello gli opponenti in primo grado, chiedendone la riforma e concludendo negli stessi termini indicati nel ricorso introduttivo del giudizio.
Si è costituito in giudizio l' contestando ogni avverso motivo di Parte_2 gravame, chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata la prova per testi, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno lamentato l'erronea individuazione da parte del primo giudice della data di notifica dell'ordinanza ingiunzione, intervenuta il 13 novembre 2020 e non il 10 novembre 2020, come può evincersi dalla Comunicazione di
Avvenuta Notifica datata 13 novembre 2020.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Diversamente da quanto indicato nella sentenza appellata, l'art. 1 commi 813 e 814 della l.n.
145/2018, modificando nuovamente la L. n. 890/1982, ha reintrodotto la Comunicazione di
Avvenuta notifica (CAN) ovvero la raccomandata informativa con la quale si avvisa il destinatario dell'avvenuta notifica a mani di un familiare, di un addetto o del portiere, dopo che per l'anno 2018 l'obbligo dell'operatore postale di inviare detta comunicazione era stato soppresso.
Dispone in particolare l'art. 12 della L.n. 890/1982 che “le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso”. Nel caso in esame, in calce all'ordinanza ingiunzione è indicata nel 5 novembre 2020 la data di spedizione della raccomandata contenente l'atto avente n. Prot. 16311. Nell'avviso di ricevimento relativo a detta raccomandata AG n. 787709196278 risulta che in data 10 novembre 2020 la stessa è stata consegnata nelle mani di familiare convivente moglie e che è stata spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. 62888252134-2.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “in tema di comunicazione a mezzo raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova” (Cass. n. 23194/2024).
pag. 2/5 Ne consegue che non avendo l'amministrazione dato prova della ricevuta di spedizione, con indicazione del destinatario e del suo indirizzo, l'unica data da prendere in considerazione ai fini della tempestività o meno dell'opposizione è quella in cui la medesima raccomandata è risultata essere stata consegnata e cioè il 13 novembre 2020, data riportata nella marcatura temporale prodotta dal palmare in uso al messo notificatore, mediante procedimento digitale, accompagnata dall'indicazione dell'orario 17:55:14.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuta assorbita ogni diversa questione, deve ritenersi tempestivo il ricorso di primo grado, perché depositato in data 12 dicembre 2020 e quindi entro il termine di 30 giorni previsto per l'opposizione.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti, hanno lamentato la violazione dell'art. 14
L.n. 689/1981, essendo l'accertamento iniziato in data 22 settembre 2017 e concluso in data
14 novembre 2018, per poi essere notificato l'avviso unico di accertamento il 30 novembre
2018.
Il motivo non è fondato
Come emerge dal verbale di accertamento, l'attività di controllo diretta a riscontrare l'osservanza delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, ha interessato una pluralità di posizioni lavorative e diverse sedi di lavoro, con coinvolgimento di altra società
(Orticola Marche soc.coop), il che ha determinato una inevitabile dilatazione dei tempi di indagine. Inoltre l'accertamento nel suo complesso non si esaurisce nella generica acquisizione di elementi e di dati ispettivi, ma passa attraverso quella necessaria ed ulteriore attività di valutazione degli stessi e di confronto tra il materiale testimoniale e la documentazione acquisita, onde pervenire all'esito alla piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi delle violazioni necessarie a configurare la fattispecie sanzionatoria.
L'assunzione delle dichiarazioni dei lavoratori e l'acquisizione della produzione documentale da parte della società hanno fatto emergere fatti nuovi rendendo necessario lo svolgimento dell'attività di controllo nei confronti della società quale Controparte_2 appaltatrice, con l'esame della documentazione e risulta documentalmente che l'assunzione delle ultime dichiarazioni dei lavoratori interessati è intervenuta per in data Persona_1
17/10/2018 e in data 9/11/2018. Il termine per la notifica degli estremi della violazione previsto dall'art.14 c. 2 L.689/81 non si computa dal mero avvio dell'attività accertativa, ma dal suo completamento (Cass. Civ., SS.UU. n. 28210/2019), dunque, considerato che gli accertamenti sono stati definiti il 14/11/2018 ed il verbale è stato notificato in data
28/11/2018, il termine previsto ex lege è stato osservato.
Del pari infondata è la ulteriore doglianza circa la mancata indicazione del periodo interessato dalla violazione, agevolmente ricavabile dal prospetto riepilogativo del verbale, in cui per ogni lavoratore sono indicati i mesi ed i giorni interessati dalla violazione. Il periodo pag. 3/5 contestato trova poi compiuta descrizione nell'ordinanza d'ingiunzione, nella quale in relazione all'appalto illecito lo stesso è individuato nel lasso temporale compreso dal 23 maggio al 30 settembre 2017.
Con gli ulteriori motivi di gravame gli appellanti, ribadito che l'onere probatorio in ordine alle violazioni poste a fondamento dell'ordinanza ingiunzione grava unicamente sull'amministrazione procedente, hanno evidenziato la genuinità del contratto di appalto ai sensi dell'art. 29 del D.LGS 276/2003, con la , che ha mantenuto Controparte_2 nei confronti dei lavoratori, suoi dipendenti, un potere dispositivo, organizzativo e di controllo, in un contesto lavorativo in cui l'attività si risolveva prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro di raccolta degli ortaggi. (Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
23615 del 27 ottobre 2020).
Il motivo è fondato.
Nel corso dell'ampia istruttoria orale svolta nel presente grado, sono stati sentiti come testi i lavoratori utilizzati nell'appalto, i quali hanno riferito di aver lavorato, nel periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione, per la tra il 2017 e il 2018, raccogliendo ortaggi Controparte_2 nei campi e ricevendo le direttive sul lavoro da svolgere da che era un Persona_1 dipendente di e coordinava il lavoro da svolgere durante la giornata di tutti i Controparte_2 raccoglitori, comunicando la mattina per telefono dove andare, dove caricare e scaricare e che cosa raccogliere. La raccolta degli ortaggi avveniva a mano, si trattava di cime di rapa,
e Gli ortaggi venivano poi sistemati nelle cassette e trasportati in Parte_5 Parte_6 magazzino, da un addetto che utilizzava un furgone e un trattore messo a disposizione dallo stesso I testi hanno precisato che era a dare indicazioni e direttive, a Per_1 Persona_1 fornire le attrezzature necessarie, a portare nei campi i raccoglitori e a riportarli a casa ed anche a pagarli per il lavoro svolto, essendo il referente per la . Controparte_2
In forza del contratto di appalto, come si legge nello stesso, la , Controparte_2 appaltatrice, si impegnava a raccogliere gli ortaggi, su indicazione della società appaltante
, ricevendo un corrispettivo al kilogrammo o per collo. Parte_1 Testimone_1 socio della , ha riferito di aver avuto contatti esclusivamente Parte_1 con responsabile della Cooperativa, il quale organizzava la raccolta e si Persona_1 occupava di ogni attività necessaria, dopo aver ricevuto l'indicazione del terreno su cui raccogliere gli ortaggi.
, commercialista della ma anche della Testimone_2 Parte_7 CP_2
ha specificato che, come si evince dal bilancio, quest'ultima ha in dotazione una serie
[...] di attrezzature.
In definitiva dunque, essendosi limitata la società appaltante alla sola Parte_1 indicazione dei terrenti e delle caratteristiche del prodotto da raccogliere, trattandosi nella specie di diverse tipologie di ortaggi, dei quali valutare la giusta maturazione, deve escludersi che la stessa abbia svolto alcun intervento direttamente dispositivo e di controllo sui pag. 4/5 dipendenti dell'appaltatore del servizio, la cui attività è consistita prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro di raccolta manuale, gestito ed organizzato unicamente dal responsabile della . Controparte_2
L'accertamento della genuinità dell'appalto intercorso tra la società committente e la società appaltatrice fa venir meno la responsabilità degli odierni appellanti anche con riguardo alla irregolare assunzione del lavoratore la cui presenza sul campo agricolo intento a Persona_2 svolgere attività lavorativa è stata accertata de visu dagli ispettori, in assenza di regolare contratto di lavoro, essendo ragionevole ritenere che costui, al pari degli altri lavoratori presenti, fosse impiegato nel medesimo appalto, tanto più che, subito dopo l'accesso ispettivo, la stessa ha provveduto a regolarizzarne la posizione, né comunque Controparte_2 risultando provato che egli invece era l'unico addetto alla raccolta, dipendente della
[...]
. Parte_1
In definitiva pertanto l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione annullata, con conseguente condanna dell'amministrazione, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Annulla l'ordinanza ingiunzione n. 234/2020 dell' Parte_2
emessa il 5.11.2020;
[...]
- Condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida, per compensi professionali in € 3.290 per il primo grado e in € 4.996 per il secondo, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5