TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11768
dell'anno 2020
Tra
( ) rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro Aurelio Parte_1 C.F._1
Aquilino e Luigi Loperfido ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
19.04.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1696/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 04.05.2020, su istanza di , con il CP_1
pagina 1 di 4 quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 6.010,51 oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente eccepiva l'illegittima applicazione di interessi usurari al contratto di finanziamento originariamente intestato a Compass Banca spa e chiedeva la restituzione delle somme pagate e non dovute a titolo di interessi sul prestito personale.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Confermata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva espletata la mediazione che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. veniva ammessa ed espletata CTU contabile.
Precisate le conclusioni all'udienza del 19.04.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
pagina 2 di 4 L'opponente ha specificamente contestato l'applicazione di interessi usurari applicati al rapporto di finanziamento personale intercorso con Compass Banca spa.
La CTU espletata, con condivisibile metodo ed immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che il
TEG, pari al 22,763%, è risultato superiore al tasso soglia del periodo pari al 18,00%.
In particolare, il CTU ha ritenuto di includere anche le spese delle assicurazioni sottoscritte dall'opponente in sede di stipula.
La società opposta ha contestato questa ricostruzione affermando che trattandosi di assicurazioni facoltative queste non dovevano considerarsi ai fini del calcolo dell'usura.
Nel caso di specie, occorre dare seguito all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (v. Cass. civ., sez. VI, ord. 1.2.2022, n. 3025). Nessun rilievo assume, ai fini del computo nel t.e.g. delle spese assicurative, la circostanza che l'adesione alla polizza,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia facoltativa o obbligatoria,
rilevando esclusivamente il collegamento delle spese di assicurazione alla concessione del credito.
Conseguentemente, le Istruzioni della Banca d'Italia non possono porre limitazioni al dettato dell'art. 644 c.p., secondo cui "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito": invero, dette Istruzioni, siccome costituenti norme secondarie, devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, per cui non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., di cui non possono intaccare la ben precisa portata precettiva (v., da ultimo, anche Cass. civ., sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18221).
pagina 3 di 4 Si condividono, dunque, le conclusioni del c.t.u. che, tenendo conto di tutte le remunerazioni e di tutti i costi comunque collegati all'erogazione del credito, ivi compresi gli oneri assicurativi, ha ricostruito il t.e.g. contrattuale nella misura del 22,763%, eccedente il tasso soglia del trimestre di riferimento, pari al 18,00%. Invero, la società opposta non ha offerto la prova contraria idonea a vincere la presunzione di collegamento tra il finanziamento e le polizze, le quali sono state sottoscritte contestualmente al primo ed avvinte al finanziamento.
Dal ricalcolo effettuato dal CTU risulta che l'opponente ha versato la complessiva somma di €
13.764,32 a fronte di un capitale erogato di € 12.604,00.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo integralmente revocato.
Viene rigettata la domanda svolta dall'opponente di restituzione delle somme pagate e non dovute per interessi, in quanto la società opposta è mera cessionaria del credito e non del contratto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1696/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 04.05.2020;
2) Rigetta la domanda di restituzione somme proposta dall'opponente nei confronti della società
opposta;
3) Condanna la società opposta , in favore dell'opponente, al pagamento delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.007,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Bari il 06.06.2025
Il Giudice – Savino Gambatesa
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino Gambatesa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11768
dell'anno 2020
Tra
( ) rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro Aurelio Parte_1 C.F._1
Aquilino e Luigi Loperfido ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del
19.04.2024 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1696/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 04.05.2020, su istanza di , con il CP_1
pagina 1 di 4 quale si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 6.010,51 oltre interessi e spese di procedura.
L'opponente eccepiva l'illegittima applicazione di interessi usurari al contratto di finanziamento originariamente intestato a Compass Banca spa e chiedeva la restituzione delle somme pagate e non dovute a titolo di interessi sul prestito personale.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava ogni avversa richiesta e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Confermata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva espletata la mediazione che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. veniva ammessa ed espletata CTU contabile.
Precisate le conclusioni all'udienza del 19.04.2024, la causa veniva riservata per la decisione con termini per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
pagina 2 di 4 L'opponente ha specificamente contestato l'applicazione di interessi usurari applicati al rapporto di finanziamento personale intercorso con Compass Banca spa.
La CTU espletata, con condivisibile metodo ed immune da vizi logici e giuridici, ha accertato che il
TEG, pari al 22,763%, è risultato superiore al tasso soglia del periodo pari al 18,00%.
In particolare, il CTU ha ritenuto di includere anche le spese delle assicurazioni sottoscritte dall'opponente in sede di stipula.
La società opposta ha contestato questa ricostruzione affermando che trattandosi di assicurazioni facoltative queste non dovevano considerarsi ai fini del calcolo dell'usura.
Nel caso di specie, occorre dare seguito all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, "ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (v. Cass. civ., sez. VI, ord. 1.2.2022, n. 3025). Nessun rilievo assume, ai fini del computo nel t.e.g. delle spese assicurative, la circostanza che l'adesione alla polizza,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia facoltativa o obbligatoria,
rilevando esclusivamente il collegamento delle spese di assicurazione alla concessione del credito.
Conseguentemente, le Istruzioni della Banca d'Italia non possono porre limitazioni al dettato dell'art. 644 c.p., secondo cui "Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito": invero, dette Istruzioni, siccome costituenti norme secondarie, devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, per cui non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., di cui non possono intaccare la ben precisa portata precettiva (v., da ultimo, anche Cass. civ., sez. I, ord. 3.7.2024, n. 18221).
pagina 3 di 4 Si condividono, dunque, le conclusioni del c.t.u. che, tenendo conto di tutte le remunerazioni e di tutti i costi comunque collegati all'erogazione del credito, ivi compresi gli oneri assicurativi, ha ricostruito il t.e.g. contrattuale nella misura del 22,763%, eccedente il tasso soglia del trimestre di riferimento, pari al 18,00%. Invero, la società opposta non ha offerto la prova contraria idonea a vincere la presunzione di collegamento tra il finanziamento e le polizze, le quali sono state sottoscritte contestualmente al primo ed avvinte al finanziamento.
Dal ricalcolo effettuato dal CTU risulta che l'opponente ha versato la complessiva somma di €
13.764,32 a fronte di un capitale erogato di € 12.604,00.
L'opposizione è quindi fondata ed il decreto ingiuntivo integralmente revocato.
Viene rigettata la domanda svolta dall'opponente di restituzione delle somme pagate e non dovute per interessi, in quanto la società opposta è mera cessionaria del credito e non del contratto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico,
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1696/2020
emesso dal Tribunale di Bari in data 04.05.2020;
2) Rigetta la domanda di restituzione somme proposta dall'opponente nei confronti della società
opposta;
3) Condanna la società opposta , in favore dell'opponente, al pagamento delle spese del CP_1
giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.007,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Bari il 06.06.2025
Il Giudice – Savino Gambatesa
pagina 4 di 4