CASS
Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2024, n. 33240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33240 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TESFAMARIAM SEMERE nato il [...] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA udito il difensore Ì Trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33240 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/03/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Maria Emanuela Guerra, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le note depositate dalla difesa di ME SF che, in replica alla requisitoria del Pubblico Ministero, ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 33115-2022, n. sez. 713-2022, deliberata il giorno 11 maggio 2022, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da EN SF avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 10 maggio 2021 dalla Corte di assise di appello di Roma, recante la conferma della sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di Roma il 17 febbraio 2020. 2. Avverso la citata sentenza del giorno 11 maggio 2022, la difesa di SF proponeva, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ricorso straordinario che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 33291-2023, deliberata il 9 maggio 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. 3. Anche avverso quest'ultima sentenza, la difesa di SF ha proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ricorso straordinario. Il ricorrente afferma che la sentenza del 9 maggio 2023, ora impugnata, è il frutto di un errore di fatto, in quanto a pag. 3 reca il seguente periodo «Tanto premesso va evidenziato da subito come in ordine all'omessa traduzione della sentenza di primo grado, oggetto del primo motivo originario di ricorso, la Corte di cassazione ha già valutato come era intervenuta la rimessione in termini per consentire la proposizione dell'appello a fronte della sentenza tradotta». Secondo la difesa, tale periodo sarebbe frutto di errore di fatto, perché la sentenza di primo grado tradotta in lingua tigrina, dopo la rimessione in termini decisa dalla Corte di assise di appello, non è mai stata notificata all'imputato al domicilio eletto, e permane, pertanto, l'omissione regolarmente dedotta dinanzi alla Corte di merito, poi nuovamente oggetto di preciso motivo dell'originario ricorso per cassazione e del precedente ricorso straordinario. La difesa afferma di aver chiaramente osservato, nel denunciare l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la citata sentenza deliberata dalla Corte di cassazione il giorno 11 maggio 2022, oggetto del primo ricorso straordinario 2 suddetto, che la dichiarazione di assenza era irregolare, perché l'imputato non era stato messo in condizione di presenziare, in quanto al domicilio eletto non era stato mai notificato il decreto di citazione in appello tradotto in lingua tigrina. Il ricorrente rileva, quindi, che la Corte di cassazione, nella menzionata sentenza del 9 maggio 2023 ora impugnata con il secondo ricorso straordinario, ha errato, perché la difesa non aveva contestato la mancata concessione della rimessione in termini per proporre appello ma il fatto che, dopo la concessione della rimessione in termini, da parte della Corte di assise di appello, la sentenza non era stata mai notificata al domicilio eletto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, errore connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280-01). Si è precisato, altresì, che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14 luglio 2011, Rv. 250527-01). È stato chiarito che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 - bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione dei significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193-01). È stato spiegato che l'errore rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Rv. 259503 - 01). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, l'inammissibilità del ricorso straordinario in valutazione. 2.1. La menzionata sentenza n. 33291-2023, qui esaminata, emessa il 9 maggio 2023 dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, nel riassumere nella parte narrativa, a pag. 2, le doglianze proposte in quella sede, così riassume le doglianze del primo ricorso straordinario con riferimento al primo motivo del ricorso ordinario avverso la sentenza di appello, alle notifiche delle sentenze di merito, alla dedotta nullità della dichiarazione di assenza: «Il ricorrente evidenzia come la Corte di cassazione sia incorsa in errore di fatto e diritto, in relazione al tema posto dal primo motivo dell'originario ricorso. In particolare, la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata tradotta e conosciuta dall'imputato rimesso in termini dalla Corte di assise di appello, che le sentenze di primo e secondo grado siano state notificate all'imputato presso il domicilio dichiarato, erroneamente non valutando, peraltro, che il decreto di citazione a giudizio in appello mai fu notificato all'imputato, dal che la nullità della dichiarazione di assenza». Dal tenore del suddetto periodo emerge che la Quinta Sezione penale, nel deliberare la sentenza n. 33291-2023 emessa il 9 maggio 2023 ed oggetto del ricorso straordinario ora in esame, fu pienamente consapevole del contenuto delle censure espresse dal ricorrente, sui punti evidenziati, nel ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima Sezione penale n. 33115-2022, deliberata il giorno 11 maggio 2022. Alla luce di tali osservazioni, deve escludersi che le considerazioni contenute nelle pagg. 3 e segg. della sentenza della Quinta Sezione penale, n. 33291-2023, qui esaminata, siano il frutto di errore percettivo incidente sulla lettura delle doglianze ivi proposte, e deve invece ritenersi che dette considerazioni, con le quali viene riconosciuto carattere valutativo alle espressioni rese dalla Prima Sezione penale nella sentenza in data 11 maggio 2022, abbiano a loro volta carattere di valutazioni giuridiche, costituendo manifestazione di interpretazioni non derivate da errori percettivi e quindi non sindacabili con il mezzo del ricorso straordinario. 4 3. In definitiva, le censure formulate con l'atto di ricorso straordinario, avverso la sentenza n. 33291-2023, deliberata il 9 maggio 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, si collocano al di fuori del perimetro del rimedio utilizzato. 4. Per le suddette ragioni, il ricorso straordinario suddetto deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marzo 2024.
lette/sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA udito il difensore Ì Trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33240 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 20/03/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Maria Emanuela Guerra, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Lette le note depositate dalla difesa di ME SF che, in replica alla requisitoria del Pubblico Ministero, ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 33115-2022, n. sez. 713-2022, deliberata il giorno 11 maggio 2022, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da EN SF avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 10 maggio 2021 dalla Corte di assise di appello di Roma, recante la conferma della sentenza di condanna emessa dalla Corte di assise di Roma il 17 febbraio 2020. 2. Avverso la citata sentenza del giorno 11 maggio 2022, la difesa di SF proponeva, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ricorso straordinario che veniva dichiarato inammissibile con sentenza n. 33291-2023, deliberata il 9 maggio 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale. 3. Anche avverso quest'ultima sentenza, la difesa di SF ha proposto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., ricorso straordinario. Il ricorrente afferma che la sentenza del 9 maggio 2023, ora impugnata, è il frutto di un errore di fatto, in quanto a pag. 3 reca il seguente periodo «Tanto premesso va evidenziato da subito come in ordine all'omessa traduzione della sentenza di primo grado, oggetto del primo motivo originario di ricorso, la Corte di cassazione ha già valutato come era intervenuta la rimessione in termini per consentire la proposizione dell'appello a fronte della sentenza tradotta». Secondo la difesa, tale periodo sarebbe frutto di errore di fatto, perché la sentenza di primo grado tradotta in lingua tigrina, dopo la rimessione in termini decisa dalla Corte di assise di appello, non è mai stata notificata all'imputato al domicilio eletto, e permane, pertanto, l'omissione regolarmente dedotta dinanzi alla Corte di merito, poi nuovamente oggetto di preciso motivo dell'originario ricorso per cassazione e del precedente ricorso straordinario. La difesa afferma di aver chiaramente osservato, nel denunciare l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la citata sentenza deliberata dalla Corte di cassazione il giorno 11 maggio 2022, oggetto del primo ricorso straordinario 2 suddetto, che la dichiarazione di assenza era irregolare, perché l'imputato non era stato messo in condizione di presenziare, in quanto al domicilio eletto non era stato mai notificato il decreto di citazione in appello tradotto in lingua tigrina. Il ricorrente rileva, quindi, che la Corte di cassazione, nella menzionata sentenza del 9 maggio 2023 ora impugnata con il secondo ricorso straordinario, ha errato, perché la difesa non aveva contestato la mancata concessione della rimessione in termini per proporre appello ma il fatto che, dopo la concessione della rimessione in termini, da parte della Corte di assise di appello, la sentenza non era stata mai notificata al domicilio eletto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, errore connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280-01). Si è precisato, altresì, che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14 luglio 2011, Rv. 250527-01). È stato chiarito che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 - bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione dei significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193-01). È stato spiegato che l'errore rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Rv. 259503 - 01). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, l'inammissibilità del ricorso straordinario in valutazione. 2.1. La menzionata sentenza n. 33291-2023, qui esaminata, emessa il 9 maggio 2023 dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, nel riassumere nella parte narrativa, a pag. 2, le doglianze proposte in quella sede, così riassume le doglianze del primo ricorso straordinario con riferimento al primo motivo del ricorso ordinario avverso la sentenza di appello, alle notifiche delle sentenze di merito, alla dedotta nullità della dichiarazione di assenza: «Il ricorrente evidenzia come la Corte di cassazione sia incorsa in errore di fatto e diritto, in relazione al tema posto dal primo motivo dell'originario ricorso. In particolare, la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata tradotta e conosciuta dall'imputato rimesso in termini dalla Corte di assise di appello, che le sentenze di primo e secondo grado siano state notificate all'imputato presso il domicilio dichiarato, erroneamente non valutando, peraltro, che il decreto di citazione a giudizio in appello mai fu notificato all'imputato, dal che la nullità della dichiarazione di assenza». Dal tenore del suddetto periodo emerge che la Quinta Sezione penale, nel deliberare la sentenza n. 33291-2023 emessa il 9 maggio 2023 ed oggetto del ricorso straordinario ora in esame, fu pienamente consapevole del contenuto delle censure espresse dal ricorrente, sui punti evidenziati, nel ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima Sezione penale n. 33115-2022, deliberata il giorno 11 maggio 2022. Alla luce di tali osservazioni, deve escludersi che le considerazioni contenute nelle pagg. 3 e segg. della sentenza della Quinta Sezione penale, n. 33291-2023, qui esaminata, siano il frutto di errore percettivo incidente sulla lettura delle doglianze ivi proposte, e deve invece ritenersi che dette considerazioni, con le quali viene riconosciuto carattere valutativo alle espressioni rese dalla Prima Sezione penale nella sentenza in data 11 maggio 2022, abbiano a loro volta carattere di valutazioni giuridiche, costituendo manifestazione di interpretazioni non derivate da errori percettivi e quindi non sindacabili con il mezzo del ricorso straordinario. 4 3. In definitiva, le censure formulate con l'atto di ricorso straordinario, avverso la sentenza n. 33291-2023, deliberata il 9 maggio 2023 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, si collocano al di fuori del perimetro del rimedio utilizzato. 4. Per le suddette ragioni, il ricorso straordinario suddetto deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marzo 2024.