Art. 29.
Al fine di costituire la base per le rilevazioni statistiche che l'Istituto centrale di statistica, le regioni e le province autonome dovranno effettuare nel campo dell'agricoltura - tra le quali quelle necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole in Italia previsto dalla decisione del Consiglio CEE n. 81/518 - l'Istituto fornira' alle regioni ed alle province autonome l'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche censite nel territorio di competenza con l'indicazione di alcuni principali elementi. Le regioni e le province autonome, sulla base della normativa che sara' stabilita d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, provvederanno all'aggiornamento periodico del suddetto elenco, dandone di volta in volta comunicazione all'Istituto medesimo.
Le regioni e le province autonome utilizzeranno l'anzidetto elenco nell'osservanza di quanto disposto dall' art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 .
Al fine di costituire la base per le rilevazioni statistiche che l'Istituto centrale di statistica, le regioni e le province autonome dovranno effettuare nel campo dell'agricoltura - tra le quali quelle necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole in Italia previsto dalla decisione del Consiglio CEE n. 81/518 - l'Istituto fornira' alle regioni ed alle province autonome l'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche censite nel territorio di competenza con l'indicazione di alcuni principali elementi. Le regioni e le province autonome, sulla base della normativa che sara' stabilita d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, provvederanno all'aggiornamento periodico del suddetto elenco, dandone di volta in volta comunicazione all'Istituto medesimo.
Le regioni e le province autonome utilizzeranno l'anzidetto elenco nell'osservanza di quanto disposto dall' art. 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 .