Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10827 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
1 0827 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPO ORTE SUPR MALI ) 4 E 7 Oggetto 3 C . O L A N L , P O 1 I B 9 SEZIONE TERZA CIVILE E B 9 Risarcimento danni 1 E - E N 1 C 1 I O - I 1 D Z sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 U A . I R L T G S 9 I 3 E G - Presidente R.G.K. 3917/00 E N E Dott. Vincenzo CARBONE I R T 6 A S 3 I D T E T T R Dott. Paolo VITTORIA Consigliere N E A S Cron.28433 E Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco SABATINI Consigliere - Ud. 09/05/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AL, nonchè AVV SANTAGATI ANTONIO, difensore di se stesso e dell'altro, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, e presso lo studio dello stesso in 93012 GELA (CALTANISSETTA) VICO IMPERIA 4, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
COMMISSARIO LIQ "ASSID" ASSIC, SAI ASSIC SPA, ALABISO AL, ROMANO CALOGERO;
intimati avversO la sentenza n. 248/99 del Giudice di pace di 2002 GELA, emessa il 30/10/99 e depositata il 18/11/99 (R.G. 1096 293/99); 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OR ET ha convenuto davanti al Giudice di pace di Gela OR Alabiso, Calogero Romano, la ASSID Assicurazioni in 1.c.a., e la SAI Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale, nella misura di £.
1.600.000. Il giudice di pace ha accolto la domanda ed ha con- dannato i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di £.
1.100.000 oltre rivaluta- zione monetaria dalla data del sinistro a quella della decisione ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della decisione sino al soddisfo, ed al pa- gamento, in favore dell'avv. Antonio Santagati, delle spese di lite. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cas- sazione il UN e l'avv. Santagati in proprio. E' stata disposta la trattazione del ricorso in ca- 2 mera di consiglio. Il P.M. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., contro le sentenze del giudice di pace in cause da decidere, per ragioni di valore, secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme Co- stituzionali ○ comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie) e per carenza assoluta, mera apparen- za ° insanabile contraddittorietà della motivazione (v., per tutte, S.U. n. 716/99).
2. Il UN, con l'unico mezzo, denunciando vio- lazione e falsa applicazione di legge ed omessa motiva- zione, addebita al giudice di pace di non aver concesSO gli interessi compensativi dalla data del fatto, trat- tandosi di debito di valore, secondo i principi posti dalla S.C. con la sentenza n. 1712/95. La censura è inammissibile, atteso che il giudice di pace, con valutazione equitativa, ha ritenuto idonea a reintegrare il patrimonio del danneggiato l' attribu- zione della rivalutazione e degli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla data della de- cisione, e che tale regola equitativa non è in questa 3 sede sindacabile alla stregua delle regole di diritto sostanziale poste da legge ordinaria invocate dal ri- corrente.
3. L'avv. Santagati, con l'unico mezzo, concernente la statuizione sulle spese, denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. e della tariffa professionale per errata liquidazione dei diritti di procuratore. La censura è inammissibile, atteso che, per costan- te giurisprudenza di questa S.C., la tariffa professio- nale ha natura di norma sostanziale, sicchè la sua inosservanza da parte del giudice di pace non integra violazione di regole processuali (sent. n. 10363/00; n. 14529/00; n. 14745/00).
4. In conclusione, ravvisandosi una delle ipotesi di cui all'art. 375, comma 2, c.p.c., il ricorso va ri- gettato perchè manifestamente infondato.
5. Non avendo gli intimati svolto difese, non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassa- zione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 9.5.2002, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. EL CANCELLIERE OF 4 Dott.ssa Mena Aiello