Articolo 4
- Legge 7 marzo 1985, n. 77
Articolo 5 della Legge 7 marzo 1985, n. 77
Versione
19 marzo 1985
19 marzo 1985
Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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