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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/06/2025, n. 7302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7302 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto
a seguito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza di data
22.5.2024, nella causa iscritta al n. 30088/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA tra
ricorrente Parte_1 avv. Paolo Zurolo e Controparte_1
e convenuto contumace CP_2 avv. Alessia Faddili
Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza l'istante chiede l'accertamento del suo stato patologico tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 L 118/1971 con decorrenza e nella misura di legge. Rappresenta che a seguito di ricorso per ATP non gli è stato riconosciuto quanto richiesto. Afferma che , diversamente, dall'esame della documentazione medica in atti nonché dell'elaborato peritale citato emerge che si trova nello status di cui chiede il riconoscimento. Costituitasi, con articolate argomentazioni la parte convenuta chiede il rigetto del ricorso. Istruita la causa anche mediante c.t.u. medico-legale, viene discussa a seguito del deposito di note di trattazione scritta depositate per l'udienza di data 22.5.2025 e oggi decisa con contestuale motivazione. oOo
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Il C.t.u. nominato nella presente fase di opposizione ritiene che sussistano i presupposti medico legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità da luglio 2024. Il Tribunale ritiene tali conclusioni condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine-logico giuridico (si richiamano integralmente tutte le argomentazioni medico-legali svolte dal C.t.u. nella relazione a sua firma). Le suddette conclusioni non hanno del resto formato oggetto di specifica censura ad opera delle parti. Deve pertanto essere dichiarato il riconoscimento in capo alla ricorrente dei requisiti medico sanitari relativi all'assegno di invalidità da luglio 2024. La sussistenza del requisito come accertata dal CTU è senza dubbio successiva all'epoca della domanda amministrativa del 15.2.2023. La parziale soccombenza comporta la totale compensazione delle spese processuali fra le parti ed il pagamento dei compensi al CTU, liquidati come da separato decreto, a carico di ciascuna parte per metà.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, dichiara sussistere in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario relativo all'assegno di invalidità da luglio 2024; spese interamente compensate fra le parti e pagamento del compenso al CTU, liquidato come da separato decreto, a carico di ciascuna delle parti per metà. Roma, 20.6.2025 Il Giudice