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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 0 1 8 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L G I U D I C E Pt_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2
rispettivamente rappresentati e Parte_3
difesi dagli avvocati LEGGIO ROSARIA e VIVONA
PIETRA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 4/7/2024, i coniugi esposero che in data 15/5/2004 avevano contratto matrimonio concordatario in Castelvetrano dal quale erano nate le figlie (maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente), e (minorenni). Per_2 Per_3
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver
1 definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido delle figlie e (allora minorenni) e il Per_2 Per_3
mantenimento di tutte le figlie.
Con sentenza emessa il 5/11/2024 (e pubblicata il
6/11/2024) il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi in data 11 giugno 2025 depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 13 giugno
2025 modificando le condizioni di divorzio relative all'affidamento della figlia divenuta medio Per_2
tempore maggiorenne (v. memoria integrativa in allegato sottoscritta in data 5.6.2025) insistendo per il resto nella domanda di divorzio e , acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della
Pag. 2 separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(18.10.2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre sei mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso, così come modificate con note depositate in data 11.6.2025, come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso
[...] Parte_3
depositato in data 4/7/2024, così provvede:
Pag. 3 dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_2
e in
[...] Parte_3
CASTELVETRANO il 15/5/2004 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
CASTELVETRANO al n. 21 parte II, serie A, anno
2004, alle condizioni specificate in ricorso così
come modificate con note depositate in data
11.6.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
dichiara che perde il cognome del Pt_3
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di CASTELVETRANO perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 26 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Vito Marcello Saladino
Pag. 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
G I A M P A O L O B E L G I U D I C E Pt_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_2
rispettivamente rappresentati e Parte_3
difesi dagli avvocati LEGGIO ROSARIA e VIVONA
PIETRA per mandato allegato al ricorso.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso congiunto diretto al Tribunale di Marsala
e depositato in data 4/7/2024, i coniugi esposero che in data 15/5/2004 avevano contratto matrimonio concordatario in Castelvetrano dal quale erano nate le figlie (maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente), e (minorenni). Per_2 Per_3
Chiesero la pronuncia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio deducendo di aver
1 definito già tra di loro i rapporti economici e di aver risolto le questioni inerenti l'affido delle figlie e (allora minorenni) e il Per_2 Per_3
mantenimento di tutte le figlie.
Con sentenza emessa il 5/11/2024 (e pubblicata il
6/11/2024) il Tribunale di Marsala aveva omologato la loro separazione consensuale.
Con ordinanza la causa era rimessa sul ruolo affinché
decorressero i mesi previsti ai fini della procedibilità
della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulata dai coniugi nel ricorso introduttivo del giudizio.
Indi in data 11 giugno 2025 depositavano note scritte in luogo della comparizione all'udienza del 13 giugno
2025 modificando le condizioni di divorzio relative all'affidamento della figlia divenuta medio Per_2
tempore maggiorenne (v. memoria integrativa in allegato sottoscritta in data 5.6.2025) insistendo per il resto nella domanda di divorzio e , acquisite le conclusioni del PM, la causa veniva riservata per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ricorrendo di sicuro i requisiti della separazione e della ininterrotta protrazione semestrale della
Pag. 2 separazione medesima dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi il Presidente del Tribunale,
svoltasi con le modalità della trattazione scritta
(18.10.2024).
La situazione descritta rende manifesta l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi che vivono separati oramai da oltre sei mesi.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificate in ricorso, così come modificate con note depositate in data 11.6.2025, come concordemente richiesto dai coniugi, la cui concorde volontà è decisiva anche perché i rapporti economici tra i coniugi sono stati già composti e le questioni riguardanti la prole già
risolte.
perde il cognome del marito che con il Pt_3
matrimonio aveva aggiunto al proprio.
Non v'è pronuncia sulle spese per mancanza di contrasto tra le parti.
P E R T A L I M O T I V I
definitivamente decidendo, in accoglimento della domanda congiunta proposta dai coniugi Parte_2
e con ricorso
[...] Parte_3
depositato in data 4/7/2024, così provvede:
Pag. 3 dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_2
e in
[...] Parte_3
CASTELVETRANO il 15/5/2004 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
CASTELVETRANO al n. 21 parte II, serie A, anno
2004, alle condizioni specificate in ricorso così
come modificate con note depositate in data
11.6.2025 e da ritenersi parte integrante del presente atto;
dichiara che perde il cognome del Pt_3
marito;
ordina al Cancelliere di trasmettere immediatamente copia della sentenza all'ufficiale dello stato civile di CASTELVETRANO perché
proceda all'annotazione e agli ulteriori incombenti di cui alla legge di ordinamento dello stato civile.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Marsala in data 26 giugno 2025.
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
Vito Marcello Saladino
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