Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 09/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00902/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
l’Agenzia delle Entrate Riscossione – A.D.E.R.; l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Ag.E.A., ciascuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 128.229,77, su “residuo” ruolo dell’Ag.E.A. ex D.L. n. 27/2019, per “prelievi latte”, “interessi” (anche di mora), e “oneri di riscossione” riferiti alla cartella di pagamento dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS-, inerente ai prelievi latte imputati al ricorrente per il periodo 2002/2003;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi:
--l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell’intimazione impugnata;
--la cartella dell’Ag.E.A. n. -OMISSIS-;
-il “residuo ruolo” emesso dall’Ag.E.A. ai sensi del D.L. n. 27/2019, posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- è titolare di un’azienda agricola nel Comune di Mareno di Piave (TV), ove tra l’altro produce latte destinato ad essere compravenduto. Con il ricorso in esame il ricorrente ha contestato l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio descritta, con la quale la competente Agenzia delle Entrate – Riscossione (in prosieguo anche A.D.E.R.) ha proceduto a richiedergli il pagamento della complessiva somma di € 128.229,77, inerente ai “ residui Agea ex D.L. n. 27/2019 ” relativi all’annata lattiera 2002/2003. Si tratta del c.d. “prelievo latte” determinato da presunti sforamenti dalla corrispondente “quota-latte” fissata dall’Unione Europea per il periodo in esame. L’intimazione, che richiama la cartella di pagamento n. -OMISSIS- del 13.11.2008 in precedenza emessa dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Ag.E.A.), titolare del credito, comprende sia la sorte capitale che gli interessi (anche di mora), oltre agli oneri di riscossione maturati al tempo della richiesta oggetto di contestazione.
2. L’impugnativa è affidata a nove motivi così rubricati: “ I. In via preliminare ed assorbente: intervenuta prescrizione della cartella di pagamento indicata nell’intimazione di pagamento impugnata e comunque anche della pretesa creditoria di Ag.E.A. – conseguente nullità e/o illegittimità dell’intimazione di pagamento intestata all’A.D.E.R. emessa su “residuo” ruolo AGEA – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; II. Nullità e/o comunque illegittimità dell’intimazione di pagamento per nullità del ruolo portato dalla presupposta cartella di pagamento e quindi del residuo ruolo A.G.E.A. posto a base dell’intimazione stessa – eccezione di nullità ex art. 21-septies, L. n. 241/90 ed ex art. 31, comma 4°, del cod. proc. amm. – Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; III. Illegittimità dell’intimazione di pagamento per annullamento di diritto degli atti presupposti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 543°, della L. n. 228/2012 – Comunque violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 525° e da 537° a 543° della L. n. 228/2012, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67, d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1, 3, 7 e segg. e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; IV. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 9°, della L. n. 119/03 nonché degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia; V. – Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/1992, n. 536/1993, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa U.E. sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3°, T.U.E. (ex art. 10 T.C.E.) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3°, T.U.E. (ex art. 10 T.C.E.), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, della C.E.D.U.; VI. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (C.E.) n. 536/1993, dell’art. 7, Reg. (C.E.) n. 1392/2001 e dell’art. 13, Reg. (C.E.) n. 595/2003, dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9°, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico nonché dei principi di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo; VII. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del cod. proc. civ., degli artt. 10 e segg. del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo e delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero; VIII. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (C.E.) n. 885/2006, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/2008, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/1990, dell’art. 7 della L. n. 212/2002 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi P.A.C. - contestazione dell’an e del quantum della pretesa; IX. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9°, e dell’art. 10, comma 34°, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 d.P.R. n. 602/1973, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/1990, dell’art. 7, L. n. 212/2000, dell’art. 1283 del cod. civ., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (C.E.E.) n. 536/1993, dell’art. 8 del Reg. (C.E.E.) n. 1392/2001 e dell’art. 15 del Reg. (C.E.E.) n. 595/2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata – contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione”.
In sintesi il ricorrente, che ha pure avanzato una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, con pedissequa istanza risarcitoria dei danni da questi asseritamente cagionati, ha anzitutto dedotto l’estinzione dei presunti crediti per prescrizione (quadriennale, quinquennale e/o, finanche, decennale).
Il ruolo formato nel 2008 e portato dalla presupposta cartella di pagamento sarebbe in ogni caso affetto da nullità -e questo vizio si estenderebbe al residuo ruolo dell’Ag.E.A.- in quanto l’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003, aveva attribuito il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari alle Regioni e alle Province autonome e non all’Ag.E.A., da ritenersi, pertanto, assolutamente incompetente a coltivare le pretese oggetto di contestazione.
Il ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art. 1, comma 525° e commi da 536° a 543°, della L. n. 228/2012, atteso che il ruolo di cui alla cartella di pagamento presupposta all’intimazione gravata farebbe parte dei ruoli sospesi dall’Ag.E.A. in via amministrativa in data 6 novembre 2008: l’Ente creditore non avrebbe successivamente proceduto alla comunicazione di alcun atto a conclusione del procedimento di sospensione, e ai sensi del comma 543° della L. n. 228/2012 tutte le partite portate da un ruolo già sospeso in sede amministrativa dovrebbero ritenersi annullate di diritto, con la conseguente inesigibilità del credito azionato.
L’illegittimità dell’intimazione qui impugnata si percepirebbe anche in quanto la cartella del 2008 presupposta e richiamata nell’intimazione di pagamento non sarebbe stata preceduta da alcuna richiesta di versamento da parte della Regione Veneto, con la conseguente violazione dell’art. 1, comma 9°, del D.L. n. 49/2003, convertito nella L. n. 119/2003 e applicabile ratione temporis .
Sotto altra angolatura si deduce l’illegittimità dell’azione amministrativa per contrasto con la normativa euro-unitaria ed interna disciplinante il regime, anche di carattere esecutivo, afferente al prelievo finanziario supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, concludendo per la declaratoria di nullità e/o comunque per l’annullamento dei detti atti ritenuti affetti da una pluralità di vizi di illegittimità.
Più nello specifico, secondo la prospettazione del ricorrente vi sarebbe anzitutto un vizio di fondo nella richiesta di pagamento intentata dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R., atteso che lo Stato italiano non avrebbe in realtà mai verificato l’effettivo superamento della quota nazionale per la produzione di latte assegnatagli dall’Unione Europea e poi ripartita tra i vari produttori italiani. Di conseguenza il prelievo imputato alla produzione di latte in eccedenza qui in contestazione mancherebbe del suo presupposto fondante, non sussistendo evidenze del superamento del quantitativo nazionale di latte garantito, tant’è che pure in sede penale sarebbe stato accertato il contenimento della produzione italiana nei limiti fissati in sede U.E.. Oltretutto, in assenza dei dati effettivi della produzione nazionale la stessa quantificazione della misura del prelievo risulterebbe calcolata in eccesso, e sarebbe stata conteggiata sulla base di norme attributive del potere da ritenersi in contrasto con il diritto euro-unitario, la cui prevalenza ne imporrebbe oggi la disapplicazione con la conseguente invalidità, anche (eventualmente) sub specie nullitatis, dei provvedimenti impugnati.
Per di più i provvedimenti presupposti all’impugnata intimazione non risulterebbero nemmeno debitamente notificati all’azienda produttrice. Ne discenderebbe che l’utilizzazione del “residuo” ruolo messo oggi in esecuzione dall’agente accertatore non sarebbe possibile nel caso di specie, atteso che l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito in discussione sarebbe quello derivante dall’iscrizione nel registro debitori introdotto dalla L. n. 33/2009. L’Ag.E.A. avrebbe dunque illegittimamente duplicato i ruoli esattivi senza peraltro nemmeno “aggiornare” le poste da ultimo pretese e compensando indebitamente i controcrediti che il ricorrente vanterebbe a titolo di premi di politica agricola comune (c.d. “P.A.C.”) nelle varie annate di riferimento. Dal che l’azienda ricorrente ha pure inferito l’erroneità del conteggio delle somme iscritte a ruolo, computate in eccesso sia quanto alla sorte capitale che per gli interessi, questi ultimi addirittura non esigibili in base alla normativa applicabile.
Infine il ricorrente ha contestato i provvedimenti impugnati anche sotto l’aspetto del difetto di motivazione, e questo specie in ordine alle modalità di quantificazione degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione.
3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, emessa all’esito dell’udienza di sospensiva del 12.1.2022, il Tribunale ha accolto le ragioni del ricorrente sospendendo l’efficacia degli atti e provvedimenti gravati ed onerando l’Ag.E.A. e l’A.D.E.R., secondo le rispettive competenze, del deposito della documentazione necessaria al fine di istruire compiutamente la controversia.
4. In vista dell’udienza pubblica del 9 novembre 2023 si sono costituite in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate Riscossione che l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, depositando la documentazione ritenuta pertinente e insistendo per il rigetto del ricorso, da ritenersi infondato in fatto e in diritto. Le Amministrazioni segnalavano in particolare, a tal fine, che con la sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale ha rigettato l’impugnativa a suo tempo proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo supplementare nel periodo di riferimento in discussione. A fronte di tanto il ricorrente ha evidenziato la pendenza dell’appello proposto avverso la citata pronuncia di questo Tribunale n. -OMISSIS-, al contempo formulando istanza di sospensione del giudizio in attesa della detta decisione.
5. Indi con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- il Tribunale sospendeva il giudizio in attesa della definizione del già citato ricorso, pendente avanti al Consiglio di Stato sub R.G. n. -OMISSIS-, avverso gli atti presupposti rispetto all’intimazione di pagamento di cui si discute.
6. Successivamente il ricorrente ha presentato un’istanza di fissazione d’udienza a seguito della sentenza del C.d.S. n. -OMISSIS-, pubblicata il 17 dicembre 2024, con la quale è stato definito l’appello di R.G. n. -OMISSIS-.
7. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica del 22.5.2025 il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria deducendo, in via principale, la fondatezza delle censure relative alla prescrizione del credito azionato in giudizio, alla mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti e all’annullamento dell’atto di prelievo supplementare presupposto, disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, pubblicata il 17 dicembre 2024, in decisione del ciato ricorso di R.G. n. -OMISSIS-. La domanda di risarcimento dei danni veniva rinunciata. In via subordinata la parte ricorrente ha poi concluso per l’accoglimento dei restanti motivi di impugnativa con il conseguente annullamento dei provvedimenti gravati. Anche l’Amministrazione resistente ha depositato una relazione difensiva nella quale ha, in particolare, dato conto della pubblicazione della più volte citata pronuncia del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
8. All’udienza pubblica del 22.5.2025 la causa è stata assunta in decisione.
9. L’impugnativa è fondata nei termini che seguono.
10. Deve essere affrontato il primo motivo di ricorso, che introduce la questione della prescrizione del credito fatto valere dall’Ag.E.A. per il tramite dell’A.D.E.R..
10.1. Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in materia di quote latte il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis C.d.S. n. 9706/2022; Id n. 2730 del 2022, secondo cui: “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”). Tanto anche in considerazione del fatto che, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del cod. civ. (C.d.S., n. 8659/2021), e dall’altro lato non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1°, del Regolamento C.E. n. 2988/95, che presuppone un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, § 2°, del Reg. C.E. n. 2988/95, secondo cui “ Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita ”).
Nella fattispecie in esame vengono in rilievo crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non sussiste il rischio di incidere sul bilancio dell’Unione in quanto la tutela di quest’ultimo è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). Il che fuga anche ogni perplessità in ordine all’eventuale incompatibilità della disciplina interna in termine di prescrizione (aspetto sul quale si veda funditus la posizione espressa dal C.d.S. con la sentenza del 9 febbraio 2024 n. -OMISSIS-).
Da qui la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione interpretativa ex 267 del T.F.U.E. delle norme unionali fatte oggetto della richiesta di rinvio alla C.G.U.E..
10.2. Per il resto il credito messo in esecuzione dall’Amministrazione non può ritenersi prescritto.
Il ricorrente ha inizialmente contestato la comunicazione dell’Ag.E.A. assunta al prot. n. -OMISSIS- del 30 luglio 2003, ricevuta il 13 agosto 2003 e avente ad oggetto il “ Regime quote latte – Compensazione nazionale 2002/2003” , promuovendo avanti a questo Tribunale il ricorso di R.G. n. -OMISSIS-, esitato nelle sentenze n.-OMISSIS- (non definitiva) e n. -OMISSIS- (definitiva), riformate dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS- del 17.12.2024 .
Va parimenti evidenziato che l’intimazione di pagamento in epigrafe meglio individuata ha messo in esecuzione coattiva un credito dell’Ag.E.A. già contenuto nella cartella di pagamento n. -OMISSIS- e pure fatto oggetto di successive comunicazioni sia da parte del ricorrente e sia dell’Amministrazione resistente. Nello specifico:
-l’Ag.E.A., il 13.11.2008, ha trasmesso al sig. -OMISSIS- la detta cartella di pagamento, che il ricorrente non dimostra sia stata a suo tempo contestata in giudizio;
-sempre l’Ag.E.A., il 21.7.2009, ha trasmesso al ricorrente, in applicazione dell’articolo 8 quinquies della L. n. 33/2009, la comunicazione di pagamento del c.d. “prelievo supplementare esigibile” dell’annata di riferimento;
-il giorno 11.3.2010 il sig. -OMISSIS- ha presentato la richiesta di rateizzazione n. 06760010287, cui non è stato dato seguito, come da presa d’atto della mancata accettazione della rateizzazione e del mancato pagamento del prelievo assunta al prot. n. -OMISSIS- del 28.2.2012;
-il 29.01.2019 l’Ag.E.A. ha poi trasmesso a mezzo PEC la comunicazione dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 23.1.2019, contestata dal sig. -OMISSIS- avanti a questo Tribunale nel giudizio di R.G. n. -OMISSIS-/2019, esitato nella sentenza di inammissibilità n. -OMISSIS-/2020, impugnata avanti al C.d.S. con l’appello di R.G. n. -OMISSIS-/2021, respinto con sentenza n. -OMISSIS-/2022.
Conseguentemente, per quanto riguarda il primo motivo con il quale il ricorrente ha dedotto l’estinzione del credito per prescrizione va rilevato che:
-sulla censura per cui il debito escusso con la cartella di pagamento del 2008 era da ritenersi già prescritto al momento dell’emissione di quest’ultima, si tratta di doglianza inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere dedotta contestando tale atto e la censura non può essere utilmente riproposta nell’impugnazione dei successivi provvedimenti meramente esecutivi, adottati dopo che la cartella del 2008 è divenuta inoppugnabile a seguito della sua mancata contestazione;
-quanto invece al periodo di tempo tra la data della notifica della cartella che si pretende di riattivare e quella dell’intimazione di pagamento qui impugnata, notificata il 26.10.2021, il Tribunale ritiene che l’eccezione di prescrizione, relativa anzitutto alla sorte capitale dei periodi in considerazione, sia infondata tenendo conto: i) dell’effetto di interruzione e simultaneamente di sospensione del decorso del termine di prescrizione fino al passaggio in giudicato delle sentenze poco sopra citate che hanno definito i giudizi proposti dal ricorrente avverso il provvedimento di compensazione nazionale del 13 agosto 2003, relativo all’annata in considerazione, e avverso la successiva intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 23.1.2019 (cfr. a proposito dell’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione l’art. 2945 del cod. civ. e le pronunce del C.d.S. nn. 9772/2023, 7609/2023 e n. 64/2024); ii) degli atti trasmessi dall’Amministrazione nel luglio 2009 e nel gennaio 2019, valevoli anche a fini interruttivi della prescrizione; iii) della richiesta di rateizzazione presentata dal ricorrente nel marzo 2010, che così ha riconosciuto il suo debito; iv) del periodo di sospensione ex lege (pari a 645 gg.) dei termini dal 1° aprile al 15 luglio 2019, ai sensi dell’art. 8 quinquies , comma 10°, del D.L. n. 5/2009 convertito nella L. n. 33/2009; dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, disposta dalla normativa connessa all’emergenza COVID-19, ai sensi dell’art. 68 del D.L. n. 18/2020.
Il termine decennale di prescrizione non è dunque decorso.
Parimenti è a dirsi per gli interessi, per i quali vale solo ricordate che il termine di prescrizione è quinquennale stante l’esplicita previsione in tal senso contenuta nel richiamato art. 2948, n. 4, del cod. civ. (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 2432/2022).
Tanto comporta il rigetto del primo motivo di gravame.
11. Il sesto motivo è sia inammissibile che infondato.
11.1. Inammissibile per genericità di formulazione.
Il ricorrente, sulla premessa della natura recettizia degli atti di accertamento/imputazione del prelievo, ha anzitutto rilevato che la validità e l’efficacia delle intimazioni impugnate dipenderebbero dalla validità ed effettività della notifica anche delle presupposte intimazioni di versamento ex L. n. 33/2009, così come della cartella riattivata. E nello specifico ha dedotto “ la mancata notifica e/o comunque la nullità insanabile delle eventuali notifiche a mezzo PEC (se non effettuata da indirizzi di posta elettronica certificata inseriti negli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni ossia, “IPA” e “ReGIndE/PP.AA”), o a mezzo semplice raccomandata, in riferimento agli atti presupposti sottolineano che ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non può valere nei confronti dei produttori (v., ex multis, nota AGEA n. 2007 del 31.07.2002 e nota AGEA n. 6275 del 30.07.2003, inviata agli acquirenti - doc. 7 e 8 - nelle quali viene indicato chiaramente che “Alle aziende produttrici non viene notificata una formale imputazione di prelievo supplementare in quanto si richiede di procedere al versamento esclusivamente di somme già a tal fine trattenute)” .
Si tratta di affermazioni del tutto generiche e pure in parte qua erronee.
Non è dato comprendere se con il motivo in esame la parte ricorrente abbia censurato un vizio della notifica oppure la sua stessa mancanza. Né si riesce a sapere se la presunta nullità della notifica sia dipesa da vizi della procedura telematica di invio dell’atto ovvero riguardanti la trasmissione a mezzo raccomandata. Si deduce, inoltre, aumentando le incertezze in ordine alla effettiva causa petendi, che le comunicazioni sarebbero state effettuate presso gli acquirenti dal produttore, vale a dire a soggetti pacificamente responsabili in solido, aggiungendo però che ogni eventuale comunicazione inviata agli acquirenti non potrebbe valere nei confronti dei produttori, non comprendendosi quindi se in effetti sia avvenuta una trasmissione a tali soggetti.
Non soccorre a chiarimenti nemmeno l’esame dei documenti 7 e 8, vale a dire le note dell’Ag.E.A. del 2002 e del 2003 che in tesi sarebbero state trasmesse solo agli acquirenti, perché da un lato la nota del 2002 (doc. 7) riguarda la compensazione nazionale del periodo 2001/2002, di cui non si discute nel presente giudizio, mentre invece quella del 2003 (doc. 8) era ben nota alla parte ricorrente che l’ha contestata promuovendo il ricorso R.G. n. -OMISSIS- (vd. le pronunce di questo Tribunale nn.-OMISSIS- e -OMISSIS-).
Il sesto mezzo si rivela pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2°, del cod. proc. amm., mancando i motivi specifici su cui si fonda.
11.2. Esso è comunque infondato.
Difatti il ricorrente era a conoscenza degli atti di accertamento dei debiti per prelievo supplementare tanto da impugnarli tempestivamente avanti al T.A.R. del Veneto notificando il ricorso assunto al R.G. n. -OMISSIS-.
L’Ag.E.A. e l’A.D.E.R., nel dare seguito alle richieste istruttorie del Tribunale, hanno versato agli atti del giudizio la documentazione a loro mani, tra cui figura la prova dell’avvenuta notifica al sig. -OMISSIS- della cartella di pagamento n. -OMISSIS-. Quest’ultima è stata infatti trasmessa a mezzo posta raccomandata A/R il giorno 13.11.2008, e come detto il ricorrente non documenta né deduce di averla impugnata.
E vi è anche la prova dell’invio e della conoscenza della comunicazione di pagamento del c.d. “prelievo supplementare esigibile” del 2009, oltreché di una prima intimazione di pagamento del 2019.
Da qui il rigetto del sesto motivo.
12. È invece fondata la censura con la quale il ricorrente ha dedotto che l’intimazione di pagamento va annullata essendo fondata su atti che, per il periodo in esame, recherebbero operazioni di compensazione già contestate in giudizio e poi annullate in sede giurisdizionale, per essere state effettuate in violazione del diritto euro-unitario.
Il Consiglio di Stato ha di recente precisato che “ in ipotesi di intervenuta caducazione dell’atto di accertamento (id est: atto di prelievo supplementare, ciò che non è nel caso di specie), e soltanto in quel caso, sia la cartella, sia l’intimazione di pagamento verrebbero automaticamente travolte (Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024)” (così C.d.S., n. 3796/2024).
Ora, gli atti oggetto di impugnazione fanno riferimento a prelievi relativi all’annata 2002/2003.
Nelle more del giudizio il Consiglio di Stato, con la già citata sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- promosso dal sig. -OMISSIS-, già titolare della omonima azienda agricola, ponendosi in linea di continuità con le decisioni assunte nella specifica materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 27 giugno 2019 in causa C-348/18 e sentenza 13 gennaio 2022, in causa C-377/19), che hanno accertato l’illegittimità comunitaria di regimi normativi che introducano meccanismi di compensazione per categorie prioritarie, e comunque non proporzionali.
L’annullamento investe l’obbligazione stessa del “prelievo supplementare” relativo all’annata in considerazione, e poiché gli atti di intimazione possono fondare una procedura di riscossione se e nella misura in cui gli atti presupposti recanti le ragioni del credito azionato non siano venuti meno, l’annullamento, nelle more del giudizio, dei suddetti titoli fondanti le ragioni del credito comporta la caducazione degli atti in questa sede impugnati (in senso conforme vd., tra i numerosi e più recenti precedenti del Tribunale, la pronuncia n. -OMISSIS-. Cfr. altresì: T.A.R. Veneto, Sez. IV, n. 1289 del 14.9.2023; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 aprile 2023, n. 551; id . 30 gennaio 2023, n. 124; id . 30 novembre 2022, n. 1836).
L’impugnativa è dunque fondata sotto tale profilo in ossequio alla graduazione dei motivi impressa dal ricorrente con la memoria da ultimo depositata, e comporta l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, con valore assorbente rispetto alle residue censure di illegittimità articolate nell’atto introduttivo del giudizio.
Rimane ferma la necessità -tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini relativi alle pretese creditorie, in conseguenza della notifica di atti interruttivi della prescrizione e/o della pendenza di contenziosi relativi all’annata in considerazione (sul punto cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 luglio 2023, n. 7069, paragrafo 4°, ultimo periodo)- di rinnovazione del procedimento da parte dell’Amministrazione, applicando criteri conformi alla disciplina europea e alle sentenze pronunciate in materia dalla Corte di Giustizia.
13. Quanto, infine, alla richiesta risarcitoria contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo, il Collegio deve dare atto della rinuncia alla stessa formalizzata dal legale del ricorrente nella memoria conclusiva del 18.4.2025.
14. In conclusione, dato atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, il ricorso deve per il resto essere accolto, nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento alla residua domanda annullatoria. Conseguentemente, l’intimazione meglio indicata in epigrafe va annullata.
15. La peculiarità della controversia e le indubbie difficoltà interpretative della disciplina nazionale e comunitaria giustificano in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
-accoglie l’azione annullatoria nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto, negli stessi limiti del detto accoglimento, dispone l’annullamento dell’intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO