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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa 2324/2024 RG promossa con ricorso ex art 442 cpc depositato il 7.11.2024
da
Parte_1
con avv.to Lucia Rita Ricchetti come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
Controparte_1
con l' avv.to Flavio Bonora dell' Avvocatura di Stato di Venezia
- resistente -
in punto: benefici vittime del dovere;
decisa il 10.6.2025
FATTO
Il ricorrente ha agito con ricorso ex art 442 cpc nei confronti del per Controparte_1
ottenere il riconoscimento dei benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere previa disapplicazione del rigetto dell'istanza di riconoscimento e svolgendo le seguenti conclusioni di merito: “ previa disapplicazione della Determina del
[...]
Controparte_2
prot. n. 7058 del 03.12.2021 (cfr. doc. 12) e di ogni altro atto presupposto,
[...]
connesso, dipendente e/o consequenziale, antecedente e susseguente:
1) condannare il al riconoscimento in favore del ricorrente Controparte_1 Parte_1
dello status di vittima del dovere ex art. 1 c. 563 L. 266/2005;
[...]
2) per l'effetto accertare e dichiarare tenuto il al riconoscimento in favore Controparte_1
del ricorrente della invalidità̀ (3%) con conseguente concessione di tutti i benefici spettanti al ricorrente nella predetta misura decorrenti dalla data di maturazione ad oggi;
3) in subordine accertare e dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Controparte_1
al riconoscimento in favore del ricorrente dell'invalidità nella misura del 3% o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da stabilirsi anche a mezzo di CTU che sin da ora
s'invoca;
4) conseguentemente dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il convenuto alla CP_1
concessione di tutti i benefici economici e giuridici previsti dalle norme in premessa e leggi collegate, tra cui in particolare:
a) quota di speciale elargizione sino alla concorrenza della sua misura massima determinata in € 6.000,00 oltre rivalutazione ISTAT (ossia € 2.000,00 per ogni punto di invalidità);
b) tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale/pensionistico previste dalla legislazione in materia, tra cui in particolare:
l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata;
c) art. 6 in particolare la rivalutazione delle “(...) percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge (...) tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (...)”, nonché il diritto “(...) all'assistenza psicologica assistenza psicologica a carico dello Stato (...)”;
d) il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia
C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04; e) l'esenzione dall'imposta di bollo, nonché da ogni imposta diretta o indiretta, di ogni indennità erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti di cui all'art. 8 della citata legge;
f) diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti del ricorrente di cui all'art. 1, comma 2 della legge nr.
407/98 e ss.mm., nonché leggi collegate;
5) con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo.
-Con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
La pretesa si riferisce ai due seguenti eventi lesivi:
1) il primo del 02.06.2005 quale Carabiniere del Nucleo Operativo Radiomobile del Comando
Stazione CC di Mortegliano (UD), costituito da “distorsione del rachide cervicale” riportata in una colluttazione, in particolare a seguito di aggressione da parte di soggetto che, sorpreso all' interno della recinzione della caserma, accompagnato all' interno della struttura militare, senza motivo ha colpito e scalciato contro i militari operanti tra cui il ricorrente;
2) il secondo del 20.06.2007, sempre quale Carabiniere in servizio presso il medesimo
Comando Stazione CC di Mortegliano, costituto da “trauma contusivodistorsivo mano e polso a destra” riportato per essere stato spinto contro una cancellata nel corso di un servizio comandato di pattuglia a piedi al mercato cittadino durante l' arresto di soggetto extracomunitario pregiudicato che cercava di eludere il controllo dopo essersi poco prima reso responsabile di tentata violenza sessuale ai danni di una minore e violenza a pubblico ufficiale.
In relazione a tali due eventi il ricorrente allega di avere ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma non anche dello lo status di Vittima del Dovere e di tutti i relativi benefici di legge, chiesti con istanza al datata 25.03.2020 e dallo stesso CP_1
negati con provvedimento Prot. 7058 del 03.12.2021, notificato in data 21.12.2021, CP_1
sulla base della seguente motivazione “… Al riguardo, si rappresenta che la predetta istanza è improcedibile in quanto tardiva, essendo stata prodotta in data 28 marzo 2020, dunque oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 dicembre 2000, n. 388 e 23 dicembre 2005, n. 266. Pertanto, non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere ritenuto vittima del dovere e a ricevere i relativi benefici economici ...”.
Contesta tale provvedimento, e chiede al Tribunale di accertare il proprio status di vittima del dovere con riconoscimento dei relativi benefici come da sopra riportate conclusioni, per:
a) imprescrittibilita' del diritto;
b) sussistenza dello status di vittima del dovere con conseguente diritto al relativo riconoscimento e ai connessi benefici.
Il si è costituito in principalità rilevando l' assenza in ricorso di elementi Controparte_1
da cui ricavare l'esistenza dei presupposti, da un lato, per il riconoscimento delle indennità richieste e, in particolare, del grado di invalidità necessario ad ottenere gli assegni vitalizi, dall' altro per giustificare l' ampliamento del concetto di missione richiesto dalla normativa ovvero la sua connotazione dalla sopravvenienza di una circostanza straordinaria e di un fatto di servizio tale da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, e da snaturare il modo di svolgimento dell'attività generale/normale; eccependo inoltre la maturata prescrizione decennale e in subordine in ogni caso l' incumulabilità di interessi e rivalutazione.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, indi all' esito di odierna udienza da remoto, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il diniego del riconoscimento, in capo al ricorrente , dello status di vittima del dovere Pt_1
come espresso dal convenuto in sede amministrativa è ingiustificato e infondato, CP_1
così come risultano infondate le difese di merito svolte dal medesimo in comparsa CP_1
di costituzione
Con riguardo all' iter amministrativo, attivato dall' interessato con istanza 25.3.2020 (doc 11 ric), il medesimo , testualmente al secondo cpv di pagina 2 della comparsa di CP_1
costituzione, allega che “ L'istanza veniva respinta perché la speciale elargizione e gli assegni previsti dalle leggi in argomento sono riconosciute unicamente alle vittime nelle speciali situazioni indicate nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge n. 266/05 e non, come vorrebbe parte ricorrente, a tutti coloro che subiscono un infortunio nel corso del servizio”.
In realtà così non è: l'istanza è stata rigettata non già per insussistenza dei presupposti ex commi 563 e 564 dell'art. 1 legge n. 266/05, bensì per c.d. tardività, come da seguente provvedimento di diniego Prot. 7058 del 03.12.2021, notificato in data 21.12.2021 ( doc 12 ricorso): La difesa svolta in causa in principalità dal diverge da tale motivazione del rigetto in CP_1
sede amministrativa essendo costituita dalla negazione del requisito dell' eccezionalità dei fatti da cui è sorta l'infermità lamentata dal ricorrente, pari o superiore al 3% (postumi complessivi dei due eventi 2.6.2005 e 20.6.2007). Anche a voler considerare tale difesa, appunto di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, comunque ammissibile anche se non coincidente con il motivo (tardività della domanda) del diniego in sede amministrativa, la stessa è in ogni caso infondata nel merito.
La materia è regolata dalla legge del 23/12/2005 n. 266 che, al comma 563 dell'art. 1, prevede che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, [ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del
Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione
e di pena, ai vigili del fuoco, a li appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso] e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbia no subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non
aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il successivo comma 564 dispone che : "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dal comma 565 dell'art. 1 della stessa L. n.
266 del 2005, e stato emesso, col D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede: "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto."
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze del 22.6.2017
n. 15484 e 15485: “Tale essendo il quadro normativo di riferimento si rileva che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia il comma 563 e il comma 564 della L.
n. 266 del 2005, art. 1, individuando nel comma 563 una serie di attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. I medesimi benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da
a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali, La norma di cui al comma 564 non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura”.
Per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in capo ai soggetti di cui al comma 563 della l. n. 266 del 2005 è dunque sufficiente, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove
è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria (cfr.
Cassazione civile sez. un., 04/05/2017, n.10791; Cassazione civile sez. lav., 17/10/2018,
n.26012).
Non vi sono dubbi dunque che gli eventi oggetto di causa occorsi in data 02.06.2005 e
20.06.2007, comprovati dagli allegati al ricorso e in sé, quanto alla dinamica di verificazione, dal convenuto non contestati, rientrino nell'ambito applicativo del comma 563 CP_1
dell'art. 1 legge citata.
Si tratta, infatti, di invalidità permanente pari al complessivo 3% per “distorsione del rachide cervicale” in data 2.6.2005 + “trauma contusivodistorsivo mano e polso a destra” in data
20.6.2007, anch' essa, come la dinamica dei fatti, in sé dal convenuto non CP_1
contestata né in punto an, né nel quantum, riportata da militare dell' Arma dei Carabinieri in attività di servizio in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto alla criminalità/svolgimento di servizi di ordine pubblico, laddove, come sopra visto, secondo Cass.
S.U. 4 maggio 2017, n. 11791, l' art 1 comma 563 della legge 266/2005, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali.
Quanto alla ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE sollevata nel provvedimenti di rigetto, e ribadita in causa, va applicato l' insegnamento della Cassazione sentenza n. 17440/2022 + ordinanza n.33105/2022, secondo cui la condizione di vittima del dovere, costituendo uno status, è come tale imprescrittibile, salva la prescrizione decennale delle prestazioni economiche .
Dunque il riconoscimento della condizione di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563
L. 266/2005 ha natura di "status" ed è, pertanto, è imprescrittibile, così come è imprescrittibile l' accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di natura assistenziale trattandosi di diritti indisponibili e, come tali, irrinunciabili e, appunto, imprescrittibili ex art. 2934, II comma c.c..
I benefici economici che trovano il loro presupposto nello "status" sono invece soggetti a prescrizione decennale di talchè i pagamenti monetari effettivi possono essere richiesti solo per i dieci anni precedenti la domanda amministrativa.
Nello specifico è dunque prescritta la speciale elargizione in percentuale richiesta fino alla concorrenza di € 6.000,00 (ossia € 2.000,00 per ogni punto di invalidità), trattandosi di somma da corrispondersi in un'unica soluzione ed essendo stata la domanda presentata il 25.3.2020, ampiamento decorso il decennio dalla spettanza (fatti del 2005 e 2007), laddove l' assegno vitalizio menzionato dal in comparsa (che sarebbe prescritto quanto ai ratei CP_1
antecedenti il decennio rispetto alla data della domanda 25.3.2020), trattandosi di invalidità al
3%, non è stato, correttamente, nemmeno chiesto. Sono invece richiesti e non prescritti :
• l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione una volta maturata.
• Il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.
• Il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia
C gratuiti).
• il diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti del ricorrente
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta la sussistenza in capo al ricorrente, in relazione ai fatti lesivi del 2.6.2005 e
20.6.2007, dello status di vittima del dovere ai sensi della legge 466/80, legge 266/2005 e
DPR 243/2006;
2. determina l' entità delle infermità riportate in misura pari complessivamente al 3%;
3. dichiara la pretesa prescritta quanto alla speciale elargizione una tantum, e la spettanza invece dei seguenti benefici:
• esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione una volta maturata.
• diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.
• beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti).
• diritto al collocamento obbligatorio a favore delle vittime, nonché del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi a carico superstiti del ricorrente 4. dichiara le spese di lite compensate per ¼ e condanna il convenuto alla rifusione CP_1
degli ulteriori ¾, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in euro 3.000,00 + rimborso per intero del CU versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario avv.to Lucia Rita Ricchetti
Così deciso in Venezia il 10.6.2025
Il Giudice
dott. ssa Margherita Bortolaso