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Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2023, n. 39155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39155 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 02/03/2023 nei riguardi di IT SC, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile uditi gli avv.ti Vincenzo Comi e Vincenzo Gennaro, difensori dell'indagato, che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha annullato l'ordinanza con cui è stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di IT SC, ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziato dei reati di: a) concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 -bis cod. proc. pen., per avere costretto ZO DA AO CE, direttore della struttura touristica Tiu 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39155 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 20/06/2023 Magic Life di Pizzo Calabro, ad assumere VE RO e AT MU, appartenenti alla cosca mafiosa di ‘ndrina di OR (capo Il); b) concorso in estorsione aggravata mafiosa per aver costretto ZO DA AO CE ad affidare il servizio di lavanderia per la struttura turistica indicata alla società ON (capo L1) 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo I1). Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le richieste "degli IT" di assumere i vecchi titolari di contratti di lavoro stipulati prima del subentro della Tui Magic Life, non fossero state avanzate in forma estorsiva;
il carattere estorsivo emergerebbe invece chiaramente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa che non potrebbero essere neutralizzate da quelle rese dalla stessa sede di indagini difensive da cui emergerebbe solo una generica indicazione di favore per l'assunzione dei precedenti collaboratori. In realtà, si evidenzia, le richieste di LL non furono finalizzate all'assunzione di tutti i titolari di pregressi rapporti di lavoro ma solo a quella di due soggetti, RO e MU, che, invece, il direttore del villaggio non intendeva assumere. Lo stesso Tribunale avrebbe peraltro fatto riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, valorizzate solo in chiave difensiva ma omettendo di valutare il contesto ambientale in cui i fatti si sarebbero verificati, l'insieme delle dichiarazioni rese, la cronologia delle stesse. ZO, si argomenta, avrebbe reso delle prime dichiarazioni il 21.3.2019 - di cui si riporta il contenuto - da cui emergerebbe che: a) i fratelli IT gli avevano chiaramente fatto intendere di non essere affatto libero di operare le proprie scelte imprenditoriali;
b) i fratelli IT pretesero l'assunzione di RO e MU nel servizio di guardania senza fornire documenti e notizie necessarie;
c) lo stesso ZO, che aveva verificato la contiguità di detti soggetti con la locale criminalità organizzata, non intendeva assumere ST e MU e si sarebbe solo successivamente determinato a ciò nascondendo tuttavia ai vertici della struttura le problematiche emerse. Nel successivo verbale del 16.1.2020, valorizzato nell'ordinanza, ZO aveva reso in effetti dichiarazioni "edulcorate" (così il ricorso), ma lo stesso Tribunale non avrebbe valutato le ulteriori dichiarazioni rese il 25.11.2020 sempre da ZO, pure riportate, in cui questi avrebbe sostanzialmente confermato le accuse nei confronti dei fratelli IL e, dunque, anche del ricorrente. 2 La motivazione sarebbe gravemente viziata e il Tribunale non avrebbe compiuto nessun approfondimento volto a verificare l'esistenza della coartazione della volontà e della minaccia che nella estorsione può assumere anche carattere silente o implicito qualora l'associazione criminale abbia raggiunto una forza intinnidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto L1. Riportata la motivazione dell'ordinanza, si evidenzia come anche per il capo di imputazione in esame non sarebbero state considerate le "ultime" dichiarazioni di ZO;
sotto altro profilo, si adduce che il Tribunale non avrebbe attribuito adeguato significato alla conversazione del 25.9.2018 i cui contenuti sarebbero autosufficienti per comprendere le ragioni che condussero a individuare nella ditta di CI TO quella cui assegnare il servizio di lavanderia;
si tratta di una conversazione confermata da quella successiva del 27.9.2018 tra AF e ZO il cui significato sarebbe stato travisato per aver il Tribunale attribuito solo a CA la volontà di coartare la volontà di ZO. Una valutazione errata, incapace di cogliere l'intero quadro indiziario 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse di IT con cui si evidenzia l'infondatezza della tesi accusatoria e l'inammissibilità del ricorso volto ad una rivalutazione del fatto e quindi ad un giudizio di merito. Il Tribunale non sarebbe incorso nel travisamento di alcuna prova decisiva, né per fraintendimento, né per omissione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata è viziata perché a base parziale, non avendo il Tribunale valutato tutti gli elementi indiziari portati alla sua cognizione. In particolare, il Tribunale ha omesso di valutare compiutamente tutte le dichiarazioni della persona offesa, di tenere conto della loro successione temporale, del loro senso complessivo, della loro portata globale. Se è vero- come si legge nell'ordinanza e come neppure l'Autorità ricorrente contesta - che ZO, nel corso delle sue dichiarazioni, ha in un dato momento negato di aver subìto dagli IT condotte "di natura estorsiva" ed ha qualificato le indicazioni di costoro, relative ai soggetti da assumere, piuttosto come una forma di "suggerimento" nei suoi confronti, è altrettanto vero che si tratta di affermazioni rese in relazione ad accadimenti valutati diversamente nel corso delle molteplici dichiarazioni rese. 3 Ne deriva che, per sorreggere adeguatamente il giudizio di maggiore concludenza loro assegnato, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare specificamente le ragioni per le quali esse hanno una capacità dimostrativa tale da neutralizzare la valenza indiziante delle altre dichiarazioni, senza limitarsi - come invece è avvenuto - a selezionare solo una parte di esse e ad attribuirle maggior credito. Le ulteriori dichiarazioni del ZO rammentate in ricorso, ed invece completamente obliterate dall'ordinanza, si rivelano anch'esse obiettivamente eloquenti, contenendo espliciti riferimenti a "famiglie mafiose" e limitazioni della libertà di determinazione da parte degli gli operatori economici. La loro omessa considerazione non si risolve in una valutazione di merito sul complessivo compendio probatorio, come tale non sindacabile dal giudice di legittimità, ma, piuttosto, nella pretermissione di un elemento istruttorio decisivo, o quanto meno potenzialmente tale, che dunque si riverbera sulla complessiva tenuta logica della motivazione, questa sì censurabile da questa Corte. Tali manifeste lacune motivazionali, avallate anche dalla omessa valutazione delle conversazioni intercettate, e le conseguenti incongruenze logiche debbono essere emendate dal Tribunale del riesame, al quale il procedimento dev'essere perciò rinviato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile uditi gli avv.ti Vincenzo Comi e Vincenzo Gennaro, difensori dell'indagato, che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha annullato l'ordinanza con cui è stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di IT SC, ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziato dei reati di: a) concorso in estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 -bis cod. proc. pen., per avere costretto ZO DA AO CE, direttore della struttura touristica Tiu 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 39155 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 20/06/2023 Magic Life di Pizzo Calabro, ad assumere VE RO e AT MU, appartenenti alla cosca mafiosa di ‘ndrina di OR (capo Il); b) concorso in estorsione aggravata mafiosa per aver costretto ZO DA AO CE ad affidare il servizio di lavanderia per la struttura turistica indicata alla società ON (capo L1) 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui al capo I1). Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le richieste "degli IT" di assumere i vecchi titolari di contratti di lavoro stipulati prima del subentro della Tui Magic Life, non fossero state avanzate in forma estorsiva;
il carattere estorsivo emergerebbe invece chiaramente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa che non potrebbero essere neutralizzate da quelle rese dalla stessa sede di indagini difensive da cui emergerebbe solo una generica indicazione di favore per l'assunzione dei precedenti collaboratori. In realtà, si evidenzia, le richieste di LL non furono finalizzate all'assunzione di tutti i titolari di pregressi rapporti di lavoro ma solo a quella di due soggetti, RO e MU, che, invece, il direttore del villaggio non intendeva assumere. Lo stesso Tribunale avrebbe peraltro fatto riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, valorizzate solo in chiave difensiva ma omettendo di valutare il contesto ambientale in cui i fatti si sarebbero verificati, l'insieme delle dichiarazioni rese, la cronologia delle stesse. ZO, si argomenta, avrebbe reso delle prime dichiarazioni il 21.3.2019 - di cui si riporta il contenuto - da cui emergerebbe che: a) i fratelli IT gli avevano chiaramente fatto intendere di non essere affatto libero di operare le proprie scelte imprenditoriali;
b) i fratelli IT pretesero l'assunzione di RO e MU nel servizio di guardania senza fornire documenti e notizie necessarie;
c) lo stesso ZO, che aveva verificato la contiguità di detti soggetti con la locale criminalità organizzata, non intendeva assumere ST e MU e si sarebbe solo successivamente determinato a ciò nascondendo tuttavia ai vertici della struttura le problematiche emerse. Nel successivo verbale del 16.1.2020, valorizzato nell'ordinanza, ZO aveva reso in effetti dichiarazioni "edulcorate" (così il ricorso), ma lo stesso Tribunale non avrebbe valutato le ulteriori dichiarazioni rese il 25.11.2020 sempre da ZO, pure riportate, in cui questi avrebbe sostanzialmente confermato le accuse nei confronti dei fratelli IL e, dunque, anche del ricorrente. 2 La motivazione sarebbe gravemente viziata e il Tribunale non avrebbe compiuto nessun approfondimento volto a verificare l'esistenza della coartazione della volontà e della minaccia che nella estorsione può assumere anche carattere silente o implicito qualora l'associazione criminale abbia raggiunto una forza intinnidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto L1. Riportata la motivazione dell'ordinanza, si evidenzia come anche per il capo di imputazione in esame non sarebbero state considerate le "ultime" dichiarazioni di ZO;
sotto altro profilo, si adduce che il Tribunale non avrebbe attribuito adeguato significato alla conversazione del 25.9.2018 i cui contenuti sarebbero autosufficienti per comprendere le ragioni che condussero a individuare nella ditta di CI TO quella cui assegnare il servizio di lavanderia;
si tratta di una conversazione confermata da quella successiva del 27.9.2018 tra AF e ZO il cui significato sarebbe stato travisato per aver il Tribunale attribuito solo a CA la volontà di coartare la volontà di ZO. Una valutazione errata, incapace di cogliere l'intero quadro indiziario 3. E' pervenuta una memoria nell'interesse di IT con cui si evidenzia l'infondatezza della tesi accusatoria e l'inammissibilità del ricorso volto ad una rivalutazione del fatto e quindi ad un giudizio di merito. Il Tribunale non sarebbe incorso nel travisamento di alcuna prova decisiva, né per fraintendimento, né per omissione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza impugnata è viziata perché a base parziale, non avendo il Tribunale valutato tutti gli elementi indiziari portati alla sua cognizione. In particolare, il Tribunale ha omesso di valutare compiutamente tutte le dichiarazioni della persona offesa, di tenere conto della loro successione temporale, del loro senso complessivo, della loro portata globale. Se è vero- come si legge nell'ordinanza e come neppure l'Autorità ricorrente contesta - che ZO, nel corso delle sue dichiarazioni, ha in un dato momento negato di aver subìto dagli IT condotte "di natura estorsiva" ed ha qualificato le indicazioni di costoro, relative ai soggetti da assumere, piuttosto come una forma di "suggerimento" nei suoi confronti, è altrettanto vero che si tratta di affermazioni rese in relazione ad accadimenti valutati diversamente nel corso delle molteplici dichiarazioni rese. 3 Ne deriva che, per sorreggere adeguatamente il giudizio di maggiore concludenza loro assegnato, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare specificamente le ragioni per le quali esse hanno una capacità dimostrativa tale da neutralizzare la valenza indiziante delle altre dichiarazioni, senza limitarsi - come invece è avvenuto - a selezionare solo una parte di esse e ad attribuirle maggior credito. Le ulteriori dichiarazioni del ZO rammentate in ricorso, ed invece completamente obliterate dall'ordinanza, si rivelano anch'esse obiettivamente eloquenti, contenendo espliciti riferimenti a "famiglie mafiose" e limitazioni della libertà di determinazione da parte degli gli operatori economici. La loro omessa considerazione non si risolve in una valutazione di merito sul complessivo compendio probatorio, come tale non sindacabile dal giudice di legittimità, ma, piuttosto, nella pretermissione di un elemento istruttorio decisivo, o quanto meno potenzialmente tale, che dunque si riverbera sulla complessiva tenuta logica della motivazione, questa sì censurabile da questa Corte. Tali manifeste lacune motivazionali, avallate anche dalla omessa valutazione delle conversazioni intercettate, e le conseguenti incongruenze logiche debbono essere emendate dal Tribunale del riesame, al quale il procedimento dev'essere perciò rinviato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023.