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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE GE ZZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3499 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma largo Toniolo n. 6, presso lo studio dei Parte_1
procuratori Avv. Daniela De Salvatore e Avv. Francesco Elia, dai quali è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 30 ottobre 2023 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo a la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971, a decorrere dalla revoca del 23 giugno 2022.
Pur a seguito di notifica del decreto, eseguita il 14 novembre 2023, e della comunicazione
CP_ dei dati necessari per la liquidazione, effettuata il 15 novembre 2023, l' non ha corrisposto la prestazione.
1.1. Con ricorso depositato il 12 giugno 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio
CP_ l' chiedendo che il giudice condanni l' al pagamento degli arretrati maturati per CP_2
l'assegno di invalidità, oltre interessi. CP_
1.2. L' non si è costituito in giudizio, pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, e all'udienza del 6 maggio 2025 è stato dichiarato contumace.
2. Con ordinanza del 22 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, documentando l'intervenuto pagamento e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_ con condanna di al pagamento delle spese di lite.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente alla data del 28 febbraio 2023.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857). CP_
4.1. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito il 7 agosto 2024, dopo il deposito e la notifica del ricorso,
e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio
2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione alla somma pagata di € 8.239,66, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 12 giugno 2025
Il giudice
IE GE ZZ