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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1584/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Schininà Riccardo, dall'Avv. Frediani Angelo e dall'Avv. Androne Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale alla Via Giuseppe Verdi n. 1; appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Ammaturo Pietro Maria, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Francavilla
Fontana alla Via Carducci n. 24; appellato
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.01.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. del 13.04.2022, il adiva il Giudice di Pace di Brindisi proponendo opposizione al Parte_1
precetto notificato da e con il quale veniva intimato il pagamento dei Controparte_1 compensi svolti per l'attività di consulente tecnico d'ufficio. In particolare, l'ente opponente deduceva di aver integralmente adempiuto al pagamento ancor prima della
1 notifica dell'atto di precetto opposto;
per tale motivo chiedeva, previo accertamento dell'estinzione del credito, che venisse sospesa la procedura esecutiva, con condanna alle spese di lite e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2022 si costituiva in primo grado il quale riconosceva l'intervenuto pagamento ma evidenziava di non Controparte_1
aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della pubblica amministrazione debitrice in ordine all'avvenuto pagamento. Chiedeva, dunque, previa rinuncia all'atto di precetto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 232/2023 del 02.02.2023 il Giudice di Pace di Brindisi dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Avverso la menzionata sentenza, con atto di citazione del 15.05.2023, interponeva appello il deducendo l'errata applicazione e violazione artt. 91 e 92 c.p.c. Parte_1
nonché l'errata applicazione dell'art. 96, co. 1, c.p.c. Concludeva chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite e non condannava la parte soccombente al pagamento delle stesse oltre al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1 c.p.c.
Si costituiva nel presente giudizio l'appellato, , il quale preliminarmente Controparte_1
eccepiva la nullità dell'atto di citazione in appello, avendo l'appellante invitato l'appellato a costituirsi entro un termine diverso da quello stabilito ex lege (pari a settanta giorni anziché venti); nel merito, insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata poiché priva di difetti motivazionali.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve darsi atto che non può essere accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sia perché non ricorre l'ipotesi di mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c. sia perché l'appellato (il quale non ha neppure richiesto la concessione di un termine per erroneità dell'avvertimento) con la sua costituzione in giudizio ha sanato qualsivoglia vizio della citazione in forza del disposto di cui all'art. 164
c.p.c.
2 Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Nel giudizio di primo grado parte opposta, costituendosi tardivamente in giudizio, con la propria comparsa del 16.11.2022, ha dichiarato di aver rinunciato al precetto con atto trasmesso il 10.11.2022, riconoscendo l'intervenuto pagamento dei compensi ancora prima della notifica dell'atto, di seguito opposto.
A tal proposito, è opportuno fare riferimento al consolidato orientamento esegetico, al quale questo Giudice aderisce, secondo il quale, avuto riguardo alla natura del precetto quale atto preliminare stragiudiziale prodromico all'esecuzione ma non introduttivo dell'esecuzione forzata, la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo di carattere extraprocessuale (cfr. Tribunale Nola, Sent. n. 656/2023; Tribunale
Roma, sent. n. 141/2019; Cass., 10 marzo 1990 n. 1985; Cass., 9 giugno 1981 n. 3736).
Ne consegue che la rinuncia al precetto contro il quale sia già stata proposta opposizione non determina gli effetti tipici dell'art. 629 c.p.c. (ipotesi codicistica di estinzione del processo esecutivo in seguito a rinuncia agli atti del giudizio) ma la cessazione della materia del contendere senza che sia precluso alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. sez. VI, civ. ord. n.
351/2023).
In tema di soccombenza virtuale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che:
“la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando infatti il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite”. (cfr. Cassazione civile sez. II,
23/09/2022, n.27979). Ed ancora il Consiglio di Stato, sul punto, ha chiarito che: “La valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di soccombenza virtuale postula
l'esperimento di un giudizio di tipo prognostico su quello che sarebbe stato l'esito del processo, se esso fosse proseguito sino al suo sbocco naturale, ossia la pronuncia di una sentenza. Il giudice che, a valle di tale riflessione, si convinca che, qualora non fosse intervenuto il fatto extraprocessuale che ha fatto conseguire al privato il bene della vita cui aspirava, il giudizio si sarebbe certamente chiuso con una pronuncia favorevole al
3 privato stesso, deve pertanto condannare la parte pubblica, virtualmente soccombente, a rifondere le spese di lite”. (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 07/02/2022, n.842).
Nel caso in esame, la rinuncia è stata notificata e acquisita al protocollo dell'ente comunale dopo la notifica dell'opposizione sicché si sarebbe dovuta dichiarare la cessazione della materia del contendere e, secondo il principio della soccombenza virtuale quale sopra richiamato, statuire sulle spese di lite, per come precisato dalla difesa dell'ente.
Non è, dunque, condivisibile la decisione adottata dal Giudice di Pace in ordine al regolamento delle spese di lite.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. stabilisce che il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese: l'opposto era ed è totalmente soccombente e non si può ritenere che la rinuncia al precetto possa integrare quelle ragioni eccezionali che potrebbero giustificare una deroga alla regola per cui le spese di lite seguono la soccombenza (cfr. Cass. civ. sent. n. 27428/2018).
A questo punto, per i principi sopra evidenziati, l'appello deve essere accolto con riferimento a questo capo, con conseguente condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione fino a € 1.100, innanzi al Giudice di Pace.
L'ulteriore motivo di appello, con il quale si chiede la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c., non è fondato. Da un lato, infatti, non vi è la prova che l'appellato abbia agito con mala fede o colpa grave, non potendosi escludere invece che la notifica dell'atto di precetto, successivamente al pagamento, sia stata frutto di una mera svista, giustificabile anche in considerazione della mancata comunicazione espressa da parte del dell'avvenuto pagamento. Dall'altro lato, va evidenziato che, quand'anche Pt_1
volesse ritenersi che l'appellato abbia agito con colpa grave, comunque l'appellante avrebbe del tutto omesso finanche di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, sia pure equitativa, del danno lamentato.
4 Alla soccombenza in appello, segue la condanna di al pagamento delle Controparte_1
spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione fino a € 1.100, innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_2 Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi n. 232/2023 e depositata il 02.02.2023, condanna l'odierno appellato, CP_1
al pagamento delle spese di lite di cui al primo grado di giudizio in favore del
[...]
, che si liquidano in complessivi € 321,00 di cui € 43,00 per spese ed Parte_1
€ 278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad € 553,50, di cui € 91,50 per spese ed € 462,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1584/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Schininà Riccardo, dall'Avv. Frediani Angelo e dall'Avv. Androne Francesco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale alla Via Giuseppe Verdi n. 1; appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Ammaturo Pietro Maria, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Francavilla
Fontana alla Via Carducci n. 24; appellato
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.01.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c. del 13.04.2022, il adiva il Giudice di Pace di Brindisi proponendo opposizione al Parte_1
precetto notificato da e con il quale veniva intimato il pagamento dei Controparte_1 compensi svolti per l'attività di consulente tecnico d'ufficio. In particolare, l'ente opponente deduceva di aver integralmente adempiuto al pagamento ancor prima della
1 notifica dell'atto di precetto opposto;
per tale motivo chiedeva, previo accertamento dell'estinzione del credito, che venisse sospesa la procedura esecutiva, con condanna alle spese di lite e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.11.2022 si costituiva in primo grado il quale riconosceva l'intervenuto pagamento ma evidenziava di non Controparte_1
aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della pubblica amministrazione debitrice in ordine all'avvenuto pagamento. Chiedeva, dunque, previa rinuncia all'atto di precetto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 232/2023 del 02.02.2023 il Giudice di Pace di Brindisi dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Avverso la menzionata sentenza, con atto di citazione del 15.05.2023, interponeva appello il deducendo l'errata applicazione e violazione artt. 91 e 92 c.p.c. Parte_1
nonché l'errata applicazione dell'art. 96, co. 1, c.p.c. Concludeva chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite e non condannava la parte soccombente al pagamento delle stesse oltre al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1 c.p.c.
Si costituiva nel presente giudizio l'appellato, , il quale preliminarmente Controparte_1
eccepiva la nullità dell'atto di citazione in appello, avendo l'appellante invitato l'appellato a costituirsi entro un termine diverso da quello stabilito ex lege (pari a settanta giorni anziché venti); nel merito, insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata poiché priva di difetti motivazionali.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve darsi atto che non può essere accolta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello sia perché non ricorre l'ipotesi di mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7) dell'art. 163 c.p.c. sia perché l'appellato (il quale non ha neppure richiesto la concessione di un termine per erroneità dell'avvertimento) con la sua costituzione in giudizio ha sanato qualsivoglia vizio della citazione in forza del disposto di cui all'art. 164
c.p.c.
2 Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Nel giudizio di primo grado parte opposta, costituendosi tardivamente in giudizio, con la propria comparsa del 16.11.2022, ha dichiarato di aver rinunciato al precetto con atto trasmesso il 10.11.2022, riconoscendo l'intervenuto pagamento dei compensi ancora prima della notifica dell'atto, di seguito opposto.
A tal proposito, è opportuno fare riferimento al consolidato orientamento esegetico, al quale questo Giudice aderisce, secondo il quale, avuto riguardo alla natura del precetto quale atto preliminare stragiudiziale prodromico all'esecuzione ma non introduttivo dell'esecuzione forzata, la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo di carattere extraprocessuale (cfr. Tribunale Nola, Sent. n. 656/2023; Tribunale
Roma, sent. n. 141/2019; Cass., 10 marzo 1990 n. 1985; Cass., 9 giugno 1981 n. 3736).
Ne consegue che la rinuncia al precetto contro il quale sia già stata proposta opposizione non determina gli effetti tipici dell'art. 629 c.p.c. (ipotesi codicistica di estinzione del processo esecutivo in seguito a rinuncia agli atti del giudizio) ma la cessazione della materia del contendere senza che sia precluso alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio, da regolarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. sez. VI, civ. ord. n.
351/2023).
In tema di soccombenza virtuale, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che:
“la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle spese, restando infatti il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite”. (cfr. Cassazione civile sez. II,
23/09/2022, n.27979). Ed ancora il Consiglio di Stato, sul punto, ha chiarito che: “La valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di soccombenza virtuale postula
l'esperimento di un giudizio di tipo prognostico su quello che sarebbe stato l'esito del processo, se esso fosse proseguito sino al suo sbocco naturale, ossia la pronuncia di una sentenza. Il giudice che, a valle di tale riflessione, si convinca che, qualora non fosse intervenuto il fatto extraprocessuale che ha fatto conseguire al privato il bene della vita cui aspirava, il giudizio si sarebbe certamente chiuso con una pronuncia favorevole al
3 privato stesso, deve pertanto condannare la parte pubblica, virtualmente soccombente, a rifondere le spese di lite”. (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 07/02/2022, n.842).
Nel caso in esame, la rinuncia è stata notificata e acquisita al protocollo dell'ente comunale dopo la notifica dell'opposizione sicché si sarebbe dovuta dichiarare la cessazione della materia del contendere e, secondo il principio della soccombenza virtuale quale sopra richiamato, statuire sulle spese di lite, per come precisato dalla difesa dell'ente.
Non è, dunque, condivisibile la decisione adottata dal Giudice di Pace in ordine al regolamento delle spese di lite.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. stabilisce che il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese: l'opposto era ed è totalmente soccombente e non si può ritenere che la rinuncia al precetto possa integrare quelle ragioni eccezionali che potrebbero giustificare una deroga alla regola per cui le spese di lite seguono la soccombenza (cfr. Cass. civ. sent. n. 27428/2018).
A questo punto, per i principi sopra evidenziati, l'appello deve essere accolto con riferimento a questo capo, con conseguente condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio che vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione fino a € 1.100, innanzi al Giudice di Pace.
L'ulteriore motivo di appello, con il quale si chiede la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96, co. 1 c.p.c., non è fondato. Da un lato, infatti, non vi è la prova che l'appellato abbia agito con mala fede o colpa grave, non potendosi escludere invece che la notifica dell'atto di precetto, successivamente al pagamento, sia stata frutto di una mera svista, giustificabile anche in considerazione della mancata comunicazione espressa da parte del dell'avvenuto pagamento. Dall'altro lato, va evidenziato che, quand'anche Pt_1
volesse ritenersi che l'appellato abbia agito con colpa grave, comunque l'appellante avrebbe del tutto omesso finanche di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, sia pure equitativa, del danno lamentato.
4 Alla soccombenza in appello, segue la condanna di al pagamento delle Controparte_1
spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione fino a € 1.100, innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_2 Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi n. 232/2023 e depositata il 02.02.2023, condanna l'odierno appellato, CP_1
al pagamento delle spese di lite di cui al primo grado di giudizio in favore del
[...]
, che si liquidano in complessivi € 321,00 di cui € 43,00 per spese ed Parte_1
€ 278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
- condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad € 553,50, di cui € 91,50 per spese ed € 462,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Brindisi, 13/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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