Legge 22 agosto 1985, n. 444

Commentari2

  • 1Legge Cassa Integrazione
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Fonte: normattiva.it - i testi non hanno carattere di ufficialita') Titolo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE Capo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale) 1. La disciplina in materia di intervento …

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  • 2Legge Cassa Integrazione - Pag. 1
    Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025

    LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. (Fonte: normattiva.it - i testi non hanno carattere di ufficialita') Titolo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI PERSONALE Capo I NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale) 1. La disciplina in materia di intervento …

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Giurisprudenza10

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  • 1Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 11/11/2025, n. 125
    Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA Il Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 125 /2025 nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63238 del registro di segreteria, proposto da: - rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Clementina Cerrai (C.F. [...]) del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa P.zza Mazzini, 5, contro: · l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ambito territoriale della Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, · il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in …
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    • responsabilità amministrativa·
    • legittimazione soggettiva·
    • dichiarazione dei servizi·
    • silenzio amministrativo·
    • art. 15 legge n. 67/1988·
    • art. 145 D.P.R. n. 1092/1973·
    • invalidità formale dichiarazione·
    • art. 7 legge n. 444/1985·
    • danno risarcibile·
    • diritto pensionistico·
    • riscatto anni di studio

  • 2Trib. Lecce, sentenza 09/11/2022, n. 3106
    Provvedimento: N________/_______ Reg. Sent N________/_______ Reg. Cron N 10103/2016 (riun 13386/2016) Ruolo Cont Oggetto: Controversia di Lav / Prev Decisa il 09.11.2022 Depositata il 09.11.2022 TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 09.11.2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv. Russo Giuseppe come da mandato in atti. RICORRENTE contro e , con sede in Controparte_1 CP_2 Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, …
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    • minimale contributivo·
    • opposizione avviso di addebito·
    • art. 8 co. 4 bis legge 223/91·
    • agevolazioni contributive·
    • opposizione verbale di accertamento·
    • contributi previdenziali·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • CIG·
    • lavoro straordinario·
    • onere della prova

  • 3Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/05/2022, n. 3481
    Provvedimento: Pubblicato il 04/05/2022 N. 03481/2022REG.PROV.COLL. N. 10016/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10016 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, 3; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • ricostruzione della carriera·
    • esclusione da concorso pubblico·
    • possesso di appunti non consentiti·
    • inidoneità al servizio militare·
    • risarcimento danni·
    • danno ingiusto·
    • responsabilità della pubblica amministrazione·
    • riforma sentenza·
    • ottemperanza al giudicato·
    • onere della prova·
    • cessione dal servizio permanente

  • 4TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/03/2014, n. 2443
    Provvedimento: N. 03939/1996 REG.RIC. N. 02443/2014 REG.PROV.COLL. N. 03939/1996 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3939 del 1996, proposto da: AT AN, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cassarino, con domicilio eletto presso PP IL in Roma, via Renato Fucini, 24; contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento dei provvedimenti di revoca della nomina a dipendente dello Stato, con …
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    • requisiti di moralità e condotta incensurabile·
    • sentenza penale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti·
    • revoca della nomina a dipendente dello Stato·
    • art. 41 del decreto legislativo n. 29/1993·
    • compensazione delle spese di lite·
    • applicabilità della normativa vigente al momento dell'assunzione·
    • annullamento ex tunc del decreto ministeriale di nomina·
    • requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi·
    • eccesso di potere e violazione di legge

  • 5TAR Palermo, sez. III, sentenza 01/07/2010, n. 8157
    Provvedimento: N. 00920/1997 REG.RIC. N. 08157/2010 REG.SEN. N. 00920/1997 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 920 del 1997, proposto da CI TR, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso, n. 34; contro - la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore ; - l'Assessore pro tempore alla Presidenza della Regione Siciliana, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, …
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    • compensazione delle spese·
    • sospensione del procedimento amministrativo·
    • violazione art. 10 l.r. 12 febbraio 1988, n. 2·
    • nomina in prova·
    • annullamento di provvedimenti amministrativi·
    • concorso pubblico·
    • interesse a ricorrere·
    • riconoscimento del diritto alla nomina·
    • copertura finanziaria·
    • eccesso di potere·
    • decorrenza giuridica della nomina
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato)

    Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalita' indicati negli articoli seguenti, per le localita', le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301 , e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennita' speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni ed integrazioni.
    Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime, ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validita' e' di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).
    NOTE

    Note all' art. 1, comma primo:
    - La legge 12 agosto 1977, n. 675 , concerne: "Provvedimenti per coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore".
    - La legge 8 agosto 1977, n. 501 , converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291 , concernente Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali.
    - La legge 27 luglio 1979, n. 301 , converte in legge il decreto-legge 26 maggio 1979 n. 159 , concernente Norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.
    - La legge 5 novembre 1968, n. 1115 , concerne: "Estensione, in favore dei lavoratori degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".
  • Art. 2. (Requisiti soggettivi)

    Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovra' avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, eta' non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.
    Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si puo' prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarita' dell'attivita' da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.
    Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.
    Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalita' di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.
  • Art. 3. (Formazione delle liste)

    Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1, individuati dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilita' di posti indicate nell'unita tabella A) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.
    I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno - presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovranno altresi' risultare, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, attestati in base ad esplicita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilita' dall'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione vanno autenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.
    A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianita' di cessazione dell'attivita' lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico; a parita' degli altri requisiti prevale l'eta'.
    Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.
    Le Amministrazioni o Aziende che non abbiano coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, che dovra' darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalita' di cui al precedente primo comma: A detti posti possono accedere i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perche' non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta. A tal fine, gli interessati devono presentare domanda, con le formalita' di cui al precedente secondo comma, entro trenta giorni dalla data del nuovo bando.