TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3379/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3379/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANELLI VITTORIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MANCUSI MARIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 6/A - 6/B
20097 SAN DONATO MILANESE, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione, depositate per via telematica.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha frapposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1060/22, con il quale la società Parte_1 aveva richiesto il pagamento del credito (a lei ceduto), derivante dal finanziamento n. Controparte_1
478992 e 263060, solo parzialmente onorato.
A fondamento dell'opposizione, la difesa della ha allegato che l'opponente non avrebbe mai Pt_1 sottoscritto i contratti, disconoscendo formalmente la propria sottoscrizione.
Chiesta la verificazione, su iniziativa dell'opposta, si è proceduto a eseguire perizia calligrafica.
L'esito dell'accertamento risulta tranchant: come chiaramente spiegato dal CTU, le firme esaminate non sono riconducibili – con un buon grado di probabilità (70%-80%) – alla mano di ma sono opera di un'altra Parte_1
individualità grafica che ha posto in essere un tentativo di imitazione della firma della sig.ra . Parte_1
Acquisito che i contratti posti a fondamento della pretesa azionata non siano stati sottoscritti dall'opponente, la difesa dell'opposta ha tuttavia affermato che il dato sarebbe da consegnare all'irrilevante, in quanto l'avvenuto pagamento determinerebbe il riconoscimento tacito della firma sottoscritta.
Sul punto si possono rievocare alcune sentenze della Cassazione, che parrebbero legittimare tale conclusione (v. in particolare, C. n. 2460/17: il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione).
Pure a fronte di tale pronuncia si ritiene, tuttavia, preferibile la tesi che circoscrive il disconoscimento ad un fenomeno endo-processuale.
Come chiarito da C. n. 7634/16, la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, sicché la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217, comma 2, c.p.c. - si
pagina 2 di 4 sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta.
Questa pronuncia, nella misura in cui, 'conchiude' gli effetti del riconoscimento tacito della scrittura alla singola, individua, vicenda processuale assume, altresì, che non può darsi riconoscimento tacito del fatto-sottoscrizione, che risulta, peraltro, per i contratti bancari elemento di validità ad substantiam (cfr. art. 2725, co. 2 c.c.).
A diversamente opinare, si avrebbe che una parte si troverebbe ad essere vincolata alle condizioni di un contratto invalido, in quanto non sottoscritto.
Ciò non vuol dire, peraltro, che l'elemento stragiudiziale sia del tutto irrilevante, poiché l'avvenuto pagamento può attestare (questo sì) l'ammissione della ricezione della somma dalla controparte.
Se così è, il diritto alla restituzione (funzionalmente collegato al riconoscimento di un contratto non vincolante perché invalido) comporta, per chi assuma di essere creditore, in linea con la realità del mutuo, la prova, piena, dell'accredito delle somme, che – senza 'giustificazione cartolare' del contratto di finanziamento – saranno dovute per la sorte capitale e con gli interessi al saggio legale.
Nel caso di specie, la cessionaria del credito ha prodotto, tra gli allegati al ricorso monitorio, il contratto (che va dichiarato invalido), il piano di ammortamento e l'estratto conto, che su quel contratto si fonda, da cui emerge che si è provveduto, tramite effetti cambiari, al pagamento di alcune rate del finanziamento, l'ultima delle quali andata a buon fine risale al 15.04.2006 per il contratto n.
478992 e al 03.10.07 per il contratto n. 263060.
L'opponente ha peraltro eccepito anche la prescrizione.
E' senz'altro corretto (come affermato dalla difesa di ) che la prescrizione decorre dalla CP_1 scadenza dell'ultima rata dovuta in base al piano di ammortamento (15.09.08 per il contratto n. 478992;
05.11.08 per il contratto n. 263060).
E tuttavia si è già posto in premessa che il credito azionato non ha (più) fonte contrattuale, in quanto il contratto non è stato legittimamente sottoscritto dalla Il credito discende dal pagamento al Pt_1 terzo (il concessionario auto) di quanto la a poi iniziato a restituire: il pagamento risale quindi Pt_1 al 05.09.2005 e al 03.11.2004 (data del contratto di finanziamento); la prescrizione era decennale e le raccomandate ricevute il 20.02.2018 e il 27.07.2018 (versate in atti) risultano, irrimediabilmente, tardive, anche se si computasse, come dies a quo, l'ultimo pagamento andato a buon fine.
pagina 3 di 4 L'opposizione va quindi accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza: si liquidano i valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3379/22 RG, così decide: accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi
€ 5.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquiate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Parma, 17/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3379/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. ANELLI VITTORIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MANCUSI MARIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 6/A - 6/B
20097 SAN DONATO MILANESE, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/11/2024, le parti hanno concluso come da note di trattazione, depositate per via telematica.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha frapposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1060/22, con il quale la società Parte_1 aveva richiesto il pagamento del credito (a lei ceduto), derivante dal finanziamento n. Controparte_1
478992 e 263060, solo parzialmente onorato.
A fondamento dell'opposizione, la difesa della ha allegato che l'opponente non avrebbe mai Pt_1 sottoscritto i contratti, disconoscendo formalmente la propria sottoscrizione.
Chiesta la verificazione, su iniziativa dell'opposta, si è proceduto a eseguire perizia calligrafica.
L'esito dell'accertamento risulta tranchant: come chiaramente spiegato dal CTU, le firme esaminate non sono riconducibili – con un buon grado di probabilità (70%-80%) – alla mano di ma sono opera di un'altra Parte_1
individualità grafica che ha posto in essere un tentativo di imitazione della firma della sig.ra . Parte_1
Acquisito che i contratti posti a fondamento della pretesa azionata non siano stati sottoscritti dall'opponente, la difesa dell'opposta ha tuttavia affermato che il dato sarebbe da consegnare all'irrilevante, in quanto l'avvenuto pagamento determinerebbe il riconoscimento tacito della firma sottoscritta.
Sul punto si possono rievocare alcune sentenze della Cassazione, che parrebbero legittimare tale conclusione (v. in particolare, C. n. 2460/17: il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione).
Pure a fronte di tale pronuncia si ritiene, tuttavia, preferibile la tesi che circoscrive il disconoscimento ad un fenomeno endo-processuale.
Come chiarito da C. n. 7634/16, la fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, sicché la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217, comma 2, c.p.c. - si
pagina 2 di 4 sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verificazione dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta.
Questa pronuncia, nella misura in cui, 'conchiude' gli effetti del riconoscimento tacito della scrittura alla singola, individua, vicenda processuale assume, altresì, che non può darsi riconoscimento tacito del fatto-sottoscrizione, che risulta, peraltro, per i contratti bancari elemento di validità ad substantiam (cfr. art. 2725, co. 2 c.c.).
A diversamente opinare, si avrebbe che una parte si troverebbe ad essere vincolata alle condizioni di un contratto invalido, in quanto non sottoscritto.
Ciò non vuol dire, peraltro, che l'elemento stragiudiziale sia del tutto irrilevante, poiché l'avvenuto pagamento può attestare (questo sì) l'ammissione della ricezione della somma dalla controparte.
Se così è, il diritto alla restituzione (funzionalmente collegato al riconoscimento di un contratto non vincolante perché invalido) comporta, per chi assuma di essere creditore, in linea con la realità del mutuo, la prova, piena, dell'accredito delle somme, che – senza 'giustificazione cartolare' del contratto di finanziamento – saranno dovute per la sorte capitale e con gli interessi al saggio legale.
Nel caso di specie, la cessionaria del credito ha prodotto, tra gli allegati al ricorso monitorio, il contratto (che va dichiarato invalido), il piano di ammortamento e l'estratto conto, che su quel contratto si fonda, da cui emerge che si è provveduto, tramite effetti cambiari, al pagamento di alcune rate del finanziamento, l'ultima delle quali andata a buon fine risale al 15.04.2006 per il contratto n.
478992 e al 03.10.07 per il contratto n. 263060.
L'opponente ha peraltro eccepito anche la prescrizione.
E' senz'altro corretto (come affermato dalla difesa di ) che la prescrizione decorre dalla CP_1 scadenza dell'ultima rata dovuta in base al piano di ammortamento (15.09.08 per il contratto n. 478992;
05.11.08 per il contratto n. 263060).
E tuttavia si è già posto in premessa che il credito azionato non ha (più) fonte contrattuale, in quanto il contratto non è stato legittimamente sottoscritto dalla Il credito discende dal pagamento al Pt_1 terzo (il concessionario auto) di quanto la a poi iniziato a restituire: il pagamento risale quindi Pt_1 al 05.09.2005 e al 03.11.2004 (data del contratto di finanziamento); la prescrizione era decennale e le raccomandate ricevute il 20.02.2018 e il 27.07.2018 (versate in atti) risultano, irrimediabilmente, tardive, anche se si computasse, come dies a quo, l'ultimo pagamento andato a buon fine.
pagina 3 di 4 L'opposizione va quindi accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza: si liquidano i valori medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3379/22 RG, così decide: accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi
€ 5.000,00, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, liquidate come in corso di causa;
pone definitivamente a carico di parte opposta le spese della fase monitoria, liquiate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Parma, 17/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 4 di 4