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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2290/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 3514/2019 emessa dal Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, pubblicata il 2 aprile 2019, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale al Viale Europa, 190 – Roma
(RM), elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Matteotti n.2, presso l'Ufficio legale della società, unitamente agli avv.ti Annamaria Agosto (codice fiscale ), e Carmela Cirillo (codice fiscale C.F._1
1 ), che la rappresentano e difendono in virtù della procura C.F._2
in atti
-appellante-
E
(2)la (codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma (RM), al Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco
Malatesta (codice fiscale ), che la rappresenta e difende C.F._3
in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio
[...]
innanzi al Tribunale Napoli, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, esponendo che:
- l' in virtù di apposita convenzione relativa al servizio di Controparte_1
liquidazione dei sinistri, aveva ordinato al proprio istituto di credito (già CP_2
e , l'emissione di n. 2 assegni di traenza
[...] Controparte_3
non trasferibili per l'ammontare complessivo di € 10.000,00;
- gli assegni erano stati spediti dall' ai beneficiari, tramite Controparte_1
servizio postale;
2 - tali assegni non erano stati incassati dai beneficiari, bensì da terzi sconosciuti, che li avevano trafugati prima che giungessero ai destinatari, e falsificati;
- in data 13 marzo 2012, l'assegno n. 910334064, emesso in favore di
[...]
era stato presentato all'incasso; Per_1
- in data 27 marzo 2012, l'assegno n. 8238144301, emesso in favore di _2
, era stato presentato all'incasso;
[...]
- l' aveva dovuto pagare nuovamente ai beneficiari le somme Controparte_1
portate dai suddetti titoli incassati illegittimamente dai terzi.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva al Tribunale di: “accertare le
contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili, accertare e dichiarare la responsabilità della spa ex art. 1218 e 1228 c.c., Parte_1
nonché ex art. 2024 e 2049 c.c. e ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad €.10.000,00 oltre interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della
[...]
di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da Controparte_1
quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il 15% di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. atto di citazione).
I.2. Si costituiva in giudizio la eccependo la nullità Parte_1
dell'atto di citazione, nonché l'infondatezza della domanda attorea, sicché chiedeva il rigetto della avversa pretesa.
3 I.3. Con sentenza n. 3514/2019, pubblicata in data 2 aprile 2019, il
Tribunale di Napoli, II sezione Civile così decideva: “1) Condanna la società convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 10000,00; oltre rivalutazione secondo indici Istat dalla emissione di ciascun assegno alla
pronuncia; oltre interessi legali su ciascuna somma via via annualmente rivalutata da tali date alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del giudizio, che liquida in 3000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Paolo Garau” (cfr. ult. pag. della sentenza impugnata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 16 settembre 2019, notificata il 2 maggio 2019 alla la Controparte_1 [...]
proponeva appello, articolando i motivi di gravame, come di Parte_1
seguito rubricati:
“
1. Travisamento del fatto nella ricostruzione della vicenda. Il giudicante
ha ritenuto che la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria da parte sia da considerare quale condotta antecedente ininfluente ed assorbita CP_1
dall'errore della banca negoziatrice”;
“2. Difetto di motivazione – Il giudicante erra nel non ritenere causa della mancata segnalazione dell'illegittima negoziazione dei titoli la scelta di spedire
gli assegni tramite posta ordinaria”;
4 “3. Travisamento del fatto nella ricostruzione della vicenda contrattuale – errata valutazione delle risultanze istruttorie. Il giudicante ha ritenuto non provata la diligenza di nell'identificazione del soggetto che si Parte_1
presentava come legittimo prenditore dell'assegno”;
“4. Difetto di motivazione – Ancora sulla diligenza di Parte_1
nella negoziazione del titolo”;
“5. Difetto di motivazione – Sulle responsabilità del traente e della banca trattaria”.
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“(…) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del giudizio per carenza di requisiti degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti di perché del tutto infondate in fatto Parte_1
ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.” (cfr. pagg. 15 e 16 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello, in data 30 luglio 2019, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la Controparte_1
tardività dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, nonché l'infondatezza del gravame e ne chiedeva l'integrale rigetto.
II.3. All'udienza del 14 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i
5 termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. (50+20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 27 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al IO per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda formulata dalla nei confronti della Controparte_1
avente ad oggetto la restituzione della somma di cui agli Parte_1
assegni, non trasferibili, inviati a mezzo posta dalla impresa assicuratrice ai rispettivi beneficiari, illegittimamente trafugati, complessivamente pari all'importo di € 10.000,00.
A fondamento della decisione, dopo avere premesso che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento” ( cfr. pag. 3 sentenza di primo grado), il Giudice:
-ha ritenuto di escludere la responsabilità della per Controparte_1
aver spedito gli assegni alle beneficiarie a mezzo posta ordinaria “perché
l'errore della banca negoziatrice costituisce l'antecedente immediato ed assorbente dell'illegittimo incasso del titolo, rispetto al quale la condotta antecedente della emittente del titolo è ininfluente” (cfr. pag. 3 della sentenza);
6 - ha stabilito che “l'eventuale concorso di colpa della banca trattaria non escluderebbe la responsabilità della banca negoziatrice, comunque tenuta a risarcire interamente il danneggiato” (cfr. pag. 4 della sentenza);
- ha ritenuto non assolto l'onere probatorio, incombente in capo a
[...]
volto a dimostrare che l'inadempimento sia derivato da causa Parte_1
ad essa non imputabile “non essendo possibile stabilire dall'esame delle sole fotocopie quanto richiesto (…): perché l'esame tattile è impossibile, e quello visivo è alterato, perché colori e chiaroscuri non corrispondono sempre a quelli dell'originale” (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza );
- coerentemente ha dichiarato la responsabilità della Parte_1
per la illegittima negoziazione dei titoli e l'ha condannata al pagamento
[...]
in favore dell' della somma di € 10.000,00. Controparte_1
2. Con il primo motivo di gravame- rubricato “travisamento del fatto nella ricostruzione della vicenda. Il giudicante ha ritenuto che la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria da parte sia da considerare CP_1
quale condotta antecedente ininfluente ed assorbita dall'errore della banca
negoziatrice” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello)- la si duole Parte_1
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che “l'errore della
Banca negoziatrice costituisce l'antecedente immediato e assorbente dell'illegittimo incasso del titolo, rispetto al quale la condotta antecedente della emittente del titolo è ininfluente” (cfr. pag 4 dell' atto di appello).
In particolare, nell'assunto che “la spedizione dei titoli doveva essere effettuata con l'adozione di specifiche cautele e precauzioni, volte ad impedire
7 che essi finiscano nelle mani di un soggetto diverso dal beneficiario” , stante, invece, la spedizione, da parte dell' dei titoli a mezzo “lettera Controparte_1
ordinaria” in favore dei beneficiari, in contrasto con quanto previsto dal D.M.
1.10.2008, sostiene che “le modalità di consegna della posta determinano
l'assunzione in proprio , per il soggetto nel cui interesse sia stata seguita tale modalità di consegna, sia del rischio, non infrequente, della pura e semplice perdita del titolo, che quello che lo stesso possa essere negoziato da chi ne sia venuto in possesso in maniera illecita” (cfr. pag 5 dell' atto di appello).
Il primo motivo di appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Posto che costituisce dato certo che la compagnia assicuratrice abbia provveduto a spedire i due assegni (della somma complessiva di €10.000,00) non trasferibili a mezzo del servizio di posta ordinaria, giova rammentare che, in tema di spedizione di assegni a mezzo posta ordinaria, è intervenuto un recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione - di segno opposto rispetto a quello richiamato dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata – in base al quale “la spedizione per posta ordinaria di un assegno,
ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un
rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente
8 necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9769 del 26.5.2020).
In particolare, il Tribunale, nel negare la responsabilità dell' CP_1
di quanto accaduto per aver spedito gli assegni ai beneficiari a mezzo
[...]
posta ordinaria, ha argomentato che l'errore della negoziatrice Parte_1
abbia costituito l “antecedente causale immediato ed assorbente
[...]
dell'illegittimo incasso del titolo, rispetto al quale la precedente condotta della emittente sarebbe comunque ininfluente” , richiamando, all'uopo, il principio espresso dalla Cass. con la sentenza n. 1049/2019, secondo cui: “In materia
di spedizione, per via posta ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore- emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", non rilevano né il rischio generico
assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale”.
Tuttavia, alla proposizione del giudizio di appello ed alla pronuncia invocata dall'appellante, è sopravvenuta – come sopra rilevato - successiva sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9769 del 26 maggio
2020, alla quale questo IO senz'altro aderisce, che ha fissato il principio secondo cui l'uso della posta ordinaria, come modalità di trasmissione,
9 comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza.
Condividendosi, dunque, detto orientamento più recente espresso dalla
Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione, va rilevato - nel caso di specie - come la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione che offrano maggiori garanzie (posta raccomandata o assicurata)
o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico o altre forme di pagamento elettronico), si è tradotto nella consapevole e colpevole assunzione da parte del mittente danneggiato Controparte_1
di un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del tempo, concretizzando una condotta che si inserisce come antecedente necessario nel processo causale culminante nel danno finale da lui subito
(consistente nella perdita dell'importo versato, a causa della illecita sottrazione dell'assegno e dell'indebito pagamento dello stesso a persona non legittimata).
Detto concorso di colpa della assicuratrice mittente può desumersi pari al 50 % in assenza di specifici adeguati elementi probatori dai quali possa trarsi un diverso grado di responsabilità. Conformemente la decisione impugnata va riformata.
3. Con il secondo motivo di gravame - rubricato “difetto di motivazione- il giudicante erra nel non ritenere causa della mancata segnalazione dell'illegittima negoziazione dei titoli la scelta di spedire gli assegni tramite posta
10 ordinaria” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello)- l'odierna appellante si duole della statuizione del Giudice di prime cure ove ha previsto che “le modalità con le quali il plico postale è stato spedito, non possono essere considerate come causa o concausa della illegittima negoziazione dei titoli”.
In particolare, deduce che se “l' avesse rispettato le modalità di CP_1
spedizione degli assegni sarebbe stata in grado di venire a conoscenza della mancata consegna dei titoli agli effettivi destinatari e, quindi, di segnalare tempestivamente in stanza di compensazione la negoziazione fraudolenta degli assegni” (cfr. pag. 5 atto di appello), così garantendo alla banca trattaria/emittente la possibilità di bloccare gli assegni al momento della loro presentazione in stanza di compensazione.
Il secondo motivo è infondato.
Al riguardo, il IO (richiamando all'uopo altri precedenti di questa
Sezione) rileva che, sulla base delle sole allegazioni dell'appellante, non vi è alcuna certezza o alta probabilità del fatto che, se la avesse Controparte_1
spedito gli assegni con un servizio postale più sicuro di quello della posta ordinaria (ad esempio, con il servizio di posta raccomandata o assicurata), sarebbe venuta a conoscenza del trafugamento dei titoli in tempo utile per poter dare alla tempestivo avviso, idoneo ad evitare la Parte_1
monetizzazione degli assegni stessi e il pagamento in stanza di compensazione.
Pertanto, la sentenza di primo grado sul punto va confermata.
4. Con il terzo motivo di gravame – rubricato “travisamento del fatto nella ricostruzione della vicenda contrattuale – errata valutazione delle risultanze
11 istruttorie Il giudicante ha ritenuto non provata la diligenza di Parte_1
nell'identificazione del soggetto che si presentava come legittimo prenditore dell'assegno.”(cfr. pag. 7 dell'atto di appello) – la si duole Parte_1
della decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto che essa non avesse assolto l'onere di provare che “il proprio inadempimento fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” chè
a tale fine avrebbe dovuto depositare gli originali degli assegni per verificare se la contraffazione fosse stata percepibile attraverso l'esame tattile e visivo degli assegni stessi, mentre, invece, erano state depositate solo fotocopie inidonee allo scopo, non consentendo un esame tattile degli originali, mentre l'esame visivo era in esse alterato, perché i colori ed i chiaroscuri non corrispondono sempre a quelli dell'originale.
In particolare, premettendo di aver operato secondo la 'diligenza del buon banchiere', sostiene l'impossibilità, nel caso di specie, per l'operatore postale di rilevare l'alterazione dell'assegno, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dall' - la contraffazione non risultava grossolana o in modo CP_1
tale da far insorgere responsabilità in capo all'operatore postale e dunque che nessuna responsabilità può esserle imputata. In particolare, la sua critica muove dal fatto che la non aveva mai affermato, né espressamente né Controparte_1
implicitamente che lo sportellista della si sarebbe dovuto Parte_1
accorgere delle alterazioni degli assegni attraverso l'esame tattile o visivo degli stessi, ma indicava come unica alterazione degli assegni il nome del prenditore dattiloscritto, nome che era visibile anche dalla mera fotocopia dell'assegno; se il Giudice di primo grado avesse ritenuto una questione decisiva l'esame tattile
12 o visivo degli assegni originali, andando, così, oltre l'alterazione allegata da avrebbe dovuto “consentire l'instaurarsi di un contraddittorio Controparte_1
effettivo e dinamico” sul punto. Ha aggiunto ulteriormente che, contrariamente a quanto voleva fare apparire la gli assegni non risultavano Controparte_1
essere contraffatti in modo grossolano o in modo tale da far sorgere responsabilità in capo all'operatore postale;
essi non avevano nessuna cancellatura e/o contraffazione tali da far sorgere dubbi solla loro genuinità all'operatore di sportello, mentre del tutto irrilevante era la circostanza che il nome del beneficiario risultasse dattiloscritto con un carattere diverso rispetto al nome della società traente.
La censura non coglie nel segno.
Al riguardo, appare evidente che, così come correttamente ha inteso il
Giudice di prime cure, per verificare se l'apposizione del nome del prenditore sia stato o meno frutto di una alterazione (ovvero di una sovrascrittura rispetto a quella originaria), percepibile da parte del banchiere, occorre verificare se sussistano sui titoli in oggetto e fossero o meno “ictu oculi” riscontrabili dal cassiere di secondo la diligenza professionale che gli si imponeva, Parte_1
dette alterazioni. Tale accertamento, vista la non adeguata rappresentatività delle fotocopie a causa delle ombreggiature della loro non particolare definizione e delle alterazioni dei colori e chiaroscuri delle stesse, non poteva che avvenire attraverso la produzione degli assegni in originale.
Sempre sul punto, occorre precisare che la responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regole stabilite
13 dall'art. 43 legge assegni, l'incasso di assegno bancario, di traenza o circolare munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario ha natura contrattuale avendo la banca, in base a dette regole, un obbligo professionale di protezione. Obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole di tutela che ne presidiano la circolazione e l'incasso (vedi tra le altre, Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del
21.05.2018).
Ciò premesso, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, è sufficiente, per la configurazione della responsabilità della banca negoziatrice ovvero dell'ente negoziatore, che (soggetto Controparte_1
danneggiato dalla illecita circolazione ed incasso del titolo) abbia eccepito l'inadempimento di detta negoziatrice (nel caso di specie di Parte_1
, limitandosi ad allegare le circostanze dello stesso, consistito di fatto
[...]
nell'aver provveduto al pagamento degli assegni in favore di soggetto non legittimato perché non beneficiario degli stessi, ed il nesso di causalità tra di esso ed il danno subito.
Era ed è onere della dimostrare di aver regolarmente Parte_1
adempiuto ai suoi obblighi contrattuali di negoziazione ovvero che l'inadempimento fosse stato determinato da causa a lui non imputabile
(sull'onere probatorio vedi sempre Cass. SS.UU. n. 12477/2018). Pertanto, nel caso di specie, doveva essere produrre gli originali degli Controparte_4
assegni da lei posti all'incasso in quanto necessari, per le ragioni innanzi esposte,
14 ad accertare la sussistenza o meno di contraffazioni nella scrittura del nome del beneficiario e, in caso di esito positivo di detta verifica, per accertare se dette alterazioni potessero essere percepite e rilevate dal cassiere secondo la diligenza professionale dell'accorto banchiere che allo stesso si impone ex art. 1176
comma 2 cc. .
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla per Parte_1
cui essa non può che essere ritenuta contrattualmente responsabile, per detto inadempimento, dei danni subiti da , sia pure in Controparte_1
concorso per il 50 % con il creditore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc, stante l'accertata condotta colposa anche di per le ragioni sopra esposte. CP_1
D'altronde, contrariamente a quanto asserito dalla va Parte_1
sottolineato che la necessità che fosse compiuto un esame tattile e visivo degli assegni originali emerge chiaramente dalle difese della che, CP_1
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, deduceva che gli assegni erano stati contraffatti e richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, era necessario che l'alterazione fosse riscontrabile ictu oculi attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto (Cass. Civ. sent. n.1377/2016).
Per quanto detto sopra, stante la mancata prova - da parte di
[...]
- dell'esclusione della responsabilità per impossibilità della Parte_1
15 prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, la sentenza di primo grado andrà confermata anche sul punto.
5. Con il quarto motivo di gravame - rubricato “difetto di motivazione
– ancora sulla diligenza di nella negoziazione del titolo” (cfr. Parte_1
pag. 10 atto di appello) - la impugna la statuizione del Parte_1
Giudice di prime cure, nella parte in cui ha stabilito che “essendo stata invocata la responsabilità contrattuale spa , quest'ultima avrebbe dovuto Parte_1
provare che il proprio inadempimento fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In particolare, premettendo che “ove il titolo non presenti alterazioni di
qualsiasi genere che determinino l'insorgere di sospetto ed impongano l'adozione di cautele specifiche, la non è tenuta ad accertamento diverso da quello CP_2
della corrispondenza delle generalità del portatore del titolo con quelle scritte a macchina sullo stesso, non sussistendo alcun principio per cui, prima di procedere all'operazione richiesta, la banca dovrebbe procedere a ulteriori e
diverse indagini”, sostiene che nessun addebito di responsabilità può legittimamente esserle rivolto, posto che la predetta identificazione ( del soggetto che si era presentato all'incasso quale beneficiario degli assegni) era avvenuta mediante l'esibizione e annotazione dei documenti di identità del soggetto medesimo. Inoltre, aggiunge, gli assegni erano stati versati su conti correnti postali già aperti tempo prima rispetto alla data di emissione degli assegni intestati allo stesso prenditore.
Anche il quarto motivo di gravame è infondato per le ragioni sopra riportate.
16 Sul punto, come anche già ampiamente detto per il terzo motivo, occorre ribadire che la responsabilità contrattuale della non è stata Parte_1
accertata con riferimento alla mancanza di diligenza da parte del cassiere nella identificazione del soggetto che si è presentato allo sportello per l'incasso degli assegni, ma con riguardo alla eccepita contraffazione/alterazione dei titoli esibiti al cassiere, ovvero per non avere dimostrato, tramite il deposito Parte_1
degli originali degli assegni, che detta contraffazione non vi fosse, ovvero che non era percepibile attraverso l'esame tattile e visivo degli stessi alla stregua del parametro della diligenza professionale specifica esigibile dall'accorto banchiere, ex art. 1176, comma 2, c.c.
Pertanto, anche sul punto, va confermata la sentenza di prime cure.
6. Con il quinto motivo di gravame– rubricato “difetto di motivazione sulla- Sulle responsabilità del traente e della banca trattaria” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello) – la censura la sentenza impugnata Parte_1
per non avere statuito nulla in riferimento alla eventuale responsabilità della
Banca trattaria (BancaSai e ) in relazione al pagamento Controparte_3
degli assegni alterati o falsificati.
Anche tale motivo è infondato.
Occorre precisare che l'eventuale concorso di colpa della banca trattaria
(emittente degli assegni), seppure fosse stata sussistente, sarebbe concorrente e non avrebbe quindi escluso, in ogni caso, la responsabilità dell'altra banca negoziatrice cioè di . Parte_1
Anche sul punto la sentenza va confermata.
17 In definitiva, in accoglimento del solo primo motivo di appello, e ritenuto, per le ragioni sopra esposte, un pari concorso di colpa del 50% della
[...]
e della nella causazione del danno subito dalla Parte_1 Controparte_1
la prima va condannata al pagamento in favore della Controparte_1
assicuratrice della somma di € 5.000,00, pari alla metà Controparte_1
dell'importo degli assegni di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date e secondo le modalità stabilite in primo grado trattandosi di crediti di valore di natura risarcitoria.
7.Vista la riforma della sentenza di primo grado, le spese processuali del primo e del secondo grado devono essere liquidate ex novo da questa Corte sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Considerato che, per le ragioni innanzi dette, la domanda risarcitoria della
è stata accolta solo in parte, e nella misura del 50 Controparte_1
%, sussistono giustificati motivi per compensare per la metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che per l'altra metà vanno poste a carico della parte comunque soccombente, sia pur parzialmente Parte_1
rispetto al maggior importo richiesto dalla creditrice.
Dette spese processuali del primo e del secondo grado si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'ammontare della condanna e non di quanto richiesto dall'attrice ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM (valore della causa da ragguagliare al decisum e quindi allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 ), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi per l'appello di
18 quella istruttoria ivi non tenutasi) l'importo medio tabellarmente previsto per ciascuna di esse, senza alcuna maggiorazione o diminuzione rispetto a detto importo base.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.5279/2019 pronunziata dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, depositata il 2 aprile 2019, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertato il pari concorso di colpa al 50% delle parti nella causazione del danno subito dalla condanna Controparte_1
la a pagare alla a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno, la somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di emissione di ciascun assegno a quella di pronuncia della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme portate da ciascun assegno ed annualmente rivalutate a partire dalla di emissione di detti assegni alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
B) condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
che liquida, in tale proporzione, per il primo grado in € 132,00 per gli esborsi, € 1.276,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul
19 compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 961,5 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA
e CPA come per legge, compensandole per la restante metà tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2290/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 3514/2019 emessa dal Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, pubblicata il 2 aprile 2019, vertente
TRA
(1) la (codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale al Viale Europa, 190 – Roma
(RM), elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Piazza Matteotti n.2, presso l'Ufficio legale della società, unitamente agli avv.ti Annamaria Agosto (codice fiscale ), e Carmela Cirillo (codice fiscale C.F._1
1 ), che la rappresentano e difendono in virtù della procura C.F._2
in atti
-appellante-
E
(2)la (codice fiscale ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma (RM), al Viale XXI Aprile n. 26, presso lo studio dell'avv. Francesco
Malatesta (codice fiscale ), che la rappresenta e difende C.F._3
in virtù della procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio
[...]
innanzi al Tribunale Napoli, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, esponendo che:
- l' in virtù di apposita convenzione relativa al servizio di Controparte_1
liquidazione dei sinistri, aveva ordinato al proprio istituto di credito (già CP_2
e , l'emissione di n. 2 assegni di traenza
[...] Controparte_3
non trasferibili per l'ammontare complessivo di € 10.000,00;
- gli assegni erano stati spediti dall' ai beneficiari, tramite Controparte_1
servizio postale;
2 - tali assegni non erano stati incassati dai beneficiari, bensì da terzi sconosciuti, che li avevano trafugati prima che giungessero ai destinatari, e falsificati;
- in data 13 marzo 2012, l'assegno n. 910334064, emesso in favore di
[...]
era stato presentato all'incasso; Per_1
- in data 27 marzo 2012, l'assegno n. 8238144301, emesso in favore di _2
, era stato presentato all'incasso;
[...]
- l' aveva dovuto pagare nuovamente ai beneficiari le somme Controparte_1
portate dai suddetti titoli incassati illegittimamente dai terzi.
Tanto premesso, la società attrice chiedeva al Tribunale di: “accertare le
contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili, accertare e dichiarare la responsabilità della spa ex art. 1218 e 1228 c.c., Parte_1
nonché ex art. 2024 e 2049 c.c. e ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad €.10.000,00 oltre interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della
[...]
di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da Controparte_1
quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre il 15% di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” (cfr. atto di citazione).
I.2. Si costituiva in giudizio la eccependo la nullità Parte_1
dell'atto di citazione, nonché l'infondatezza della domanda attorea, sicché chiedeva il rigetto della avversa pretesa.
3 I.3. Con sentenza n. 3514/2019, pubblicata in data 2 aprile 2019, il
Tribunale di Napoli, II sezione Civile così decideva: “1) Condanna la società convenuta a pagare alla società attrice la somma di € 10000,00; oltre rivalutazione secondo indici Istat dalla emissione di ciascun assegno alla
pronuncia; oltre interessi legali su ciascuna somma via via annualmente rivalutata da tali date alla pronuncia;
oltre interessi legali sulle somme definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta a rimborsare alla società attrice le spese del giudizio, che liquida in 3000,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Paolo Garau” (cfr. ult. pag. della sentenza impugnata).
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 16 settembre 2019, notificata il 2 maggio 2019 alla la Controparte_1 [...]
proponeva appello, articolando i motivi di gravame, come di Parte_1
seguito rubricati:
“
1. Travisamento del fatto nella ricostruzione della vicenda. Il giudicante
ha ritenuto che la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria da parte sia da considerare quale condotta antecedente ininfluente ed assorbita CP_1
dall'errore della banca negoziatrice”;
“2. Difetto di motivazione – Il giudicante erra nel non ritenere causa della mancata segnalazione dell'illegittima negoziazione dei titoli la scelta di spedire
gli assegni tramite posta ordinaria”;
4 “3. Travisamento del fatto nella ricostruzione della vicenda contrattuale – errata valutazione delle risultanze istruttorie. Il giudicante ha ritenuto non provata la diligenza di nell'identificazione del soggetto che si Parte_1
presentava come legittimo prenditore dell'assegno”;
“4. Difetto di motivazione – Ancora sulla diligenza di Parte_1
nella negoziazione del titolo”;
“5. Difetto di motivazione – Sulle responsabilità del traente e della banca trattaria”.
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“(…) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del giudizio per carenza di requisiti degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, rigettare le domande proposte nei confronti di perché del tutto infondate in fatto Parte_1
ed in diritto, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.” (cfr. pagg. 15 e 16 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello, in data 30 luglio 2019, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la Controparte_1
tardività dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, nonché l'infondatezza del gravame e ne chiedeva l'integrale rigetto.
II.3. All'udienza del 14 novembre 2024 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c., le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i
5 termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. (50+20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 27 gennaio 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al IO per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda formulata dalla nei confronti della Controparte_1
avente ad oggetto la restituzione della somma di cui agli Parte_1
assegni, non trasferibili, inviati a mezzo posta dalla impresa assicuratrice ai rispettivi beneficiari, illegittimamente trafugati, complessivamente pari all'importo di € 10.000,00.
A fondamento della decisione, dopo avere premesso che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento” ( cfr. pag. 3 sentenza di primo grado), il Giudice:
-ha ritenuto di escludere la responsabilità della per Controparte_1
aver spedito gli assegni alle beneficiarie a mezzo posta ordinaria “perché
l'errore della banca negoziatrice costituisce l'antecedente immediato ed assorbente dell'illegittimo incasso del titolo, rispetto al quale la condotta antecedente della emittente del titolo è ininfluente” (cfr. pag. 3 della sentenza);
6 - ha stabilito che “l'eventuale concorso di colpa della banca trattaria non escluderebbe la responsabilità della banca negoziatrice, comunque tenuta a risarcire interamente il danneggiato” (cfr. pag. 4 della sentenza);
- ha ritenuto non assolto l'onere probatorio, incombente in capo a
[...]
volto a dimostrare che l'inadempimento sia derivato da causa Parte_1
ad essa non imputabile “non essendo possibile stabilire dall'esame delle sole fotocopie quanto richiesto (…): perché l'esame tattile è impossibile, e quello visivo è alterato, perché colori e chiaroscuri non corrispondono sempre a quelli dell'originale” (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza );
- coerentemente ha dichiarato la responsabilità della Parte_1
per la illegittima negoziazione dei titoli e l'ha condannata al pagamento
[...]
in favore dell' della somma di € 10.000,00. Controparte_1
2. Con il primo motivo di gravame- rubricato “travisamento del fatto nella ricostruzione della vicenda. Il giudicante ha ritenuto che la spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria da parte sia da considerare CP_1
quale condotta antecedente ininfluente ed assorbita dall'errore della banca
negoziatrice” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello)- la si duole Parte_1
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito che “l'errore della
Banca negoziatrice costituisce l'antecedente immediato e assorbente dell'illegittimo incasso del titolo, rispetto al quale la condotta antecedente della emittente del titolo è ininfluente” (cfr. pag 4 dell' atto di appello).
In particolare, nell'assunto che “la spedizione dei titoli doveva essere effettuata con l'adozione di specifiche cautele e precauzioni, volte ad impedire
7 che essi finiscano nelle mani di un soggetto diverso dal beneficiario” , stante, invece, la spedizione, da parte dell' dei titoli a mezzo “lettera Controparte_1
ordinaria” in favore dei beneficiari, in contrasto con quanto previsto dal D.M.
1.10.2008, sostiene che “le modalità di consegna della posta determinano
l'assunzione in proprio , per il soggetto nel cui interesse sia stata seguita tale modalità di consegna, sia del rischio, non infrequente, della pura e semplice perdita del titolo, che quello che lo stesso possa essere negoziato da chi ne sia venuto in possesso in maniera illecita” (cfr. pag 5 dell' atto di appello).
Il primo motivo di appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Posto che costituisce dato certo che la compagnia assicuratrice abbia provveduto a spedire i due assegni (della somma complessiva di €10.000,00) non trasferibili a mezzo del servizio di posta ordinaria, giova rammentare che, in tema di spedizione di assegni a mezzo posta ordinaria, è intervenuto un recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione - di segno opposto rispetto a quello richiamato dal Giudice di prime cure nella sentenza gravata – in base al quale “la spedizione per posta ordinaria di un assegno,
ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un
rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente
8 necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9769 del 26.5.2020).
In particolare, il Tribunale, nel negare la responsabilità dell' CP_1
di quanto accaduto per aver spedito gli assegni ai beneficiari a mezzo
[...]
posta ordinaria, ha argomentato che l'errore della negoziatrice Parte_1
abbia costituito l “antecedente causale immediato ed assorbente
[...]
dell'illegittimo incasso del titolo, rispetto al quale la precedente condotta della emittente sarebbe comunque ininfluente” , richiamando, all'uopo, il principio espresso dalla Cass. con la sentenza n. 1049/2019, secondo cui: “In materia
di spedizione, per via posta ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore- emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di "causalità adeguata", non rilevano né il rischio generico
assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale”.
Tuttavia, alla proposizione del giudizio di appello ed alla pronuncia invocata dall'appellante, è sopravvenuta – come sopra rilevato - successiva sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9769 del 26 maggio
2020, alla quale questo IO senz'altro aderisce, che ha fissato il principio secondo cui l'uso della posta ordinaria, come modalità di trasmissione,
9 comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza.
Condividendosi, dunque, detto orientamento più recente espresso dalla
Corte di Cassazione nella sua più autorevole composizione, va rilevato - nel caso di specie - come la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione che offrano maggiori garanzie (posta raccomandata o assicurata)
o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico o altre forme di pagamento elettronico), si è tradotto nella consapevole e colpevole assunzione da parte del mittente danneggiato Controparte_1
di un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del tempo, concretizzando una condotta che si inserisce come antecedente necessario nel processo causale culminante nel danno finale da lui subito
(consistente nella perdita dell'importo versato, a causa della illecita sottrazione dell'assegno e dell'indebito pagamento dello stesso a persona non legittimata).
Detto concorso di colpa della assicuratrice mittente può desumersi pari al 50 % in assenza di specifici adeguati elementi probatori dai quali possa trarsi un diverso grado di responsabilità. Conformemente la decisione impugnata va riformata.
3. Con il secondo motivo di gravame - rubricato “difetto di motivazione- il giudicante erra nel non ritenere causa della mancata segnalazione dell'illegittima negoziazione dei titoli la scelta di spedire gli assegni tramite posta
10 ordinaria” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello)- l'odierna appellante si duole della statuizione del Giudice di prime cure ove ha previsto che “le modalità con le quali il plico postale è stato spedito, non possono essere considerate come causa o concausa della illegittima negoziazione dei titoli”.
In particolare, deduce che se “l' avesse rispettato le modalità di CP_1
spedizione degli assegni sarebbe stata in grado di venire a conoscenza della mancata consegna dei titoli agli effettivi destinatari e, quindi, di segnalare tempestivamente in stanza di compensazione la negoziazione fraudolenta degli assegni” (cfr. pag. 5 atto di appello), così garantendo alla banca trattaria/emittente la possibilità di bloccare gli assegni al momento della loro presentazione in stanza di compensazione.
Il secondo motivo è infondato.
Al riguardo, il IO (richiamando all'uopo altri precedenti di questa
Sezione) rileva che, sulla base delle sole allegazioni dell'appellante, non vi è alcuna certezza o alta probabilità del fatto che, se la avesse Controparte_1
spedito gli assegni con un servizio postale più sicuro di quello della posta ordinaria (ad esempio, con il servizio di posta raccomandata o assicurata), sarebbe venuta a conoscenza del trafugamento dei titoli in tempo utile per poter dare alla tempestivo avviso, idoneo ad evitare la Parte_1
monetizzazione degli assegni stessi e il pagamento in stanza di compensazione.
Pertanto, la sentenza di primo grado sul punto va confermata.
4. Con il terzo motivo di gravame – rubricato “travisamento del fatto nella ricostruzione della vicenda contrattuale – errata valutazione delle risultanze
11 istruttorie Il giudicante ha ritenuto non provata la diligenza di Parte_1
nell'identificazione del soggetto che si presentava come legittimo prenditore dell'assegno.”(cfr. pag. 7 dell'atto di appello) – la si duole Parte_1
della decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto che essa non avesse assolto l'onere di provare che “il proprio inadempimento fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” chè
a tale fine avrebbe dovuto depositare gli originali degli assegni per verificare se la contraffazione fosse stata percepibile attraverso l'esame tattile e visivo degli assegni stessi, mentre, invece, erano state depositate solo fotocopie inidonee allo scopo, non consentendo un esame tattile degli originali, mentre l'esame visivo era in esse alterato, perché i colori ed i chiaroscuri non corrispondono sempre a quelli dell'originale.
In particolare, premettendo di aver operato secondo la 'diligenza del buon banchiere', sostiene l'impossibilità, nel caso di specie, per l'operatore postale di rilevare l'alterazione dell'assegno, in quanto – contrariamente a quanto sostenuto dall' - la contraffazione non risultava grossolana o in modo CP_1
tale da far insorgere responsabilità in capo all'operatore postale e dunque che nessuna responsabilità può esserle imputata. In particolare, la sua critica muove dal fatto che la non aveva mai affermato, né espressamente né Controparte_1
implicitamente che lo sportellista della si sarebbe dovuto Parte_1
accorgere delle alterazioni degli assegni attraverso l'esame tattile o visivo degli stessi, ma indicava come unica alterazione degli assegni il nome del prenditore dattiloscritto, nome che era visibile anche dalla mera fotocopia dell'assegno; se il Giudice di primo grado avesse ritenuto una questione decisiva l'esame tattile
12 o visivo degli assegni originali, andando, così, oltre l'alterazione allegata da avrebbe dovuto “consentire l'instaurarsi di un contraddittorio Controparte_1
effettivo e dinamico” sul punto. Ha aggiunto ulteriormente che, contrariamente a quanto voleva fare apparire la gli assegni non risultavano Controparte_1
essere contraffatti in modo grossolano o in modo tale da far sorgere responsabilità in capo all'operatore postale;
essi non avevano nessuna cancellatura e/o contraffazione tali da far sorgere dubbi solla loro genuinità all'operatore di sportello, mentre del tutto irrilevante era la circostanza che il nome del beneficiario risultasse dattiloscritto con un carattere diverso rispetto al nome della società traente.
La censura non coglie nel segno.
Al riguardo, appare evidente che, così come correttamente ha inteso il
Giudice di prime cure, per verificare se l'apposizione del nome del prenditore sia stato o meno frutto di una alterazione (ovvero di una sovrascrittura rispetto a quella originaria), percepibile da parte del banchiere, occorre verificare se sussistano sui titoli in oggetto e fossero o meno “ictu oculi” riscontrabili dal cassiere di secondo la diligenza professionale che gli si imponeva, Parte_1
dette alterazioni. Tale accertamento, vista la non adeguata rappresentatività delle fotocopie a causa delle ombreggiature della loro non particolare definizione e delle alterazioni dei colori e chiaroscuri delle stesse, non poteva che avvenire attraverso la produzione degli assegni in originale.
Sempre sul punto, occorre precisare che la responsabilità della banca negoziatrice per aver consentito, in violazione delle specifiche regole stabilite
13 dall'art. 43 legge assegni, l'incasso di assegno bancario, di traenza o circolare munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario ha natura contrattuale avendo la banca, in base a dette regole, un obbligo professionale di protezione. Obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole di tutela che ne presidiano la circolazione e l'incasso (vedi tra le altre, Cass. civ. SS.UU. n. 12477 del
21.05.2018).
Ciò premesso, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, è sufficiente, per la configurazione della responsabilità della banca negoziatrice ovvero dell'ente negoziatore, che (soggetto Controparte_1
danneggiato dalla illecita circolazione ed incasso del titolo) abbia eccepito l'inadempimento di detta negoziatrice (nel caso di specie di Parte_1
, limitandosi ad allegare le circostanze dello stesso, consistito di fatto
[...]
nell'aver provveduto al pagamento degli assegni in favore di soggetto non legittimato perché non beneficiario degli stessi, ed il nesso di causalità tra di esso ed il danno subito.
Era ed è onere della dimostrare di aver regolarmente Parte_1
adempiuto ai suoi obblighi contrattuali di negoziazione ovvero che l'inadempimento fosse stato determinato da causa a lui non imputabile
(sull'onere probatorio vedi sempre Cass. SS.UU. n. 12477/2018). Pertanto, nel caso di specie, doveva essere produrre gli originali degli Controparte_4
assegni da lei posti all'incasso in quanto necessari, per le ragioni innanzi esposte,
14 ad accertare la sussistenza o meno di contraffazioni nella scrittura del nome del beneficiario e, in caso di esito positivo di detta verifica, per accertare se dette alterazioni potessero essere percepite e rilevate dal cassiere secondo la diligenza professionale dell'accorto banchiere che allo stesso si impone ex art. 1176
comma 2 cc. .
Tale onere probatorio non è stato assolto dalla per Parte_1
cui essa non può che essere ritenuta contrattualmente responsabile, per detto inadempimento, dei danni subiti da , sia pure in Controparte_1
concorso per il 50 % con il creditore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc, stante l'accertata condotta colposa anche di per le ragioni sopra esposte. CP_1
D'altronde, contrariamente a quanto asserito dalla va Parte_1
sottolineato che la necessità che fosse compiuto un esame tattile e visivo degli assegni originali emerge chiaramente dalle difese della che, CP_1
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, deduceva che gli assegni erano stati contraffatti e richiamava la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, era necessario che l'alterazione fosse riscontrabile ictu oculi attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto (Cass. Civ. sent. n.1377/2016).
Per quanto detto sopra, stante la mancata prova - da parte di
[...]
- dell'esclusione della responsabilità per impossibilità della Parte_1
15 prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, la sentenza di primo grado andrà confermata anche sul punto.
5. Con il quarto motivo di gravame - rubricato “difetto di motivazione
– ancora sulla diligenza di nella negoziazione del titolo” (cfr. Parte_1
pag. 10 atto di appello) - la impugna la statuizione del Parte_1
Giudice di prime cure, nella parte in cui ha stabilito che “essendo stata invocata la responsabilità contrattuale spa , quest'ultima avrebbe dovuto Parte_1
provare che il proprio inadempimento fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
In particolare, premettendo che “ove il titolo non presenti alterazioni di
qualsiasi genere che determinino l'insorgere di sospetto ed impongano l'adozione di cautele specifiche, la non è tenuta ad accertamento diverso da quello CP_2
della corrispondenza delle generalità del portatore del titolo con quelle scritte a macchina sullo stesso, non sussistendo alcun principio per cui, prima di procedere all'operazione richiesta, la banca dovrebbe procedere a ulteriori e
diverse indagini”, sostiene che nessun addebito di responsabilità può legittimamente esserle rivolto, posto che la predetta identificazione ( del soggetto che si era presentato all'incasso quale beneficiario degli assegni) era avvenuta mediante l'esibizione e annotazione dei documenti di identità del soggetto medesimo. Inoltre, aggiunge, gli assegni erano stati versati su conti correnti postali già aperti tempo prima rispetto alla data di emissione degli assegni intestati allo stesso prenditore.
Anche il quarto motivo di gravame è infondato per le ragioni sopra riportate.
16 Sul punto, come anche già ampiamente detto per il terzo motivo, occorre ribadire che la responsabilità contrattuale della non è stata Parte_1
accertata con riferimento alla mancanza di diligenza da parte del cassiere nella identificazione del soggetto che si è presentato allo sportello per l'incasso degli assegni, ma con riguardo alla eccepita contraffazione/alterazione dei titoli esibiti al cassiere, ovvero per non avere dimostrato, tramite il deposito Parte_1
degli originali degli assegni, che detta contraffazione non vi fosse, ovvero che non era percepibile attraverso l'esame tattile e visivo degli stessi alla stregua del parametro della diligenza professionale specifica esigibile dall'accorto banchiere, ex art. 1176, comma 2, c.c.
Pertanto, anche sul punto, va confermata la sentenza di prime cure.
6. Con il quinto motivo di gravame– rubricato “difetto di motivazione sulla- Sulle responsabilità del traente e della banca trattaria” (cfr. pag. 13 dell'atto di appello) – la censura la sentenza impugnata Parte_1
per non avere statuito nulla in riferimento alla eventuale responsabilità della
Banca trattaria (BancaSai e ) in relazione al pagamento Controparte_3
degli assegni alterati o falsificati.
Anche tale motivo è infondato.
Occorre precisare che l'eventuale concorso di colpa della banca trattaria
(emittente degli assegni), seppure fosse stata sussistente, sarebbe concorrente e non avrebbe quindi escluso, in ogni caso, la responsabilità dell'altra banca negoziatrice cioè di . Parte_1
Anche sul punto la sentenza va confermata.
17 In definitiva, in accoglimento del solo primo motivo di appello, e ritenuto, per le ragioni sopra esposte, un pari concorso di colpa del 50% della
[...]
e della nella causazione del danno subito dalla Parte_1 Controparte_1
la prima va condannata al pagamento in favore della Controparte_1
assicuratrice della somma di € 5.000,00, pari alla metà Controparte_1
dell'importo degli assegni di cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle date e secondo le modalità stabilite in primo grado trattandosi di crediti di valore di natura risarcitoria.
7.Vista la riforma della sentenza di primo grado, le spese processuali del primo e del secondo grado devono essere liquidate ex novo da questa Corte sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Considerato che, per le ragioni innanzi dette, la domanda risarcitoria della
è stata accolta solo in parte, e nella misura del 50 Controparte_1
%, sussistono giustificati motivi per compensare per la metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che per l'altra metà vanno poste a carico della parte comunque soccombente, sia pur parzialmente Parte_1
rispetto al maggior importo richiesto dalla creditrice.
Dette spese processuali del primo e del secondo grado si liquidano, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'ammontare della condanna e non di quanto richiesto dall'attrice ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM (valore della causa da ragguagliare al decisum e quindi allo scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00 ), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi per l'appello di
18 quella istruttoria ivi non tenutasi) l'importo medio tabellarmente previsto per ciascuna di esse, senza alcuna maggiorazione o diminuzione rispetto a detto importo base.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.5279/2019 pronunziata dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, depositata il 2 aprile 2019, così provvede:
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertato il pari concorso di colpa al 50% delle parti nella causazione del danno subito dalla condanna Controparte_1
la a pagare alla a titolo di Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno, la somma di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data di emissione di ciascun assegno a quella di pronuncia della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somme portate da ciascun assegno ed annualmente rivalutate a partire dalla di emissione di detti assegni alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
B) condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
che liquida, in tale proporzione, per il primo grado in € 132,00 per gli esborsi, € 1.276,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul
19 compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in € 961,5 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA
e CPA come per legge, compensandole per la restante metà tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
20