CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 224/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 224/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenio Guerino;
attore in revocazione
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Francesco Gigliotti;
convenuta in revocazione
e
; CP_2
convenuta in revocazione, contumace
Oggetto: revocazione ex art. 395 n. 4 della sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro n. 2261/2017, pubblicata il 21.12.2017
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO
1 1. Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2003, la Curatela dell'eredità giacente di conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Persona_1
di Catanzaro, al fine di ottenere la sua condanna a rendere conto della Parte_1 gestione di quanto a lui commesso dal defunto ai sensi dell'articolo 1713 CP_1
c.c. e 263 del codice di rito;
contemporaneamente, chiese che il convenuto fosse condannato a versare la somma di euro 439.419,23 ritenuta dovuta.
Si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda e la Parte_1 condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi all'articolo 96 c.p.c.
A seguito della dichiarazione di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario da parte di , il processo veniva dapprima interrotto e CP_1 poi proseguito su istanza dell'interessata.
Interveniva altresì , moglie del defunto , insistendo CP_2 Persona_1
nella richiesta di rendiconto e chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla percezione della somma del 50% di quanto dovuto dal Pt_1
In corso di causa veniva disposto il sequestro conservativo dei beni del convenuto.
Dopo la necessaria attività istruttoria – estrinsecatasi nella disposizione di consulenza tecnica contabile – la causa veniva decisa con la sentenza n. 2406/12 resa in data 6-9 luglio 2012.
Il Tribunale di Catanzaro, rigettata la richiesta della in ragione della CP_2 operata sua rinuncia all'eredità, sulla scorta dell'incontestato conferimento di mandato gestorio da parte di in favore di nonché Persona_1 Parte_1
della insufficienza della documentazione prodotta da quest'ultimo al fine di sostenere la tesi dell'avvenuta rendicontazione, riteneva di essere a cospetto di inadempimento dell'obbligazione di cui all'articolo 1713 c.c..
Sulla base poi delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, riteneva acclarato il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del CP_1
convenuto della somma di euro 239.246,29 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Il convenuto veniva altresì condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ivi comprese quelle sostenute per l'espletamento della ctu. CP_1
2.Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 21 dicembre
2012, proponeva gravame lamentando l'erroneità della sentenza e Parte_1
chiedendone la riforma.
2 L'appellante poneva a base della invocata rivisitazione della denuncia impugnata la tesi secondo la quale, a fronte della tempestiva eccezione sollevata da parte sua in ordine alla necessità di tener conto dell'avvenuto anticipo in favore di Per_1
della somma di lire 483.333.333, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto
[...]
l'insufficienza della documentazione prodotta – peraltro non contestata in parte qua da alcuno – così giungendo a ritenere sussistente un obbligo di pagamento per somme non dovute. Lamentava ancora l'erroneità delle conclusioni formulate dal consulente tecnico nominato in corso di causa.
Con comparsa depositata il 22 marzo 2013, si costituiva in giudizio
[...] invocando il rigetto dell'appello sulla scorta della denunciata tardività ed CP_1 infondatezza dell'eccezione di compensazione proposta dall'appellante. Si opponeva inoltre alla invocata rinnovazione delle indagini peritali e alla produzione di nuovi documenti, assumendo la correttezza delle valutazioni compiute dal c.t.u. e, quindi, dal Giudice di prime cure.
non si costituiva in giudizio. CP_2
La Corte, con ordinanza depositata il 31 maggio 2013, disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine dichiarato di “determinare quali siano le ragioni di debito e di credito alla luce della specifica questione relativa alla anticipazione di lire
483.333.333 effettuata dall'appellante in relazione alla cessione delle quote Pt_1 di ”. Veniva anche disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva Persona_1
della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 2261/2017 la Corte rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente la Corte, dopo aver precisato che il thema decidendum atteneva esclusivamente alla verifica della eventuale anticipazione operata dal in Pt_1
favore del mandante per la somma di lire 483.333.333 e che il fatto che la detta anticipazione fosse stata operata non costituiva oggetto di dubbio neanche per il consulente tecnico nominato in corso di secondo grado, il quale, sia pure con procedimento logico ermeneutico ritenuto connotato da esposizione sommaria e non lineare, aveva riconosciuto la sussistenza di una anticipazione di pagamento operata dal per l'acquisto del 16,66% delle quote di Villa Nuccia per un importo di Pt_1
lire 483.333.333, attribuendo la prova di tanto alla quietanza di pagamento sottoscritta versata in atti (recante la data del 18 aprile 1999), riteneva le ulteriori
3 considerazioni svolte dal predetto c.t.u. confuse e inidonee a superare le – di contro
– puntuali osservazioni del c.t.u. nominato in corso di giudizio di primo grado.
Osservava, al riguardo, la Corte d'Appello che “Questi (Dott. ha in Per_2 realtà valutato l'anticipazione indicata dall'appellante, inserendola sotto la forma di “prestito personale effettuato dal l mandante” (da pagina 18 a pagina Pt_1
20 della sua relazione) ed assumendo di essere a cospetto di documentata restituzione da parte di “ al signor di una somma Persona_1 Parte_1
pari a lire 484 milioni: versamento di lire 300 milioni (operazione numero 304 della prima nota), consegna di tre assegni circolari di lire 59.000.000, di lire 100.000.000
e di lire 25.000.000 in data del 22 giugno 1999”. In guisa tale da ritenere acclarata
l'avvenuta restituzione della somma di lire 483.333.333 anticipata il 18 aprile 1999”
(così a pag. 6 della sentenza) e così concludeva: “Detto in altri termini, il consulente tecnico d'ufficio di prime cure – sulle conclusioni del quale venne resa la decisione oggi impugnata – ha correttamente tenuto conto della restituzione delle somme, giungendo quindi a quantificare l'intero importo dovuto dal procuratore mandatario sulla scorta di corretta valutazione dei dati sì come rinvenibili dai documenti versati in atti”.
3. Con atto di citazione del 17.01.2019 notificato il 21.01.2019, Parte_1 impugnava per revocazione la suddetta sentenza della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. Deduceva, al riguardo, che “la Corte, superate tutte le altre questioni ed eccezioni, e dopo essere giunta a ritenere provato e non contestato il versamento della somma di £ 483.333.333 (curiosità non utile al giudizio le 333.333
Lire sono frutto della passione per la numerologia del compianto ), Persona_1
ha però ritenuto che il CTU del giudizio di primo grado avesse valutato nel conto tale anticipazione (cfr. pag. 6 dal primo rigo in poi della sentenza impugnata per revocazione). Scrive infatti la Corte: Questi (Dott. ha in realtà valutato Per_3
l'anticipazione indicata dall'appellante inserendola sotto forma di prestito personale effettuata dal al mandante (da pag. 18 a pag 20 della relazione)…. Pt_1
Dagli atti e dai documenti di causa risulta invece che il CTU non ha mai considerato tale somma. Infatti, nella relazione del CTU citato non vi è alcuna traccia del conteggio della somma di £ 483.333.333 versata dal in data 18.04.1999”. Pt_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 14.05.2019 la quale CP_1 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda di revocazione per omessa allegazione della sentenza impugnata completa
4 degli estremi di riferimento, ivi compresa la data della pubblicazione, nonché per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 395.4 cpc, con conseguenziale rigetto della stessa e condanna alle spese.
All'esito della prima udienza del 14.05.2019, la causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
§ 2. L'impugnazione è inammissibile, perché non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 395 n. 4) c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, l'errore revocatorio "(...) presuppone
l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa." (così, fra tante, Cass. sez. 6^ civ. ord.
10.6.2021 n. 16439).
Ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., rientra, quindi, fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.
Non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli
5 atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.
Nella specie l'errore denunciato dall'attore non può assumere rilievo ex art. 395 n. 4) c.p.c., perché verte su un punto che ha fatto parte del dibattito della causa nei precedenti gradi.
Ed invero, l'appello proposto dal verteva proprio sull'eccezione dallo Pt_1
stesso sollevata con la comparsa di costituzione in primo grado in ordine alla dichiarata “anticipazione della somma di lire 483.000.000 operata da quest'ultimo in favore del mandante per l'acquisto di una quota pari al 16,66% della casa di cura
Villa Nuccia” tant'è che la stessa Corte d'Appello ha avuto cura di precisare che “il thema decidendum attiene esclusivamente alla verifica della eventuale anticipazione operata dal in favore del mandante per la somma di lire 483.333.333” Pt_1
(cfr. pag. 5 della sentenza).
Il giudice di secondo grado, dopo aver dato atto che la circostanza che detta anticipazione fosse stata operata non costituiva oggetto di dubbio né per il consulente di primo grado né per quello di secondo grado, ha ritenuto di valorizzare le conclusioni del primo che, dopo aver valutato l'anticipazione indicata dall'odierno attore, inserendola sotto la forma di “prestito personale effettuato dal al Pt_1 mandante”, ne ha accertato la restituzione nei seguenti termini: versamento di lire
300 milioni (operazione numero 304 della prima nota), consegna di tre assegni circolari di lire 59.000.000, di lire 100.000.000 e di lire 25.000.000 in data del 22 giugno 1999”, ciò che ha indotto la Corte a concludere nel senso che “il consulente tecnico d'ufficio di prime cure – sulle conclusioni del quale venne resa la decisione oggi impugnata – ha correttamente tenuto conto della restituzione delle somme, giungendo quindi a quantificare l'intero importo dovuto dal procuratore mandatario sulla scorta di corretta valutazione dei dati sì come rinvenibili dai documenti versati in atti”, con conseguente infondatezza dell'appello proposto dal Pt_1
Appare dunque in tutta evidenza che l'errore prospettato con la domanda di revocazione involge la dimostrazione di un fatto (anticipazione della somma di
£483.333.333) che ha costituito punto controverso e sul quale la Corte si è pronunciata nella sentenza impugnata, che quindi esula dall'ipotesi revocatoria ex art. 395 n. 4 c.p.c..
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'unica parte costituita, come da dispositivo in base ai valori minimi, stante la semplicità delle
6 questioni trattate, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile-complessità bassa) e dell'attività difensiva svolta.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione impone all'attore, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda per la revocazione ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. della sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n. 2261/2017, proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_2
provvede:
a) dichiara inammissibile, per le causali di cui in parte motiva, la domanda per revocazione;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore di ammessa al CP_1 patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente grado che liquida in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva, e, per l'effetto, dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
c) nulla sulle spese nei rapporti con CP_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 224/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenio Guerino;
attore in revocazione
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Francesco Gigliotti;
convenuta in revocazione
e
; CP_2
convenuta in revocazione, contumace
Oggetto: revocazione ex art. 395 n. 4 della sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro n. 2261/2017, pubblicata il 21.12.2017
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO
1 1. Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2003, la Curatela dell'eredità giacente di conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Persona_1
di Catanzaro, al fine di ottenere la sua condanna a rendere conto della Parte_1 gestione di quanto a lui commesso dal defunto ai sensi dell'articolo 1713 CP_1
c.c. e 263 del codice di rito;
contemporaneamente, chiese che il convenuto fosse condannato a versare la somma di euro 439.419,23 ritenuta dovuta.
Si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda e la Parte_1 condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ai sensi all'articolo 96 c.p.c.
A seguito della dichiarazione di accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario da parte di , il processo veniva dapprima interrotto e CP_1 poi proseguito su istanza dell'interessata.
Interveniva altresì , moglie del defunto , insistendo CP_2 Persona_1
nella richiesta di rendiconto e chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla percezione della somma del 50% di quanto dovuto dal Pt_1
In corso di causa veniva disposto il sequestro conservativo dei beni del convenuto.
Dopo la necessaria attività istruttoria – estrinsecatasi nella disposizione di consulenza tecnica contabile – la causa veniva decisa con la sentenza n. 2406/12 resa in data 6-9 luglio 2012.
Il Tribunale di Catanzaro, rigettata la richiesta della in ragione della CP_2 operata sua rinuncia all'eredità, sulla scorta dell'incontestato conferimento di mandato gestorio da parte di in favore di nonché Persona_1 Parte_1
della insufficienza della documentazione prodotta da quest'ultimo al fine di sostenere la tesi dell'avvenuta rendicontazione, riteneva di essere a cospetto di inadempimento dell'obbligazione di cui all'articolo 1713 c.c..
Sulla base poi delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio, riteneva acclarato il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del CP_1
convenuto della somma di euro 239.246,29 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Il convenuto veniva altresì condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ivi comprese quelle sostenute per l'espletamento della ctu. CP_1
2.Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 21 dicembre
2012, proponeva gravame lamentando l'erroneità della sentenza e Parte_1
chiedendone la riforma.
2 L'appellante poneva a base della invocata rivisitazione della denuncia impugnata la tesi secondo la quale, a fronte della tempestiva eccezione sollevata da parte sua in ordine alla necessità di tener conto dell'avvenuto anticipo in favore di Per_1
della somma di lire 483.333.333, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto
[...]
l'insufficienza della documentazione prodotta – peraltro non contestata in parte qua da alcuno – così giungendo a ritenere sussistente un obbligo di pagamento per somme non dovute. Lamentava ancora l'erroneità delle conclusioni formulate dal consulente tecnico nominato in corso di causa.
Con comparsa depositata il 22 marzo 2013, si costituiva in giudizio
[...] invocando il rigetto dell'appello sulla scorta della denunciata tardività ed CP_1 infondatezza dell'eccezione di compensazione proposta dall'appellante. Si opponeva inoltre alla invocata rinnovazione delle indagini peritali e alla produzione di nuovi documenti, assumendo la correttezza delle valutazioni compiute dal c.t.u. e, quindi, dal Giudice di prime cure.
non si costituiva in giudizio. CP_2
La Corte, con ordinanza depositata il 31 maggio 2013, disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine dichiarato di “determinare quali siano le ragioni di debito e di credito alla luce della specifica questione relativa alla anticipazione di lire
483.333.333 effettuata dall'appellante in relazione alla cessione delle quote Pt_1 di ”. Veniva anche disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva Persona_1
della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 2261/2017 la Corte rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di lite.
Segnatamente la Corte, dopo aver precisato che il thema decidendum atteneva esclusivamente alla verifica della eventuale anticipazione operata dal in Pt_1
favore del mandante per la somma di lire 483.333.333 e che il fatto che la detta anticipazione fosse stata operata non costituiva oggetto di dubbio neanche per il consulente tecnico nominato in corso di secondo grado, il quale, sia pure con procedimento logico ermeneutico ritenuto connotato da esposizione sommaria e non lineare, aveva riconosciuto la sussistenza di una anticipazione di pagamento operata dal per l'acquisto del 16,66% delle quote di Villa Nuccia per un importo di Pt_1
lire 483.333.333, attribuendo la prova di tanto alla quietanza di pagamento sottoscritta versata in atti (recante la data del 18 aprile 1999), riteneva le ulteriori
3 considerazioni svolte dal predetto c.t.u. confuse e inidonee a superare le – di contro
– puntuali osservazioni del c.t.u. nominato in corso di giudizio di primo grado.
Osservava, al riguardo, la Corte d'Appello che “Questi (Dott. ha in Per_2 realtà valutato l'anticipazione indicata dall'appellante, inserendola sotto la forma di “prestito personale effettuato dal l mandante” (da pagina 18 a pagina Pt_1
20 della sua relazione) ed assumendo di essere a cospetto di documentata restituzione da parte di “ al signor di una somma Persona_1 Parte_1
pari a lire 484 milioni: versamento di lire 300 milioni (operazione numero 304 della prima nota), consegna di tre assegni circolari di lire 59.000.000, di lire 100.000.000
e di lire 25.000.000 in data del 22 giugno 1999”. In guisa tale da ritenere acclarata
l'avvenuta restituzione della somma di lire 483.333.333 anticipata il 18 aprile 1999”
(così a pag. 6 della sentenza) e così concludeva: “Detto in altri termini, il consulente tecnico d'ufficio di prime cure – sulle conclusioni del quale venne resa la decisione oggi impugnata – ha correttamente tenuto conto della restituzione delle somme, giungendo quindi a quantificare l'intero importo dovuto dal procuratore mandatario sulla scorta di corretta valutazione dei dati sì come rinvenibili dai documenti versati in atti”.
3. Con atto di citazione del 17.01.2019 notificato il 21.01.2019, Parte_1 impugnava per revocazione la suddetta sentenza della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.. Deduceva, al riguardo, che “la Corte, superate tutte le altre questioni ed eccezioni, e dopo essere giunta a ritenere provato e non contestato il versamento della somma di £ 483.333.333 (curiosità non utile al giudizio le 333.333
Lire sono frutto della passione per la numerologia del compianto ), Persona_1
ha però ritenuto che il CTU del giudizio di primo grado avesse valutato nel conto tale anticipazione (cfr. pag. 6 dal primo rigo in poi della sentenza impugnata per revocazione). Scrive infatti la Corte: Questi (Dott. ha in realtà valutato Per_3
l'anticipazione indicata dall'appellante inserendola sotto forma di prestito personale effettuata dal al mandante (da pag. 18 a pag 20 della relazione)…. Pt_1
Dagli atti e dai documenti di causa risulta invece che il CTU non ha mai considerato tale somma. Infatti, nella relazione del CTU citato non vi è alcuna traccia del conteggio della somma di £ 483.333.333 versata dal in data 18.04.1999”. Pt_1
Si costituiva con comparsa depositata in data 14.05.2019 la quale CP_1 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o l'infondatezza della domanda di revocazione per omessa allegazione della sentenza impugnata completa
4 degli estremi di riferimento, ivi compresa la data della pubblicazione, nonché per l'assenza dei presupposti di cui all'art. 395.4 cpc, con conseguenziale rigetto della stessa e condanna alle spese.
All'esito della prima udienza del 14.05.2019, la causa subiva alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 15.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
§ 2. L'impugnazione è inammissibile, perché non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 395 n. 4) c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, l'errore revocatorio "(...) presuppone
l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa." (così, fra tante, Cass. sez. 6^ civ. ord.
10.6.2021 n. 16439).
Ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., rientra, quindi, fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi.
Non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli
5 atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice.
Nella specie l'errore denunciato dall'attore non può assumere rilievo ex art. 395 n. 4) c.p.c., perché verte su un punto che ha fatto parte del dibattito della causa nei precedenti gradi.
Ed invero, l'appello proposto dal verteva proprio sull'eccezione dallo Pt_1
stesso sollevata con la comparsa di costituzione in primo grado in ordine alla dichiarata “anticipazione della somma di lire 483.000.000 operata da quest'ultimo in favore del mandante per l'acquisto di una quota pari al 16,66% della casa di cura
Villa Nuccia” tant'è che la stessa Corte d'Appello ha avuto cura di precisare che “il thema decidendum attiene esclusivamente alla verifica della eventuale anticipazione operata dal in favore del mandante per la somma di lire 483.333.333” Pt_1
(cfr. pag. 5 della sentenza).
Il giudice di secondo grado, dopo aver dato atto che la circostanza che detta anticipazione fosse stata operata non costituiva oggetto di dubbio né per il consulente di primo grado né per quello di secondo grado, ha ritenuto di valorizzare le conclusioni del primo che, dopo aver valutato l'anticipazione indicata dall'odierno attore, inserendola sotto la forma di “prestito personale effettuato dal al Pt_1 mandante”, ne ha accertato la restituzione nei seguenti termini: versamento di lire
300 milioni (operazione numero 304 della prima nota), consegna di tre assegni circolari di lire 59.000.000, di lire 100.000.000 e di lire 25.000.000 in data del 22 giugno 1999”, ciò che ha indotto la Corte a concludere nel senso che “il consulente tecnico d'ufficio di prime cure – sulle conclusioni del quale venne resa la decisione oggi impugnata – ha correttamente tenuto conto della restituzione delle somme, giungendo quindi a quantificare l'intero importo dovuto dal procuratore mandatario sulla scorta di corretta valutazione dei dati sì come rinvenibili dai documenti versati in atti”, con conseguente infondatezza dell'appello proposto dal Pt_1
Appare dunque in tutta evidenza che l'errore prospettato con la domanda di revocazione involge la dimostrazione di un fatto (anticipazione della somma di
£483.333.333) che ha costituito punto controverso e sul quale la Corte si è pronunciata nella sentenza impugnata, che quindi esula dall'ipotesi revocatoria ex art. 395 n. 4 c.p.c..
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell'unica parte costituita, come da dispositivo in base ai valori minimi, stante la semplicità delle
6 questioni trattate, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile-complessità bassa) e dell'attività difensiva svolta.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione impone all'attore, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda per la revocazione ex art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. della sentenza della Corte di Appello di
Catanzaro n. 2261/2017, proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_2
provvede:
a) dichiara inammissibile, per le causali di cui in parte motiva, la domanda per revocazione;
b) condanna l'attore al pagamento, in favore di ammessa al CP_1 patrocinio a spese dello Stato, delle spese del presente grado che liquida in €4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva, e, per l'effetto, dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
c) nulla sulle spese nei rapporti con CP_2
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7 8