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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/09/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO EN
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 546/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 marzo 2020 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale l' aveva rigettato la domanda di indennità CP_1 di disoccupazione rimpatriati, presentata ai sensi della L. 5 novembre 1975, n. 402.
2. Esponeva che la domanda amministrativa era stata presentata in data 17 maggio 2018
e rigettata dall' in data 2 agosto 2018; che avverso tale provvedimento aveva CP_1 proposto ricorso amministrativo in data 7 ottobre 2019, non deciso dalla competente
1 Commissione, formandosi pertanto il silenzio-rigetto; che era rientrato in Italia entro
180 giorni dal licenziamento e aveva reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro i 30 giorni previsti dalla normativa.
3. Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione rimpatriati.
4. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 giudiziale per intervenuta decadenza annuale ai sensi dell'art. 4 L. 9 marzo 1989, n.
88. Nel merito, ribadiva che la prestazione non poteva essere riconosciuta per carenza dei requisiti, segnatamente per l'omessa presentazione del modello U1 e per la mancata autocertificazione del reddito presunto entro il termine di legge.
*****
5. L'art. 1 della L. 5 novembre 1975, n. 402 prevede la concessione di un'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani rimpatriati, a condizione che essi:
– rientrino in Italia entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro all'estero;
– rendano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dal rientro;
– producano la documentazione attestante il periodo di lavoro all'estero (oggi modello
U1) e l'autocertificazione del reddito presunto per l'anno in corso.
6. L'art. 4 della L. 9 marzo 1989, n. 88 stabilisce inoltre che le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali devono essere proposte, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Tuttavia, lo stesso art. 4 prevede che, qualora l'interessato abbia proposto ricorso amministrativo, il termine annuale decorre dal 90° giorno successivo alla presentazione di tale ricorso, data dalla quale si forma il silenzio-rigetto.
7. Nel caso di specie risulta pacifico che:
– la domanda amministrativa è stata rigettata in data 2 agosto 2018;
– il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo in data 7 ottobre 2019;
2 – il 90° giorno successivo è scaduto il 5 gennaio 2020 e da tale data decorre il termine annuale per proporre l'azione giudiziaria, con scadenza al 5 gennaio 2021;
– il ricorso giudiziale è stato depositato in data 4 marzo 2020, entro il termine annuale così prorogato.
8. Ne consegue che l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' non può CP_1 essere accolta, risultando l'azione giudiziaria tempestivamente proposta. Tale principio è stato di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., ord. n. 23399/2024 e n. 23484/2024), secondo la quale “in caso di presentazione di ricorso amministrativo, il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dal novantesimo giorno successivo a tale presentazione, momento in cui si forma il silenzio-rigetto”.
*****
9. Quanto al merito, occorre precisare che l'ammissione all'indennità di disoccupazione per rimpatriati presuppone la verifica dell'entità del reddito del richiedente per l'anno in corso, atteso che il superamento della soglia compatibile con l'iscrizione al Centro per l'Impiego impedisce il riconoscimento o determina la decadenza dalla prestazione
(cfr. , mess. n. 1328/2024). La segnalazione del reddito è dovuta, ma non CP_1 soggiace al termine perentorio di 30.
10. Per quanto concerne la documentazione relativa al lavoro all'estero, il mancato deposito del modello U1 non può di per sé giustificare il rigetto della domanda, dovendo l'Istituto previdenziale attivarsi per acquisire d'ufficio le informazioni necessarie tramite la piattaforma RINA (EESSI), già operativa presso l' dal 2018 CP_1 per lo scambio elettronico dei formulari europei.
11. Nondimeno, nel caso in esame, parte ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti reddituali né di aver comunque fornito all' i dati indispensabili per CP_1
l'istruttoria, così che la prestazione non può essere riconosciuta.
12. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
3 – respinge l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' ; CP_1
– rigetta nel merito il ricorso, non sussistendo i requisiti richiesti dalla L. n. 402/1975 per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione rimpatriati;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla particolarità della questione trattata.
Così deciso, 24/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 546/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZA SARO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 marzo 2020 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale l' aveva rigettato la domanda di indennità CP_1 di disoccupazione rimpatriati, presentata ai sensi della L. 5 novembre 1975, n. 402.
2. Esponeva che la domanda amministrativa era stata presentata in data 17 maggio 2018
e rigettata dall' in data 2 agosto 2018; che avverso tale provvedimento aveva CP_1 proposto ricorso amministrativo in data 7 ottobre 2019, non deciso dalla competente
1 Commissione, formandosi pertanto il silenzio-rigetto; che era rientrato in Italia entro
180 giorni dal licenziamento e aveva reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro i 30 giorni previsti dalla normativa.
3. Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione rimpatriati.
4. Si costituiva l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso CP_1 giudiziale per intervenuta decadenza annuale ai sensi dell'art. 4 L. 9 marzo 1989, n.
88. Nel merito, ribadiva che la prestazione non poteva essere riconosciuta per carenza dei requisiti, segnatamente per l'omessa presentazione del modello U1 e per la mancata autocertificazione del reddito presunto entro il termine di legge.
*****
5. L'art. 1 della L. 5 novembre 1975, n. 402 prevede la concessione di un'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani rimpatriati, a condizione che essi:
– rientrino in Italia entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro all'estero;
– rendano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dal rientro;
– producano la documentazione attestante il periodo di lavoro all'estero (oggi modello
U1) e l'autocertificazione del reddito presunto per l'anno in corso.
6. L'art. 4 della L. 9 marzo 1989, n. 88 stabilisce inoltre che le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali devono essere proposte, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Tuttavia, lo stesso art. 4 prevede che, qualora l'interessato abbia proposto ricorso amministrativo, il termine annuale decorre dal 90° giorno successivo alla presentazione di tale ricorso, data dalla quale si forma il silenzio-rigetto.
7. Nel caso di specie risulta pacifico che:
– la domanda amministrativa è stata rigettata in data 2 agosto 2018;
– il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo in data 7 ottobre 2019;
2 – il 90° giorno successivo è scaduto il 5 gennaio 2020 e da tale data decorre il termine annuale per proporre l'azione giudiziaria, con scadenza al 5 gennaio 2021;
– il ricorso giudiziale è stato depositato in data 4 marzo 2020, entro il termine annuale così prorogato.
8. Ne consegue che l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' non può CP_1 essere accolta, risultando l'azione giudiziaria tempestivamente proposta. Tale principio è stato di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., ord. n. 23399/2024 e n. 23484/2024), secondo la quale “in caso di presentazione di ricorso amministrativo, il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria decorre dal novantesimo giorno successivo a tale presentazione, momento in cui si forma il silenzio-rigetto”.
*****
9. Quanto al merito, occorre precisare che l'ammissione all'indennità di disoccupazione per rimpatriati presuppone la verifica dell'entità del reddito del richiedente per l'anno in corso, atteso che il superamento della soglia compatibile con l'iscrizione al Centro per l'Impiego impedisce il riconoscimento o determina la decadenza dalla prestazione
(cfr. , mess. n. 1328/2024). La segnalazione del reddito è dovuta, ma non CP_1 soggiace al termine perentorio di 30.
10. Per quanto concerne la documentazione relativa al lavoro all'estero, il mancato deposito del modello U1 non può di per sé giustificare il rigetto della domanda, dovendo l'Istituto previdenziale attivarsi per acquisire d'ufficio le informazioni necessarie tramite la piattaforma RINA (EESSI), già operativa presso l' dal 2018 CP_1 per lo scambio elettronico dei formulari europei.
11. Nondimeno, nel caso in esame, parte ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti reddituali né di aver comunque fornito all' i dati indispensabili per CP_1
l'istruttoria, così che la prestazione non può essere riconosciuta.
12. Stante la natura della causa si ritiene di dover compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
3 – respinge l'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' ; CP_1
– rigetta nel merito il ricorso, non sussistendo i requisiti richiesti dalla L. n. 402/1975 per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione rimpatriati;
– compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla particolarità della questione trattata.
Così deciso, 24/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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