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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3583/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARPI Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bevilacqua (VR), Via XXV
Aprile n. 104
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUERRA MATTEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in LEGNAGO (VR), via CARCERI 1
RESISTENTE/CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale pagina 1 di 3 Conclusione delle parti: come da note scritte in sostituzione di udienza depositate rispettivamente il 6 ed il 7 maggio 2025.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e Parte_1 CP_1
, già uniti in matrimonio contratto in OP (VR) il 21/07/2018,
[...]
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OP (VR), parte I, serie /, n. 13, Anno 2018;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr. Claudia Dal Martello dr. Massimo Vaccari
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3583/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARPI Parte_1 C.F._1
FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bevilacqua (VR), Via XXV
Aprile n. 104
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GUERRA MATTEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in LEGNAGO (VR), via CARCERI 1
RESISTENTE/CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale pagina 1 di 3 Conclusione delle parti: come da note scritte in sostituzione di udienza depositate rispettivamente il 6 ed il 7 maggio 2025.
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra e Parte_1 CP_1
, già uniti in matrimonio contratto in OP (VR) il 21/07/2018,
[...]
regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di OP (VR), parte I, serie /, n. 13, Anno 2018;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr. Claudia Dal Martello dr. Massimo Vaccari
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3