Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3368/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. di Natale Francesco Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino
RESISTENTE
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.04.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di Reddito di Cittadinanza a decorrere da agosto CP_ 2021; che, con missiva del 26.11.2021, l gli ha comunicato la revoca della prestazione per mancanza del requisito di residenza, “per non aver risieduto in Italia per almeno 10 anni”, adducendo la sussistenza di un periodo di irreperibilità dal 10/04/2003 al 29/05/2014; di aver presentato, in data
3.02.2022, ricorso amministrativo, rimasto inevaso e, dunque, da considerarsi rigettato.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “A) Accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza;
B) dichiarare che il sig. ha diritto al ripristino del beneficio Parte_1
assistenziale, a far data dal 01 Novembre 2021 e per l'effetto condannare l Controparte_1
a versare le mensilità arretrate dovute nonché gli interessi legali nella misura di
[...] legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso, eccependo il difetto di CP_1
integrazione del contraddittorio, non essendo stato chiamato in giudizio il Comune di Cerignola.
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* * *
In via preliminare, riguardo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , occorre evidenziare come l'art. 5 d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (abrogato con l. n. CP_1
197/2022), ratione temporis applicabile, prevedeva che: “3. Il Rdc è riconosciuto dall ove CP_1
ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l verifica, entro cinque giorni CP_1
lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e CP_1
fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell sentito il Garante per la protezione CP_1
dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della CP_1
domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l rende disponibili ai comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di CP_1
cui all'articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell al quale è tempestivamente CP_1
comunicato l'esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma
1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del
Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4- bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a CP_1
disposizione dell'Istituto.
4-ter. L comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei CP_1
pagina 2 di 4 controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, CP_1
entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell Durante il CP_1
decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all il pagamento delle somme è comunque CP_1
disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.
L'art. 7, comma 15, disponeva ulteriormente che “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Da tale complesso normativo si evince che l'amministrazione comunale compieva le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di CP_ cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo spetta la verifica dei requisiti, con facoltà di comunicare tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici.
Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo era l' , cui competeva non solo il riconoscimento e la materiale liquidazione della misura CP_1
in discorso, ma anche la verifica del possesso dei requisiti.
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Nel merito, è contestata tra le parti è la sussistenza del requisito della residenza, cioè l'essere
“residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” (cfr. art. 2, comma 1, n. 2).
Ebbene, emerge dal certificato storico di residenza versato in atti che la irreperibilità pur in esso annotata non è mai sussistita, dal momento che il ricorrente risulta iscritto quale irreperibile alla data del 29.05.2014, ma dalla medesima data risulta residente in Cerignola, alla Via Sanremo n. 8, proveniente da Farra di Soligo.
pagina 3 di 4 È evidente, dunque, che l'annotazione di irreperibilità, peraltro riportante un numero di pratica identico a quello della successiva iscrizione come residente in [...], sia una glossa di sistema non potendo certo il essere, alla medesima data, irreperibile e residente in [...]. Pt_1
Ad ogni buon conto, la questione risulta viepiù superata dall'ulteriore accoglimento della domanda da parte dell' nel 2022 che autorizza a presumere che, a nuova verifica dei requisiti, gli stessi siano CP_1
stati ritenuti sussistenti.
Non sarà, infine, superfluo rimarcare che, alla luce della recentissima sentenza n. 31/2025 della Corte
Costituzionale, il ricorso dovrebbe in ogni caso essere accolto.
La Corte si è pronunciata proprio sulla legittimità costituzionale del requisito della residenza sul territorio italiano per dieci anni giungendo alla determinazione che “il periodo di residenza decennale pone una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”, non già meramente assistenziali, ma orientate ad accrescere le chanches di stabile inserimento lavorativo e sociale del percettore. In quest'ottica, “il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc
e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con assorbimento di tutte le altre questioni)”.
Alla luce delle considerazioni appena riassunte, la Corte: “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge
28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del sig. al ripristino del beneficio Pt_1
del reddito di cittadinanza a far data da novembre 2021, con condanna dell' a versare le mensilità CP_1
arretrate dovute, oltre interessi legali;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in €.2.697,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.02.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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