TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
SENTENZA
GIUDICE: Dott. Massimo Lisi
UDIENZA DEL 27/02/2025
Causa iscritta al n. 1945/2024 R.A.L., promossa da
[...]
, nata in [...], il [...], C.F. Parte_1
, elett.te domiciliata in Alatri, Via Carlo Minnocci n. C.F._1
10, presso lo studio dell'Avv. Mario Retrosi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente OGGETTO: Prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno d'invalidità ex art. 13 L. 118/71;
era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva
1 tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrisponderle i relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del CP_1 ricorso e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza, sostituita dal deposito in telematico di note scritte, la causa è stata discussa dai procuratori delle parti.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze CP_1 peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia o un grado d'invalidità non inferiore al 74% (ex art. 9 D. Lgs. 509/88 che ha elevato a questa percentuale il minimo della riduzione di capacità lavorativa, prima del 12.3.92 fissato in misura superiore ai due terzi dall'art. 13, 1° comma della L. 118/71) e cioè del 75%, con decorrenza da marzo 2024.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico- legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
2 Verificata la sussistenza in atti di idonea documentazione comprovante che parte ricorrente ha gli ulteriori requisiti socio-economici necessari secondo la legge per ottenere le previdenze richieste (per l'assegno d'invalidità il rispetto dei limiti reddituali e la mancata percezione di pensione a carico dell' o di altri trattamenti previdenziali per causa di CP_1 guerra, di lavoro o di servizio o di redditi lavorativi), la domanda è accolta nei termini precisati in dispositivo, oltre interessi legali.
Per quel che concerne la decorrenza, sui crediti previdenziali ed assistenziali, gli interessi decorrono dalla data del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa o trascorsi 120 giorni senza che l'Ente si sia pronunciato (art. 47 4° comma DPR 639/70 e art. 7 L. 533/73), oppure dalla data di maturazione del diritto alla prestazione previdenziale, ove questo sia sorto in corso di causa, in seguito ad aggravamento della malattia denunciata o ad infermità sopravvenute che il giudice è tenuto a valutare ex art. 149 disp att. c.p.c., non potendosi in tal caso concedere all'Ente alcuno spatium deliberandi, visto che un'eventuale domanda amministrativa presentata in corso di causa sarebbe ritenuta vietata ed inefficace, essendo la relativa valutazione riservata esclusivamente al giudice (Cass. n.8332/95, Cass. n.1844/95, Cass. n. 9663/94).
4. Quanto alle spese di lite si osserva che, considerata la data di decorrenza del requisito sanitario - successiva alla data del deposito del ricorso giudiziario - le spese di lite possono essere compensate nei limiti della metà e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e CP_1 sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di , nata in Parte_1
Romania il 05/03/1973, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Mario Retrosi, a percepire l'assegno per il grado d'invalidità pari al 75%, a decorrere dal 1°.03.2024,
2) condanna l' a liquidare a parte ricorrente i relativi ratei CP_1 maturati e maturandi, con interessi legali sugli arretrati a decorrere dalla maturazione del diritto se questa sia intervenuta in corso di causa, dalle rispettive scadenze al relativo saldo;
3) compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico del soccombente il residuo, liquidato in €.1.345,50, oltre I.V.A. e CP_1
3 C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 27/02/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
4