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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
R.G. N. 857/2025
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, Parte_1 con gli Avv.ti Carolina Di Giorgio e Antonio Di Giorgio
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con funzionari dipendenti dott.ssa Lucia Gigliuto
- RESISTENTE –
Oggetto: Assegno - pensione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/4/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
***
Si costituiva regolarmente in giudizio l' riferendo di aver provveduto in autotutela al CP_2 riconoscimento dello status e della relativa provvidenza dalla data della domanda, con provvedimento del 13/05/2025.
1 La parte convenuta ha chiesto la compensazione delle spese di lite in ragione del comportamento dell' avendo l'Istituto aderito alle doglianze di parte ricorrente e CP_2 provveduto alla liquidazione della prestazione.
La parte ricorrente, in sede di note, ha confermato la cessazione della materia del contendere, ma insistito sulla liquidazione delle spese di lite considerato che il provvedimento di riconoscimento in autotutela è intervenuto dopo la notifica del ricorso introduttivo.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
***
Come è noto, “la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso
(...)[con] una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale ” (Cass. civ. n.
19160 del 13/9/2007).
Nel nostro caso l' ammette la fondatezza del ricorso tanto che ha provveduto alla CP_2 liquidazione della prestazione.
Considerato il leale comportamento processuale dell' che ha evitato il protrarsi del CP_2 giudizio e l'esplicazione della CTU appare congrua la compensazione per la metà delle spese di lite.
Le residue spese di lite, considerata l'assenza di questioni di fatto e diritto sono calcolate sul valore minimo con complessità bassa, seguono il principio della soccombenza virtuale
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,
- compensa per la metà le spese di lite tra le parti,
- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 445,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Bergamo, 11 giugno 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino 2